Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 22 gennaio 2015, n. 2859

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’Appello, di Trento, Sez. dist. di Bolzano, in data 08/05/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano di condanna per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 8 e 10, per avere, in qualita’ di titolare della ditta individuale (OMISSIS), emesso fatture per operazioni inesistenti quanto agli anni 2007 e 2008 per imponibile totale pari ad euro 2.048.457,00 ed Iva pari ad euro 409.673,39 e per avere occultato o distrutto le scritture contabili e le fatture emesse negli anni 2007 e 2008.
2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli articoli 181 e 552 c.p.p.; deduce che, astenutasi la Dr.ssa (OMISSIS) nel corso dell’udienza del giudizio di primo grado del 17/10/2012, il nuovo magistrato assegnatario del procedimento ometteva di restituire gli atti al P.M. per il nuovo decreto di citazione a giudizio, fissando direttamente l’udienza di comparizione “per il nuovo giudizio dibattimentale” ed omettendo cosi’ di enunciare le contestazioni ex articolo 552 c.p.p.. Da qui sarebbe pertanto derivata la nullita’ di tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado.
3. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione laddove, a fronte del fatto che l’onere della prova spetta al P.M., i giudici hanno ritenuto la prova del reato ex articolo 10 cit., in ragione del mancato reperimento di alcuna documentazione e della mancata indicazione da parte dell’imputato delle modalita’ e dei luoghi di detenzione della documentazione stessa.
4. Con un terzo motivo, lamentando la violazione di legge, deduce che l’affermazione di responsabilita’ non e’ stata fondata su prove bensi’ sulla base di supposizioni in assenza di riscontri certi; ne’ era onere della difesa dimostrare il pagamento delle fatture indicate nel capo d’imputazione sub 1).
5. Con un quarto sostanziale motivo precisa che, in riferimento alla condotta di emissione delle fatture, deve essere provata, in relazione al dolo specifico previsto, la consapevolezza di evadere le imposte per importi superiori alle soglie di riferimento. Deduce inoltre come, a seguito dell’istruttoria non sia stata riscontrata alcuna inesistenza totale o parziale dell’operazione, ne’ tanto meno l’occultamento o la distruzione di scritture contabili e fatture. Anche il teste (OMISSIS) ha confermato l’esistenza delle fatture emesse dalla Ditta (OMISSIS) negli anni 2007 e 2008 in favore della DF Costruzioni per operazioni effettivamente avvenute.
6. Infine, con un quinto sostanziale motivo, lamenta, a fronte della irrogazione della pena di anni tre di reclusione, la mancata illustrazione dei criteri utilizzati a tal fine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
La doglianza, secondo cui, una volta intervenuta l’astensione del giudice dibattimentale originariamente assegnatario del processo, si sarebbe dovuto provvedere all’emissione e alla notificazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio, si fonda sul presupposto che l’accoglimento della dichiarazione di astensione debba comportare la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, ma un tale presupposto e’ visibilmente erroneo. L’articolo 43 c.p.p., si limita, infatti, a prevedere che il giudice astenuto o ricusato deve essere sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario, cosi’ presupponendo che il processo, lungi dal regredire, debba invece continuare seppure dinanzi ad altro giudice; e cio’ e’ tanto vero che l’articolo 42 c.p.p., prevede, al comma 2, che il provvedimento che accoglie la dichiarazione “dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia”, disposizione, questa, che non avrebbe alcun senso ove, come sostenuto appunto in ricorso, il processo dovesse regredire addirittura ad una fase anteriore rispetto a quella di emissione dello stesso decreto di citazione giudizio.
E del resto non e’ dato vedere quale sarebbe l’incidenza dell’astensione del giudice rispetto al decreto di citazione diretta a giudizio, quale atto tra l’altro di attribuzione del P.M., tale da provocarne, in definitiva, la vanificazione.
8. Anche il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
Questa Corte ha gia’ affermato che la condotta di occultamento di cui all’articolo 10 del d.lgs. cit., consiste nella indisponibilita’ della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva (Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239); e, nella specie, non vi e’ dubbio che tale indisponibilita’ emerga dalla motivazione della sentenza impugnata laddove si e’ posto in rilievo che le ricerche e perquisizioni effettuate non hanno condotto al rinvenimento di alcunche’.
9. Il terzo e quarto motivo, congiuntamente esaminabili per identita’ di ratto, e sostanzialmente volti a censurare inammissibilmente la valutazione in se’ del compendio probatorio, collidono in ogni caso con la argomentata motivazione della sentenza che, con riguardo alla natura “cartiera” della ditta dell’imputato, ha posto in evidenza l’intervenuta emissione di fatture, da parte della stessa, ancor prima dell’apertura della partita Iva, la mancanza di scritture contabili, e la mancanza di alcun elemento indicativo del fatto che la merce, apparentemente venduta alla (OMISSIS) S.r.l., fosse stata in precedenza acquistata dalla stessa (OMISSIS). Ne’, naturalmente, tale logica costruzione puo’ essere disarticolata facendo leva, come specificamente invocato dal quarto motivo, sulla avvenuta emissione delle fatture quale prova della pretesa esistenza delle relative operazioni, essendo una tale equazione, se non altro, prima di tutto in contrasto con lo stesso dettato dell’articolo 8.
I motivi sono pertanto inammissibili.
10. Il quinto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, e’ manifestamente infondato; la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente circa la mancata indicazione dei criteri utilizzati, ha legittimamente valorizzato la rilevante entita’ dell’evasione dell’imposta sui redditi e Iva, cio’ bastando per ritenere correttamente applicato l’articolo 133 c.p..
11. Il ricorso e’ in definitiva inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende

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