acquascivolo

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  22 maggio 2014, n. 11346

Svolgimento del processo

1. Il 15.6.1997 il sig. F.F. , minorenne all’epoca dei fatti, scivolò e cadde all’interno del parco divertimenti denominato “Aquafelix”, sito a Civitavecchia e gestito dalla società Gestioni Parchi Acquatici s.r.l. (che successivamente muterà la propria ragione sociale in “Euro Park” s.r.l., e come tale sarà d’ora innanzi indicata).
2. Venti giorni dopo l’accaduto i sigg.ri F.A. e Fa.Ma.Lu. , dichiarando di agire sia in proprio che quali rappresentanti legali ex art. 320 c.c. del proprio figlio minore F.F. , convennero dinanzi al Giudice di pace di Civitavecchia la Euro Park s.r.l., esponendo:
– che il proprio figlio era scivolato “nell’ambito di uno dei giochi del parco, denominato (omissis)”;
– che in prossimità di questo gioco non vi era personale addetto ad “ausiliare e controllare l’accesso degli utenti”;
– che in conseguenza della caduta F.F. aveva patito “gravi lesioni personali”.
Chiesero per tali ragioni la condanna della società convenuta al risarcimento del danno rispettivamente patito.
3. In contumacia della Euro Park, con sentenza 31.7.1999 il giudice di pace, dopo avere svolto l’istruttoria, declinò la propria competenza per valore.
La causa venne riassunta dagli attori dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, dinanzi al quale la Euro Park si costituì, ma in modo ritenuto invalido dal Tribunale.
Con sentenza 28.8.2002 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo insussistente un valido nesso di causa tra i beni in custodia alla Euro Park ed il danno lamentato dagli attori.
4. La sentenza, impugnata dai soccombenti, venne confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 18.5.2007 n. 2227.
La Corte d’appello ritenne che nel fatto così come descritto dagli attori non fossero ravvisabili né gli estremi della responsabilità di cui all’art. 2043 c.c.; né quelli della responsabilità di cui all’art. 2050 c.c. (esercizio di attività pericolosa); né, infine, quelli della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia).
5. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dai sigg.ri F.A. , F.F. (nelle more divenuto maggiorenne) e Fa.Ma.Lu. , sulla base di tre motivi.
La Euro Park ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono promiscuamente pressoché l’intero novero dei vizi elencati dall’art. 360 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello sia incorsa:
(a) in un error in procedendo ai sensi dell’art. 360 n. 4, c.p.c.;
(b) in un omesso esame dei fatti;
(c) in una erronea valutazione delle prove;
(d) in un travisamento dei fatti;
(e) nell’adozione d’una motivazione insufficiente e contraddittoria;
(f) nella violazione degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., nonché dell’art. 14 del d.m. 18.3.1996.
Ad onta di questa formulazione per lancem saturam, nell’illustrazione del motivo i ricorrenti spiegano che la sentenza sarebbe errata:
(a) nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso la colpa, ai sensi dell’art. 2043 c.c, della società Euro Park, per non avere messo a disposizione del personale che assistesse gli utenti;
(b) nella parte in cui ha ritenuto che la vittima, di anni sedici, non aveva bisogno di aiuto per salire su un piccolo gonfiabile galleggiante.
L’errore sarebbe consistito vuoi nel non avere valutato correttamente le prove raccolte, vuoi nell’avere ritenuto provate circostanze indimostrate (e cioè che un sedicenne non avesse bisogno di aiuto per salire su un gonfiabile).
Il motivo di ricorso va dunque qualificato come una censura di vizio di motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c..
1.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per tre ragioni:
(a) sia perché esso, pur censurando nella sostanza un vizio di motivazione, non è concluso dalla chiara indicazione del fatto controverso, prescritta dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio;
(b) sia perché richiede alla Corte di cassazione una valutazione dei fatti diversa da quella adottata dal giudice di merito, richiesta come ognun sa inammissibile in questa sede;
