SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 21 giugno 2011, n. 13616

Svolgimento del processo

1. C.N. depositava ricorso (il 15 luglio 2007) per chiedere il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2050 cod. civ. e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Esponeva che: nel febbraio 1999 la dott.ssa M.P.M. F. redigeva un certificato medico, con il quale chiedeva che il C. fosse sottoposto al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO); consegnava il certificato ai Carabinieri, invece che al Sindaco; i Carabinieri lo inviavano, oltre che al Sindaco, alla locale Procura della Repubblica; nei dicembre 2002 gli era stato notificato l’avviso di richiesta di archiviazione di un procedimento penale, da lui avviato con querela (contro un terzo soggetto) e che, anni dopo, prendendo visione dei suddetto fascicolo, aveva scoperto che il certificato era confluito nello stesso; la divulgazione di dati sensibili relativi alla sua persona aveva comportato un danno all’immagine, atteso che nel piccolo Paese dove viveva si era diffusa la voce che fosse pazzo ed era stato costretto a trasferirsi, e che la trasmissione alla Procura aveva comportato che le sue querele fossero considerate provenienti da un folle; nel settembre 2007 aveva messo in mora la M..

La convenuta eccepiva l’improcedibilità, stante la non applicabilità del D.Lgs. n. 196 del 2003, e la prescrizione del diritto, per il superamento del termine quinquennale previsto dall’art. 2947 cod. civ. Integrato il contraddittorio nei confronti del Garante per la privacy, il Tribunale di Pescara faceva precisare le conclusione sulla questione pregiudiziale della prescrizione e, con dispositivo letto in udienza, rigettava la domanda (sentenza depositata il 4 novembre 2008).

2. Il C. propone ricorso per cassazione con un motivo, corredato dal quesito.

Resiste la M. con controricorso, esplicato da memoria.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso proposto avverso sentenza in unico grado, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.

In applicazione del principio affermato di recente dalle Sez. Un. (25 febbraio 2011, n. 4617), si ritiene che il giudice abbia, sia pure implicitamente, qualificato la domanda proposta dal C., come inquadrabile nello schema del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 152. Infatti, nonostante l’espressa eccezione di parte, non ha affrontato tale profilo ed è passato ad esaminare la questione della prescrizione; leggendo, poi, il dispositivo in udienza secondo il rito speciale previsto.

2. Il giudice del merito ha accolto l’eccezione di prescrizione ritenendo che: il termine del diritto al risarcimento da fatto illecito decorre dal fatto assunto come causativo (febbraio 1999), salvo l’esistenza di ulteriori danni o l’ipotesi di illecito permanente; l’impossibilità rilevante come fatto impeditivo alla decorrenza, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non gli impedimenti di mero fatto, quali l’ignoranza dell’evento generatore del danno da parte del titolare del diritto.

3. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 2935 cod. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, e si critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto impedimento di mero fatto l’ignoranza dell’evento e dell’autore da parte del danneggiato, senza considerare che tale notizia non era conoscibile da C., sino all’avviso di richiesta di archiviazione relativa al fascicolo che conteneva il certificato medico in argomento, perchè coperta da segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen. 3.1. La controparte eccepisce l’inammissibilità, trattandosi di questione dedotta per la prima volta, e il difetto di autosufficienza, non essendo riprodotto in ricorso l’avviso di richiesta di archiviazione. Entrambi i profili di inammissibilità vanno rigettati.

3.1.1. La questione sottoposta all’esame della Corte non è nuova.

Secondo consolidata giurisprudenza, l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto o proprio, è sottratta al rilievo officioso del giudice e grava sull’eccipiente specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento; l’onere, cioè, di allegare, l’inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare ia volontà di avvalersene (Cass. 13 luglio 2009, n. 16326; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1194). Mentre, la determinazione della durata utile della suddetta inerzia, al pari delle norme che la disciplinano, costituisce una questio juris, la cui identificazione spetta al potere-dovere del giudice, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione (il principio ha avuto molteplici applicazioni, da ultimo Cass. 14 marzo 2011, n. 5946;

Cass. 22 ottobre 2010, n. 21752; Cass. 13 novembre 2009, n. 24037;

Cass. 10 maggio 2005 n. 9768).

