cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 16 gennaio 2015, n. 1975

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. SAVINO Mariapia G. – rel. Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3006/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 03/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) foro di (OMISSIS) (sost. proc.).
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 3.5.2013 con la quale la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze ha dichiarato il predetto colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, perche’, al fine di evadere le imposte sui redditi, in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) srl., ometteva di versare le ritenute alla fonte sugli emolumenti erogati e dovute in base alla dichiarazione annuale 2006 per l’anno 2005, pari ad euro 78.142,79. Concesse le attenuanti generiche, e’ stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione oltre alle pene accessorie di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12, comma 1, e non menzione.
La Corte di Appello aveva ritenuto inconferenti i motivi della condotta omissiva contestata (l’aver confidato su un finanziamento da parte della banca, gia’ deliberato e non piu’ erogato) considerati invece rilevanti dal primo giudice per escludere l’elemento soggettivo del reato pervenendo all’assoluzione dell’imputato. Avevano rilevato in proposito che la scelta del datore di lavoro di non versare le ritenute operate alla scadenza mensili, bensi’ alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale non impediva di configurare la condotta omissiva a carico del datore di lavoro che, nelle more, si era trovato nell’impossibilita’ di effettuare il versamento nel termine stabilito a causa della mancata erogazione di un mutuo gia’ deliberato dal (OMISSIS).
Quanto invece alla attribuibilita’ della condotta appropriativa al (OMISSIS), quale amministratore della (OMISSIS) srl., contestata dalla difesa nell’appello incidentale, rilevavano i giudici di seconde cure che la qualita’ di amministratore di fatto di (OMISSIS) non era idonea ad escludere la responsabilita’ del (OMISSIS) ma, semmai, ad integrare il concorso del (OMISSIS) nel reato. L’imputato, assumendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere delegato, aveva assunto anche l’obbligo degli adempimenti tributari previsti dalla legge.
A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilita’ dell’imputato in quanto unico amministratore di diritto, anche per gli adempimenti tributari svolti dall’amministratore di fatto, eventualmente concorrente detta responsabilita’ con quella dell’amministratore di fatto.
In realta’, precisa la difesa, la questione di diritto che si poneva non era quella dei rapporti fra amministratore formale ed amministratore di fatto, da affrontarsi ribadendo, come ha fatto la Corte di merito, la responsabilita’ del (OMISSIS), quale amministratore unico della societa’, nella veste di presidente del CDA e di consigliere delegato, per tutti gli adempimenti anche di natura tributaria indipendentemente dal fatto che venissero svolti dal (OMISSIS), salva la responsabilita’ a titolo di concorso dello stesso (OMISSIS) quale amministratore di fatto, ma della esistenza di due amministratori di diritto, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), quale vicepresidente del CDA e consigliere delegato e dei criteri di ripartizione della responsabilita’ fra di essi, entrambi amministratori di diritto, per un fatto penalmente rilevante.
Mentre nell’ipotesi di amministratore unico, esclusivo destinatario di una serie di obblighi inerenti la carica sociale assunta, l’esonero da responsabilita’ potra’ aversi solo ove si dimostri l’estraneita’ alla condotta criminosa sotto il profilo psicologico, la stessa situazione non ricorre nel caso di piu’ soggetti che rivestono lo stesso ruolo, in relazione al quale si pone un problema di ripartizione di competenza e, dunque, di responsabilita’, che invece e’ preclusa quando il titolare della funzione sia unico.
Orbene, secondo la difesa, premesso che i due consiglieri di amministrazione esercitavano i propri poteri anche disgiuntamente, come risulta dall’atto costitutivo, pur in assenza di un trasferimento di funzioni formalizzato attraverso un atto di delega, la prova dell’esistenza di una suddivisione interna di compiti fra due soggetti posti nella stessa posizione gerarchica all’interno della societa’, deve necessariamente condurre all’esclusione, gia’ da un punto di vista oggettivistico, della responsabilita’ di colui al quale le specifiche funzioni in argomento non siano riferibili.
Censura la difesa la sentenza impugnata anche con riferimento alla ritenuta configurabilita’ di un dolo eventuale, consistente nella previsione da parte dell’amministratore unico della probabilita’ del mancato adempimento degli obblighi tributari da parte del soggetto incaricato e nell’accettazione del relativo rischio. Rileva in proposito la difesa che, anche a voler ritenere il (OMISSIS) gravato dagli obblighi tributari in ragione della sua carica sociale, deve riconoscersi che l’attribuzione delle mansioni al (OMISSIS) abbia comportato l’altrui affidamento per una corretta gestione degli adempimenti, che puo’ al piu’ dare luogo ad una responsabilita’ colposa sotto il profilo della colpa in eligendo o della colpa in vigilando.
