cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 23 giugno 2015, n. 12923

Svolgimento del processo

Il (omissis) è deceduto G.V. , a seguito di un incidente stradale provocato dall’automobile di T.M. , che ha tamponato il ciclomotore condotto dall’infortunato. La moglie del G. , L.D. , che era ricoverata in Ospedale per un tumore terminale addominale, informata dell’accaduto, ha chiesto di essere dimessa e – giunta a casa – è deceduta la sera dello stesso giorno, per collasso cardiocircolatorio. I figli, G.S. , W. e A. , nonché i fratelli di G.V. , Sa. , M. e G.G. , hanno proposto al Tribunale domanda di risarcimento dei danni nei confronti del responsabile e della sua assicuratrice s.p.a. Liguria Ass.ni. Esperita l’istruttoria nel contraddittorio con la compagnia assicuratrice, il Tribunale ha attribuito l’esclusiva responsabilità del sinistro al T. e ha condannato i convenuti in via solidale al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 430.382,97 (detratto l’acconto versato dalla compagnia) in favore dei figli per la morte del padre, e in Euro 99.125,77 complessivi in favore dei fratelli di G.V. , oltre ai due terzi delle spese del giudizio.
I danneggiati hanno proposto appello, facendo valere, fra l’altro: i figli il mancato risarcimento dei danni morali subiti dalla madre per la morte del marito – diritto loro pervenuto iure haereditario – ed il risarcimento dei danni da essi stessi subiti iure proprio per la morte della madre; i fratelli l’insufficiente liquidazione dei danni morali.
Con sentenza 11 – 26 maggio 2011 n. 1556 la Corte di appello di Milano ha riconosciuto il diritto della L. al risarcimento dei danni morali, per il breve tempo in cui è sopravvissuta al marito, danni che ha quantificato in Euro 21.000,00. Ha escluso la sussistenza del nesso causale fra l’incidente stradale e la morte della L. e ha confermato nel resto la sentenza impugnata, ponendo a carico di Gr.Sa. , M. e G. un quarto delle spese di appello.
G.S. , W. e A. propongono quattro motivi di ricorso per cassazione.
Gli intimati non hanno depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Con il primo e il secondo motivo – che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi – i figli del defunto G.V. denunciano insufficiente motivazione nei capi in cui la sentenza di appello ha proceduto alla valutazione equitativa dei danni non patrimoniali da essi subiti iure proprio per la morte del padre (primo motivo), nonché alla valutazione equitativa dei danni morali subiti dalla defunta madre in conseguenza della morte del marito, danni che essi hanno fatto valere iure haereditario (secondo motivo).
Addebitano alla sentenza impugnata, nella sostanza, di avere proceduto alla quantificazione dei danni in termini inadeguati, omettendo di tenere conto di dati rilevanti, quali la circostanza che i figli hanno perso contemporaneamente entrambi i genitori e sono stati fortemente traumatizzati dalle modalità tragiche e cruente che hanno caratterizzato la morte del padre.
2.- I motivi sono infondati se non anche inammissibili, in quanto investono valutazioni equitative della Corte di merito, quali sono quelle che attengono alla quantificazione dei danni non patrimoniali.
È noto che tale quantificazione comporta sempre ed inevitabilmente un certo margine di opinabilità del giudizio, a causa dell’impossibilità di tradurre in termini di denaro dolori, traumi e ferite che attengono ai sentimenti delle persone ed ai loro rapporti affettivi, la cui intensità varia anche in relazione alle rispettive sensibilità e condizioni soggettive.
In considerazione di ciò il sistema giuridico si propone di salvaguardare quanto meno il principio della certezza delle valutazioni, mediante il ricorso alle tabelle di valutazione dei danni non patrimoniali, elaborate dalla Corti sulla base delle decisioni assunte nei casi simili; mentre la giurisprudenza sollecita gli interpreti ad uniformarsi ai valori espressi nelle tabelle di un unico Tribunale (per l’appunto il Tribunale di Milano, che ha deciso il caso in esame) (Cass. civ. S.U.).
2.1.- Ciò premesso, i ricorrenti ammettono che le somme liquidate a ciascun figlio per la morte del padre (Euro 130.000,00) sono oggettivamente comprese nell’ambito dei valori tabellari, ma lamentano nella sostanza che esse siano state quantificate in termini lontani dai massimi, nonostante le peculiarità del caso.
Le censure sono inammissibili in quanto attengono a valutazioni essenzialmente in fatto, rimesse alla discrezionalità delle Corti di merito e non suscettibili di riesame in sede di legittimità, e che sono comunque ingiustificate, ove si consideri che le somme liquidate sono tutt’altro che irrisorie e che sono state adeguatamente motivate dalla sentenza impugnata, con riferimento all’età non giovane del genitore (66 anni); al fatto che i tre figli erano tutti adulti (due di essi ultraquarantenni); che nessuno dei tre era più convivente con il padre e che due di essi vivevano addirittura in un’altra città (Sentenza, pag. 15).
Neppure é incongruente od illogica l’attribuzione della stessa somma a tutti i figli, anche alla figlia non trasferitasi altrove, ma comunque non convivente con i genitori, su cui i ricorrenti ripetutamente insistono.
A parte l’impossibilità di istituire una diretta correlazione fra la distanza chilometrica e l’intensità dei vincoli affettivi fra le parti, la valorizzazione della circostanza è inidonea a giustificare le censure proposte, poiché una diversa valutazione avrebbe potuto giustificare l’attribuzione alla figlia “vicina” di una somma maggiore di quella di fatto liquidata (come presumibilmente auspicato dai ricorrenti), ma anche l’assegnazione ai figli “lontani” di una somma inferiore, data l’insussistenza, si ripete, di una diretta correlazione fra i sentimenti personali e la loro traduzione in una somma di denaro determinata e prevedibile a priori.
