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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 24 giugno 2015, n. 26517

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. GAZZARA Santi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 48/2014 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del 15/05/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

sentite le conclusioni del PG Dott. Fulvio Baldi, annullamento con rinvio limitatamente all’oggetto del sequestro;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1 – Il Tribunale di Perugia con ordinanza 15.5.2014 ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal GIP, su conti correnti e titoli riconducibili alle societa’ (OMISSIS) srl, (OMISSIS), (OMISSIS) srl e, in caso di mancanza di liquidita’, su titoli, beni mobili e immobili riconducibili agli indagati in relazione – per quanto qui interessa – ad ipotesi di reato di cui alla Legge n. 74 del 2000 articoli 2, 5 e 8. Il Tribunale ha fondato i suo convincimento sulla sussistenza del fumus dei reati in base agli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, ravvisando un fenomeno di esterovestizione dei redditi conseguiti dalla (OMISSIS) srl unipersonale sita in (OMISSIS) (ed amministrata dal (OMISSIS)) a mezzo della (OMISSIS) srl sita nella (OMISSIS) (legalmente rappresentata dal (OMISSIS)). Ha quindi riportato la ricostruzione della complessa vicenda effettuata dalla polizia giudiziaria, disattendendo le critiche della diesa sia sulla ricostruzione che sul quantum delle varie imposte e tasse dovute.

2. Il difensore degli indagati propone separati ricorsi per cassazione, par alcuni versi identici, rilevando, con un primo motivo, la violazione di legge sulle condizioni legittimanti la misura (il Tribunale, secondo il ricorrente, non avrebbe considerato la consulenza tecnica di parte ed avrebbe erroneamente determinato le soglie di punibilita’ del reato di omessa dichiarazione). Con un secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 322 ter c.p., in ordine all’individuazione del profitto del reato (a suo dire, non esplicitato). Il ricorso del (OMISSIS) lamenta inoltre l’illegittimita’ del sequestro di un contro corrente e di un veicolo appartenenti ad una societa’ in relazione alla quale il titolo genetico non aveva disposto nessuna cautela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

Per giurisprudenza costante, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (giurisprudenza costante di questa Corte, anche a sezioni unite: tra le tante cfr. Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. dep. 26/06/2008 Rv. 239692; Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. dep. 11/11/2009 Rv. 245093; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. dep. 11/02/2013 Rv. 254893).

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame si e’ limitato a ribadire la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, richiamando l’utilizzo delle fatture e la documentazione fiscale e bancaria in atti (senza neppure precisarne la natura), benche’ fosse stato investito di una specifica critica – corredata anche da una consulenza di parte – proprio sul contenuto degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza. Ed ha giustificato la propria scelta col rilievo che l’esatta ricostruzione economica e patrimoniale dei soggetti (con determinazione dell’eventuale quantum dovuto) presuppone una serie di accertamenti e strumenti probatori non previsti in questa fase.

Come si vede, la motivazione e’ solo apparente, perche’ avrebbe dovuto quanto meno svolgere una critica valutazione della censura della difesa (seppure nei limiti del giudizio cautelare) soprattutto sull’integrazione della soglia di punibilita’ del reato di omessa dichiarazione (messa in dubbio dalla consulenza (OMISSIS) – (OMISSIS) partendo dalla determinazione dei costi-ricavi della societa’ sanmarinese) e indicare, almeno sommariamente, quali fossero gli accertamenti e strumenti probatori preclusi in sede di riesame. Analoghe considerazioni valgono per l’individuazione del fumus del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, con particolare riferimento alla determinazione del profitto del reato e, quanto al ricorso del (OMISSIS), alla eventuale inclusione nel sequestro di beni appartenenti alla (OMISSIS) srl unipersonale che, secondo il ricorrente, non sarebbero inclusi nel titolo genetico.

La giurisprudenza di questa Corte, ormai da tempo, e’ orientata nel ritenere che nella valutazione del “fumus commissi delicti”, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non puo’ avere riguardo alla sola astratta configurabilita’ del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa (tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 49596 del 16/09/2014 Cc. dep. 27/11/2014 Rv. 261677; Sez. 5, Sentenza n. 18078 del 26/01/2010 Cc. dep. 12/05/2010 Rv. 247134).

Si rende necessario l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa composizione perche’ ponga rimedio alla carenza motivazionale sulla censura prospettata tenendo conto del principio generale secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per se’ fonte di prova della commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il “fumus commissi delicti” idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l’applicazione di una misura cautelare reale (tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 2006 del 02/10/2014 Cc. dep. 16/01/2015 Rv. 261928; Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 23/01/2013 Cc. dep. 13/02/2013 Rv. 254852.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia.

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