CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 24 novembre 2015, n. 46501

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

– (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d’Appello di GENOVA in data 10/03/2015;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 10/03/2015, depositata in data 8/04/2015, la Corte d’appello di GENOVA, in parziale riforma delle sentenze del tribunale di LA SPEZIA del 5/07/2013 e del 27/06/2013 che avevano riconosciuto colpevole (OMISSIS) dei reati di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni personali volontarie (per periodi compresi tra il (OMISSIS): sentenza 5/07/2013) nonche’ dei reati di stalking, violenza privata e lesioni personali volontarie (per il periodo dall’agosto 2009 in permanenza: sentenza 27/06/2013), contestati come commessi secondo le modalita’ esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei capi di imputazione di cui all’impugnata sentenza, riqualificava l’imputazione di cui alla sentenza 27/06/2013 ai sensi degli articoli 81, 612, 610 e 582 c.p., e, con il concorso di attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, rideterminava la pena complessivamente inflitta in 4 anni di reclusione, sostituendo l’interdizione perpetua con quella temporanea dai pubblici uffici, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce nove motivi.

3. Deduce, con i predetti motivi: a) il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3; b) il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, in relazione agli articoli 582, 610 e 15 c.p.; c) il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 192 c.p.p., in relazione all’articolo 609 bis c.p.; d) il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per violazione e falsa applicazione dell’articolo 609 bis c.p.; e) il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 609 bis c.p., comma 3; f) il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per violazione e falsa applicazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., e articolo 572 c.p.; g) il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), per violazione e falsa applicazione dell’articolo 500 c.p.p., comma 4, e articolo 526 c.p.p.; h) il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per violazione e falsa applicazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 192 c.p.p., e articolo 612 c.p., commi 1 e 2, e 15; i) il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e), per violazione e falsa applicazione degli articoli 81, 62 bis c.p., e articolo 597 c.p.p., commi 3 e 4.

3.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente censura la errata applicazione parte dei giudici di appello del metodo della motivazione “per relationem”, in quanto la sentenza conterrebbe solo un rinvio preliminare alle sentenze di primo grado quanto alla ricostruzione dei fatti, difettando di qualsiasi dimostrazione che il giudice di appello abbia effettivamente preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; ragioni che non sarebbero state nemmeno menzionate nella sentenza impugnata, la cui motivazione si risolverebbe in una semplice critica di alcuni dei motivi appello.

3.2. Quanto al secondo motivo, il ricorrente si duole che la corte d’appello, con riferimento ad alcuni specifici motivi, non avrebbe fornito alcuna motivazione ovvero ne avrebbe fornito una soltanto apparente; cio’ sarebbe ravvisarle anzitutto con riferimento ai due episodi del luglio 2008 e dell’agosto 2009, ritenuti rilevanti ai fini del delitto di lesioni personali volontarie e ai fini del delitto di violenza privata; i predetti episodi, sebbene oggetto di doglianza nell’atto d’appello del 16/1/2014, sarebbero stati decisi frettolosamente, ne’ sufficiente sarebbe il ricorso alla motivazione “per relationem”; analogamente sarebbe ravvisabile un difetto assoluto di motivazione quanto alla ulteriore censura numero 2 dell’atto di appello del 30/10/2013, in quanto il giudice di appello non avrebbe affrontato l’applicabilita’ al caso di specie del principio di cui all’articolo 15 c.p..

