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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 25 maggio 2015, n. 21626

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 1295/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 14/02/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice de quo per l’ulteriore corso;

udito il difensore avv. (OMISSIS) che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 14.2.2014, dichiarava l’inammissibilita’ ai sensi degli articoli 581, 591 e 592 cod. proc. pen. dell’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza con cui in data 21.7.2011 il Tribunale di Avellino l’aveva condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 900 di multa, pena condonata Legge n. 241 del 2006, ex articolo 1 per il reato di cui all’articolo 81 cpv. cod. pen., D.I. n. 463 del 1983, articolo 2 commessi in (OMISSIS).

La Corte territoriale rilevava la tardivita’ dell’appello proposto dal difensore in data 14.2.2012 sulla scorta dell’avvenuta notifica dell’estratto contumaciale all’imputata ex articolo 157 c.p.p., comma 8 bis presso il medesimo difensore.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, personalmente, (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1:

a. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’, mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione in relazione agli articoli 148, 157, 159, 160, 161, 163, 1654 e 171 cod. proc. pen..

Secondo la ricorrente vi sarebbe stata una violazione di legge in relazione all’avvenuta notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, che poi e’ stato il presupposto per cui la Corte di appello partenopea ha dichiarato la tardivita’ del ricorso.

La ricorrente evidenzia che, come risulta dagli atti del procedimento, era anagraficamente residente in (OMISSIS) all’8 luglio 2009, nonche’ nel medesimo comune, al corso (OMISSIS), al 25 giugno 2010. Sulla cartolina della raccomandata del 13 settembre 2011 inviata alle all’indirizzo di corso (OMISSIS) vi era poi annotato; “nuovo indirizzo, via (OMISSIS)”.

In riferimento alle notifiche degli atti processuali ricorda poi che: 1. Il decreto penale di condanna del 7 maggio 2010, non andata a buon fine la prima notifica il 7 giugno 2010 presso (OMISSIS), venne regolarmente notificato in (OMISSIS) e cola’ ritirato dallo zio della ricorrente il 20 luglio 2010 – circostanza che, del resto, concorderebbe con il certificato anagrafico del 25 giugno 2010 – ed addirittura direttamente ritirato dall’interessata in (OMISSIS) il 13 novembre 2011; 2. La citazione diretta a giudizio successiva venne effettuata presso (OMISSIS) e chiaramente non ando’ a buon fine; 3. Infine, l’avviso di deposito di sentenza del 30 dicembre 2011 venne effettuato il 13 settembre 2011 presso (OMISSIS) e nell’occasione venne barrata la casella di “irreperibile”; 4. La notificazione successiva venne cosi’ fatta presso il difensore ex articolo 157 c.p.p., comma 8 bis.

Ebbene, la ricorrente si duole che, prima di fare ricorso a tale norma, nessun ulteriore accesso sia stato espletato e nessun accertamento sia stato effettivamente compiuto per verificare se la stessa continuasse a risiedere in (OMISSIS) e nemmeno si comprenderebbe la ragione per cui nella cartolina del 13 settembre 2011 venne annotato un nuovo indirizzo di (OMISSIS) cui poi non venne dato alcun seguito. Ancora, la stessa contesta che sia stato correttamente indicata la sua irreperibilita’ dopo che l’ufficiale giudiziario aveva operato un unico accesso. Si duole, altresi’, di essere stata considerata residente ai sensi dell’articolo 157, comma 8 bis presso l’avvocato (OMISSIS) in Via (OMISSIS), peraltro evidenziando come vi siano due relate di notifica, per la medesima udienza del 14/2/2014 davanti alla Corte d’appello all’avvocato (OMISSIS), una delle quali risulta indirizzata all'(OMISSIS), anziche’ ad uno studio legale.

In ricorso si sostiene la tesi che la ricorrente abbia continuato a risiedere in (OMISSIS) dove aveva gia’ regolarmente ricevuto e ritirato, una volta tramite lo zio e volta personalmente, la notifica del decreto penale di condanna. Si aggiunge, poi, che la stessa non ha mai eletto domicilio presso il difensore, non assumendo, cosi’, l’obbligo di tenere i contatti con l’avvocato che la rappresentava ad ogni effetto e dunque non potendo, a suo avviso, apparire legittima la notifica in tal senso.

