cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 24 febbraio 2015, n. 3588

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 29017/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 263/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 05/10/2009, R.G.N. 699/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2014 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1997 la societa’ (OMISSIS) s.r.l. chiese ed ottenne dal Pretore di Teramo un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS), per l’importo di lire 44 milioni.
Quale prova scritta del credito per il quale chiese l’ingiunzione la ricorrente produsse un assegno bancario.
2. (OMISSIS) propose opposizione al decreto, allegando che l’assegno posto a fondamento del decreto ingiuntivo era stato emesso a garanzia di un debito contratto dalla (OMISSIS) s.r.l., societa’ da lui amministrata, nei confronti della (OMISSIS), e che l’accordo di garanzia era soggetto a termine di efficacia, inutilmente spirato.
Soggiungeva che l’assegno era stato emesso incompleto di alcune parti (data completa e luogo) e riempito successivamente, e che percio’ era nullo. Infine, deduceva che comunque aveva pagato parte del debito.
La societa’ opposta, costituendosi, nego’ che il titolo fosse stato emesso incompleto; inoltre, pur riconoscendo che il titolo aveva lo scopo di garantire il debito della (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della (OMISSIS), nego’ che il l patto di garanzia fosse soggetto ad un termine di efficacia.
3. Il Tribunale di Teramo (subentrato nelle more del giudizio all’ufficio di Pretura, ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51) con sentenza 15.4.2003 n. 520 rigetto’ l’opposizione.
La Corte d’appello de L’Aquila, adita dal soccombente, con sentenza 5.10.2009 confermo’ la decisione di primo grado, ritenendo che:
(a) non vi fosse prova del riempimento del titolo dopo la sua emissione;
(b) non vi fosse prova del patto di garanzia e dell’esistenza d’un termine di efficacia di esso.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), sulla base di due motivi.
La (OMISSIS) non si e’ difesa in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza sia viziata da una violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Si assume violato l’articolo 2722 c.c..
Espone il ricorrente, al riguardo, che nel giudizio di merito aveva chiesto di provare per testi l’apposizione d’un termine alla garanzia prestata attraverso l’emissione dell’assegno.
La Corte d’appello ha rigettato tale richiesta, ritenendola vietata dall’articolo 2722 c.c..
Tale decisione tuttavia secondo il ricorrente sarebbe erronea, perche’ l’articolo 2722 c.c., vieta di provare per testi i patti aggiunti ad un contratto, ma non ad un atto unilaterale quale e’ l’assegno.
1.2. Il motivo e’ fondato.
Nel caso di specie, e’ pacifico tra le parti che (OMISSIS), attraverso l’emissione d’un assegno bancario all’ordine della (OMISSIS), abbia inteso garantire nei confronti di quest’ultima il debito d’un terzo.
L’opponente (OMISSIS), nondimeno, assumendo che la suddetta garanzia fosse soggetta ad un termine di efficacia, aveva chiesto di provare per testimoni l’apposizione di tale termine.
Il testo del capitolo di prova e’ stato trascritto nel ricorso, pag. 5, punti 1 e 2, in ossequio al principio di autosufficienza.
E’ dunque evidente che, con la sua richiesta istruttoria, (OMISSIS) abbia inteso dimostrare l’esistenza d’un patto aggiunto ad un atto unilaterale, quale e’ l’emissione d’un assegno, anche a titolo di garanzia.
1.3. Ne consegue che la Corte d’appello, ritenendo inammissibile la prova per testimoni dell’esistenza del termine di efficacia, ha violato il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui i limiti di ammissibilita’ della prova testimoniale sanciti dall’articolo 2722 c.c., riguardano le prove dirette a dimostrare, per un rapporto convenzionale, una disciplina pattizia diversa da quella risultante dalla scrittura che la documenta, e non sono percio’ riferibili “alle prove dirette a contrastare il contenuto di una dichiarazione unilaterale, quale e’ una quietanza o un assegno di conto corrente, non venendo in tali casi in considerazione ne’ una scrittura che documenta una convenzione ne’ una convenzione integrativa o contraria a quella documentata da una scrittura” (cosi’ Sez. 2, Sentenza n. 175 del 10/01/1983, Rv. 424994; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 8649 del 29/05/2003, Rv. 563753; Sez. 3, Sentenza n. 8712 del 02/09/1998, Rv. 518561; Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 07/03/2014, Rv. 630011).
In applicazione di questo principio si e’ ammesso, ad esempio, che possa provarsi per testimoni che l’emissione d’un assegno sia avvenuta a titolo di donazione (Sez. 2, Sentenza n. 7647 del 30/07/1990, Rv. 468424; Sez. 1, Sentenza n. 1983 del 06/03/1997, Rv. 502828); ovvero a scopo di mutuo, concesso dal traente al prenditore (Sez. 1, Sentenza n. 1603 del 28/04/1977, Rv. 385310).
Anche la dazione d’un assegno a scopo di garanzia, soggetta ad un termine di efficacia, rientra nel genus delle dichiarazioni unilaterali, ed anche rispetto ad essa di conseguenza non opera il divieto di prova per testi di cui all’articolo 2722 c.c..
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di provare per testimoni l’esistenza d’un termine di efficacia alla garanzia prestata da (OMISSIS) a favore della (OMISSIS).
2.2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primo.
3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimita’ e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
-) accoglie il primo motivo di ricorso, cassa e rinvia la causa alla Corte d’appello de L’Aquila in diversa composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle dei gradi di merito

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