(c) sia, soprattutto, perché non coglie l’esatta ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso la sussistenza dell’illecito ritenendo non provata l’esistenza d’un valido nesso di causa tra l’assenza dei bagnini al momento del fatto e la caduta del sig. F.F. . Il ricorrente, per contro, ha censurato la sentenza dolendosi d’una erronea valutazione dei fatti in merito alla sussistenza della colpa della società convenuta. Censura, dunque, irrilevante: ed infatti, quand’anche fosse fondata, nulla rileverebbe accertare una eventuale colpa per negligenza della Euro Park, posto che comunque la Corte d’appello ne escluse la responsabilità per difetto di nesso causa tra la condotta (che si assume) illecita ed il danno.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Anche col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano formalmente una serqua di vizi diversi in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata (nullità della sentenza “o” del procedimento; omesso esame di documenti, motivazione insufficiente, violazione di legge).
Dalla motivazione del ricorso tuttavia si apprende che, con questo secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso che l’attività svolta dalla Euro Park fosse qualificabile come “pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 c.c..
2.2. Anche in questo caso il motivo è manifestamente inammissibile.
Accertare se una determinata attività possa o meno qualificarsi “pericolosa” per i fini di cui all’art. 2050 c.c. è una valutazione in fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Aggiungasi che nella specie i ricorrenti si dilungano ad illustrare le ragioni di fatto, trascurate dalla Corte d’appello, per le quali l’esercizio di un “acquascivolo” dovrebbe ritenersi di per sé pericoloso, trascurando di considerare che la Corte d’appello ha limitato la propria indagine alla pericolosità delle fasi di accesso all’impianto di scivolamento, e non all’uso di esso. Quale che fosse la pericolosità di un acquascivolo, il giudice di merito ha ritenuto che comunque non pericolosa fosse l’attività di salita su un gonfiabile galleggiante, prima ancora che iniziasse la discesa: motivazione, questa, non contraddittoria, non insufficiente e non illogica.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa sia nel vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; sia in quello di motivazione (ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.).
Sotto il primo profilo si allega che la sentenza impugnata abbia violato l’art. 2051 c.c.; sotto il secondo profilo si allega che la sentenza avrebbe insufficientemente motivato l’esclusione della responsabilità della Euro Park quale custode dello scivolo.
3.2. Il motivo è inammissibile in tutti e due i suoi profili.
Quanto alla violazione di legge, il motivo è concluso da un quesito tautologico, ed è dunque inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Nel suddetto quesito di diritto, infatti, si chiede di stabilire se “il custode [della cosa] risponde in ragione delle disposizione dell’art. 2051 c.c., laddove non sia egli a provare il fortuito”. Quesito, dunque, fuori luogo, posto che la Corte d’appello non ha certo negato in iure che il custode debba rispondere del danno causato dalla cosa in custodia.
3.3. Quanto al difetto di motivazione, il motivo è del pari inammissibile.
Con esso infatti i ricorrenti si soffermano a discutere se la Corte d’appello abbia o meno preso in esame tutte le circostanze emerse dall’istruttoria e dimostrative della colpa della società convenuta. Anche in questo caso, tuttavia, i ricorrenti trascurano di considerare che il motivo principale del rigetto della domanda è stato individuato dalla Corte d’appello nella mancanza di nesso di causa tra cosa in custodia e danno, per avere avuto la cosa un ruolo meramente passivo nella produzione del danno. Con la duplice conseguenza che, da un lato, la statuizione censurata ha ad oggetto una valutazione di puro merito, insindacabile in sede di legittimità; e dall’altro che il ricorso non coglie l’effettiva ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, rappresentata dal difetto di nesso di causa, e non dal difetto di colpa.
4. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
-) dichiara inammissibile il ricorso;
-) condanna i sigg.ri F.A. , F.F. e Fa.Ma.Lu. , in solido, alla rifusione in favore di Euro Park s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.300, di cui 200 per spese vive.

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