3.3. Quanto al terzo ed al quarto motivo che – investendo la sentenza di appello con censure concernenti asseriti vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilita’ per il delitto di violenza sessuale – meritano una congiunta esposizione, attesa l’omogeneita’ dei relativi profili di doglianza; il ricorrente, dopo aver ricordato che la giurisprudenza di questa Corte circa l’idoneita’ delle dichiarazioni della persona offesa a costituire base probatoria nei confronti dell’imputato, evidenzia la necessita’ o quantomeno la opportunita’ per i giudici di procedere al riscontro delle dichiarazioni della p.o., si duole del fatto che la Corte di appello’ non si sarebbe conformata alla giurisprudenza di questa Corte, procedendo ad un esame di tipo formale della deposizione della persona offesa, senza alcuna verifica rigorosa e penetrante circa la attendibilita’ intrinseca ed estrinseca del narrato d’accusa; i giudici avrebbero fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni della (OMISSIS), persona offesa, omettendo completamente di confrontare il narrato di quest’ultima con le circostanze dedotte dalla difesa nei motivi di appello (secondo il ricorrente i giudici avrebbero dedotto la credibilita’ della (OMISSIS) da due elementi: la memoria della parte civile quanto al delitto di maltrattamenti; le dichiarazioni rese il 7/10/2011 quanto al reato di violenza sessuale); nel sintetizzare le doglianze esposte in sede di appello, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale si sarebbe limitata semplicemente a dare atto, da un lato, del fatto che per scelta dell’imputato sarebbe mancato il suo contributo non essendosi questi mai sottoposto ad esame e, dall’altro, che non sembrava alla Corte che fossero state svilite le testimonianze dei parenti; il ricorrente ravvisa inoltre l’esistenza di travisamenti nella valutazione delle prove, anzitutto in quanto la persona offesa sarebbe stata ritenuta attendibile soprattutto con riferimento alla violenza sessuale laddove, invece, la sua testimonianza non sarebbe stata valutata in relazione agli altri fatti denunciati; in ogni caso quanto al reato di violenza sessuale, il ragionamento della corte d’appello che e’ fondato su alcuni passaggi del verbale 7/10/2011 in cui sono stati riconosciuti tre episodi penalmente rilevanti (maggio 2008, luglio 2008, luglio 2009, cosi’ erroneamente indicato), sarebbe apodittico quanto alla conferma della credibilita’ della parte civile ove confrontato con una serie di risultanze dibattimentali (il ricorrente, alle pagine 7 ss. del ricorso, richiama le risultanze in particolare rappresentate: dalle denunce querele nei confronti dell’imputato che evidenzierebbero un significativo crescendo di accuse; dalla deposizione testimoniale del 7/10/2011 in cui la persona offesa avrebbe dichiarato di aver subito per la prima volta violenza sessuale nel maggio del 2008 seguita da un ulteriore fatto nel luglio del medesimo anno, laddove nelle denunce del luglio 2008 aveva affermato che l’ultimo episodio sarebbe avvenuto domenica 4/5/2008; dalla lettera 18/6/2008 con cui il legale della persona offesa contestava all’imputato una serie comportamenti, ma non parlava mai del presunto episodio di violenza; dalla deposizione testimoniale (OMISSIS), che avrebbe si’ descritto l’unico episodio di violenza a sua conoscenza del maggio 2008, ma in maniera diversa dalla vittima, evidenziando lo strappo di una maglia prima dell’atto sessuale non voluto, laddove la persona offesa aveva riferito di essere stata in quel momento in pigiama e che il ricorrente le avrebbe tolto il pigiama stesso; dalla testimonianza della sorella della parte civile che avrebbe affermato di non aver mai avuto conoscenza delle violenze sessuali subite dalla persona offesa e di non conoscere la conflittualita’ tra i coniugi; dall’assenza di certificazioni mediche); pare evidente dunque al ricorrente che la motivazione sulla credibilita’ della persona offesa – e dunque sulla sussistenza del reato di violenza sessuale – perda qualsiasi coerenza anche sotto il profilo logico in assenza di quei riscontri e, dunque, evidente appare il deficit motivazionale circa le suddette anomalie; i giudici di appello avrebbero poi travisato il contesto in cui i rapporti sessuali si sarebbero verificati, affermando che gli stessi sarebbero stati non voluti ma sopportati per il timore derivante dal clima intimidatorio instaurato dall’imputato; tale ragionamento sarebbe apodittico in quanto i giudici di appello non avrebbero spiegato quale sarebbe stato il clima intimidatorio che avrebbe spinto la persona offesa a subire con rassegnazione l’atto sessuale di maggio 2008, se esso e’ stato preceduto solo da un banale litigio avvenuto il 20/1/2008.

3.3.1. Quanto, poi, alla analoga censura svolta nel quarto motivo con cui viene dedotta una violazione di legge e un vizio motivazionale quanto al racconto della persona offesa circa il terzo episodio di tentata violenza sessuale che sarebbe accaduto nel mese di luglio del 2008 (laddove erroneamente la sentenza indica 2009), secondo il ricorrente la lettura della deposizione 7/10/2011 evidenzierebbe la fallacia del ragionamento dei giudici di appello in ordine alle concrete ed effettive possibilita’ della persona offesa di sottrarsi all’atto non desiderato o comunque di determinarsi liberamente in ordine ad esso; si sarebbe infatti trattato di un normale tentativo di abbraccio dell’imputato nei confronti della persona offesa, sua coniuge, la quale si sarebbe opposta a questo gesto affettuoso respingendo l’uomo che si sarebbe a quel punto limitato ad andar via rispettando la sua volonta’, senza dunque alcun riscontro a quanto dalla stessa rappresentato; l’episodio invece sarebbe stato erroneamente letto in modo negativo dalla Corte d’appello, avendo il giudice territoriale affermato che, non essendo la persona offesa in pigiama sul divano ne’ sul letto a riposare avrebbe detto “fai quello che vuoi”, ma avrebbe colto “subito la possibilita’ di sottrarsi alla stretta dell’uomo”; tale soluzione non sarebbe condivisibile ed evidenzierebbe l’illogicita’ del ragionamento dei giudici; premessa la critica alla tesi sostenuta dei giudici d’appello circa la presunta rassegnazione agli atti posti in essere dal marito, secondo il ricorrente sarebbe evidente il vizio motivazionale quanto alle effettive possibilita’ della vittima di evitare la stretta dell’uomo, considerando che la donna non ha mai descritto atti repentini del ricorrente, ma soltanto un approccio sessuale graduale; in particolare nessuna spiegazione sarebbe rinvenibile circa l’idoneita’ del comportamento del ricorrente a comprimere al momento dell’atto sessuale la liberta’ di autodeterminazione della vittima, ne’ tale

idoneita’ potrebbe essere ricavata dal contesto degenerato del rapporto coniugale.

