Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 18 novembre 2014, n.24471

Svolgimento del processo

1. L'(omissis) il sig. P.A. patì gravi lesioni personali in conseguenza d’un sinistro stradale, causato dal sig. D.L.L. .
In conseguenza di ciò sia il sig. P.A. , sia la moglie sig.a B.C. , convennero dinanzi al Tribunale di Venezia il responsabile del sinistro ed il suo assicuratore della responsabilità civile, ovvero la società Genertel Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza del sinistro.
Per quanto in questa sede ancora rileva, il sig. P.A. domandò tra l’altro il risarcimento del danno da perdita della capacità di lavoro, ivi compreso quello domestico; la sig.a B.C. domandò il risarcimento del danno non patrimoniale derivatole indirettamente dalle sofferenze patite dal coniuge, e quello del danno patrimoniale derivato dalla forzosa rinuncia allo svolgimento delle attività domestiche, causata dalla necessità di assistere il marito infermo.
2. Si costituì la sola Genertel s.p.a., contestando il quantum della pretesa attorea.
3. Il Tribunale di Venezia con sentenza 8.6.2007 n. 1760 accolse la domanda, ma liquidò il danno in misura inferiore a quanto preteso dagli attori.
Questi ultimi impugnarono perciò la sentenza di primo grado, chiedendo una più cospicua liquidazione del danno.
Anche la Genertel impugnò in via incidentale la sentenza di primo grado, chiedendo che dal risarcimento spettante all’attore sig. P.A. fosse sottratto l’importo da questi già percepito dall’Inail, per il quale l’istituto aveva esercitato la surrogazione nei confronti della Genertel.
4. La Corte d’appello di Venezia con sentenza 5.9.2011 n. 1954 rigettò l’appello principale ed accolse quello incidentale, disponendo che dal risarcimento dovuto ad P.A. a titolo di ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa fosse detratto l’indennizzo percepito dall’Inail.
5. La sentenza d’appello viene ora impugnata per cassazione dai sigg.ri P.A. e B.C. , sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.
Ha resistito la Genertel con controricorso.
Anche nel giudizio dinanzi a questa Corte il sig. D.L.L. non si è difeso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente P.A. sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e ciò sotto due profili.
In primo luogo, assume che la Corte d’appello avrebbe malamente valutato le prove che dimostravano una sua assenza dal lavoro da novembre 2001 a settembre 2003. Il giudice di merito avrebbe invece ritenuto esistente il danno da lucro cessante per un periodo di tempo minore, sul presupposto che non fosse provato il rientro al lavoro a settembre 2003. Così decidendo, conclude il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe trascurato sia i contenuti della prova testimoniale, sia i contenuti di quattro documenti (allegati nn. 16, 27, 29 e 30 del fascicolo di parte), dai quali risultava che il lavoratore infortunato era rientrato al lavoro effettivamente a settembre 2003. In secondo luogo, assume il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe del tutto trascurato di considerare come il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato l’esistenza d’una “incapacità lavorativa specifica” della vittima in misura pari al 25%, accertamento cui la Corte d’appello non aveva dato alcun peso.
1.2. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente si duole, nella sostanza, d’una sottostima del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, per effetto d’una decisione che si assume non correttamente motivata.
Non è tuttavia in contestazione che il ricorrente abbia percepito dall’Inail un indennizzo in conseguenza del proprio infortunio. Che tale indennizzo debba essere detratto dal credito risarcitorio, infine, è statuizione ormai passata in giudicato.
L’indennizzo pagato dall’Inail in forma di rendita, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 23.2.2000 n. 38, come noto, si compone di due parti: l’una calcolata in base all’età della vittima ed al grado di invalidità permanente, intesa ad indennizzare il danno biologico; l’altra calcolata in base al reddito della vittima, ed intesa ad indennizzare il danno patrimoniale da incapacità di lavoro, che la legislazione in materia di infortuni sul lavoro presume juris et de jure quando l’invalidità biologica sia superiore al 16% [come stabilito dall’Allegato n. 6 al d.m. 12.7.2000, a sua volta emanato in attuazione dell’art. 13, comma 2, lettera (b), del citato d.lgs. 38/2000].
