Cassazione 10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 27 gennaio 2015, n.1451

Ritenuto in fatto

L’associazione “N——” si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole dalla C.———- Viaggi per l’importo di Euro 16.060,00, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo dell’attività di organizzazione viaggi effettuati tra il 2004 ed il 2005, adducendo la carenza della condizioni dell’azione, contestando la sussistenza del credito e la stessa riferibilità soggettiva ad essa associazione.
1.1. – L’adito Tribunale di Gorizia rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
Il primo giudice osservava che, nei confronti della C.————– Viaggi, erano state emesse, dalla A—————- S.p.A., dodici fatture per altrettanti trasporti effettuati in varie località italiane, “in corrispondenza con gli appuntamenti sportivi della associazione N———————“, essendo altresì emerso che detta Azienda “era una delle imprese di trasporto che forniva i pullman per le citate trasferte” e che queste “erano state organizzate dalla C.A.R. TUR Viaggi su incarico del direttore sportivo della N————————” e, dunque, da “colui che, secondo una valutazione condotta secondo ragionevolezza e buona fede, doveva considerarsi dotato del potere di impegnare la predetta associazione sportiva”. Peraltro, “il godimento di tali servizi concretizzava quantomeno una ratifica per fatti concludenti”, non risultando poi alcuna contestazione sui corrispettivi ed essendo stato interrotto il corso della prescrizione del relativo diritto.
2. – Il gravame interposto dalla “N————————” avverso tale decisione veniva rigettato dalla Corte di appello di Trieste, con sentenza resa pubblica in data 23 giugno 2011, sul presupposto che, nella specie, in relazione all’attività negoziale posta in essere dal direttore sportivo dell’associazione, doveva operare il principio della rappresentanza apparente, che dunque rendeva obbligata la stessa associazione.
2.1. – La Corte territoriale, sul motivo d’impugnazione concernente il difetto di legittimazione passiva dell’appellante, riteneva che il primo giudice avesse, in concreto, ben applicato il principio della rappresentanza apparente (con conseguente assorbimento delle censure svolte contro la ulteriormente affermata ratifica per fatti concludenti), in presenza della buona fede del terzo contraente e del comportamento colposo del rappresentato, ingenerante nel terzo la ragionevole convinzione dell’esistenza del potere rappresentativo. Peraltro, non poteva aver rilievo l’obiezione difensiva dell’appellante sul fatto che l’associazione era iscritta “alla camera di Commercio”, giacché non vi era un obbligo di diligenza di “verificare l’esistenza di forme di pubblicità” non applicabili alla associazioni non riconosciute che non perseguano un’attività imprenditoriale.
2.2. – Il giudice di appello riteneva infondato anche il motivo riguardante la “assenza di prova circa la conclusione di contratti di trasporto e della relativa pattuizione in ordine al corrispettivo”, essendo state dimostrate sia la conclusione, che l’esecuzione dei contratti di trasporto tra la C.————-Viaggi e, stante l’operatività del principio della c.d. rappresentanza apparente, la N——————“, con conseguente insorgenza in capo a quest’ultima dell’obbligo di pagarne il corrispettivo (la cui pattuizione e misura era comprovata, “quantomeno in via presuntiva”, da quanto “esposto nelle allegate fatture, riconosciute dai testi”, rilevando, nella specie, l’opera del B. nell'”organizzare le trasferte e a definirne i dettagli… con la C.————Viaggi ed in concerto con l’A—————– S.p.a. di Gorizia”), essendo il trasporto un contratto naturalmente oneroso.
2.3. – La Corte di appello reputava, poi, infondata la doglianza relativa alla prescrizione del diritto al corrispettivo, avendo la C.————-Viaggi provato l’interruzione del termine di prescrizione, in forza di una prima richiesta stragiudiziale di pagamento del 28 maggio 2005 a fronte della prima trasferta avvenuta l’11 settembre 2004, facendo seguire ad essa la notificazione del decreto ingiuntivo in data 2 dicembre 2005, con ciò provocando l’effetto sospensivo sino al passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe definito il relativo giudizio. Peraltro, non risultava proposta in primo grado “alcuna questione circa l’esistenza, o meno, del potere di rappresentanza o di mandato in capo al legale che aveva inviato la monitoria, invero richiamata nella prima sentenza ed ancor prima nella comparsa di risposta dell’odierna parte appellata”.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la associazione sportiva dilettantistica “Nuova Pallacanestro Gorizia” sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la C.A.R. TUR Viaggi.

