assegni protesti

La massima

In tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, non sarebbe di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 12 febbraio 2013, n.3286

Ritenuto in fatto

V..M. propose appello – convenendo davanti alla Corte di Appello di Firenze la Cassa di Risparmio di Pistola e Pescia spa – avverso la sentenza non definitiva n. 192 del 28.2.2001, con la quale il tribunale di Pistoia dichiarò legittimo il protesto levato il 21.8.1995, con riferimento all’assegno di conto corrente bancario n. (omissis) , tratto dallo stesso appellante sulla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia spa il 4.8.1995; ed avverso quella definitiva n. 913 del 12.9.2002, con la quale lo stesso tribunale rigettò la domanda del M. di risarcimento danni.
La Corte d’Appello, con sentenza del 30.3.2006, rigettò l’appello avverso la sentenza non definitiva, mentre accolse parzialmente quello avverso la sentenza definitiva riconoscendo all’appellante il diritto al risarcimento dei danni come quantificati in sentenza.
Ha proposto ricorso principale per cassazione affidato a sette motivi il M. .
Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia spa (oggi Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia spa) che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.
Entrambe le parti hanno anche presentato memoria difensiva.

Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi – principale ed incidentale – sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso Xprevisto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).

Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione.

Nel primo caso ciascuna censura – come già detto – deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c, all’enunciazione del principio di diritto, ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza.

Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 e. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso (c.d. momento di sintesi) – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556).

Ricorso principale.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 46, 18 R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736.

Il motivo non è fondato.

Invero, in tema di assegno bancario – come nella specie -, il dies a quo per l’elevazione del protesto va calcolato con decorrenza dal giorno indicato nell’assegno quale data di emissione, ai sensi dell’art. 32 del r.d. n. 1736 del 1933, non rilevando il fatto che l’art. 31 di detto decreto preveda l’esigibilità dell’assegno dal giorno della presentazione all’incasso, anche se precedente a quella indicata nell’assegno.

Una tale interpretazione risponde ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici, atteso che frequentemente l’istituto bancario pagatore e, conseguentemente, il notaio che leva il protesto non conoscono il momento della presentazione all’incasso dell’assegno, anteriore o posteriore alla data del titolo (v. anche Cass. 6.8.2009 n. 17994).

Corretta, in questa ottica, pertanto, appare la motivazione censurata per la quale ‘ai fini della legittimità del protesto è necessario che la constatazione del mancato pagamento avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di emissione dell’assegno, e cioè nel rispetto dell’ultimo termine utile per il pagamento, considerato che l’obbligo per il traente di mantenere la provvista e garantire l’esistenza dei fondi sussiste dal momento dell’emissione dell’assegno fino alla scadenza del termine di presentazione ed è di conseguenza limitato al suddetto periodo’.

Con tale motivazione la Corte di merito – diversamente da quel che ritiene il ricorrente – ha fatto puntuale applicazione degli artt. 32, 46 e 78 della l. n. 1736 del 1933. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 34 R.D. 33/1736, oltre a omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e cioè in stanza di compensazione dell’assegno de quo.

Il motivo non è fondato.

Da un lato, infatti, la norma dell’art. 34 R.D. n. 1736 del 1933 regola il rapporto fra banche – da un lato la trattarla, dall’altro la negoziatrice -, dall’altro, la presentazione dell’assegno, erroneamente accettato e pagato, in stanza di compensazione a fronte della pregressa chiusura del conto, nulla toglie e nulla aggiunge alla circostanza della legittimità del protesto di un assegno perché privo di copertura, come accertato dalla Corte di merito che ha, quindi, ritenuto ininfluenti, in senso contrario, le vicende relative alla accettazione dell’assegno nella stanza di compensazione.

Con il terzo motivo si denuncia la omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

Il motivo è sotto un profilo infondato, sotto l’altro inammissibile.

Il ricorrente imputa alla Corte di merito l’errata valutazione di alcune prove documentali, in special modo con riferimento alla contabile del 22.5.1995 che, con il prelievo della somma depositata sul conto da parte del M. , condusse alla sua chiusura.

Il vizio motivazionale imputato, da un lato non sussiste, posto che la motivazione della Corte di merito sul punto della chiusura del conto è puntuale e corretta.

Dall’altro, in ogni caso, atterrebbe a valutazione di materiale probatorio che spetta al giudice del merito e che – in considerazione di una corretta e puntuale motivazione – non è censurabile in questa sede.

Con il quarto motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione di un fatto decisivo della controversia. Anche in questo caso il motivo non è fondato.

A prescindere che il ricorrente, ancora una volta, propone censure di merito, sta di fatto che la mancanza di fondi sul conto corrente intestato all’attuale ricorrente al momento della presentazione dell’assegno in questione è argomento sul quale la Corte di merito si è intrattenuta nella sua motivazione, fornendo puntuale conto del suo convincimento, ulteriormente avallato dalla pregressa condotta del M. in ordine agli altri cinque assegni emessi in precedenza e privi di copertura.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1855 c.c. in relazione agli artt. 1334 – 1335 c.c..

Il motivo è inammissibile.

Il quesito posto in relazione al motivo non è conferente in relazione alla fattispecie in esame che non postula un recesso unilaterale – oggetto delle norme la cui violazione è invocata – mentre nel caso in esame, dalla sentenza impugnata (pag. 5) risulta che il conto era stato chiuso dal M. il 22.6.1995, con il prelievo della somma ‘di lire 80.346 quale saldo attivo a seguito della estinzione del conto medesimo’.

Con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10 della Legge 386/90.

Il motivo è inammissibile.

Il quesito posto, infatti, è generico, senza alcun riferimento alle peculiarità del caso concreto.