Consegue da quanto esposto che qualsivoglia errore (decisionale o motivazionale) del giudice di merito in punto di liquidazione del danno patrimoniale da incapacità di lavoro, in tanto sarebbe stato rilevante, in quanto tale danno (una volta emendato dal preteso errore commesso dalla Corte d’appello) fosse stato comunque di importo superiore a quanto liquidato dall’Inail. Diversamente, infatti, l’intervento dell’assicuratore sociale avrebbe eliso qualsiasi conseguenza patrimoniale dell’infortunio, e non vi sarebbero danni residui da risarcire.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato nel ricorso – come sarebbe stato suo onere – né l’ammontare del danno da lucro cessante futuro che assume di aver patito, né il valore capitale della quota di rendita Inail destinata al ristoro del pregiudizio da incapacità di lavoro.
Nella sentenza impugnata, poi, si legge che il danno da incapacità di lavoro preteso dalla vittima sarebbe stato pari ad Euro 110.988,29 (pag. 6), e che l’indennizzo pagato dall’Inail era pari ad Euro 175.954,53 (pag. 8).
Né la sentenza, né le parti, hanno spiegato se il valore appena indicato corrisponda al valore capitale della rendita Inail complessivamente intesa, ovvero alla sola quota destinata al ristoro del danno da in capacità lavorativa.
Ne segue che non è possibile sapere se l’indennizzo Inail abbia assorbito o meno l’intero pregiudizio patrimoniale che il ricorrente allega di avere subito.
Il ricorso è quindi inammissibile perché, anche a cassare la sentenza con rinvio, il giudice del rinvio potrebbe non avere nulla da liquidare, per essere stato il danno patrimoniale già interamente ristorato dall’assicuratore sociale. Manca, di conseguenza, la dimostrazione d’un giuridico interesse (art. 100 c.p.c.) del sig. P.A. all’accoglimento del ricorso.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il sig. P.A. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato gli artt. 1226 e 2056 c.c., perché ha negato l’esistenza del danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno.
Il motivo è sorretto da una illustrazione non del tutto chiara, costituita dalla francobollatura di una serie di massime di questa Corte di cassazione.
Il senso generale sembra essere che, al cospetto di un danno alla salute rilevante (nella specie, 37%), il danno da riduzione della capacità di lavoro deve presumersi, tanto più che lo stesso c.t.u. aveva concluso per l’esistenza d’una incapacità lavorativa specifica quantificata nella misura del 25%.
2.2. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate al p.1.2.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso ambedue i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una di violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 1223, 1226 e 2043 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Si tralascia l’indicazione di altre norme di legge citate dai ricorrenti del tutto a sproposito.
Espongono, al riguardo, di avere domandato tra l’altro il risarcimento del danno economico consistito nella perdita del lavoro domestico.
Assumono che il sig. P.A. fu costretto ad astenersi dal lavoro domestico a causa della malattia causata dall’infortunio; e che la sig.a B.C. fu costretta ad astenervisi per la necessità di accudire il marito. La Corte d’appello ha negato sia al marito, sia alla moglie, il risarcimento del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico. Al marito l’ha negato sul presupposto che “non rientra nell’ordine naturale delle cose che [il lavoro domestico venga svolto] da un uomo”.
Alla moglie l’ha negato sul presupposto che il non essersi potuta occupare dei figli per badare al marito è pregiudizio che rientra nel danno non patrimoniale; e che comunque mancava la prova che l’esigenza di accudire il marito l’avesse distolta “completamente e quotidianamente” dalle occupazioni domestiche.
Assumono ora i ricorrenti che tali motivazioni siano illogiche, e comunque lesive degli artt. 1226 e 2043 c.c..
3.2. Con riferimento a tale motivo deve, in primo luogo, rigettarsi l’eccezione di giudicato sollevata dalla Genertel a pag. 15 del controricorso. Dalla sentenza impugnata risulta infatti che il capo della sentenza di primo grado che rigettò la domanda di risarcimento del danno da perdita del lavoro domestico fu debitamente appellato (pag. 5, secondo capoverso della sentenza d’appello). Il relativo thema decidendum è dunque rimasto “vivo” in grado di appello.
3.3. Nel merito il motivo è fondato con riferimento a tutti e due i ricorrenti, ed a tutti e due i vizi che hanno denunciato.
3.4. Per quanto concerne la posizione del sig. P.A. , sussiste il lamentato vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà.
