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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2001 n. 37324[1]

Il minore ha subìto, da parte della madre, una forte pressione, rivolta a costringerlo a rimettere la querela presentata, contro di lei, dal padre, prima di morire. Pressione esercitata con la minaccia di separarlo dalla nonna paterna, con cui il ragazzo conviveva dalla morte del padre (2003) e con cui aveva stabilito un significativo rapporto affettivo; insieme alla quale aveva ritrovato uno spazio dl vita funzionale alla sua serenità.

E ciò è stato fatto dall’imputata non per migliorare la condizione del minore o per recuperare il rapporto con lui, ma per ottenere comportamenti che soddisfacevano li suo esclusivo interesse personale (contrastante con quello del figlio). Logica e coerente, oltre che giuridicamente corretta, è, pertanto, la conclusione cui è pervenuta la Corte d’appello, secondo cui la vicenda va ricondotta alla fattispecie di cui agli artt. 56- 610 cod. pen., sotto forma dl tentativo non andato in porto


[1] Testo consultabile e scaricabile dal sito del Sole24Ore – Guida al diritto –  http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/09/punibile-la-madre-che-minaccia-di-non-far-vedere-la-nonna-al-figlio.html

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