Il testo integrale [1]

Una volta che sia provata la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale, la responsabilità penale del delegato non è  in discussione.

Correttamente, quindi, è stata ritenuta la rilevanza penale della delega di funzioni e, conseguentemente, la responsabilità dell’imputato, quale delegato all’ambiente per il reato di cui all’art. 256 D. Lvo n. 152/2006.

Infatti è risultato che il deposito è avvenuto sia all’interno di una vasca di decantazione, ove sono stati rinvenuti fanghi induriti, sia, mediante tubazione, nelle acque del torrente Bugliesina, ove sono stati rinvenuti, sulla scorta delle analisi sul campioni prelevati il 30 settembre 2008, tensioattivi, ossia sostanzialmente di detersivi.

E’ stato anche  che il reato di getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e di scarico di reflui industriali senza autorizzazione (art. 137, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), purché si accerti la potenziale offensività del rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso”.

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/11/il-delegato-penale-risponde-penalmente.html

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