In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell’impossibilità di enunciare un o i principii di diritto che diano soluzione allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive conformi).

Né il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e neppure può essere integrato il primo con il secondo.

Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie (Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).

Con il settimo motivo si denuncia la omessa o insufficiente motivazione di un fatto decisivo della controversia. Il ricorrente contesta alla Corte di merito, ai fini del risarcimento, di non avere; valutato il danno da diffamazione subito per la mancata accettazione del deposito di denaro per la cancellazione del protesto, per il procedimento penale cui era stato sottoposto e per l’illegittimità del protesto.

Il motivo non è fondato.

La legittimità del protesto già affermata toglie pregio alle censure proposte.

Pur essendo assorbente il rilievo deve, in ogni caso, sottolinearsi che in tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, non sarebbe di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio (Cass. 16.2.2012 n. 2226).

Ciò che nel caso in esame, non sarebbe neppure avvenuto.

Con l’ottavo motivo si denuncia la omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente contesta alla Corte di merito di avere disatteso le dichiarazioni della teste Rosati in ordine al rifiuto della banca di accettare il versamento del deposito ai sensi dell’art. 8 l. n. 389 del 1990.

Il motivo è inammissibile.

L’esame delle deposizione dei testimoni, nonché la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento; con la conseguente incensurabilità in sede di legittimità (v. per tutte Cass. 21.7.2010 n. 17097).

Ciò che nella specie non è avvenuto, posto che la Corte di merito ha dato precisa e puntuale motivazione delle ragioni di inattendibilità della teste (pag. 7 sent.).

Ricorso incidentale.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la invalidità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. nonché per errata interpretazione dello istituto giuridico di interesse legittimo.

Con il secondo motivo si denuncia la invalidità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per contraddittorietà, mancanza e insufficienza di motivazione su punto decisivo della controversia (costituito dalla esistenza di una aspettativa legittima e dall’ammontare del risarcimento del danno).

Il quesito posto in relazione al primo motivo ed il momento di sintesi individuato nel primo inciso di pag. 24 del controricorso con ricorso incidentale sono corretti e consentono di scendere all’esame del fondo dei motivi. I due motivi, per l’intima connessione delle censure con gli stessi proposte, sono esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati per le ragioni che seguono.

La Corte di merito, al fine di ritenere legittima, e quindi accogliere, la domanda di risarcimento danni non patrimoniali proposta dall’odierno ricorrente principale, ha ritenuto sussistere ‘una posizione di interesse legittimo, consistente nel legittimo affidamento di M.V. di essere avvertito anche della presenza dell’assegno in questione, come si era verificato per i precedenti cinque assegni, al fine di evitare ancora una volta la levata del protesto’; in tal modo determinandosi una lesione dell’interesse protetto ai sensi dell’art. 2043 c.c. sulla base dei principi enunciati da S.U. n. 500 del 1999. L’affermazione non può essere condivisa.

Una tale aspettativa, infatti, non può ricevere tutela dall’ordinamento, posto che trattasi di un interesse di mero fatto, per nulla assimilabile ad un interesse legittimo.

Ne deriva che il richiamo alla nota decisione delle Sezioni Unite, nella specie non è per nulla pertinente.

In quella decisione, infatti, fu affermato che: a) che la normativa sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato non iure, il danno, cioè, inferto in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo; b) in considerazione del carattere atipico del fatto illecito delineato dall’art. 2043 cod. civ., non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l’ordinamento appresta tutela risarcitoria all’interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione; c) anche la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può essere fonte di responsabilità aquiliana, e, quindi, dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell’attività illegittima della P.A., l’interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo. Diversamente nel caso in esame in cui a) si è in presenza di una persona giuridica di diritto privato (l’istituto di credito); b) sussiste un interesse di mero fatto nell’aspettativa del M. ad essere informato dell’assegno privo di copertura; c) l’ordinamento non accorda alcuna tutela, per non rivestire l’interesse del M. , né la forma del diritto soggettivo, né quella dell’interesse legittimo; d) non sussiste un obbligo, da parte della banca, di informare il correntista dell’assegno e vuoto; e) il protesto, quale evento dannoso, non è riferibile alla condotta dell’istituto di credito, seminai è a carico del correntista che – per avere già in precedenza avuto conoscenza della situazione del conto corrente a lui intestato (con l’informativa dei precedenti cinque assegni privi di provvista, avvenuta ad opera della banca nonostante la chiusura del conto) – non poteva certo essere all’oscuro della reale consistenza del conto in questione.

L’esistenza, quindi nella specie, di una mera aspettativa di fatto, non tutelabile, toglie pregio alle affermazioni avanzate dalla Corte di merito al fine di giustificare un risarcimento di danni non patrimoniali privo di un addentellato normativo.

Né, peraltro, alcuna condotta illecita ai sensi dell’art. 2043 c.c., è stata imputata dalla sentenza impugnata all’odierna resistente; ciò che impedisce di configurare il presupposto alla base del quale porre il diritto al risarcimento.

Non senza considerare – anche se il profilo è assorbito – che anche il quantum risarcitorio nella misura di Euro 10.000,00 risulterebbe privo di una congrua motivazione.

Le conclusioni raggiunte consentono di decidere nel merito sul punto, non essendo necessarie ulteriori accertamenti in fatto, con il rigetto della domanda risarcitoria.

È quindi rigettato il ricorso principale; è accolto l’incidentale e, decidendo nel merito, è rigettata la domanda di risarcimento danni.

Le vicende sostanziali giustificano la compensazione delle spese dei gradi di merito.

Le spese del giudizio di cassazione, invece, sul presupposto della soccombenza e liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il principale. Accoglie l’incidentale e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento danni. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

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