L’assenza presso la casa – si sostiene ancora – non equivale all’impossibilita’ della notifica. La ricorrente afferma di essersi resa conto dell’intervenuta sentenza solo accedendo agli atti processuali a mezzo di un nuovo difensore.

Chiede pertanto, in via dirimente, dichiararsi nullo il provvedimento impugnato.

L’annullamento dell’impugnata ordinanza legittimerebbe poi la richiesta di annullamento della sentenza di primo grado emessa dal giudice monocratico presso il Tribunale di Avellino.

Cio’ in quanto mancherebbe il necessario accertamento dell’effettivita’ delle prestazioni lavorative di cui all’imputazione e per le quali risulterebbe omesso il versamento all’Inps delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Chiede pertanto che questa Corte Suprema voglia disporre l’annullamento dell’ordinanza emessa in data 14 febbraio 2014 dalla Corte d’appello di Napoli in quanto non e’ stato regolarmente notificato l’estratto contumaciale nonche’ l’annullamento della sentenza di primo grado. In mero subordine chiede di annullare con il rinvio l’ordinanza per permettere l’analisi nel merito dei motivi di doglianza.

b. Con riferimento all’impugnata sentenza di primo grado si eccepisce ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e) l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’ in relazione all’articolo 81 c.p. e al Decreto Legge n. 465 del 198R, articolo 2 conv. in Legge n. 638 del 1983 e ss.mod., Legge n. 67 del 2014, articolo 62 bis c.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 148, 157, 159, 160, 161, 163, 164 e 171 c.p.p. e se ne chiede l’annullamento.

Rilevata la netta violazione di legge in relazione alla mancata integrazione della notificazione all’imputata, la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di primo grado, per le ragioni sopra svolte.

La sentenza di primo Grado emessa dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Avellino il 21.7.2011 n. 932, apparirebbe viziata in punto di diritto rispetto alla fattispecie contestata mancando il necessario accertamento dell’effettivita’ delle prestazioni lavorative di cui all’imputazioni per le quali risulterebbe omesso il versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Sul punto difetterebbe, altresi’ la motivazione del provvedimento, non comprendendosi l’iter logico seguito dal Giudice di prime cure.

La violazione di diritto in relazione al Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo2 conv. in Legge n. 638 del 1983 e ss.mod. non consentirebbe, pertanto, di ritenere integrata la fattispecie de qua.

Non potrebbe, infine sottacersi, secondo la ricorrente, in un’ottica ampia delle aspettative di diritto da parte del cittadino (in questo caso, una cittadina italiana incensurata), come l’applicazione di una sanzione penale al caso di specie violerebbe le suddette aspettative in relazione ad una condanna per una fattispecie che e’ stata depenalizzata dalla Legge n. 67 del 2014 – trattandosi di un importo inferiore ad euro 10.000 (diecimila), ovvero, 9.130,00 (novemilacentotrenta euro).

Infine, l’impossibilita’ al pagamento da parte dell’imputata renderebbe comunque scriminata la fattispecie.

Risulterebbe, inoltre, giuridicamente inconcepibile la mancata applicazione anche delle attenuanti generiche sostenendo il giudice di prime cure una “…gravita’ della condotta”, per un fatto in realta’ oggettivamente di lieve entita’, tanto che e’ stato anche depenalizzato.

Insomma, anche a livello sanzionatorio l’impugnata sentenza risulterebbe fortemente viziata in punto di diritto anche sotto l’aspetto motivazionale.

Alla luce degli elementi di diritto sopra enunciati si chiede pertanto che questa Corte Suprema voglia annullare l’impugnata sentenza, ovvero, essendone viziata la relativa motivazione, in mero subordine, annullare con rinvio il provvedimento in oggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto motivo riguardante l’irritualita’ della notifica dell’estratto contumaciale all’imputata e’ manifestamente infondato e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

La correttezza di avvenuta declaratoria di inammissibilita’ dell’appello assorbe, pertanto, tutte le altre doglianze proposte.

2. Andando a verificare nello specifico le risultanze degli atti – cui questa Corte di legittimita’ ha ritenuto di accedere atteso il tipo di doglianza propostale – emerge quanto segue.

