Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 18 novembre 2014, n. 24475

Svolgimento del processo

D.G.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, M.R. e F.L. , quali genitori del minore M.D. , per sentirli condannare, ai sensi dell’art. 2048 c.c., al pagamento della somma di Euro 278.042,32, oltre accessori, per il danno sofferto a seguito delle lesioni subite in data (OMISSIS) .
Nel proprio atto di citazione l’attore deduceva quanto segue:
– che il giorno 8 dicembre 1996 era stato aggredito, in Roma, da M.D. e che a seguito di tale aggressione aveva subito gravissime lesioni all’occhio destro;
– che per tale fatto si era instaurato un procedimento penale innanzi al Tribunale per i minorenni di Roma nei confronti dell’allora minore M.D. e che il giudice competente ne aveva accertato la responsabilità penale per il reato di cui all’art. 582 c.p.;
– che la relativa sentenza penale aveva disposto non doversi procedere nei confronti del convenuto con la concessione del beneficio del perdono giudiziale;
che i danni sofferti dall’attore consistevano nella perdita quasi totale della capacità visiva dell’occhio destro, da porsi in nesso causale diretto con il fatto commesso.
M.R. e F.L. , costituendosi in giudizio, contestarono quanto dedotto dall’attore e chiesero il rigetto di tutte le sue domande.
Il Tribunale di Roma rigettò le domande dell’attore e condannò D.G.A. a rifondere le spese di lite in favore di M.R. e F.L. , nella misura del 50%. Le spese per la parte rimanente furono compensate fra le parti.
Propose appello D.G.A. contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili.
Resistettero M.R. e F.L. chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna alle spese con la conferma integrale della sentenza di primo grado.
La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello e in riforma della sentenza impugnata ha condannato M.R. e F.L. , al pagamento, in solido, in favore di D.G.A. , della complessiva somma, già rivalutata, di Euro 35.581,58, oltre accessori. Ha condannato M.R. e F.L. , in solido, al pagamento, in favore di D.G.A. , delle spese dei due gradi del giudizio.
La suddetta Corte ha in particolare condannato i coniugi M. e F. ex art. 2048 c.c., per la lesione dell’occhio destro di D.G.A. , ritenendo che la prova derivasse dalla sentenza penale di perdono giudiziale, dal referto medico e dalla c.t.u.; che i convenuti genitori non avevano dato la prova liberatoria di non aver potuto impedire l’evento fornendo la prova positiva della buona educazione.
Propongono ricorso per cassazione M.R. e F.L. con due motivi.
Resiste con controricorso D.G.A. .

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione degli artt. 651 e 652 c.p.p., violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. ed ultrapetizione per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso, decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Ad avviso dei ricorrenti la sentenza della Corte d’appello è errata per avere esteso l’efficacia del giudicato penale oltre la consentita portata applicativa del codice di rito.
I ricorrenti in particolare censurano l’impugnata sentenza nella parte in cui afferma che la sentenza penale, attributiva del perdono giudiziale a M.D. , costituisca, essa stessa, elemento di prova perché accertativa del reato di lesioni volontarie gravi in danno di D.G.A. .
Diversamente, secondo i ricorrenti, il giudice del merito avrebbe dovuto limitarsi a rivalutare i fatti storici emersi nel procedimento penale. Inoltre il giudice di merito avrebbe erroneamente sopravvalutato il referto dell’Ospedale Oftalmico e la c.t.u. medico-legale per la quale sussisterebbe il nesso di causalità fra l’evento dannoso e le lesioni derivatine.
Ancora, si rileva la genericità della difesa del M. in primo grado.
Il motivo è infondato.
Non è vero che vi sia stata violazione dell’art. 651 c.p.p., in quanto la C.A. non ha assegnato valore di giudicato alla sentenza penale. Essa ha fatto corretta applicazione del principio, che va qui condiviso, per cui (Cass., Sez. U., n. 1768 del 26/01/2011) in tema di giudicato, la disposizione di cui all’art. 652 cod. proc. pen., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.
Quindi (Cass., n. 16559 del 05/08/2005) nell’ipotesi di sentenza penale di condanna non definitiva e di sentenza definitiva di non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione – che non hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno ai sensi degli artt. 651 e 654 e.p.p. – il giudice civile deve interamente rivalutare il fatto ma può tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale e non gli è vietato ripercorrere lo stesso “iter” argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni. Ai fini di questa rivalutazione delle prove raccolte in sede penale, il giudice ben può tener conto del contenuto di tali prove quale risulta dalla sentenza penale, se in merito non vi sono contestazioni tra le parti.
Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha ritenuto che la sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, facesse stato in merito alla colpevolezza del minore, ma ha solo ritenuto che sulla base delle risultanze emerse in sede penale, sul referto medico e sulle conclusioni del CTU, risultava provato il nesso causale tra il pugno inferto dal minore e la perdita di visus dell’occhio destro dell’attore.
Con il secondo motivo si denuncia “violazione dell’art. 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 del c.p.c. Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”.
I ricorrenti lamentano che l’impugnata sentenza non abbia tenuto nel dovuto conto quanto sostenuto nella propria comparsa di costituzione in appello.
In tale comparsa essi escludevano la responsabilità genitoriale ex art. 2048 c.c.. Il fatto era infatti avvenuto nelle ore pomeridiane, in una discoteca ove si trovavano solo ragazzi. Il consentire tale frequentazione, di per sé, non era indice di non adeguata vigilanza sul minore, né di mancanza di diligenza da parte del genitore nell’educazione del figlio.
Il motivo è infondato.
Va ribadito il principio (Cass., n. 20322 del 20/10/2005) secondo cui in relazione all’interpretazione della disciplina prevista nell’art. 2048 cod. civ., è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa dalla suddetta norma desumibile, offrano non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata; il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore. L’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 cod. civ. Non è conforme a diritto, invece, per evidente incompatibilità logica, la valutazione reciproca, e cioè che dalle modalità del fatto illecito possa desumersi l’adeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata.
La corte ha fatto corretta applicazione di tale principio. Ha solo ritenuto che parte convenuta si era limitata ad una generica contestazione dei fatti e che non aveva assolto all’onere probatorio di aver impartito un’adeguata educazione, che essa non aveva contestato la decisione del primo giudice di inammissibilità della prova testimoniale, limitando la difesa alla richiesta di rigetto dell’appello.
L’istruttoria espletata in primo grado è stata oggetto di valutazione da parte della sentenza impugnata (pag. 14), mentre le censure sul punto si risolvono in diversa valutazione di merito inammissibile in questa sede di sindacato di legittimità.
Il ricorso deve essere dunque rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *