cassazione 9

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 19 febbraio 2016, n.3263

Motivi della decisione

La Corte di Appello ha richiamato i passaggi con cui il Tribunale aveva affermato che il contratto aveva una causa principale l’investimento del capitale – a cui si affiancava una finalità assicurativa in senso lato, prevedendosi l’erogazione della prestazione dovuta dalla compagnia a favore dei beneficiari che il contraente aveva indicato per il caso in cui, alla scadenza del vincolo contrattuale, egli non fosse stato più in vita.

Ciò premesso, ha osservato che ‘il rilievo preminente della causa giuridica costituito dall’investimento in favore della parte stipulante, cioè della Ga. , è confermato dal fatto che la designazione dei beneficiari fu sospensivamente condizionata ad un evento-morte’ che sarebbe divenuto rilevante ‘solo se la morte fosse sopravvenuta prima della scadenza di ciascun contratto’.

Tanto considerato, ha escluso che il contratto potesse qualificarsi a favore di terzo (‘posto che il terzo avrebbe acquistato il diritto con la promittente compagnia non all’atto della stipulazione, ex art. 1411, co. 2 c.c., ma solo alla verificazione della condizione sospensiva-morte, anteriore alla scadenza contrattuale’) ed ha sottolineato che ‘la peculiare struttura del contratto dimostra come non si potesse ab origine configurare alcuna donazione, diretta o indiretta che fosse, atteso che della donazione manca un elemento costitutivo essenziale, rappresentato dall’arricchimento attuale del terzo, ex art. 769 c.c.”.

La Corte ha escluso anche la possibilità di configurare un nesso teleologico fra contratti, affermando che tale nesso postula che i contratti collegati siano coesistenti (mentre, nel caso, il contratto ex art. 1920 c.c. sarebbe venuto ad esistenza solo al momento della verificazione della condizione sospensiva) ed ha concluso che ‘non si può ritenere sussistente nel caso di specie alcuna donazione, neppure indiretta, aggredibile ex art. 775 c.c.’.

Con l’unico motivo di ricorso, i B. deducono ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 1411 c.c. e 775 c.c.’, assumendo che ‘la sentenza impugnata erra laddove sostiene che la designazione del terzo operata dalla Ga. nei quattro contratti assicurativi dalla stessa stipulati non integri la figura del contratto a favore di terzo’) e sostengono che l’espressione ‘salvo patto contrario’ contenuta nell’art. 1411, co. 2 c.c. ‘allude alla possibilità che fra promittente e stipulante si convenga che il terzo non acquisti il diritto per effetto della stipulazione, bensì in conseguenza del verificarsi di un avvenimento futuro e incerto, o allo scadere del termine’, cosicché è ‘ben possibile… che vi sia un contratto a favore di terzo… anche qualora il terzo non acquisti il diritto fin dal momento della stipulazione, bensì al verificarsi di una condizione sospensiva’, da individuarsi – nello specifico – nella morte della stipulante; evidenziano, dunque, che i terzi G. e Bi. ‘hanno acquistato il diritto di ricevere le prestazioni di cui ai contratti trasfusi nelle polizze… al momento della stipula dei contratti da parte della Ga. ‘ in quanto ‘ciò che è stato differito al verificarsi della condizione sospensiva è stata solo l’efficacia dell’attribuzione del diritto’.

Concludono, pertanto, che l’operazione ‘può essere qualificata come atto complesso, in cui lo scopo voluto dal disponente si realizza tramite il collegamento negoziale tra il contratto assicurativo a carattere oneroso stipulato tra disponente e assicuratore e l’atto di designazione dei terzi beneficiari per il caso di morte, inteso come atto unilaterale recettizio sostenuto dallo spirito di liberalità’: il tutto, non inquadrabile nello schema della donazione tipica (‘stante la struttura trilaterale e la mancanza dello spostamento patrimoniale diretto tra disponente e beneficiario’), è ‘riconducibile, pacificamente, alla nozione di donazione indiretta’.

Censurano, inoltre, la sentenza nella parte in cui ha escluso la configurabilità di una donazione, diretta o indiretta, per difetto dell’arricchimento attuale del terzo ed evidenziano che il nostro ordinamento conosce figure di donazioni (quale la donazione obnuziale e quella a favore di nascituri) in cui l’arricchimento è sottoposto a condicio iuris (rispettivamente, il matrimonio e la nascita).

Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.

La controversia verte sulla possibilità di qualificare come donazione indiretta, annullabile ex art. 775 c.c. su istanza del donante e dei suoi eredi o aventi causa, alcune polizze a contenuto finanziario ed assicurativo in cui la Ga. aveva designato il G. e la Bi. quali beneficiari per il caso che fosse deceduta prima della scadenza dei contratti.

Tali contratti comportavano che, intervenuto il decesso della assicurata, l’indennizzo spettante ai sensi di polizza (costituente il risultato utile dell’investimento finanziario) venisse attribuito direttamente ai beneficiari designati, senza transitare attraverso l’asse ereditario e senza essere interessato dalle vicende successorie.

Tanto premesso, deve considerarsi che:

– secondo il pacifico orientamento di legittimità, la donazione indiretta può modi più vari, essendo ‘caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati’ (Cass. n. 3134/2012, conforme a Cass. n. 5333/2004);

– nel caso in esame, non può dubitarsi che i terzi abbiano acquistato, già per effetto della designazione e ai sensi dell’art. 1920, 3 co. c.c., un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione e che, a seguito del decesso della Ga. , tale diritto sia divenuto definitivo, comportando l’attribuzione al G. e alla Bi. delle somme risultanti dalle polizze;

– la circostanza che l’attribuzione patrimoniale fosse condizionata alla mancata revoca della designazione (possibile ex art. 1921 c.c.) e al fatto che la Ga. decedesse prima della scadenza del contratto non vale a porre nel nulla il dato – fondamentale – che la designazione compiuta all’atto della stipula delle polizze era idonea a comportare l’acquisto dei vantaggi economici dell’operazione, che si è poi puntualmente realizzato a seguito del decesso della Ga. (e in difetto di revoca della designazione).

Ciò considerato e rilevato che non è emerso che la designazione sia stata determinata da ragioni diverse dallo spirito di liberalità, deve concludersi che l’operazione è stata concepita come donazione indiretta a favore del G. e della Bi. e come tale si è poi concretizzata; tale conclusione è conforme al principio recentemente espresso da questa Corte in relazione ad analoghe polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario – secondo cui ‘nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che è ad essa applicabile l’art. 775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest’ultimo possa averne risentito’ (Cass. n. 7683/2015).

Deve peraltro precisarsi che il donatum originario era costituito dai premi versati all’assicuratore (cfr. Cass. n. 6528/2006), giacché – come rilevato dalla cit. Cass. n. 7683/2015 – il pagamento del premio ha integrato ‘il c.d. negozio-mezzo (l’assicurazione) utilizzato per conseguire il negozio-fine (la donazione)’, mentre il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore ha costituito il risultato finale utile dell’operazione per il beneficiario.

Accolto pertanto il ricorso nei termini indicati, deve disporsi il rinvio alla Corte territoriale perché riesamini la vicenda alla luce dei principi sopra richiamati.

Il ricorso incidentale proposto dalla Zurich, concernente la compensazione delle spese di lite, resta assorbito.

La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione.

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