In applicazione del suddetto principio, le deduzioni della controparte in ordine alle varie ipotesi di prescrizione previste dalla legge costituiscono allegazioni difensive, e devono considerarsi allegazioni difensive le deduzioni che – come nella specie, mediante il riferimento all’art. 329 cod. proc. pen. – sottopongono al giudice la valutazione di altre disposizioni normative al fine della decisione ad esso spettante.

3.1.2. Il ricorso non difetta di autosufficienza. Se è vero che l’avviso di richiesta di archiviazione non è riportato in ricorso, è anche vero che lo stesso è stato depositato (allegato n. 4) contestualmente al ricorso, utilizzando la possibilità offerta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come sostituito dal D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Di recente, sostanzialmente componendo le diverse posizioni registrate sull’interpretazione del suddetto articolo, la Corte, Cass. 30 agosto 2010, n. 18854, ha ritenuto che “In tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 e dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto (oltre che l’indicazione) anche l’obbligo di deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono soltanto quelli che non fanno parte del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, atteso che, diversamente, si causerebbero effetti processuali del tutto incoerenti sotto il profilo sistematico, quali un inutile appesantimento della produzione in giudizio, la duplicazione degli oneri posti a carico delle parti ed un aggravio della difficoltà di esercitare i diritti difensivi con pregiudizio del principio di effettività della tutela giurisdizionale” (specificamente per i contratti collettivi, si v.

Sez. Un. 23 settembre 2010, n. 20075).

Naturalmente, la limitazione ai documenti che non fanno parte del fascicolo d’ufficio dell’obbligo di deposito, a pena di improcedibilità, non impedisce l’utilizzo dell’art. 369 cit. per il deposito di documenti contenuti nel fascicolo di parte, invece della loro riproduzione in ricorso o della indicazione della sede dove essi si trovano.

4. Il ricorso va accolto.

A tale conclusione si perviene sulla base del lungo percorso evolutivo – compiuto dalla giurisprudenza della Corte parallelamente alle riflessioni della scienza giuridica – nell’interpretazione degli artt. 2935 e 2947 cod. civ. Percorso, nel quale l’art. 329 cod. proc. pen., rilevante nella specie, si innesta, segnando il confine ultimo dello spostamento del termine di decorrenza della prescrizione, dal giorno in cui il fatto si è verificato, ex art, art. 2947 cod. civ., al momento in cui i segreto degli atti di indagine cessa e gli atti sono conoscibili; senza che possa assumere rilievo se si tratti di atti di indagine in senso proprio (secondo il diritto processuale penale) o di atti che (come nel caso all’attenzione della Corte), essendo confluiti nel procedimento penale (nel nostro caso nel fascicolo del P.M.), sono soggetti alla relativa disciplina.

4.1. La linea evolutiva suddetta, iniziata sul finire degli anni settanta del secolo scorso, viene ripercorsa dalla sentenza Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 576, che segna l’approdo conclusivo di tale percorso, e che qui si sintetizza per renderne più trasparente l’applicazione in una direzione nuova.

4.1.1. Il progressivo allontanamento dalla lettera dell’art. 2947 c.c., comma 1, specificativo dell’art. 2935 cod. civ. per la responsabilità aquiliana, ma vivente nell’esperienza giurisprudenziale e scientifica rispetto a tutte le azioni risarcitorie, è stato realizzato attraverso due passaggi fondamentali.

Il primo, risalente agli settanta del secolo scorso, ha spostato il dies a quo dal giorno in cui il fatto si è verificato, secondo la formulazione letterale dell’art. 2947, cit., all’esteriorizzazione del danno, sostituendosi allo schema del codice. Decorrendo dal momento della manifestazione del danno, l’orizzonte della prescrizione può dilatarsi, e il limite ancorato dal legislatore al fatto causativo dei danno diventa mobile.

Il secondo, collocabile nei primi anni di questo secolo, ha ulteriormente contribuito allo spostamento del dies a quo, attribuendo rilievo, oltre alla manifestazione-conoscibilità del danno, alla rapportabilità causale del danno ai comportamento posto in essere da un soggetto determinato. Contemporaneamente, ha provveduto ad ancorare la conoscibilità soggettiva del danneggiato a due parametri obiettivi, l’uno interno e l’altro esterno al soggetto, verificabili dal giudice senza scivolare in indagini di tipo psicologico. Da un lato, al parametro dell’ordinaria diligenza;

dall’altro al livello di conoscenze scientifiche dell’epoca.