In atti vi sono due certificati anagrafici dell’odierna ricorrente. Dal primo, datato 8.7.2009, si evince che a quella data la stessa era residente in (OMISSIS).

La notifica del decreto penale di condanna n. 174/10 del 7.5.2010 fu, pertanto, tentata a quell’indirizzo, ma non ando’ a buon fine, in quanto cola’ la stessa viene indicata irreperibile dall’ufficiale postale notificatore il 7.6.2010.

Risulta, pertanto, acquisito un secondo certificato anagrafico, datato 25.6.2010, da cui la (OMISSIS) risulta residente in (OMISSIS).

A tale indirizzo – che la stessa odierna ricorrente riconosce essere da allora la sua residenza – le venne notificato il 20.7.2010 – a mani dello zio (OMISSIS) a mezzo posta il decreto penale, avverso il quale la stessa in data 2.8.2010 propose rituale opposizione.

Il conseguente decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna del 22.12.2010 per l’udienza del 15.4.2011 fu notificato a mezzo posta e ricevuto a mani proprie da (OMISSIS) il 19.1.2011.

Basterebbe riferire fino a tal punto. Da questo momento in poi, infatti, come si dira’, tutte le successive notifiche potevano essere effettuate ai sensi dell’articolo 157 cod. proc. pen., comma 8 bis presso il difensore di fiducia.

Alla prima udienza dinanzi al GM di Avellino, il 15.4.2011 l’imputata non comparve e fu percio’ processata in contumacia.

Nella sentenza 932/2011 del Tribunale di Avellino la stessa veniva correttamente indicata come residente in (OMISSIS).

L’avviso di deposito di sentenza ex articolo 548 cod. proc. veniva, percio’, tentato a tale indirizzo, ma non andava a buon fine. All’atto della consegna della raccomandata spedita il 12.9.2011, infatti, l’ufficiale postale, in data 13.9.2011, restituiva l’atto inevaso, barrando sulla cartolina di A.R. la casella ove dava atto dell’irreperibilita’ in loco del destinatario.

Seguiva la successiva notifica ai sensi dell’articolo 157 comma 8 bis al difensore di fiducia Avv. (OMISSIS). Ed invero, di notifiche ne venivano operate due. Il 12.12.2011, infatti, una prima raccomandata veniva inviata a (OMISSIS) c/O (OMISSIS) (che in effetti e’ lo stesso indirizzo dello studio legale (OMISSIS)).

In ogni caso il 23.1.2012 l’avv. (OMISSIS) riceveva personalmente l’altra notifica inviatagli. Ma proponeva appello tardivamente, depositandolo il 14.2.2012 presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. E la Corte d’Appello di Napoli, con l’ordinanza impugnata, non poteva non rilevare che si era fuori dal termine di 15 giorni previsto per l’impugnazione della sentenza, emessa con motivazione contestuale, dall’articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera a), termine che decorreva dal 23.1.2012. ed era spirato il 7.2.2012.

3. Orbene, la questione fondamentale dedotta in ricorso necessita di una premessa.

Il sistema processuale italiano e’ tra i piu’ garantisti del mondo in materia di notificazioni all’imputato.

Esclusi i sistemi, quali quelli anglosassoni, in cui all’imputato viene fatto obbligo di partecipare al processo a suo carico, in quelli in cui e’ contemplata la possibilita’ che il processo venga celebrato nella sua contumacia o assenza, la situazione piu’ ricorrente e’ quella che le notifiche, in presenza di un difensore di fiducia, vengano effettuate a quest’ultimo.

Il sistema delle notifiche all’imputato, di cui agli articoli 157 e ss. codice di rito, ha visto il legislatore, sulla scorta anche della giurisprudenza costituzionale e di legittimita’ in materia, alla costante ricerca di un punto di equilibrio tra l’esigenza di garantire all’imputato una conoscenza effettiva dell’esistenza di un processo o di un provvedimento giudiziario a suo carico e la necessita’, oggi anche costituzionalmente garantita, che il processo abbia una durata ragionevole. E per raggiungere tale obiettivo occorre che il sistema delle notificazioni degli atti processuali non si trasformi in una sorta di interminabile “gioco dell’oca” a tutto discapito della necessita’ e della possibilita’ di addivenire ad una pronuncia su fatti penalmente rilevanti prima che intervenga la prescrizione dei reati.