In sintesi, le censure proposte non sono rilevanti al fine di dimostrare gli asseriti vizi di motivazione e, pur se rivestite di argomentazioni più o meno attendibili dal punto di vista della logica e del buon senso, nella sostanza sollecitano solo una nuova e diversa valutazione di merito in ordine alla quantificazione equitativa dei danni non patrimoniali.
2.2.- Analoghe considerazioni valgono quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dalla madre dei ricorrenti.
La somma di Euro 21.000,00, attribuita a questo titolo, è effettivamente inferiore ai valori tabellari che, in relazione alla fattispecie.
Resta il fatto che la Corte di appello ha motivato la riduzione dell’importo con il fatto che la donna è sopravvissuta al marito per una sola giornata e che a tale intervallo di tempo va rapportata l’entità del danno.
Trattasi di motivazione che obiettivamente non presta il fianco a censure di illogicità o di incongruenza.
3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano insufficiente o contraddittoria motivazione nel capo in cui la Corte di appello ha escluso la sussistenza del nesso causale fra l’incidente occorso al G. , cui ha fatto seguito la tragica morte di lui, ed il collasso cardiocircolatorio che ha causato la morte della sua vedova, alla fine della stessa giornata.
4. – Il motivo non è fondato.
Con valutazione di merito, anch’essa non suscettibile di riesame in questa sede, la Corte di appello ha escluso il nesso causale fra il comportamento dell’investitore e la morte della moglie dell’infortunato sulla base delle seguenti considerazioni:
a) l’arresto cardiocircolatorio che ha causato la morte della donna non può prescindere dalla grave malattia da cui la stessa era affetta e per la quale era stata ricoverata in ospedale (subocclusione intestinale con metastasi epatiche e peritoneali da carcinoma dell’endometrio), che ne avrebbero comunque causato la morte a breve distanza di tempo;
b) l’arresto cardiocircolatorio è riconducibile alla decisione libera e del tutto personale della donna di lasciare l’ospedale (pur se per ragioni, umanamente comprensibili) e ciò ha comportato il suo allontanamento dal luogo in cui sarebbe stata seguita e monitorata dai sanitari in modo da evitare che l’emozione del momento producesse l’esito letale: scelta autonoma, estranea alla prevedibilità del responsabile del sinistro, a cui va attribuito il ruolo di causa sopravvenuta condizionante il determinarsi dell’evento.
Trattasi di motivazione che manifesta in termini chiari e logicamente coerenti la convinzione della Corte di merito circa l’impossibilità di ravvisare un nesso di regolarità causale fra l’evento luttuoso e l’incidente stradale, quale suo antecedente, dovendo il decesso considerarsi evento indipendente dal comportamento del responsabile del sinistro e avulso da ogni sua possibilità di previsione e di controllo, quale conseguenza immediata e diretta dell’illecito.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte avvertito che, in tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all’interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili. Ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell’evento dannoso ad un determinato fatto o comportamento, non è sufficiente che tra l’antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l’evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell’antecedente (Cass. civ. Sez. 3, 31 maggio 2005 n. 11609; Cass. civ. Sez. Lav., 14 aprile 2010 n. 8885; Cass. civ. Sez. 1, 23 dicembre 2010 n. 26042; Cass. civ. Sez. 3, 21 luglio 2011 n. 15991).
Né vale osservare, come fanno i ricorrenti, che in tema di illecito civile il danneggiante risponde anche dei danni imprevedibili.
In ordine al problema in oggetto viene infatti in rilievo una nozione di prevedibilità che è diversa da quella che attiene alle conseguenze dannose, a cui si riferisce l’art. 1225 cod. civ., e che è diversa anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa, poiché essa prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell’uomo medio, ossia all’elemento soggettivo dell’illecito, e concerne invece le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un dato fatto o comportamento. Nell’ambito di tale nozione di prevedibilità, sono risarcibili in tema di responsabilità aquiliana i danni che siano un effetto normale dell’illecito, in base al suddetto criterio della causalità adeguata (Cass. civ. n. 11609/2005, cit.).
Salvo che sia fornita la prova specifica del contrario. Nella specie, pur se non si può in astratto escludere che l’improvvisa morte del marito possa avere provocato alla moglie un trauma psico-emotivo tale da concorrere a provocarne la morte, la circostanza non è stata positivamente accertata; né gli attori in giudizio hanno dedotto e dimostrato specifiche circostanze idonee a fornire guanto meno un principio di prova in tal senso, nei limiti di quanto avrebbe potuto giustificare l’ammissione di apposita CTU per il relativo accertamento, od offrire sufficiente argomento per ricorrere alla prova presuntiva.
In sintesi, la Corte di appello si è uniformata ai principi di legge in tema di causalità adeguata, come esplicitati dalla giurisprudenza sopra citata, ed ha congruamente motivato la sua decisione, in considerazione della mancanza di prova di un concreto ed effettivo collegamento fra l’illecito e il danno lamentato dai ricorrenti.
5.- Il quarto motivo, che attiene alla condanna alle spese, risulta assorbito.
6.- Considerata la natura della controversia e la problematicità delle questioni giuridiche trattate, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

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