Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 21 settembre 2015, n. 18463

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7218-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) rappresentata dall’amministratore di sostegno (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso e per essa deceduta gli eredi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), VIA (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta comparsa di costituzione;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SCANDICCI in persona del Sindaco p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1230/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/09/2011, R.G.N. 2235/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega non scritta;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, il Comune di Scandicci, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta causata dalla presenza di una buca di notevoli dimensioni esistente sull’asfalto di una strada del territorio comunale.

Si costitui’ in giudizio il Comune di Scandicci, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigetto’ la domanda, condannando l’attrice al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia e’ stata appellata dalla (OMISSIS) e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 28 settembre 2011, in riforma di quella di primo grado, ha condannato il Comune di Scandicci al pagamento della somma di euro 5.500, pari al 50 per cento dei danni accertati, nonche’ al pagamento della meta’ delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compensate quanto all’altra meta’.

Ha osservato la Corte territoriale che la parte attrice aveva dedotto la responsabilita’ del Comune, nel giudizio di primo grado, sotto il profilo dell’articolo 2043 cod. civ. e che solo in sede di comparsa conclusionale in grado di appello aveva avanzato domanda di risarcimento ai sensi dell’articolo 2051 c.c.. Tale ultima domanda era da ritenere “comunque tardiva, anche a volerla ritenere ammissibile in quanto non implicante l’accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati nel primo giudizio”.

Cio’ premesso – e dopo aver ricordato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita’ in tema di responsabilita’ della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ., per la presenza di insidie, anomalie o trabocchetti – la Corte fiorentina ha riconosciuto che dall’istruttoria era emerso che esisteva un’anomalia della sede stradale, tale da costituire fonte di pericolo per gli utenti. Nella specie, si trattava di una “buca di notevoli dimensioni” che il Comune colpevolmente aveva omesso di rimuovere; a tale comportamento colposo, pero’, si era affiancata la responsabilita’ della danneggiata la quale, benche’ ipovedente, “consapevolmente aveva attraversato la Via (OMISSIS) pur non essendo in grado di avvistare tutti gli eventuali ostacoli presenti sul suo tragitto”; sicche’ la responsabilita’ della caduta doveva essere ripartita nella percentuale del 50 per cento tra la (OMISSIS) ed il Comune.

Cosi’ inquadrata la fattispecie, la Corte d’appello ha liquidato il danno non patrimoniale e patrimoniale, pervenendo a determinare la somma suindicata e riconoscendo la parziale compensazione delle spese in considerazione del “parziale accoglimento della pretesa di (OMISSIS)”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze propone ricorso (OMISSIS), a mezzo del suo amministratore di sostegno (OMISSIS), con atto affidato a tre motivi.

Resiste il Comune di Scandicci con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

In prossimita’ dell’udienza il difensore della ricorrente ha comunicato che la stessa e’ nelle more deceduta, e si e’ quindi costituito come difensore degli eredi della (OMISSIS), ossia (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Rileva la ricorrente che la sentenza in esame avrebbe errato nel dichiarare tardiva la domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell’articolo 2051 c.c.. Poiche’, infatti, la pronuncia riconosce che i fatti allegati in appello sono i medesimi di quelli allegati e provati in primo grado, non vi sarebbe stata alcuna lesione del diritto di difesa della controparte; l’articolo 2051 cit. costituisce un minus rispetto all’articolo 2043 cod. civ., perche’ limita l’onere della prova dell’attore alla prova del nesso di causalita’ tra cosa ed evento dannoso, nella specie ampiamente fornita nel corso del giudizio di primo grado. La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto procedere anche alla diversa qualificazione giuridica della norma applicabile al caso di specie, senza ritenere inammissibile la domanda di cui all’articolo 2051 c.c..

1.1. Il motivo pone all’esame della Corte una questione non nuova, gia’ oggetto di precedenti pronunce.

E’ stato di recente ribadito da questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 20 gennaio 2014, n. 999, e 26 maggio 2014, n. 11660) che l’azione di responsabilita’ fondata sulla violazione di un obbligo di custodia e’ intrinsecamente, per cosi’ dire, diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere. Cio’ in quanto “l’applicabilita’ dell’una o dell’altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d’indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale e’ derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilita’ per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che e’ elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all’articolo 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilita’ e’ costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (cosi’ la sentenza 6 luglio 2004, n. 12329, richiamando un orientamento ancora piu’ risalente). In altre parole, mentre l’azione ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ. comporta la necessita’, per il danneggiato, di provare l’esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull’articolo 2051 cod. civ. la responsabilita’ del custode e’ prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del fortuito. Ne consegue un’ovvia differenza in ordine ai temi di indagine ed al riparto dell’onere della prova, perche’ nel primo caso il danneggiato dovra’ attivarsi a dimostrare qualcosa, mentre nel secondo sara’ il danneggiante a doversi attivare.