Un punto di svolta importante nella ricerca dell’equilibrio di cui si e’ detto e’ stato raggiunto con l’aggiunta all’articolo 157 c.p.p., operata con il Decreto Legge 21 febbraio 2005, n. 17, articolo 2, comma 1 convertito, con modificazioni, nella Legge 22 aprile 2005, n. 60, del comma 8 bis.

La norma, a chiusura della disciplina riguardante la “prima notificazione all’imputato non detenuto” ha previsto che: “Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore puo’ dichiarare immediatamente all’autorita’ che procede di non accettare la notificazione. Per le modalita’ della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall’articolo 148, comma 2-bis”.

Un sistema cosi’ congegnato, che ha semplificato una fase spesso macchinosa e di non facile attuazione del procedimento, appare rispettoso del principio di bilanciamento fra i valori espressi dalla Carta costituzionale, fra le esigenze, che potrebbero prima facie apparire divergenti, della ragionevole durata del processo, di cui e’ espressione all’articolo 111 Cost., e quelle, non meno fondamentali per l’ordinato sviluppo della vita associata, della tutela del diritto di difesa, che evidentemente non potrebbe realizzarsi in assenza di una compiuta informazione al prevenuto dei modi e dei tempi in cui egli ha la possibilita’ di esercitare tale diritto, presidiate dall’articolo 24 Cost..

Residuano, evidentemente, i casi in cui l’imputato abbia eletto o dichiarato domicilio, per cui trova applicazione l’articolo 161 c.p.p., quello in cui venga dichiarato irreperibile o sia latitante o evaso, per il quale la procedura e’ sancita dagli articoli 159 e 165 c.p.p., quello in cui presti servizio militare, ovvero sia interdetto o infermo di mente, disciplinati rispettivamente dagli articoli 158 e 166.

4. Una volta, pero’, che l’imputato abbia avuto la prima notifica ed abbia un difensore di fiducia nominato, tutte le notifiche successive a quella possono essergli effettuate ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 a meno che il difensore in questione non si giovi della facolta’ che la norma, come visto, gli riconosce, di dichiarare preventivamente all’A.G. procedente di non accettare tale forma di notificazione.

Il meccanismo e’ chiaro nella sua ratto.

Una volta ricevuta la prima notifica l’imputato sa che c’e’ un processo a suo carico, E, quando ne ha nominato uno di fiducia, sa di avere un legale che lo rappresenta. Se sceglie di non partecipare al processo sa, dunque, a chi rivolgersi per esserne informato.

Al contempo, il difensore che riceve la notifica ex articolo 157 c.p.p., comma 8 bis per il suo assistito e non la rifiuta assume un obbligo professionale di riferire allo stesso.

Coerente con tale previsione e’ che analogo meccanismo non valga nel caso in cui manchi una nomina fiduciaria, in virtu’, evidentemente, del vincolo meno intenso che di fatto lega l’imputato al difensore di ufficio.

Pertanto, anche le notificazioni successive alla prima, nel caso in cui l’imputato abbia un difensore di ufficio, gli andranno effettuate seguendo le scansioni procedurali di cui all’articolo 157, commi da 1 a 7.

Diverso e’ il caso in cui l’imputato abbia eletto o dichiarato domicilio, per cui opera il disposto dell’articolo 161 codice di rito.

In quel caso tutte le notificazioni, anche quelle successive alla prima, gli andranno effettuate al domicilio dichiarato o eletto. E – a differenza, come ci vedra’, da casi come quello che ci occupa – la possibilita’ di avvalersi per il notificatore del disposto di cui al quarto comma di tale norma, e’ legata alla documentata circostanza che la notificazione a tale domicilio sia divenuta impossibile.

5. Va detto che, necessariamente, per esigenze di sintesi, puo’ solo farsi un cenno alle recenti modifiche legislative intervenute con riguardo alla presenza dell’imputato nel processo che si svolge a suo carico.

L’istituto della contumacia – com’e’ noto – non esiste piu’: se l’imputato non compare il giudice ha l’onere di verificare, innanzitutto, se abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, se abbia dichiarato o eletto domicilio o sia stato arrestato o sottoposto a custodia cautelare ovvero se abbia nominato un difensore di fiducia.

