Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 22 gennaio 2015, n. 1135

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9543-2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS) in persona dei suoi legale rappresentanti Dr. (OMISSIS) e Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti all’incidentale –
avverso la sentenza n. 72/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 15/02/2010, R.G.N. 481/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2014 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 466 del 18.06.2001 il G.O.A. del Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per il risarcimento dei danni conseguenti alla morte di (OMISSIS), marito della (OMISSIS) e padre degli altri attori, avvenuta in (OMISSIS) in data (OMISSIS) a seguito di investimento da parte della auto Volvo 480 turbo, di proprieta’ di (OMISSIS) e condotta da (OMISSIS); condannava, dunque, i suddetti (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido con le (OMISSIS) s.p.a., al pagamento di lire 167.745.000 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e di lire 160.000.000 a titolo di risarcimento dei danni morali, oltre rivalutazione, interessi e spese.
La decisione, gravata da impugnazione da parte delle (OMISSIS), era parzialmente riformata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale con sentenza in data 15.02.2010, n. 72, dichiarava il concorso di colpa del pedone in pari misura a quella di (OMISSIS) e (OMISSIS), confermando nel resto la sentenza.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli originari attori, svolgendo due motivi.
Ha resistito le (OMISSIS) s.p.a., depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai sensi dell’articolo 335 cod. proc. civ. i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza in via principale e incidentale vanno trattati congiuntamente.
Il primo motivo di ricorso principale pone una questione pregiudiziale di procedibilita’; per il resto sia il secondo motivo di ricorso principale, sia i due motivi di ricorso incidentale attengono alla determinazione della responsabilita’ dell’investimento pedonale. Pertanto l’esame deve necessariamente muovere dalla questione pregiudiziale.
1.1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 348, 347 e 165 cod. proc. civ.. Parte ricorrente si duole che la Corte di appello abbia considerato irrilevante, alla stregua di una mera irregolarita’, la circostanza che la citazione in appello fosse stata iscritta a ruolo prima della sua notificazione; osserva, altresi’, che – contrariamente a quanto si afferma nella decisione impugnata – non e’ affatto vero che l’appellante abbia provveduto al deposito dell’originale dell’atto di appello con le relazioni di notifica entro il termine di cui all’articolo 165 cod. proc. civ..
1.2. Il motivo e’ infondato.
Invero costituisce ius reception che, in caso di pluralita’ di appellati, e’ costituito tempestivamente in giudizio l’appellante cha abbia depositato in cancelleria – nei dieci giorni dalla prima notifica (articolo 165 c.p.c., comma 1) – copia dell’atto di impugnazione notificato ad almeno una delle controparti, purche’ provveda al deposito dell’originale dell’atto di appello, con tutte le notifiche, entro la prima udienza di comparizione delle parti, in quanto il deposito di tale atto entro i dieci giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’articolo 165 cod. proc. civ., comma 2, non interferisce con la costituzione dell’appellante, ormai integrata, ma assume la funzione di adempimento necessario per escludere che i suoi effetti si risolvano, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine da ultimo indicato non determina l’improcedibilita’ dell’appello, ma costituisce una mera irregolarita’, che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della controparte (Cass. 17 dicembre 2010, n. 25640). E’ stato, altresi’, precisato (cfr. Cass. 24 agosto 2007, n. 17958 in motivazione) che la costituzione in giudizio nel termine di cui all’articolo 165 cod. proc. civ., comma 1 mediante deposito di copia o “velina” della citazione – prima ancora che costituire prassi diffusa negli uffici giudiziari – e’ soluzione imposta dal comma 2 della stessa norma, atteso che e’ evidente che, se la disposizione consente e nel contempo esige l’inserimento dell’originale della citazione entro dieci giorni dall’ultima notificazione, appare chiaro che nel fascicolo d’ufficio gia’ formato con la costituzione entro i dieci giorni dalla prima notificazione non potra’ che risultare gia’ presente quell’atto rispetto al quale l’originale della citazione si pone come tale; e tale atto non puo’ che essere una copia della citazione, con la precisazione che la copia dell’atto deve essere estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero accompagnata dal deposito di della procura (generale o speciale), rilasciata per scrittura privata o atto pubblico.