4. Quanto al quinto motivo, la ricorrente censura il ragionamento della Corte d’appello circa il diniego dell’attenuante di cui all’articolo 609 bis comma terzo codice penale, che i giudici d’appello ancorano al dato della situazione di intimidazione in atto che avrebbe fatto intendere alla donna la inutilita’ e la pericolosita’ per se’ del persistere; detta attenuante, sostiene ricorrente, avrebbe richiesto un maggiore approfondimento sulle modalita’ lesive del fatto anche alla luce di poter supporre erroneamente la sussistenza di un consenso all’atto; il diniego di tale attenuante sarebbe altresi’ contraddittorio, da un lato rispetto al riconoscimento delle attenuanti generiche, dall’altro alla individuazione dei tre presunti episodi di violenza sessuale, di un fatto quello del maggio 2008, piu’ grave degli altri.

5. Quanto al sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza poiche’, anche in questo caso, l’affermazione di responsabilita’ per il reato di maltrattamenti sarebbe basata sulla sola deposizione della persona offesa; la Corte d’appello, sul punto, non avrebbe affrontato i motivi di appello 16/1/2014, che sarebbero rimasti del tutto ignorati; i giudici avrebbero svilito le testimonianze difensive ed avrebbero altresi’ ritenuto immotivatamente da rigettarsi la richiesta di esame della teste (OMISSIS), una vicina di casa dei coniugi, in realta’ unica persona in grado di riferire circostanze decisive sia quanto all’episodio di avvio delle presunte violenze sia alla generale conflittualita’ tra coniugi; sotto tale profilo pertanto il ricorrente solleva censura di omessa assunzione di prova decisiva, dall’altro evidenzia illogicita’ della motivazione rispetto al materiale probatorio raccolto (il ricorrente indica alle pagine 15 e seguenti le prove d’accusa: dichiarazioni 29/7/2008 della persona offesa; dichiarazione resa dalla persona offesa all’udienza 7/10/2011; dichiarazioni teste (OMISSIS), sorella della persona offesa, all’udienza 27/1/2012), dolendosi del fatto che sarebbe stato completamente ignorato un motivo dell’atto d’appello 30/10/2013 alla luce dei travisamenti segnalati nel motivo n. 8 (anche in tal caso il ricorrente riporta i passaggi delle deposizioni dei testi della difesa al fine di consentire l’apprezzamento della illogicita’ del ragionamento dei giudici d’appello: dichiarazioni (OMISSIS) del 7/12/2012; dichiarazioni teste (OMISSIS) del 7/12/2012; dichiarazioni del teste (OMISSIS) del 7/12/2012).

6. In ordine al settimo motivo di ricorso, si censura la sentenza per aver fondato il giudizio di condanna sul verbale di sommarie informazioni testimoniali della (OMISSIS) rese il 30 luglio 2008, verbale acquisito all’udienza 27/1/2012 ai sensi dell’articolo 500 c.p.p., comma 4; secondo il ricorrente l’acquisizione sarebbe avvenuta in violazione della predetta norma processuale, in quanto la condotta illecita del ricorrente rispetto alla testimone sarebbe stata solo presunta ma non provata; la teste (OMISSIS) si sarebbe limitata solo a riferire che l’imputato l’avrebbe genericamente minacciata di non fare la testimonianza a suo sfavore, ma mancherebbe una prova concreta per ritenere che la teste non stesse deponendo ovvero stesse deponendo in maniera alterata proprio per il timore di tale intimidazione; detta intimidazione, ammesso che si fosse realmente verificata, non vi e’ alcuna prova fosse accaduta prima di quella specifica udienza e che comunque la stessa fosse idonea a coartare la liberta’ della deposizione, che comunque e’ avvenuta; difetterebbe dunque l’attualita’ e concretezza della minaccia della violenza rispetto al testimone con conseguente violazione dell’articolo 500 c.p.p, comma 4, (a cio’, si aggiunga, specifica il ricorrente, come non sarebbe stato nemmeno acquisito il verbale di sommarie informazioni testimoniali 25/7/2008, da cui si ricaverebbe la genuinita’ della deposizione della teste, che invece e’ stata ritenuta viziata, ne’ la Corte avrebbe fornito una spiegazione di questa vicenda che sarebbe rimasta del tutto ignorata tra i motivi di appello); si tratterebbe di questione di non poco conto in quanto, eliminato il predetto dato probatorio illegittimamente acquisito, il discorso dei giudici perde ulteriormente di significato.

