Corte di cassazione – Sezione III civile – sentenza 16 marzo 2012 n. 4253. Il danno non patrimoniale da fatto illecito può essere liquidato in favore dei nipoti solo se c’è la convivenza

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 marzo 2012 n. 4253

Per gli ermellini il fatto illecito, costituito dall’uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto dell’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e delle scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare.

Mentre, affinchè possa ritenersi leso il rapporto parentale al di fuori di tale nucleo (nonni. nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico

Sorrento 19 marzo 2012

Avv. Renato D’Isa

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