CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 16 giugno 2014, n. 13643

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1386-2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), considerati domiciliati ed lege in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 819/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 23/09/2010 R.G.N. 491/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/9/2010 la Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento del gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Salerno 16/3/2009, ha rigettato la domanda nei confronti della predetta originariamente spiegata dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) di risarcimento dei danni da questi ultimi lamentati in conseguenza della “mancata disponibilita’ alla scadenza della somma investita”, avendo asseritamente “conferito alla banca un incarico per la prestazione di servizi di intermediazione mobiliare, precisamente per l’acquisto di titoli di Stato, una prima volta nell’anno 1993 e successivamente il 12.5.1995”, servizi mai resi.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (OMISSIS) e la (OMISSIS) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a., che ha presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’articolo 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono che la corte di merito, nell’accogliere il gravame interposto da controparte e nel rigettare la domanda abbia “motivato solo ed esclusivamente in relazione alla configurabilita’ della responsabilita’ della banca ex articolo 2049 c.c., dimenticando che gli attori avevano anche chiesto… la restituzione delle somme versate in banca”.

Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 1375, 1218, 1228, 2727, 2728 e 2729 c.c., articoli 115, 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito li abbia erroneamente onerati nella prova del “fatto negativo… di non possedere il libretto di risparmio in questione o di non avere effettuato successivi prelievi di somme, perche’ in tal modo verrebbe loro richiesto di offrire una diabolica probatio”.

Lamentano che, nel ritenere “la circostanza denunciata dal (OMISSIS)… smentita dal mancato disconoscimento della firma apposta in calce al cartellino anagrafico di accensione del libretto”, la “motivazione appare insufficiente in quanto non tiene conto del fatto che la firma apposta in calce al cartellino anagrafico non prova che il libretto di risparmio poi fosse effettivamente stato consegnato al (OMISSIS)”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti p.q.r. nei termini di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che nel giudizio di merito di 1 grado gli odierni ricorrenti, per l’ipotesi in cui “non fosse ritenuta” la responsabilita’ della banca ex articolo 2049 c.c., per il fatto del dipendente, hanno in effetti domandato (anche) “In via gradata” la “restituzione delle somme versate in banca e depositate su di un libretto nominativo intestato al sig. (OMISSIS)”.

Orbene, pur avendo riportato tale domanda nell’impugnata sentenza, nella parte dedicata allo “svolgimento del processo”, la corte di merito ha invero omesso di pronunziare in proposito.

Non puo’ riconoscersi invero pregio alla tesi sostenuta dalla controricorrente in base alla quale sarebbe stata al riguardo necessaria la proposizione dalle controparti di appello incidentale, atteso che come questa Corte ha gia’ avuto piu’ volte modo di affermare qualora, proposta domanda di risoluzione di un contratto per plurimi inadempimenti addebitati al convenuto, il giudice di primo grado l’abbia come nella specie accolta sulla base di uno dei denunziati inadempimenti senza statuire sugli altri, ritenendo assorbite le relative questioni, la parte vittoriosa, non ha l’onere di proporre appello incidentale in ordine alle questioni non esaminate, essendo solamente tenuta a richiamare le dette questioni nelle proprie difese (cfr. Cass., 5/6/2007, n. 13082; Cass., 14/12/2005, n. 27570; Cass., 05/08/2004, n. 15003. E gia’ Cass., 23/10/1989, n. 4303).

Va sotto altro profilo osservato che come questa Corte ha del pari avuto piu’ volte modo di porre in rilievo, in tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dall’articolo 1835 c.c., comma 2, si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che da cio’ derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate, con la conseguenza che secondo i principi generali in tema di prova e’ sempre ammessa la dimostrazione che un’operazione di versamento o prelevamento di somme, benche’ non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita (v. Cass., 703/2006, n. 4869; Cass., 30/4/2005, n. 9096; Cass., 27/9/2002, n. 14014).

Si e’ per altro verso altresi’ precisato che l’efficacia di piena prova, nei rapporti fra banca e depositante, in base alla regola dell’onere della prova incombe alla banca, convenuta dal cliente con la richiesta di restituzione delle somme che risultino depositate sul libretto, ove sostenga che detta operazione e’ stata gia’ eseguita per disposizione del cliente, dare la dimostrazione dell’esistenza di tale disposizione (v. Cass., 15/01/2000, n. 422).

In altri termini, giusta principio (all’esito della relativa affermazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte) consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ in tema di prova dell’inadempimento di obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e’ gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).

Orbene, nell’affermare che “gli odierni appellati, al di la’ della mera dichiarazione di non essere a conoscenza del libretto (smentita dalla autenticita’ della sottoscrizione apposta da (OMISSIS) al relativo cartellino anagrafico/firme) non hanno fornito alcuna prova dell’indebito uso del libretto ad opera del (OMISSIS) o di altri, limitandosi ad asserire che il loro denaro sarebbe stato sottratto. In particolare, non hanno dimostrato… per quale ragione non hanno ricevuto in consegna il libretto (o non ne hanno preteso la consegna) al momento della sottoscrizione del relativo cartellino anagrafico/firme”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, rigettata o assorbita ogni ulteriore e diversa questione, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.

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