1.3. Nel caso di specie l’appellante (OMISSIS), dopo avere iniziato il procedimento di notificazione e notificato l’atto di appello in data 05.11.2001 a (OMISSIS) e (OMISSIS), si e’ costituita in data 14.11.2001 e, quindi, entro il termine di cui all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1; inoltre la Corte di appello ha evidenziato che entro il termine di cui all’articolo 165 cod. proc. civ. e’ stata inserita tutta la documentazione di cui all’articolo 347 cod. proc. civ. e, quindi, anche la procura.
Parte ricorrente principale obietta che “l’irrituale costituzione avvenuta il 14,11.2001, non poteva essere corredata dalla procura alle liti, che risultava apposta a margine dell’originale dell’atto di appello” (pag. 4 ricorso) e che la decisione impugnata e’ fondata “anche sulla base dell’erronea convinzione che l’originale dell’atto fosse stato depositato nel termine di cui all’articolo 165 c.p.c.” (pag. 5 ricorso). Orbene sia l’uno che l’altro argomento non colgono nel segno: quanto al primo, perche’ cio’ che occorreva ai fini della procedibilita’ dell’appello e’ che la copia depositata (entro il termine dell’articolo 165 cod. proc. civ., comma 1) fosse estesa anche alla procura; e cio’ non e’ stato posto in discussione nella sede di merito; quanto al secondo, perche’, nei modi in cui e’ formulato, allude ad un errore di percezione che avrebbe dovuto essere fatto valere come vizio revocatorio.
In definitiva il motivo va rigettato.
2. La stretta connessione delle ulteriori censure, hinc et inde formulate in punto di accertamento della responsabilita’, ne impone la trattazione congiunta.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, articolo 102, nonche’ illogica e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Al riguardo parte ricorrente deduce che non vi erano elementi per ritenere che la condotta del pedone fu imprudente e che la ritenuta possibilita’ per il conducente di effettuare una manovra di emergenza per evitare il pedone non avrebbero consentito di superare la presunzione di responsabilita’ di cui all’articolo 2054 cod. civ..
2.2. Con il primo motivo di ricorso incidentale si denuncia manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione circa piu’ punti decisivi della controversia in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 specificamente nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente la corresponsabilita’ di (OMISSIS) per avere omesso di porre in essere una manovra di emergenza, pure affermando l’insussistenza di qualsivoglia sua condotta antigiuridica.
2.3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione degli articoli 40, 41, 43 e 54 cod. pen. e articolo 1227 c.c., comma 2 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Al riguardo parte ricorrente deduce che – a fronte della condotta colposa del pedone – il conducente non poteva essere ritenuto responsabile per non avere saputo porre in essere una manovra di emergenza.
3. I suddetti motivi sono infondati, per la parte in cui denunciano violazione di legge; inammissibili, per la parte in cui deducono il vizio motivazionale.
3.1. In punto di diritto va ribadito che la presunzione di colpa del conducente dell’autoveicolo investitore prevista dall’articolo 2054 c.c., comma 1 non opera in contrasto con il principio della responsabilita’ per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalita’ tra evento dannoso e condotta umana, sicche’ il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosita’ e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dall’articolo 2054 cod. civ..
(cfr. ex multis Cass. 13 marzo 2012, n. 3966). Invero l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non e’ sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilita’, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’articolo 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 05 marzo 2013, n. 5399). Inoltre, accertato il concorso di colpa tra investitore ed investito, i criteri di ripartizione della colpevolezza costituiscono oggetto di un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimita’ se sorretto da adeguata motivazione (Cass. 13 marzo 2009, n. 6168).
3.2. Orbene la Corte territoriale non si e’ discostata dai principi appena enunciati, dal momento che – con motivazione, per il vero, succinta, ma comunque adeguata – ha evidenziato, da un lato, che il pedone (il quale, come e’ pacifico, non si avvalse delle apposite strisce) aveva approfittato del rallentamento operato dal conducente, per effettuare, con una decisione improvvisa, l’attraversamento della sede stradale e, dall’altro, che il conducente, sebbene viaggiasse a velocita’ moderata, non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, potendo effettuare una manovra di emergenza. E un tale accadimento, il cui accertamento forma oggetto di un giudizio di merito che va esente dai vizi che vengono denunciati per essere congruamente e logicamente motivato, vale a concretare il ritenuto concorso di colpa, per cui infondatamente si lamenta dall’una e dall’altra parte che se ne sia stata affermata la sussistenza.
3.3. Si rammenta che in materia di responsabilita’ da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalita’ del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita’ se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass. 4009 del 2006).
In conclusione vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimita’ vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale, compensando interamente le spese processuali tra le parti

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