La Corte d’appello, infatti, dopo avere affermato – correttamente – che il lavoro domestico è una utilità suscettibile di valutazione economica, e che la perduta possibilità di svolgerlo costituisce un danno risarcibile, ha nel caso di specie negato che l’attore avesse patito tale danno, sul presupposto che “non rientra nell’ordine naturale delle cose che [il lavoro domestico venga svolto] da un uomo”.
Tale motivazione è illogica per tre ragioni.
3.4.2. La prima ragione di illogicità è che (a prescindere da qualsiasi considerazione circa l’esistenza o meno d’un ordine “naturale” delle cose: felix qui potuit rerum cognoscere causas) non è certo madre natura a stabilire i criteri di riparto delle incombenze domestiche tra i coniugi. Tale riparto è ovviamente frutto di scelte soggettive e di costumi sociali, le une e gli altri nemmeno presi in considerazione dalla Corte d’appello.
3.4.3. La seconda ragione di illogicità consiste nel fatto che l’affermazione della Corte d’appello è contraria al fondamentale principio giuridico di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia, sancito dai commi 1 e 3 dell’art. 143 c.c.: ed in mancanza di prove contrarie, che sarebbe stato onere dei convenuti addurre e che non furono addotte, è ragionevole presumere che i cittadini conformino la propria vita familiare ai precetti normativi, piuttosto che il contrario.
3.4.4. La terza ragione di illogicità della motivazione della Corte d’appello consiste nel fatto che secondo l’id quod plerumque accidit qualunque persona non può fare a meno di occuparsi di una certa aliquota del lavoro domestico: non foss’altro per quanto attiene le proprie personali esigenze.
Pertanto dal fatto noto che una persona sia rimasta vittima di lesioni che l’abbiano costretta ad un lungo periodo di rilevante invalidità, è possibile risalire al fatto ignorato che a causa dell’invalidità non abbia potuto attendere al ménage familiare. La Corte d’appello, invece, ha capovolto tale deduzione logica, assumendo che dal fatto noto del sesso (maschile) dell’infortunato fosse possibile risalire al fatto ignorato che egli si disinteressasse completamente di qualsiasi attività domestica.
3.5. Fondato è altresì il ricorso con riferimento alla posizione della sig.a B.C. .
La Corte d’appello ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perduta possibilità di attendere alle occupazioni domestiche, formulata dalla sig.a B.C. , con una duplice ratio decidendi:
(a) da un lato, ha affermato che di tale perdita aveva tenuto conto nella liquidazione del danno non patrimoniale (peraltro senza indicare in che modo e misura, sicché anche la motivazione sul punto finisce per essere una mera clausola di stile);
(b) dall’altro, ha soggiunto che la vittima non aveva dimostrato che a causa della malattia del marito avesse dovuto abbandonare “completamente e quotidianamente” le occupazioni domestiche.
Si tratta di due affermazioni gravemente erronee.
3.5.1. È indubitabile che l’abbandono delle cure domestiche, ed in particolare la forzosa rinuncia ad occuparsi di figli minori, possano in teoria costituire un danno non patrimoniale.
È altrettanto indubitabile che tale pregiudizio non ha nulla a che vedere con il danno patrimoniale consistito nella perduta possibilità di svolgere una attività suscettibile di valutazione economica come il lavoro domestico.
La forzosa rinuncia alle occupazioni domestiche, a causa di un infortunio, è infatti un pregiudizio che può riverberare effetti tanto sul piano non patrimoniale (ad es., la sofferenza per dovere delegare a terzi le cure parentali), quanto su quello patrimoniale (ad es., essere costretti a pagare una persona cui affidare le incombenze un tempo disimpegnate in prima persona).
L’uno e l’altro profilo sono tra loro distinti e separati: il primo non implica il secondo, e viceversa; così come possono i due pregiudizi essere contemporaneamente presenti o contemporaneamente inesistenti.
Pertanto la circostanza che nella liquidazione del danno patrimoniale per le lesioni sofferte da un prossimo congiunto si sia tenuto conto anche del dolore causato dalla forzosa rinuncia al lavoro domestico non esime il giudice dall’accertare e liquidare l’esistenza del danno patrimoniale eventualmente conseguito alla medesima rinuncia.