Oggi nel caso in cui il giudice abbia prova che l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti con certezza che lo stesso sia a conoscenza del processo a suo carico, si procede “in assenza” dell’imputato” e lo stesso e’ rappresentato dal difensore.

La Legge 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha, come noto, introdotto la “sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili” (cosi’ nel titolo della legge medesima), di fatto liberando il processo penale dall’istituto della contumacia.

La Legge 11 agosto 2014, n. 118 ha successivamente introdotto la Legge 28 aprile 2014, n. 67, articolo 15-bis “concernente norme transitorie per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili”. Tali norme transitorie sono racchiuse in due commi della Legge 28 aprile 2014, n. 67, novellato articolo 15-bis. Il primo stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della “presente legge”, dunque della Legge n. 67 del 2014 (17 maggio 2014), a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado; il secondo prevede che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della Legge n. 67 del 2014 continuino ad applicarsi ai procedimenti in corso al 17 maggio 2014 quando l’imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilita’.

Le nuove norme transitorie sono, dunque, operative dal 17 maggio 2014, non dalla data di entrata in vigore della Legge n. 118 del 2014. Si tratta di due regole, la seconda delle quali prevede un’eccezione.

In base alla prima regola le nuove disposizioni si applicano nei giudizi di primo grado in cui al 17 maggio 2014 non sia stata pubblicata, mediante lettura del dispositivo, la sentenza. In questi processi, dunque, il giudice, anche se vi sia stata dichiarazione di contumacia, deve verificare la situazione dell’imputato alla luce della nuova normativa. E’ chiamato, in altri termini, a verificare se sia possibile processare l’imputato assente o se il processo debba invece essere sospeso.

Negli altri processi in cui l’imputato sia stato dichiarato contumace si applicano invece le disposizioni previgenti (da quelle sulla notificazione all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado in avanti). In tali ultimi processi, tuttavia, in via eccezionale, si applicano le nuove disposizioni qualora la dichiarazione di contumacia dell’imputato sia stata preceduta dall’emissione di un decreto di irreperibilita’ (il riferimento normativo e’ rappresentato dall’articolo 159 c.p.p., caso in cui la notificazione della vocatio in iudicium avviene mediante consegna al difensore). L’eccezione, evidentemente, ha come destinatario naturale il giudice d’appello, il quale e’, dunque, tenuto a verificare la concreta situazione dell’imputato, dichiarato irreperibile, alla luce della nuova normativa, non essendo detto, evidentemente, che la dichiarazione di irreperibilita’ sottenda necessariamente la mancata conoscenza del procedimento.

6. E’ pacifico, dunque, che nel caso che ci occupa – in cui l’imputata e’ stata dichiarata contumace il 15.4.2011 e la sentenza di primo grado nei suoi confronti pronunciata il 21.7.2011 – andasse operata all’imputata la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza ai sensi del previgente articolo 548 c.p.p., comma 3.

L’imputata – come si detto in precedenza – aveva ricevuto a mani proprie la notificazione, a mezzo del servizio postale, del decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

La notifica dell’estratto contumaciale della sentenza e’ avvenuta al difensore Avv. (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis.

Cio’ e’ stato assolutamente corretto.

Dopo la notifica del decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale operata alla (OMISSIS) il 19.1.2011 tutte le notifiche successive potevano, infatti, essere effettuate ai sensi dell’articolo 157, comma 8 bis al difensore di fiducia. Ed invero non risulta ex actis che l’imputata abbia mai eletto o dichiarato domicilio ai sensi dell’articolo 161 cod. proc. pen. ne’ che l’avv. (OMISSIS) si sia mai avvalso della facolta’ di comunicare all’A.G. procedente che non intendeva accettare le notifiche ex articolo 157 c.p.p., comma 8 bis.

Per essere ancora piu’ chiari, non c’era alcuna necessita’ che la cancelleria del tribunale di Avellino tentasse di notificare all’indirizzo di residenza dell’imputata l’estratto contumaciale, in quanto, avendo la stessa un difensore di fiducia, ben potevano le notifiche essere effettuate da subito all’Avv. (OMISSIS).