7. Quanto, ancora, all’ottavo motivo di ricorso, si censura la motivazione della sentenza in quanto il giudice di appello, pur riqualificando giuridicamente il reato di cui all’articolo 612 bis c.p., in quello di minacce gravi, avrebbero pero’ omesso di pronunciarsi circa le censure sollevate nel motivo di appello numero 2 dell’atto 16/1/2014; la decisione dei giudici di appello perderebbe poi di significato alla luce di una serie di acquisizioni probatorie che inficerebbero la motivazione anche con riferimento ai presunti maltrattamenti subiti dalla persona offesa (il ricorrente alle pagine 19 e seguenti indica tali elementi probatori: testimonianza (OMISSIS), sorella della persona offesa; testimonianza del teste (OMISSIS); SMS inviati dal ricorrente alla moglie, caratterizzati dall’assenza di toni minacciosi, offensivi o persecutori); le predette acquisizioni escluderebbero anche il reato di maltrattamenti; in ogni caso non si comprenderebbero le ragioni per le quali la Corte non abbia ritenuto assorbite nel reato di maltrattamenti le condotte di minaccia, ne’ tantomeno perche’ le stesse siano state ritenute gravi ai sensi dell’articolo 612 c.p., comma 2, considerando che la frase minacciosa riportata nella sentenza riguardava un soggetto diverso dalla denunciante.

8. Quanto, infine, al nono ed ultimo motivo di ricorso, si censura la sentenza per aver applicato illegittimamente la disciplina dell’articolo 81 c.p.; i giudici non avrebbero dapprima scorporato tutti i reati riuniti in continuazione e, in particolare, cio’ non sarebbe stato fatto quanto ai reati di minacce gravi, violenza privata e lesioni personali volontarie, per il quale la Corte di appello avrebbe inflitto un aumento complessivo di quattro mesi di reclusione, cio’ senza offrire alcuna argomentazione se non il riferimento all'”effetto calmieratore delle attenuanti generiche”, che sarebbero state contraddittoriamente concesse solo in relazione al reato piu’ grave; l’omissione dello scorporo dei singoli reati gia’ in continuazione, secondo il ricorrente, non avrebbe consentito di comprendere il calcolo effettuato per stabilire il trattamento sanzionatorio, non avrebbe consentito di comprendere la diminuzione di pena prevista per l’accoglimento parziale dell’appello quanto al delitto di stalking, con conseguente violazione del divieto di cui all’articolo 597 c.p.p., comma 4, violando il divieto della “reformatio in peius”, avendo il giudice d’appello aggravato l’aumento di pena previsto dal primo giudice per i reati satellite (da un mese si sarebbe aumentato a quattro mesi); in ogni caso i giudici avrebbero errato nella individuazione del reato piu’ grave, non solo per l’insussistenza del delitto di minacce gravi, ma perche’ in ogni caso l’ipotesi piu’ grave era quella della violenza privata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

9. Il ricorso e’ infondato.

10. Seguendo l’ordine sistematico suggerito dall’impugnazione proposta in sede di legittimita’ dev’essere esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente svolge censure alla motivazione dell’impugnata sentenza che avrebbe operato con la tecnica della motivazione “per relationem”; difetterebbe, cioe’, secondo il ricorrente qualsiasi valutazione del contenuto sostanziale della prima sentenza per la mancata ricostruzione fattuale operata dai giudici di appello.

Il motivo e’ inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il giudice di appello non si e’ limitato ad un’astratta ed asettica condivisione del decisum della prima sentenza, ma ha proceduto ad analizzare, confutandole con argomenti non manifestamente illogici, le doglianze difensive. Viene, dunque, ad essere rispettato quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la notissima sentenza Primavera, in cui il (OMISSIS) di questa Corte ha affermato che la motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale e’ da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facolta’ di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 – dep. 21/09/2000, Primavera e altri, Rv. 216664).

11. Inammissibile per aspecificita’ e’ il secondo motivo, con cui si censura l’omessa risposta su alcuni motivi di appello o il vizio di motivazione apparente quanto agli episodi relativi ai delitto di lesioni e violenza privata, che sarebbero stati decisi “frettolosamente”, oltre che il difetto assoluto di motivazione quanto alla censura n. 2 dell’atto di appello 30/10/2013, non avendo infine la sentenza impugnata nemmeno affrontato il tema dell’applicabilita’ dell’articolo 15 c.p..

L’inammissibilita’ discende dall’applicazione del principio, piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui e’ inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimita’, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, e cioe’ contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 – dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962).

Quanto al tema dell’articolo 15 c.p., con riferimento al rapporto tra l’articolo 582 c.p., e l’articolo 610 c.p., e’ pacifico che gli stessi concorrono formalmente, avendo questa Corte gia’ evidenziato che tra il reato di violenza privata, di cui all’articolo 610 c.p., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all’articolo 582 c.p., e’ configurabile il concorso formale. Diversi sono, infatti, i beni giuridici tutelati: la liberta’ morale nel primo reato e l’integrita’ fisica nel secondo (v., in termini: Sez. 3, n. 5327 del 03/04/1984 – dep. 07/06/1984, Rubinacci, Rv. 164655).