La sentenza è dunque illogica, per avere ritenuto legati da un nesso di alternatività (espresso dalla congiunzione latina “aut”: o l’uno o l’altro, ma non tutti e due) due danni che invece erano tra loro autonomi (rapporto espresso nella logica formale dalla congiunzione latina “aut”: o l’uno, o l’altro, o tutti e due, o nessuno), e cioè il danno patrimoniale e quello non patrimoniale. La Corte ha infatti negato il risarcimento del primo per avere risarcito il secondo, senza che i due risarcimenti fossero tra loro incompatibili.
3.5.2. Non meno erronea è la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno in esame sul presupposto che la vittima non avesse dimostrato di avere “completamente e quotidianamente” abbandonato il lavoro domestico.
La perduta possibilità di svolgere lavoro domestico costituisce un danno patrimoniale, pari al costo ideale di un collaboratore cui affidare le incombenze che la vittima non ha potuto sbrigare da sé.
Questo danno, ovviamente, può essere totale, se la vittima è costretta a rinunciare allo svolgimento di qualsiasi attività domestica; ovvero parziale, se in conseguenza dell’illecito viene ridotto, ma non soppresso, il tempo che il danneggiato dedicava alle incombenze domestiche.
Pertanto rigettare la domanda di risarcimento del danno in esame sul presupposto che sarebbe mancata la prova di un allontanamento “completo e quotidiano” della sig.a B.C. dai lavori domestici è affermazione per un verso illogica, perché sembra non ammettere che il danno patrimoniale possa essere totale o parziale; e comunque illegittima, perché introduce una sorta di regola del “tutto o niente” che, in materia di danno aquiliano, è vietata dall’art. 1223 c.c.. Tale norma infatti, ammettendo al risarcimento i danni che sono “conseguenza immediata e diretta” del fatto illecito, rivela implicitamente che qualsiasi pregiudizio debba essere risarcito in misura proporzionale alla perdita subita dalla vittima, che sia essa totale o parziale.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso il sig. P.A. sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una di violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 1226, 2056 e 2059 cc); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel liquidare il danno non patrimoniale patito da esso ricorrente, perché:
(a) non ha applicato le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico;
(b) non ha personalizzato il risarcimento, cioè adattato il valore standard del risarcimento alle peculiarità del caso concreto.
4.2. Nella parte in cui lamenta la mancata applicazione delle c.d. “tabelle milanesi”, il motivo è inammissibile perché l’applicazione delle tabelle di Milano non è stata invocata in appello, né in quel grado di giudizio furono depositate in atti le suddette tabelle (come invece stabilito da Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, Rv. 618048, § 3.2.6 dei “Motivi della decisione”).
4.3. Nella parte in cui lamenta la mancata personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale il motivo è del pari inammissibile. È noto che nella liquidazione del danno non patrimoniale, ed in special modo quello alla salute, il giudice deve garantire parità di trattamento ed adeguata considerazione delle specificità del caso concreto.
Il primo obiettivo va conseguito utilizzando, per la liquidazione dei casi simili, un parametro risarcitorio standard, che consenta a parità di risarcimento a parità di danno (c.d. parametro uniforme); il secondo obiettivo va conseguito opportunamente variando il valore risultante dall’applicazione del parametro standard (c.d. personalizzazione del risarcimento).
Questa variazione presuppone che:
(a) la vittima abbia allegato e provato l’esistenza di circostanze specifiche che aggravino il suo danno rispetto a tutti quelli consimili;
(b) le suddette circostanze siano conseguenze speciali dell’illecito: siano, cioè, inconsuete ed inusuali, e non consistano in conseguenze inevitabili ed usuali di quel particolare tipo di pregiudizio.
Nel caso di specie l’allegazione sub (a) non venne compiuta a tempo debito, e la circostanza sub (b) non è stata compiutamente dedotta nel ricorso per cassazione.
Quest’ultimo, pertanto, con riferimento al motivo in esame è due volte inammissibile: sia per la novità del thema decidendum, sia per la imperfetta tecnica di deduzione dei fatti salienti.
A questi due motivi di inammissibilità saranno dedicati i due paragrafi seguenti.
4.3.1. Nel caso di specie il sig. P.A. , nel suo atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, non ha allegato nemmeno una delle circostanze delle quali ora pretenderebbe che si tenga conto ai fini della liquidazione del danno (si confronti la generica pag. 5 dell’atto di citazione con la analitica pag. 36 del ricorso per cassazione).