L’inadeguatezza della sola esteriorizzazione del danno rispetto alla emersione di ragioni che potevano giustificare l’incolpevole inattività del danneggiato rispetto all’esercizio dei suoi diritti nel caso di danno derivante da malattia, contratta per contagio a causa del fatto (doloso o colposo) di un terzo, portò la Corte ad affermare che la prescrizione inizia a decorrere, a norma dell’art. 2947 cod. civ., comma 1, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Qualora, invece, non sia conoscibile la causa del contagio, la prescrizione non può iniziare a decorrere, poichè la malattia, sofferta come tragica fatalità non imputabile ad un terzo, non è idonea in sè a concretizzare il fatto che l’art. 2947 cod. civ., comma 1, individua quale esordio della prescrizione (Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645). Il principio della rapportabilità causale, affermato originariamente per il fatto dannoso lungolatente, rinvenuto nella malattia da contagio, si è poi ramificato nella giurisprudenza della Corte coinvolgendo altri settori: dalla responsabilità professionale (Cass. 8 maggio 2006, n. 10493), alle malattie professionali e infortuni sul lavoro (Cass. 2 febbraio 2005, n. 2002).

Le Sez. Un., con la sentenza n. 576 del 2008 (contestuale a Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 581, seguita da Sez. Un. n. 18 novembre 2008, n. 27337) – che, come già detto, ha ripercorso tutta l’evoluzione, hanno fatto proprio tale approdo, mettendo in luce che l’interpretazione dell’art. 2947 c.c., comma 1, nel senso di dare rilievo alla percepibilità e riconoscibilità del danno, nonchè alla sua rapportabilità causale, trovava conferma nelle espresse discipline legislative in tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’impiego di energia nucleare e da prodotti difettosi.

4.1.2. Il principio suddetto, si è consolidato nelle decisioni delle sezioni semplici della Corte, e di recente è stato applicato in tema di risarcimento dei danno da sinistro stradale (Cass. 25 maggio 2010, n. 12699, v. motivazione).

4.2. La linea evolutiva della giurisprudenza descritta, e oramai consolidata, ha quindi sostituito il risalente indirizzo interpretativo, fatto proprio dal giudice del merito, secondo cui il termine de diritto al risarcimento da fatto illecito decorre dalla data del fatto assunto come causativo, salvo l’esistenza di ulteriori danni o l’ipotesi di illecito permanente.

Conseguentemente, risulta notevolmente ristretto il campo di applicazione del diverso principio – pure fatto proprio dal giudice del merito – secondo cui, l’impossibilità, rilevante come fatto impeditivo alla decorrenza, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non da impedimenti di mero fatto, quali l’ignoranza dell’evento generatore del danno da parte del titolare del diritto.

Di quest’ultimo profilo, nella giurisprudenza esaminata a partire dal 2003 (data in cui comincia ad affermarsi il principio della rapportabilità causale) si registrano applicazioni, sia in materia contrattuale (Cass. sez. 3^, 28 luglio 2004, n. 14249; Cass. sez. 2^, 10 settembre 2007, n. 19012; Cass. sez. 1^, 25 giugno 2008, n. 17334), che extracontrattuale (Cass. sez. 3^, 23 luglio 2003, n. 11451; Cass, sez. 3^, 7 novembre 2005, n. 21495; Cass. sez. 3^, 7 novembre 2005, n. 21500; Cass. sez. 3^, 22 giugno 2007, n. 14576);

alcune sono il segno del persistere dell’antico indirizzo, comunque risalgono ad epoca antecedente alla chiara presa di posizione delle Sez. Un. del 2008.

E’ opportuno, allora, chiarire che tale ultimo principio può trovare applicazione – quanto all’ignoranza – solo se questa abbia carattere strettamente soggettivo, perchè correlata esclusivamente alla peculiare posizione del danneggiato/creditore. Se, invece, l’ignoranza della condotta generatrice costituisca uno stato comune a chiunque usi la normale diligenza (dove l’oggettività deriva dalla generalità della situazione) o sia indotta dall’applicazione di una norma (come nella fattispecie in tema di atti di indagine coperti da segreto) sussiste l’ostacolo all’esercizio del diritto, che impedisce l’inizio di decorrenza della prescrizione.