Questa Corte di legittimita’ ha piu’ volte chiarito – e va qui riaffermato – che per “prima notificazione” a seguito della quale puo’ procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio (cosi’ sez. 5, n. 13310 del 14.2.2013, L, rv. 254982 che, in applicazione del principio, ha ritenuto legittimamente eseguita, con le modalita’ suddette, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello). E in una successiva ed altrettanto condivisibile pronuncia di questa Corte si e’ ribadito che l’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l’intero processo e non gia’ ogni grado di giudizio, sicche’ non occorre individuare per ciascuna fase processuale una “prima” notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina, (cosi’ sez. 6, n. 19764 del 16.4.2013, G., rv. 256233 riguardante un caso in cui il ricorrente aveva dedotto di non essere stato a conoscenza dello svolgimento del giudizio di appello per il quale il decreto di citazione a giudizio e l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado gli erano stati notificati ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis).

7. Va altresi’ ribadito che la modalita’ di notificazione di cui all’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, non presuppone il previo infruttuoso esperimento della notifica con le modalita’ di cui ai commi precedenti, bensi’ soltanto che si tratti di una notificazione successiva ad altra gia’ eseguita con le modalita’ ordinarie non gia’ nel grado, ma nel corso dell’intero processo fin dal suo inizio, (cosi’ questa sez. 3, n. 21927 del 4.4.2008, Mazzei, rv. 239878, fattispecie di notificazione del decreto di citazione per il giudizio d’appello eseguita con le modalita’ suddette per la cui ritualita’ la Corte ha ritenuto irrilevante la mancanza di attestazione dell’impossibilita’ di ricorrere ai modi ordinari di notifica).

Non va peraltro trascurato – e sarebbe auspicabile vi si faccia maggiore ricorso ai fini di una maggiore celerita’ del processo, che dovrebbe essere comune interesse di tutte le parti – che l’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis cod. proc. pen. opera uno specifico rimando all’articolo 148 c.p.p., comma 2 bis, cioe’ alla norma che faculta l’A.G. a disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei, rientrando evidentemente tra questi ultimi, alla luce delle odierne tecnologie e delle normative vigenti, oltre che il fax, certamente anche la posta elettronica certificata, di cui i difensori devono essere obbligatoriamente dotati.

Pur chiarito, dunque, che non occorreva affatto che la notificazione dell’estratto contumaciale fosse preventivamente tentata all’indirizzo di residenza della ricorrente, ritiene il Collegio che vada, comunque, chiarito un aspetto lessicale-giuridico su cui pure il ricorso, presentato personalmente dalla parte, si sofferma.

Si tratta del concetto di irreperibilita’ all’indirizzo di residenza (che porta prima alle nuove ricerche dell’imputato ex articolo 157 c.p.p., comma 7 e poi, qualora queste siano infruttuose, al deposito dell’atto nella casa comunale ex articolo 157 c.p.p., comma 8) o, il che e’ lo stesso per l’aspetto che ci riguarda, a quello dichiarato o eletto (che giustifica, in tal caso, la notifica al difensore ai sensi dell’articolo 161 cod. proc. pen., comma 4).

Questa Corte regolatrice intende ribadire in proposito che, ancorche’ si usi il medesimo termine, si tratta di una situazione di fatto diversa dall’istituto giuridico procedimentalizzato ex articoli 159-160 cod. proc. pen..

Pur essendo noto al Collegio il non condivisibile ed isolato pronunciamento di questa Corte di segno contrario (sez. 2, n. 48349 del 7.12.2011, Martini, rv. 252059) si ritiene, infatti, di aderire e di ribadire quell’orientamento secondo cui l’impossibilita’ della notificazione al domicilio eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall’articolo 161 c.p.p., comma 4, puo’ essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilita’, cosi’ da qualificare come definitiva l’impossibilita’ di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo – ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico – e segnatamente l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale (cosi’ la recente sez. 5, n. 13051 del 19.12.2013 dep. il 20.3.2014, Barra e altro, rv. 262540; conforme sez. (cosi’ sez. 6, n. 42699 del 27.9.2011, Siragusa, rv. 251367).

Quella croce apposta il 13.9.2011 sulla casella “destinatario irreperibile” significa che quel giorno il postino si e’ recato presso il domicilio per consegnare la raccomandata e non ha reperito il destinatario. E, se quella notifica fosse stata necessaria, cio’ bastava.