A prescindere dall’effettivo trasferimento di funzioni da un soggetto ad un altro, l’obbligo gravante sul soggetto formalmente qualificato ma non funzionalmente deputato a quegli specifici adempimenti, si risolve in un obbligo di vigilanza sul corretto adempimento delle mansioni affidate compatibile con reati contravvenzionali sanzionati a titolo di dolo o di colpa, quali quelli cui si riferisce il TU 81/2008, ma non compatibili con delitti aventi necessariamente natura dolosa.
La circostanza che dall’istruttoria dibattimentale non e’ emerso quale fosse l’effettiva distribuzione di compiti, al di la’ del dato formale, non puo’ non riflettersi sui criteri di attribuzione del fatto, consistente nella corretta gestione dei profili contabili e tributari, estranea alle competenze riconducibili al (OMISSIS).
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorso e’ infondato e, pertanto, deve essere rigettato. A ben vedere, infatti, anche se la situazione descritta nella sentenza della Corte di Appello non puo’ dirsi del tutto corrispondente a quella effettivamente presente all’epoca dei fatti contestati, comunque e’ dimostrato che in tale momento sia il (OMISSIS) sia il (OMISSIS) erano amministratori della societa’ in questione e membri del CDA (uno quale vicepresidente e l’altro quale consigliere).
Dunque il (OMISSIS) quale amministratore di diritto era per legge tenuto a occuparsi dell’adempimento degli oneri tributari gravanti sulla societa’ amministrata a prescindere dalla ripartizione dei compiti esistente tra lui ed il (OMISSIS); che poi il (OMISSIS) si occupasse prevalentemente della gestione ed organizzazione della filiale catanese mentre il (OMISSIS) seguiva gli aspetti amministrativi poco rileva.
Si tratta, infatti, di una ripartizione di competenze non assoluta ne’ in alcun modo formalizzata: non e’ stata prodotta alcuna delega ne’ la stessa risulta dall’atto costitutivo (OMISSIS), dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o dal verbale di assemblea straordinaria prodotti dalla difesa. Ed in mancanza di un atto formale che provi la suddetta ripartizione di funzioni tra l’imputato ed il (OMISSIS) certo non si puo’ arrivare ad escludere il dolo generico del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, (vedi in tal senso Cass., Sez. 4 , n. 6613/2009).
L’essersi disinteressato del corretto adempimento degli obblighi contabili e tributari direttamente discendenti dalla carica sociale assunta dal (OMISSIS) non ne esclude, infatti, la responsabilita’ dolosa. Al piu’ potra’ parlarsi, come giustamente sostenuto dal giudice di seconde cure, di un dolo eventuale in quanto cosi’ facendo il (OMISSIS), certo consapevole della sussistenza dei suddetti obblighi, ha accettato il rischio che il (OMISSIS) potesse non adempiere in maniera corretta agli stessi anche in considerazione dello stato di difficolta’ economica in cui versava la GEOTESIS al momento dei fatti e del quale il (OMISSIS) era a conoscenza.
Ne’ si puo’ invocare, al fine di escludere la necessari eta’ di una delega e quindi la responsabilita’ dell’odierno ricorrente, l’orientamento secondo il quale il direttore generale di una struttura aziendale e’ destinatario “iure proprio”, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtu’ della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumita’ e della salute dei lavoratori dipendenti (vedi ex pluris Cass. Sez. 4 , n. 256878/2013).
Tale ricostruzione ermeneutica sull’irrilevanza della delega, invero, riguarda l’ambito infortunistico ove si pongono preminenti esigenze di tutela della salute e dell’incolumita’ dei lavoratori e quindi del tutto diverso e non equiparabile ai profili di ordine fiscale oggetto del presente ricorso. Peraltro, e’ appena il caso di ricordare che secondo un diverso orientamento, sia nel settore degli infortuni sul lavoro sia in altri ambiti come in quello dei reati alimentari, l’efficacia devolutiva della ripartizione di funzioni e’ subordinata all’esistenza di un atto traslativo dei compiti connessi alla posizione di garanzia del titolare. E tale atto deve presentare determinate caratteristiche formali e sostanziali a cominciare dai requisiti della chiarezza e della certezza (vedi in tal senso Cass. Sez. 4 , n. 39158/2013 ove seppur con riguardo ad aspetti diversi da quelli in esame si afferma che “gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento fermo restando, comunque, l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive'”; in tal caso la Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo dell’amministratore di una societa’, che si era difeso evidenziando di aver trasferito poteri di vigilanza ad altri soggetti, senza essere in grado di dimostrare il rilascio di una specifica delega di funzioni ad essi).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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