In altri termini, se l’ignoranza in merito alla causa generatrice del danno e al soggetto che l’ha posta in essere investe non solo il soggetto danneggiato ma ogni altro soggetto che adotti la comune diligenza, non può addebitarsi a questi un difetto di attività (la cui sanzione è il decorso della prescrizione), poichè non può iniziarsi un giudizio esplorativo sotto il duplice profilo della responsabilità e dell’individuazione del soggetto imputabile, per stabilire se il danno sia conseguenza di fatto illecito (ovvero di inadempienza) e chi sia il soggetto a cui esso vada addebitato.

4.3. Nella decisione del caso oggetto del ricorso, la Corte intende dare continuità all’indirizzo consacrato dalle Sez. Un. del 2008, di cui si è detto.

Il fatto dedotto come causativo del danno è la violazione posta in essere da un medico nel trattamento di dati sensibili, quali quelli attinenti alla salute psicofisica della persona, attuata mediante la trasmissione del certificato, contenente la richiesta di sottoposizione di un soggetto a TSO, a destinatari diversi da quelli prescritti nella legge; ai Carabinieri, che a loro volta lo trasmettevano alla locale Procura della Repubblica oltre che al Sindaco, invece che direttamente al Sindaco (ai sensi della L. 13 maggio 1978, n. 180, art. 1).

Il soggetto del quale si richiedeva la sottoposizione al TSO, che assume di essere stato danneggiato, deduce di aver avuto conoscenza della suddetta violazione quando, avvisato, come persona offesa, della richiesta di archiviazione di una propria querela (ex art. 408 c.p.p., comma 2), ha preso visione degli atti del procedimento penale, segreti ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen., e vi ha trovato la richiesta di TSO (trasmessa dai Carabinieri alla Procura della Repubblica).

Secondo il principio affermato dalle Sez. Un., cui si intende dare continuità, il termine di prescrizione dell’azione di danno decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.

Nella specie, caratterizzata dall’esistenza del segreto su atti – che per essere confluiti nel fascicolo del P.M. sono sottoposti al regime proprio degli atti di indagine – da cui si assume essere derivato il danno, il momento, rilevante per la rapportabilità causale del danno lamentato a un comportamento posto in essere da un soggetto determinato e della conseguente decorrenza della prescrizione, coincide con quello in cui il preteso danneggiato ha avuto legalmente la possibilità di attivarsi per conoscere quei documenti; cioè la ricezione dell’avviso di richiesta di archiviazione, che costituisce il momento in cui, secondo la previsione legislativa dell’art. 408 cit., è stata portata a sua conoscenza la cessazione del regime di segreto. In tal modo, la conoscibilità soggettiva del danneggiato è ancorata a un parametro obiettivo. Conseguentemente, la prescrizione non può iniziare a decorrere sino a che non è legalmente conoscibile la causa del preteso danno, poichè la mera esistenza empirica del fatto assunto come causativo del danno (trasmissione illegittima di documento contenente dati sensibili), non ancora attribuibile a soggetto determinato, non è idonea in sè a concretizzare il fatto che l’art. 2947 c.c., comma 1, individua quale esordio della prescrizione. Sempre in riferimento a quanto sottoposto al regime degli atti di indagine e nel rispetto dell’esigenza di ancorare a dati oggettivi la decorrenza della prescrizione, deve aggiungersi che – più in generale rispetto alla fattispecie esaminata, nella quale il legislatore prevede espressamente la comunicazione dell’informazione – il dies a quo per la decorrenza della prescrizione del danno lamentato, da un lato non potrà mai decorrere prima che le indagini preliminari siano chiuse, a norma dell’art. 329 cit., dall’altro è possibile che esso possa decorrere da momento successivo alla chiusura delle stesse e spetterà al giudice del merito individuarlo, considerando, nell’analisi delle informazioni cui il danneggiato ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuto diligentemente attivare, il regime giuridico degli atti processuali penali, nell’ambito del quale, da un fato vi sono i soggetti a diverso titolo coinvolti nel procedimento (per i quali può essere prevista specifica comunicazione o anche solo la possibilità di richiedere l’accesso agli atti), dall’altro vi sono i soggetti terzi, per i quali opera il parametro dell’ordinaria diligenza.

4.4. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio – anche per le spese del presente processo – al giudice del merito, che applicherà l’enunciato principio di diritto di cui al paragrafo che precede.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara, in diversa persona, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.

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