Va anche sgombrato il campo poi da qualunque questione riguardante la “doppia relata” all’Avv. (OMISSIS).

In preda, evidentemente, ad una sorta di “bulimia notificatrice” la cancelleria irpina ha, come detto in precedenza, notificato due volte al difensore in questione. Ma davvero ininfluente – e davvero pretestuoso appare il motivo sul punto – e’ la circostanza che in una delle due relate, peraltro entrambe andate a buon fine, ci sia scritto “(OMISSIS)”, laddove sono esatti l’indirizzo e il nome e la raccomandata sia stata peraltro ritirata. E’ evidente e non inverosimile che in loco si eserciti anche altra attivita’ da parte di familiari dell’Avv. (OMISSIS). Ma, comunque, si ribadisce, la relata in questione – la seconda – puo’ considerarsi assolutamente superflua, a fronte dell’avvenuta ricezione, in data 23.1.2012, di altra a mani proprie del difensore.

8. Va, infine, chiarito che nemmeno potrebbe sostenersi che, non essendo stata da subito adottata la procedura di notificazione ex articolo 157 c.p.p., comma 8 bis si fosse ingenerata nell’imputata una sorta di legittimo affidamento a che anche le notifiche successive alla prima le venissero effettuate al domicilio di residenza.

Come ha condivisibilmente affermato questa Corte in una recente pronuncia (sez. 3, n. 42002 del 17.7.2014, Luzzano, rv. 261386) la scelta di privilegiare le modalita’ di notificazione degli atti processuali fissate dall’articolo 157 od. proc. pen., comma 8 bis, non risponde ad una valutazione di mera e generica opportunita’, da valutarsi in termini di ampia discrezionalita’ da parte dell’autorita’ procedente, ma risponde, viceversa, alla esigenza di assicurare il rispetto di un valore, quello della celerita’ del processo, costituzionalmente garantito, cui fungono da controlimiti, proprio in considerazione della rilevanza costituzionale degli altri interessi potenzialmente coinvolti dalla attuazione della predetta disposizione contenuta nel codice di rito, la possibilita’ che ora il prevenuto, attraverso un’espressa elezione di domicilio, ora il suo difensore di fiducia, attraverso la dichiarazione di non accettazione delle notificazioni, hanno di escludere l’operativita’ della ricordata disposizione, ripristinando la ordinaria disciplina.

La conclusione cui deve pervenirsi, pertanto, e’ quella di ritenere non conforme allo spirito della ricordata norma ritenere che quest’ultima possa essere vanificata nell’ipotesi in cui – per motivi diversi dalla richiesta da parte dei soggetti a cio’ legittimati della applicazione dei ricordati controlimiti – l’autorita’ giudiziaria, pur avendone la possibilita’, abbia provveduto a far eseguire una notificazione all’imputato non detenuto, successiva alla prima, senza adottare la forma di cui all’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis.

Come la Corte che ha operato la citata pronuncia 42002/2014, anche il Collegio odierno non ignora il risalente ed isolato precedente di segno contrario di questa Corte costituito da sez. 3, n. 43952 del 27.9.2007, Mancini, rv. 238293 secondo il quale qualora, nonostante l’intervenuta nomina di un difensore di fiducia e la sussistenza, quindi, della condizione che avrebbe legittimato la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado nelle forme di cui all’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, (e cioe’ presso il difensore stesso), detta notifica sia stata effettuata al domicilio dichiarato dall’imputato, cosi’ da dar luogo al legittimo affidamento, da parte di costui, che anche le successive notifiche sarebbero state effettuata, nello stesso modo, il giudice d’appello, il quale constati che invece la notifica del decreto di citazione in secondo grado e’ stata effettuata, pur in modo formalmente regolare, a mani del difensore, deve porsi il problema che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto e deve quindi disporre, prima dell’eventuale dichiarazione di contumacia, a pena di nullita’ del giudizio, che la notifica venga rinnovata.

Tale indirizzo, come detto mai successivamente ribadito da questa Corte, ma nemmeno espressamente smentito prima della sentenza 40002/2014 – non pare condivisibile.