Detto motivo, quindi, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale per manifesta infondatezza, donde il suo omesso esame non inficia la motivazione della sentenza d’appello. Deve qui essere ribadito come, in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l’annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l’omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all’omissione puo’ porre rimedio, ai sensi dell’articolo 619 c.p.p., la Corte di cassazione quale giudice di legittimita’ (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015 – dep. 21/05/2015, Dell’Utri’, Rv. 263980).

12. Infondato e’ il terzo motivo, avente ad oggetto la questione dell’attendibilita’ della p.o. ed il presunto omesso confronto con gli elementi illustrati alle pagg. 7 e segg. del ricorso, con conseguente preteso travisamento probatorio per omissione. Va, sul punto, precisato che la Corte d’appello si sofferma sulla questione dell’attendibilita’ della p.o. alle pagg. 3/5 (cui si rinvia integralmente per economia motivazione ed argomentativa) con motivazione immune da vizi logici.

Deve, quindi, essere rilevato che censure come quelle svolte dal ricorrente sono inesorabilmente destinate in sede di legittimita’ ad essere ritenute prive di pregio. Sul punto si ribadisce, e non potrebbe essere altrimenti, che l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volonta’ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte., v.: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 – dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

A cio’ si aggiunge – con particolare riferimento alle doglianze riguardanti il preteso vizio motivazionale – che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimita’ e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorieta’ della motivazione solo perche’ contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilita’ dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruita’ e logicita’ della motivazione (tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 – dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961).

Controllo, in questa sede, agevolmente superato dalla sentenza impugnata.

Inoltre, l’illogicita’ della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando inlnfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (v., per tutte: Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 – dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 – dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). Del resto, si aggiunge, non e’ possibile tacciare di illogicita’ la motivazione di una sentenza sulla base di una censura riguardante un singolo (od anche piu’ passaggi) della motivazione della medesima (nella specie, sul fatto che i giudici avrebbero reputato attendibile la persona offesa senza confrontarlo con le denunce/querele nei confronti dell’imputato o con la lettera del 18/06/2008 inviata dal suo legale o con le deposizioni della teste (OMISSIS) o della sorella della p.o. od, ancora, con l’assenza di certificazioni mediche), ma e’ necessaria una valutazione “globale” delle argomentazioni esposte. Anche dopo la entrata in vigore della novella dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), ad opera della Legge 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8, il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori rimane infatti estraneo al giudizio di legittimita’, atteso che non vi e’ alcuna prova che abbia un significato isolato, disancorato dal contesto nel quale e’ inserita; ne consegue che per potere stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante occorre una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile, non effettuabile da parte del giudice di legittimita’ sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 18119 del 11/04/2006 – dep. 24/05/2006, Stasiuc, Rv. 233680).

13. Infine, e non puo’ certo essere sottovalutato, va evidenziato il dato che si tratta, nel caso in esame, di una “doppia conforme” – quantomeno in relazione al punto della responsabilita’ penale del ricorrente, non incidendo la circostanza che la Corte d’appello abbia riqualificato giuridicamente l’imputazione di cui all’articolo 612 bis c.p.. Nell’ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, introdotto con la novella dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), ad opera della Legge n. 46 del 2006, e consistente nell’utilizzazione, ai fini della decisione, di un’infoimazione ritenuta decisiva e che invero non esiste agli atti del processo, o nell’omissione della valutazione di una prova parimenti decisiva, puo’ infatti essere fatto valere nel caso in cui l’impugnata decisione abbia riformato la sentenza di primo grado, perche’ in caso di cosiddetta doppia conforme il limite del “devolutum” non puo’ essere valicato, salva l’ipotesi in cui il giudice dell’impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame (Sez. 2, n. 318 del 21/12/2006 – dep. 10/01/2007, Conte, Rv. 235690), circostanza da escludersi nel caso in esame.

Difettano, in ogni caso, elementi per poter ritenere che i dati asseritamente travisati od omessi fossero decisivi, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte: la novella dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), ad opera della Legge n. 46 del 2006, consente che per la deduzione dei vizi della motivazione il ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, ed introduce cosi’ un nuovo vizio definibile come “travisamento della prova”, per utilizzazione di un’informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessita’, pero’, che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisivita’ nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006 – dep. 09/06/2006, P.M. in proc. Todisco, Rv. 234162), circostanza ancora una volta di cui il ricorrente non fa espressa menzione nell’atto di impugnazione.

14. Ad analogo giudizio di infondatezza deve pervenirsi quanto al quarto motivo di ricorso, afferente il terzo episodio di violenza sessuale “tentata”, essendo invero evidente il tentativo di rilettura posto in essere dal ricorrente che considera il comportamento tenuto come “normale tentativo di abbraccio” che, poi, avrebbe interrotto a seguito dell’opposizione della p.o.; la presunta critica alla lettura “negativa” che la Corte d’appello ne avrebbe fatto, tradisce il tentativo del ricorrente, appunto, di una “rilettura” in senso al medesimo favorevole da parte dello stesso ricorrente, operazione com’e’ noto vietata in questa sede di legittimita’. Allo stesso modo e’ inammissibile la censura, risolventesi ancora una volta in una manifestazione critica di dissenso, rispetto alla valutazione, logica, della Corte d’appello nello spiegare il comportamento della p.o. alla luce anche della sua rassegnazione agli atti posti in essere dal coniuge.