Considerato in diritto

– Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, 36, 2697 cod. civ., 100, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‘omesso esame sull’operatività dell’art. 38 c.c. e sull’applicabilità della c.d. rappresentanza apparente alle associazioni non riconosciute’.

La Corte territoriale non avrebbe motivato sulla ‘deviazione… dall’insegnamento della Suprema Corte in ordine all’art. 38 c.c.’ (e, segnatamente, da quanto affermato da Cass. n. 11772 del 2003, che non sarebbe contrastato dal precedente richiamato dal giudice di appello – Cass. n. 17243 del 2010 – giacché, quest’ultimo, non pertinente alla fattispecie), cosi omettendo ‘l’esame su di un fatto assolutamente decisivo e dirimente’, là dove, peraltro, sarebbe manifesta la violazione dell’art. 38 cod. civ. (che sarebbe norma speciale, prevalente sul principio della rappresentanza apparente) per aver ritenuto, al pari del Tribunale, l’associazione non riconosciuta obbligata in base alla condotta tenuta da un soggetto ‘pacificamente estraneo… alla rappresentanza’ della medesima associazione.

1.1. – Il motivo è infondato.

1.1.1. – La giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. Cass., 17 marzo 1975, n. 1020; Cass., 8 marzo 1990, n. 1841; Cass., 14 luglio 2004, n. 13084; Cass., 13 agosto 2004, n. 15743; Cass., 8 febbraio 2007, n. 2725; Cass., 9 marzo 2012, n. 3787) è ferma nel ritenere che il principio dell’apparenza del diritto, che poggia su quello più generale della tutela dell’affidamento incolpevole, possa essere dal terzo invocato in tema di rappresentanza negoziale nei confronti dell’apparente rappresentato (in guisa da far gravare in capo a quest’ultimo le obbligazioni derivanti dal negozio concluso dal rappresentante senza poteri) a determinate condizioni, le quali, nel loro concorso, vengono a configurare il fenomeno della c.d. ‘apparenza colpevole’, espressione del principio di autoresponsabilità, che si coniuga ad esigenze di certezza dei traffici commerciali ed impone una verifica sotto la lente dei principi di buona fede e correttezza, nonché, come già detto, dell’affidamento.

Condizioni, queste, che, in particolare, si concretano nell’esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, nella sussistenza della buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché nella sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

Peraltro, la buona fede del terzo è da escludere allorquando esso versi in una colpa, tale che l’errore avrebbe potuto essere evitato mediante l’impiego della normale prudenza nella condotta degli affari, ovvero l’utilizzazione appropriata degli strumenti legali di pubblicità. E, difatti, avuto riguardo alla rappresentanza delle persone giuridiche, il principio dell’apparenza del diritto non può trovare applicazione a tutela dell’affidamento del terzo contraente nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere (come accade in ipotesi di società di capitali o, comunque, di organi di imprese commerciali regolarmente costituiti: Cass., 29 aprile 2010, n. 10297; Cass., 18 maggio 2005, n. 10375; analogamente in relazione agli enti pubblici – in ragione della presunzione di conoscenza delle norme di legge che ne disciplinano in modo inderogabile la rappresentanza esterna e della necessaria esternazione di volontà attraverso atti formali e procedure dettagliatamente delineate dalla legge – cfr. Cass., 30 maggio 2014, n. 12179).

In questi termini, e alla luce delle anzidette ragioni giustificative ed esigenze che circondano l’istituto, non si ravvisano ostacoli all’applicabilità del principio della rappresentanza apparente ‘colpevole’ anche in riferimento alle associazioni riconosciute, per le quali la legge non contempla alcuna forma obbligatoria di pubblicità degli atti da cui poter desumere l’imputazione e l’articolazione del potere rappresentativo (cosi da rendere significativamente vive le anzidette ragioni giustificative ed esigenze che circondano l’istituto).

Spetta, poi, al giudice di merito accertare se, in relazione alle circostanze obiettive del caso concreto, ricorrano gli estremi, innanzi tratteggiati, dell”apparenza colpevole’.