In primo luogo perche’ il difensore, ove non intenda accettare la responsabilita’ che gli deriverebbe da siffatta modalita’ di notificazione degli atti all’imputato (che, in linea di principio, va oltre i limiti del mandato professionale) ben puo’, con dichiarazione che, per produrre effetti, deve intervenire, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, o contestualmente all’atto di nomina ovvero, con comunicazione diretta all’autorita’ procedente, subito dopo tale nomina, ma sempre prima della notificazione di un atto (cosi’, ex multis, sez. 1, n. 16615 del 27.2.2013, Di Silvio, rv. 255319), informare di cio’ l’A.G. in questione, in tal modo impedendo l’operativita’ di detta disposizione, e ripristinando, pertanto, le ordinarie modalita’ notificatorie. Sul punto va, peraltro, ricordato, che e’ stato anche chiarito che la dichiarazione con la quale il difensore di fiducia abbia esercitato la facolta’ di ricusare la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche destinate al suo assistito deve intendersi implicitamente revocata quando il professionista abbia poi accettato l’atto senza nulla opporre (cosi’ questa sez. 3, n. 37264 del 5.6.2013, Cialfi, rv. 257220)..

In secondo luogo, si ritiene che nessun legittimo affidamento possa sussistere o essere meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, laddove esso si concretizzi, in assenza di motivazioni dotate di pari valenza, nella lesione di un interesse di valenza cosi’ fondamentale per l’ordinamento, qual e’ quello alla ragionevole durata del processo, da essere tradotto in un principio di livello costituzionale.

Nel caso che interessa non risulta ne’ che la (OMISSIS) – la quale, si ribadisce, non ha provveduto ad alcuna elezione di domicilio – abbia indicato un luogo ove dovevano essere eseguite le notificazioni degli atti nei suoi confronti, ne’ che il suo difensore di fiducia abbia dichiarato di non accettare che le notificazioni alla stessa ex articolo 157, comma 8 bis fossero eseguite presso il suo studio.

Non vi e’, pertanto, alcuna motivazione, connessa con l’esigenza di tutela del diritto di difesa, che possa giustificare l’affermazione della illegittimita’ della adozione da parte della cancelleria del Tribunale di Avellino del meccanismo di notificazione seguito.

9. Come si diceva all’inizio, con tutta evidenza, essendo stato correttamente dichiarato inammissibile il proposto appello, tutti gli altri profili di doglianza sono assorbiti dall’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Per completezza va comunque evidenziato che questa Corte ha gia’ precisato – e vuole qui ribadire – che il reato di cui all’imputazione ad oggi non e’ affatto depenalizzato.

Come ricorda la stessa ricorrente, con la Legge n. 67 del 2014, il Parlamento ha conferito delega ai Governo di adottare uno o piu’ decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili.

Effettivamente, dunque, l’articolo 2, comma 2, lettera c) della delega ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento in questione a condizione che non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque la possibilita’ per il datore di lavoro di non rispondere neanche amministrativamente, se provvede al versamento entro il predetto termine di tre mesi

Ma i decreti delegati devono essere emanati entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge e, allorche’ interviene la presente decisione, sul punto, tale facolta’ non e’ stata ancora esercitata.

Nel nostro ordinamento costituzionale, va ricordato, la legge delega (o legge delegante o legge di delegazione) e’ atto di normazione che conferisce al Governo la potesta’ di adottare decreti aventi valore di legge e che determina, con riferimento all’articolo 76 Cost., l’ambito della competenza di volta in volta attribuita al Governo.

Trattasi – va sottolineato in altri termini- di una facolta’ che ha l’Esecutivo, non essendo peraltro raro, nelle dinamiche politiche, che la stessa non venga poi esercitata entro il termine indicato.

Ne consegue – con cio’ ritenendo il Collegio di dover ribadire il condivisibile dictum di cui alla sentenza 38080/2014 della Sezione Feriale di questa Corte – che allo stato e’ pienamente vigente, senza alcuna soglia di punibilita’, la Legge n. 638 del 1983, articolo 2 cosi’ come lo sono tutte le altre norme interessate da modifiche o da depenalizzazione in base alla Legge n. 67 del 2014, sulle quali potranno intervenire – se verranno emanati – i decreti legislativi di attuazione della stessa.

10. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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