Si ribadisce, sul punto, che la modifica dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), introdotta dalla Legge n. 46 del 2006, consente la deduzione del vizio del travisamento della prova che si realizza allorche’ si introduca nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della Cassazione resta tuttavia quello di sola legittimita’ si’ che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e piu’ adeguata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007 – dep. 14/06/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893).

A cio’ va aggiunto, poi, che in tema di liberta’ sessuale non e’ necessario che il dissenso della vittima si manifesti per tutto il periodo di esecuzione del delitto, essendo sufficiente che si estrinsechi all’inizio della condotta antigiuridica. Conseguentemente gli imputati non possono invocare a loro giustificazione di aver agito in presenza di un consenso dell’avente diritto, tacito o presunto, stante la tempestiva reazione della vittima nel momento iniziale (Sez. 3, n. 2512 del 21/01/2000 – dep. 29/02/2000, Scotti P ed altri, Rv. 215697).

Quanto all’idoneita’ della costrizione fisica, si richiama quanto gia’ affermato da questa Corte che integra il delitto di violenza sessuale non solo la violenza che pone il soggetto passivo nell’impossibilita’ di opporre tutta la resistenza possibile, realizzando un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volonta’ contraria della persona offesa, soprattutto se la condotta criminosa si esplica in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima (Sez. 3, n. 40443 del 28/11/2006 – dep. 12/12/2006, Zannelli, Rv. 235579). Cio’ vale, a maggior ragione, nel caso in esame, laddove si consideri che non era la prima volta che cio’ accadeva e che, comunque, la moglie del ricorrente aveva manifestato il suo rifiuto ed opposizione al marito alla richiesta di congiungersi carnalmente con lui. E, sul punto, assolutamente logica appare la motivazione della Corte territoriale sviluppata a pag. 5 dell’impugnata sentenza (alla cui lettura, ancora una volta, si rinvia per economia motivazionale ed argomentativa).

15. Il quinto motivo di ricorso non si sottrae alla medesima valutazione di infondatezza. Ed infatti, quanto all’attenuante del fatto di minore gravita’, la Corte d’appello motiva puntualmente alla pag. 6 (alla cui lettura, ancora una volta, si rinvia per economia motivazionale ed argomentativa), valutando il fatto complessivamente nella sue componenti oggettive e soggettive, alla luce dei criteri dell’articolo 133 c.p., comma 1, in particolare di quelli indicati al n. 1 (v. Sez. 3, n. 45692 del 26/10/2011 – dep. 07/12/2011, B., Rv. 251611). Quanto alla presunta contraddittorieta’ per essere stata concesse le attenuanti generiche, la censura non tiene conto della giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui in tema di reati sessuali, all’applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall’articolo 609 bis c.p., comma 3, (casi di minore gravita’) non consegue automaticamente l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto mentre per la concedibilita’ di queste ultime rilevano tutti i parametri indicati nell’articolo 133 c.p., per la concedibilita’ dell’attenuante speciale rilevano solo gli elementi indicati nel comma primo e non quelli indicati nel comma 2, del predetto articolo (Sez. 3, n. 1192 del 08/11/2007 – dep. 11/01/2008, Fiori, Rv. 238551).

Per quanto riguarda, invece, la presunta contraddittorieta’ nell’aver la Corte territoriale individuato il fatto commesso nel maggio 2008 come piu’ grave rispetto agli altri, trattasi di censura inammissibile per difetto di interesse, avendo infatti i giudici applicato comunque la p.b. nel minimo, sicche’ dall’individuazione di un episodio di violenza sessuale diverso non ne sarebbe comunque discesa alcuna utilita’ pratica per il ricorrente, dovendosi d’altronde considerare che tra diversi episodi di violenza sessuale contestati in continuazione, l’individuazione di quello piu’ grave (in assenza di contestazione di aggravanti per uno di essi) costituisce giudizio di fatto incensurabile davanti a questa Corte.

Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: “E’ inammissibile per difetto di interesse il motivo di impugnazione con cui, a fronte di una contestazione di fatti – reato in continuazione tra loro, si censuri l’individuazione da parte del giudice di merito del fatto – reato ritenuto piu’ grave, ove il giudice applichi la pena base nel minimo, cio’ in quanto, dall’individuazione di un episodio diverso non ne discende comunque alcuna utilita’ pratica per l’impugnante, dovendosi dunque ritenere che tra diversi fatti – reato contestati in continuazione, l’individuazione di quello piu’ grave, in assenza di contestazione di aggravanti per uno di essi, costituisce giudizio di fatto incensurabile davanti a questa Corte (Fattispecie relativa a contestazione di violenza sessuale continuata)”.