Tale approdo giurisprudenziale e’ stato in seguito ribadito da questa Corte (v. sentenze 23 giugno 2009, n. 14622, e 20 agosto 2009, n. 18520). E da tanto si trae la dovuta conseguenza per cui, una volta proposta in primo grado una domanda ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ. – fondata, ad esempio, sulle figure dell’insidia e del trabocchetto, ancorche’ impropriamente richiamate – non e’ consentito alla parte in grado di appello fondare la medesima domanda sulla violazione dell’obbligo di custodia, perche’ cio’ verrebbe inevitabilmente a stravolgere il processo, mettendo il danneggiante nella situazione di doversi attivare quando una serie di preclusioni processuali si sono gia’ maturate.

Dando per pacifica tale conclusione, la giurisprudenza piu’ recente ha esplicitato che la domanda fondata sull’articolo 2051 cod. civ. puo’ non essere considerata nuova rispetto a quella fondata sull’articolo 2043 cod. civ. – e, quindi, improponibile in appello – solo se l’attore abbia “sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli” (sentenze 21 giugno 2013, n. 15666, e 5 agosto 2013, n. 18609). Con la importante precisazione, pero’, che la regola probatoria di cui all’articolo 2051 cod. civ., piu’ favorevole per il danneggiato, “in tanto puo’ essere posta a fondamento dell’affermazione della responsabilita’ del convenuto stesso in quanto non gli si ascriva la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in base al criterio di imputazione ordinario della responsabilita’ originariamente invocato dall’attore” (cosi’ la sentenza n. 18609 del 2013).

1.2. Nel caso odierno, tuttavia, non e’ necessario scandagliare se, effettivamente, la Corte d’appello abbia errato nel dichiarare tardiva la domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ.; la sentenza in esame, infatti, ha accertato, con valutazione di merito adeguatamente motivata e priva di vizi logici, che sussisteva una colpa dell’amministrazione e che, nel contempo, c’era anche una colpa concorrente della danneggiata. L’accertamento positivo delle colpe e delle conseguenti rispettive responsabilita’ toglie rilevanza al problema posto dal motivo in esame; secondo costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il caso fortuito, rilevante ai fini dell’esclusione di responsabilita’ prevista dall’articolo 2051 cod. civ. puo’ derivare anche dal fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell’articolo 1227 c.c..

Da tanto consegue che il primo motivo di ricorso non e’ fondato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla concorrente colpa della ricorrente nella determinazione dell’incidente.

Osserva la (OMISSIS) che il c.t.u. aveva dichiarato nella propria relazione che la buca non era avvistabile anche da parte di persona con visibilita’ normale ed aggiunge che la buca era piena d’acqua, per cui non era comunque possibile rilevarne le caratteristiche di profondita’ e i dislivelli; sicche’ la sentenza non sarebbe adeguatamente motivata sul punto, avendo dato importanza al fatto che la (OMISSIS) fosse ipovedente.

2.1. Il motivo non e’ fondato.

La Corte d’appello di Firenze ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che la (OMISSIS) fosse corresponsabile dell’accaduto; la sentenza, come s’e’ detto, ha osservato che la danneggiata, benche’ ipovedente, “consapevolmente aveva attraversato la Via (OMISSIS) pur non essendo in grado di avvistare tutti gli eventuali ostacoli presenti sul suo tragitto”.

A fronte di tale motivazione il motivo in esame, riportando una piccola parte della relazione del c.t.u., critica la motivazione sul rilievo che la ridotta capacita’ visiva della danneggiata non avrebbe avuto alcuna valenza causale nella determinazione del fatto. In tal modo, pero’, il ricorso tende evidentemente a sollecitare, da parte di questa Corte, un nuovo e non consentito esame del merito; non senza porre in evidenza che e’ un’argomentazione assai debole quella di sostenere, nel contempo, che la buca in questione era di grandi dimensioni e, tuttavia, non avvistabile neppure da persona con una normale acuita’ visiva.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla parziale compensazione delle spese.

Rileva la ricorrente che, essendo vincitrice nel giudizio, di merito, le spese avrebbero dovuto essere poste per intero a carico del Comune di Scandicci, mancando ogni motivazione valida per la compensazione.

3.1. Il motivo non e’ fondato.

Anche volendo trascurare il possibile profilo di inammissibilita’ derivante dal fatto che con esso si censura in termini di vizio di motivazione quella che potrebbe essere, semmai, una violazione di legge, la Corte osserva che nel presente giudizio, introdotto con atto di citazione del 10 dicembre 1993, si deve fare applicazione, ratione temporis, del testo dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, anteriore a quello introdotto con la Legge 28 dicembre 2005, n. 263. Trova percio’ applicazione la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte 30 luglio 2008, n. 20598, secondo cui, nel regime anteriore a quello introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lettera a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve avere un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non e’ necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purche’, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente ed in modo non equivoco desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito).

Nella specie, la Corte d’appello ha dato conto che la parziale compensazione trovava il proprio fondamento nel solo parziale accoglimento della domanda proposta dalla (OMISSIS); e tale motivazione e’ da ritenere sufficiente per pervenire al rigetto del motivo di ricorso in esame.

4. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformita’ ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.800, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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