Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza del 19 maggio 2015, n. 20571

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente

Dott. GRILLO Renato – Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. GAZZARA Santi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 04/03/2014 del Gip presso il Tribunale di Alessandria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;

Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Gip presso il tribunale di Alessandria.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Gip presso il tribunale di Alessandria ha dichiarato non doversi procedere perche’ il fatto non costituisce reato nei confronti di (OMISSIS), imputato del reato previsto dal Decreto Legge 2 settembre 1983, n. 463, articolo 2, convertito il legge 11 novembre n. 638 perche’, pur essendone tenuta, ometteva di versare all’Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il mese di dicembre 2008 e per i mesi da gennaio ad agosto 2009 per un totale di 1033,00 euro.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza, il ricorrente solleva un unico motivo eccependo, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), violazione di legge e vizio di motivazione e deduce, al riguardo, che l’episodicita’ delle condotte e la modestia dei versamenti omessi non possono costituire elementi dai quali poter univocamente desumere un mero atteggiamento colposo dell’autore del reato ed escludere, di conseguenza, il dolo, trattandosi, comunque, di conclusioni che presuppongono una valutazione piu’ ampia ed articolata che caratterizza una cognizione piena del fatto, solo all’esito della quale potrebbe eventualmente apprezzarsene la riconducibilita’ a colpa piuttosto che a dolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. La questione e’ gia’ stata scrutinata da questa Corte con precedenti pronunce (v. n. 14988 del 2015), con le quali e’ stato condivisibilmente affermato che il Gip, ritenendo verosimile che la condotta ascritta all’imputato non fosse sorretta dall’elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice, ha emesso sentenza di assoluzione ex articolo 129 cod. proc. pen., perche’ il fatto non costituisce reato, trasponendo esplicitamente al caso si specie il principio di diritto espresso dall’ordinanza di questa Sezione n. 40365 del 19/09/2012, Bottero, Rv. 253682, che aveva ritenuto immune da censure la sentenza di merito che, nel valorizzare l’episodicita’ e l’importo contenuto delle inadempienze, aveva assolto l’imputato dal reato di cui al Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, per mancanza di dolo.

Tanto premesso, osserva la Corte che la questione posta dal Procuratore ricorrente non riguarda tanto la validita’ in se’ del principio del quale il Giudice si e’ munito per assolvere l’imputato, quanto i presupposti di applicabilita’ dell’articolo 129 cod. proc. pen., in caso di richiesta, come nella specie, di emissione di decreto penale di condanna. In base all’articolo 459 c.p.p., comma 3, il giudice che non intenda accogliere la richiesta ha due possibilita’: 1) la restituzione degli atti al pubblico ministero; 2) la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen..

La restituzione degli atti, nella scansione logica e procedurale prevista dalla norma, presuppone l’impossibilita’ di emettere, “rebus sic stantibus”, la sentenza di proscioglimento e sanziona l’incompletezza delle indagini che non consente al giudice di determinarsi in un senso (accoglimento della richiesta) o nell’altro (pronuncia di sentenza di proscioglimento).

Non e’ pertanto compatibile con questo schema procedurale una sentenza di proscioglimento che, esprimendo un giudizio di verosimile insussistenza del dolo, tradisce l’assenza di certezze sul punto e disvela un giudizio di insufficienza probatoria che avrebbe dovuto comportare, semmai, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

E’ opportuno ricordare che secondo l’arresto di Sez. U, n. 18 del 09/06/1995, Cardoni, Rv. 202375, il giudice per le indagini preliminari puo’, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’articolo 129 cod. proc. pen., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorieta’ della prova ai sensi dell’articolo 530, comma 2, stesso codice, alle quali, prima del dibattimento – non essendo stata la prova ancora assunta – l’articolo 129 non consente si attribuisca valore processuale.

3. Nella vicenda scrutinata dalla citata ordinanza n. 40365/2012 il datore di lavoro aveva sempre osservato l’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, omettendo di versare i contributi soltanto in modo episodico e per un periodo di tempo limitato, rendendo cosi’ certo (e non solo verosimile) il convincimento della mancanza dell’elemento soggettivo del dolo generico e della attribuzione della condotta inadempiente a un disguido e dunque a un comportamento colposo, sanzionato in sede civile. Si e’ trattato di giudizio fondato su un piu’ ampio accertamento del fatto che, diversamente da quello oggi censurato, non si e’ limitato alla mera presa d’atto del limitato numero delle inadempienze e della loro minima entita’, ma ha avuto un orizzonte piu’ vasto.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al tribunale di Alessandria per l’ulteriore corso.

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