16. Procedendo, poi, ad esaminare il sesto motivo di ricorso, riguardante il delitto di maltrattamenti, deve qui essere anzitutto rilevato che la censura di violazione della legge processuale in relazione all’articolo 603 c.p.p., per mancata escussione del teste (OMISSIS) e’ stata trattata dalla Corte d’appello a pag. 4 dell’impugnata sentenza (alla cui lettura, ancora una volta, si rinvia per economia motivazionale ed argomentativa), escludendone la necessita’ assoluta. Sul punto, dunque, i giudici della Corte d’appello mostrano di fare buon governo del principio, piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello e’ evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessita’ conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori gia’ acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall’articolo 468 c.p.p. (Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013 – dep. 10/10/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999 – dep. 11/06/1999, Jovino R, Rv. 213637). Quanto, poi, all’illogicita’ della sentenza che avrebbe, da un lato, ignorato i motivi di appello del 16/01/2014 e, dall’altro, non avrebbe considerato gli elementi raccolti, svalutando le dichiarazioni del testi a difesa operandone un travisamento, valgono le medesime considerazioni gia’ svolte circa la genericita’ del motivo (v. supra), alla luce, peraltro, di quanto argomentato dalla Corte d’appello a pag. 9 (alla cui lettura, ancora una volta, si rinvia per economia motivazionale ed argomentativa), e tenuto conto della adeguata e logica confutazione delle censure difensive quanto alla presunta svalutazione delle dichiarazioni dei tesi a difesa, questione su cui la Corte territoriale si sofferma a pag. 8 (alla cui lettura, ancora una volta, si rinvia per economia motivazionale ed argomentativa). In ogni caso, con tale censura il ricorrente mostra di non tener conto del principio, di recente autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui non puo’ essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realta’, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 – dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).

17. Con riferimento al settimo motivo di ricorso, con cui si svolgono censure di violazione della legge processuale ex articolo 500 c.p.p., comma 4, circa l’acquisizione delle dichiarazioni della teste (OMISSIS) del 30/0772008 per non aver la Corte rispettato il disposto della norma processuale citata, non risultando l’attualita’ o la concretezza della minaccia o violenza, dalle dichiarazioni allegate al ricorso emerge come la stessa venne minacciata dal ricorrente di non rendere testimonianza a suo sfavore in quel processo.

Orbene, premesso che nei motivi di appello la questione della presunta violazione dell’articolo 500 c.p.p., comma 4, non risulta essere stata evocata, deve, in ogni caso, essere qui evidenziato che non e’ richiesto, ai fini dell’applicabilita’ dello speciale regime dettato dall’articolo 500 c.p.p., comma 4, che sia accertato che il comportamento minatorio o violento sia avvenuto prima della “specifica udienza”, essendo sufficiente valutare che lo stesso fosse idoneo a coartare la liberta’ del teste chiamato a deporre, cio’ che e’ avvenuto nel caso di specie con il disvelamento da parte del destinatario delle minacce ricevute allo “specifico fine” di evitare che la stessa teste deponesse in quel processo; in tal senso puo’ quindi affermarsi che l’idoneita’ della minaccia, richiesta dall’articolo 500 c.p.p., comma 4, ai fini dell’operativita’ dell’istituto, coincide con quel comportamento descritto dalla giurisprudenza a proposito della fattispecie di cui all’articolo 611 c.p. (nel senso che la minaccia e’ configurabile in qualsiasi comportamento suscettibile di incutere timore e di far sorgere la preoccupazione di poter soffrire un male o un danno ingiusti, ancorche’ non oggettivi ma semplicemente percepiti, tale da compromettere o diminuire la liberta’ morale del minacciato: Sez. 6, n. 9921 del 13/10/2011 – dep. 14/03/2012, Leo, Rv. 252277), dovendosi intendere dunque come tali quelle espressioni semplicemente percepite tali da compromettere o diminuire la liberta’ morale del soggetto che ne e’ destinatario, essendo irrilevante pertanto la circostanza che il teste abbia poi deposto.

Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:

“L’idoneita’ della minaccia, richiesta dall’articolo 500 c.p.p., comma 4, e’ integrata da qualsiasi comportamento suscettibile di incutere timore e di far sorgere la preoccupazione di poter soffrire un male o un danno ingiusti, ancorche’ non oggettivi ma semplicemente percepiti, tale da compromettere o diminuire la liberta’ morale del teste che ne e’ destinatario, essendo irrilevante la circostanza che quest’ultimo abbia poi deposto”.

Quanto, poi, alla mancata acquisizione del verbale di sommarie informazioni testimoniali del 25/07/2008, da cui si ricaverebbe la genuinita’ della deposizione dibattimentale, verbale allegato al ricorso e di cui sarebbe stato ignorato il relativo motivo d’appello, trattasi di censura inammissibile, atteso che non risulta dagli atti valutabili da parte di questa Corte che si sia proceduto nemmeno a contestazione dibattimentale di dette dichiarazioni ex articolo 500 c.p.p.; donde la mancata acquisizione – in astratto possibile solo nell’ipotesi di cui all’articolo 500 c.p.p., u.c. – da parte della Corte territoriale non appare censurabile, non essendovi alcuna ragione processuale per disporne l’acquisizione.

