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Suprema Corte di Cassazione

sezione III
sentenza 12 marzo 2014, n. 5641

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:SENTENZA
sul ricorso 17981/2010 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS), giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (OMISSIS), in persona del Commissario liquidatore avv. prof. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in calce;
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti p.t., Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 774/2009 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 06/05/2009 R.G.N. 6165/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) conveniva in giudizio, davanti al Giudice di pace di Avellino, (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS) affinche’ fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale, a suo dire verificatosi sull’autostrada (OMISSIS), nel quale la vettura di sua proprieta’, da lui condotta, era stata tamponata dalla vettura del (OMISSIS), venendo spinta contro il guard-rail dell’autostrada, senza danni alle persone ma con danni alle vetture, per i quali veniva compilato il modulo di contestazione amichevole del sinistro (CID).
Il Giudice di pace, fatta espletare una c.t.u. e svolta prova per testi, accoglieva la domanda, condannando i convenuti al pagamento della somma di euro 12.453, oltre accessori e con il carico delle spese.
2. Proposto appello dalla s.p.a. (OMISSIS), il Tribunale di Avellino, con sentenza del 6 maggio 2009, accoglieva il gravame, annullava la sentenza di primo grado e compensava le spese di lite.
Osservava il Tribunale che la deposizione dell’unico teste, terzo trasportato a bordo della vettura dell’attore ed amico del medesimo, aveva riferito di danni alla vettura che non trovavano riscontro nell’elaborato depositato dal consulente tecnico d’ufficio. Questi aveva rilevato che sul luogo del presunto incidente non vi era alcuna traccia di un qualche intervento riparatore del guard-rail, e che la vettura dell’ (OMISSIS) risultava aver riportato danni tali da impedirle con certezza di poter riprendere la marcia dopo il fatto. Ma non vi era traccia ne’ di intervento del soccorso stradale ne’ di un qualche traino della vettura incidentata, sicche’, in mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, questa doveva essere respinta.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Avellino propone ricorso (OMISSIS), con atto affidato a due motivi.
Resistono con separati controricorsi la s.p.a. (OMISSIS), in liquidazione coatta amministrativa, e la s.p.a. (OMISSIS), quale impresa designata del (OMISSIS) per la Regione Campania.
Le societa’ controricorrenti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, articolo 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39.
Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del complesso delle prove raccolte nel giudizio di primo grado: in particolare, del contenuto della CID, della testimonianza e delle fatture prodotte attestanti i danni subiti dalla vettura incidentata. Il Tribunale avrebbe deciso la causa sulla scorta dell’analisi parziale delle prove, senza considerare, fra l’altro, che la dichiarazione confessoria resa nella CID, pur dovendo essere liberamente apprezzata dal giudice, non puo’ comunque essere ignorata, come invece e’ avvenuto nel caso di specie.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), errore di giudizio in relazione agli articoli 2730 e 2735 c.c., e agli articoli 116 e 232 c.p.c., oltre ad omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Secondo il ricorrente, l’irragionevolezza della sentenza impugnata deriverebbe dal fatto che essa si basa su di una c.t.u. svolta circa due anni dopo il sinistro; il Tribunale, inoltre, non avrebbe valutato correttamente la CID e la mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del conducente del mezzo antagonista, pervenendo al risultato di mettere addirittura in dubbio l’esistenza stessa dell’incidente.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto pongono problemi del tutto simili, sono privi di fondamento.
3.1. Rileva la Corte, innanzitutto, che essi sono formulati ai limiti della inammissibilita’. Ed infatti, quanto al primo motivo si osserva che il ricorrente richiama l’attenzione, in modo particolare, sulla c.d. CID, della quale non riporta il contenuto, oltre a proporre (p. 11 del ricorso) una serie di quesiti di diritto estremamente generici. Quanto al secondo motivo, presentato in termini di vizio di motivazione, si rileva che esso oscilla, in effetti, tra la censura di vizio di motivazione e quella di violazione di legge, senza peraltro formulare un quesito di diritto.
3.2. Anche tralasciando, comunque, tali rilievi preliminari, e’ evidente che i motivi di ricorso, criticando la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e sollecitando una diversa considerazione della suddetta CID e della mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del conducente del mezzo antagonista, si risolvono nel tentativo di ottenere da questa Corte una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimita’.
Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (sentenza 16 dicembre 2011, n. 27197). Ne consegue che il vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile in sede di legittimita’ sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non puo’ invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche’ la citata norma non conferisce alla Corte di legittimita’ il potere di riesaminare e valutare il merito della causa (sentenze 23 dicembre 2009, n. 27162, 18 marzo 2011, n. 6288, e 7 febbraio 2013, n. 2947).
Nel caso in esame, il Tribunale ha valutato la c.t.u. e l’ha confrontata con l’unica deposizione testimoniale, della quale ha motivato la scarsa attendibilita’. Si tratta di una ricostruzione in fatto bene argomentata e priva di vizi logici. Allo stesso modo, costituisce valutazione di merito non sindacabile in questa sede quella secondo cui la vettura dell’attore non avrebbe piu’ potuto circolare avendo subito quel danno accertato dal c.t.u., mentre e’ lo stesso ricorrente ad ammettere (p. 3 del ricorso) di essersi allontanato dal luogo dell’incidente da solo, senza nessun mezzo di soccorso.
4. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti, liquidate in conformita’ ai soli parametri introdotti dal Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per spese, oltre accessori di legge.

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