Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 18 giugno 2012 n. 9939. La mancata denunzia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire a priori un elemento ostativo al risarcimento del danno dal Fondo vittime della strada

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 giugno 2012 n. 9939

La mancata denunzia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire a priori un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell’azione.

 Ciò comporta che non è consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione ‘eccessivo’ rispetto alle sue ‘risorse’, che finisca con il trasformarlo ‘in un investigatore privato’ o necessariamente un querelante.

Del resto ritenere che la mancanza di una denunzia completa di tutti i suoi elementi (come nella fattispecie quanto all’indicazione dei testi) comporti di per sé il rigetto della domanda significa introdurre una vera e propria condizione per l’accoglimento della domanda, creando un’ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dai casi previsti dalla legge.

Sorrento, 19 giugno  2012.

Avv. Renato D’Isa

 

 

 

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