Né rileva che l’attore abbia ritenuto di premunirsi adottando, nell’atto introduttivo del giudizio, formule (ritenute a torto) salvifiche come ad esempio la richiesta di risarcimento dei danni che “saranno meglio provati ecc.”.
La sussistenza di circostanze di fatto idonee a giustificare la personalizzazione del risarcimento è il fatto costitutivo della richiesta di personalizzazione, ed in quanto tale esso deve essere allegato con l’atto introduttivo del giudizio, e tale onere deve essere “adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (così, testualmente, Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011, Rv. 618210; nello stesso senso, in seguito, si veda anche Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012, Rv. 621357, secondo cui “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (…), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”).
Il ricorso è dunque, sotto questo profilo, inammissibile perché introduce un thema decidendum vertente su fatti mai tempestivamente e, soprattutto, analiticamente allegati.
4.3.2. Il quarto motivo del ricorso del sig. P.A. è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza.
Come accennato, da diritto alla personalizzazione del risarcimento la sussistenza di circostanze specifiche che siano anomale ed eccezionali rispetto alla generalità dei casi analoghi.
Così, ad esempio, la facile stancabilità e dolorabilità alla stazione eretta, provata da chi abbia riportato una frattura della caviglia viziosamente consolidatasi, non è circostanza che giustifichi una personalizzazione del risarcimento, perché è conseguenza comune a tutte le persone che patiscano questo tipo di danno. Per contro, la perduta possibilità di continuare a svolgere una attività sportiva in precedenza praticata con assiduità costituisce una circostanza giustificativa della personalizzazione del risarcimento, perché non tutti i traumatizzati alla caviglia svolgono attività sportiva.
Nel caso di specie, il ricorrente ha patito in conseguenza del sinistro un trauma cranico commotivo, una grave frattura delle ossa del bacino e un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.
Ha tuttavia dedotto, quale vizio motivazionale della sentenza d’appello, che questa non avrebbe tenuto conto, ai fini della personalizzazione del risarcimento:
(a) di disturbi del sonno;
(b) della difficoltà a viaggiare ed a svolgere i “normali passatempi”;
(c) dell’incidenza dei postumi sulle “normali attività quotidiane”, quali camminare, scrivere, leggere, correre, salire le scale, piegarsi, trasportare oggetti, ecc.;
(d) dell’incidenza dei postumi sui rapporti “sociali, familiari, sessuali”.
(e) della difficoltà a praticare attività sportive.
Or bene, le conseguenze sub (a), (b) e (c) sono effetti normali di una grave frattura del bacino (quando non fantasiose: non si comprende, ad esempio, perché mai secondo la prospettazione del ricorrente chi abbia patito la frattura del bacino non possa più leggere come faceva prima dell’infortunio). Pertanto la sentenza di merito che non ne tenga conto ai fini della liquidazione del danno è del tutto corretta, a meno che chi se ne dolga non deduca in sede di legittimità quando e come avesse allegato circostanze tali da rendere più onerose del consueto quelle conseguenze del danno biologico per la vittima.
Le conseguenze sub (d) ed (e) sono ultrageneriche. Per potere ritenere viziata nella motivazione la sentenza che non ne abbia tenuto conto, sarebbe stato necessario che il ricorrente indicasse se e come abbia dedotto di praticare con assiduità uno sport, ovvero se e come abbia dedotto gli specifici aspetti della sua vita familiare, relazionale e sessuale incisi dal fatto illecito, e non presi in considerazione dal giudice di merito.
Il ricorso è dunque non autosufficiente, perché ascrive al giudice di merito di non avere tenuto conto di fatti (che si vorrebbero) specifici, senza indicare in che termini ed in che atto quei fatti siano ritualmente entrati a far parte del thema decidendum.
5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo di ricorso la sig.a B.C. sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una di violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello le avrebbe liquidato una somma iniquamente modesta a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subito in conseguenza delle lesioni patite dal coniuge.
5.2. Il motivo è inammissibile.
Con esso, infatti, la ricorrente non fa altro che chiedere a questa Corte un nuovo e diverso accertamento di merito ed una diversa liquidazione del danno, a fronte di una motivazione non mancante, né manifestamente contraddittoria od illogica. Chiede, pertanto, un accertamento riservato al giudice di merito.
6. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
-) accoglie il terzo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia in differente composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.

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