18. Ancora, con riferimento all’ottavo motivo di ricorso, con cui si censura l’omessa motivazione in ordine alla censura relativa al motivo 2 dell’atto di appello, valgono le medesime considerazioni gia’ svolte in precedenza a proposito della genericita’ del relativo motivo (v. supra); in ogni caso, la difesa si limita ad una “rassegna” del dichiarato di alcuni testi che inficerebbero la motivazione quanto alla condanna confermata per il delitto di maltrattamenti (v. pagg. 19 e segg.). Trattasi di contestazioni svolte in punto di presunte omissioni valutative della Corte d’appello (c.d. travisamento per omissione), rispetto alle quali vale quanto gia’ argomentato supra a proposito del terzo motivo.

Quanto, poi, alla questione del mancato assorbimento nel delitto di maltrattamenti del reato di minacce ex articolo 612 c.p., e’ ben vero che lo stesso e’ ammesso pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte (essendosi, infatti, affermato che il reato, previsto dall’articolo 572 c.p., assorbe soltanto quelli di percosse e di minacce, i quali costituiscono gli elementi essenziali della violenza fisica o morale propria del delitto di maltrattamento; ne consegue che qualora il bene giuridico offeso non riguardi l’assistenza familiare, l’ipotesi di cui al citato articolo 572 c.p., concorre con i reati eventualmente verificatisi: Sez. 1, n. 11630 del 15/07/1982 – dep. 06/12/1982, Corrado, Rv. 156506), ma e’ altrettanto indubbio che la questione non ha costituito oggetto di specifico motivo di appello, come emerge dalla piana lettura dei motivi di appello (v., in particolare pag. 33 dei predetti motivi di appello in cui la questione del mancato assorbimento nel delitto di maltrattamenti del reato di minacce ex articolo 612 c.p., non viene espressamente dedotta). Ne’, infine, rileva la circostanza che siano state considerate “gravi” sol perche’ la frase minatoria riguarderebbe un soggetto diverso dalla denunciante, atteso che, come gia’ affermato da questa Corte, sussiste il reato di cui all’articolo 612 c.p., anche se le minacce non sono rivolte direttamente al soggetto passivo, ma a persona a lui legata da relazioni di parentela, di amicizia e di lavoro, con la certezza che di esse egli venga a conoscenza (Sez. 5, n. 6289 del 16/04/1985 – dep. 24/06/1985, Pifferi, Rv. 169902).

19. Quanto, conclusivamente, al nono ed ultimo motivo di ricorso, con cui si censura l’erronea applicazione dell’articolo 81 c.p., per non aver i giudici scorporato la pena in aumento per i delitti di cui agli articoli 612, 610 e 582 c.p., infliggendo un aumento complessivo di quattro mesi di reclusione, non e’ ravvisabile alcuna nullita’, atteso che la prevalente giurisprudenza di questa Corte – cui si ritiene di dover in questa sede dare continuita’ – non lo richiede. Ed infatti, e’ stato affermato che in tema di reato continuato, ai fini della determinazione della pena complessiva, l’aumento per continuazione operato sul reato piu’ grave (e quindi sulla pena base) puo’ essere determinato anche in termini cumulativi, senza che sia necessario indicare specificamente l’aumento di pena correlato a ciascun reato satellite, non previsto dalla vigente normativa (Sez. 5, n. 7164 del 13/01/2011 – dep. 24/02/2011, De Felice, Rv. 249710; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014 – dep. 23/04/2015, Bruni e altri, Rv. 263700; contra il minoritario e non condiviso orientamento di cui e’ espressione, da ultimo, Sez. 5, n. 16015 del 18/02/2015 – dep. 16/04/2015, Nuzzo, Rv. 263591). Quanto, poi, alla presunta violazione dell’articolo 597, comma quarto, cod. proc. pen. per aver i giudici inflitto un aumento di pena per i reati satelliti di cui al proc. 2853/14 R.G. CAPP (e non 2883, come erroneamente indicato in ricorso), la censura e’ manifestamente infondata, ove si consideri che il primo giudice, per tali reati, aveva inflitto una pena di 10 mesi di reclusione, laddove, invece, i giudici di appello, nel riformare la sentenza riqualificando giuridicamente il fatto originariamente contestato ai sensi dell’articolo 612 bis c.p., nel delitto di cui all’articolo 612 c.p., hanno considerato un aumento di soli 4 mesi di reclusione, dunque di gran lunga inferiore rispetto ai 10 mesi di reclusione inflitti in primo grado a titolo di aumento (e si consideri, in ogni caso, a tacer d’altro, che le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno escluso la violazione del divieto di reformatio in peius da parte del giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella piu’ grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identita’ del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore: Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 – dep. 14/04/2014, C, Rv. 258653).

20. Il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato rigettato. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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