Nel delineato contesto, dunque, non assume connotati di effettività il contrasto che la parte ricorrente imputa alla giurisprudenza di questa Corte, privilegiando, rispetto all’orientamento di Cass., 16 maggio 2000, n. 6350 (nel cui solco si inscrive – per essere pronunciata nei confronti di associazione non riconosciuta – anche Cass., 22 luglio 2010, n. 1.1243, richiamata dalla sentenza impugnata), quello seguito da Cass., 2 agosto 2003, n. 11772, che si assume supportata da Cass., 7 giugno 2000, n. 7724.

Può, infatti, anche convenirsi con Cass. n. 11772 del 2003 sul fatto che, in base all’art. 38 cod. civ. (il quale non deroga all’art. 1398 cod. civ., quanto alla sorte dell’attività negoziale realizzata dal falsus procurator), l’obbligazione principale dell’associazione non riconosciuta sorge in forza di dichiarazione negoziale resa da chi, agendo in nome e per conto della stessa, sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell’associazione (o secondo lo schema dell’immedesimazione organica ex art. 36 cod. civ. o secondo quello tipico della rappresentanza, non essendo necessario in questa sede risolvere detta alternativa, né, peraltro, indagare su ulteriori ipotesi ricostruttive circa lo svolgimento dei rapporti rappresentativi e gestionali, ma estranee al thema decidendola). In siffatta puntuale prospettiva, come suggerito anche da Cass. n. 7724 del 2000, si renderebbe, dunque, imprescindibile l’effettiva sussistenza del potere rappresentativo, posto che, non potendo l’art. 19 cod. civ. (che detta forme di pubblicità legale specificamente per le persone giuridiche) trovare applicazione analogica alle associazioni non riconosciute, il negozio concluso in difetto (parziale o assoluto) del potere rappresentativo è comunque inopponibile alla stessa associazione, indipendentemente dalla conoscenza dell’anzidetta carenza da parte del terzo contraente (Cass. n. 7724 del 2000 e Cass. n. 11772 del 2003, citate).

È questo, tuttavia, principio consentaneo al fenomeno della c.d. ‘apparenza di diritto pura’, il quale non può prevalere (anche in presenza della buona fede del terzo, ossia del suo incolpevole convincimento di trovarsi dinanzi a soggetto legittimato ad impegnare l’associazione) sul mancato conferimento dei poteri rappresentativi (dovendo, se del caso, applicarsi la disciplina di cui agli artt. 1398 e 1399 cod. civ. e, dunque, confinare la tutela del terzo esclusivamente in quella risarcitoria, in assenza di ratifica da parte del rappresentato).

Ma dall”apparenza di diritto pura’ si distingue – come detto – l”apparenza colpevole’, per l’ulteriore tratto, singolare e suo proprio, dell’esistenza di un comportamento colposo dell’apparente rappresentato e cioè del medesimo soggetto nei cui confronti l’apparenza è evocata, il quale abbia esso stesso ingenerato nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

Ed è sotto tale specifico profilo che la postulata disarmonia tra i due precedenti sopra richiamati svanisce, giacché, in effetti, Cass. n. 11722 del 2003 chiarisce e puntualizza la portata dell’enunciato di Cass. n. 6350 del 2000, là dove quest’ultima, nell’affermare la rilevanza del principio dell’apparenza in riferimento alle associazioni non riconosciute, aveva fatto leva unicamente sull’errore incolpevole del terzo, in uno con la mancanza di ogni forma di pubblicità legale sui poteri di rappresentanza di dette associazioni, senza però far cenno al comportamento colposo dell’apparente rappresentato e, dunque, senza predicarne la imprescindibile rilevanza ai fini dell’applicazione dell’istituto. Con l’ulteriore precisazione che nella fattispecie oggetto di cognizione da parte di Cass. n. 11772 del 2003 non si palesava alcun elemento oggettivo pertinente al fenomeno dell”apparenza colpevole’.

Deve, quindi, essere enunciato ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. civ. il seguente principio di diritto: “il principio dell’apparenza del diritto nella sua declinazione di apparenza colpevole, operante in materia di rappresentanza negoziale nei confronti del rappresentato apparente nel concorso, necessario, dell’esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, della sussistenza della buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché della sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato (oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente), trova applicazione anche nei confronti delle associazioni non riconosciute al fine di rendere le stesse obbligate in via principale, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., per l’attività posta in essere da soggetto privo dei poteri rappresentativi dell’associazione stessa. Il riscontro in concreto delle condizioni atte a dar luogo al fenomeno dell”apparenza colpevole’ è accertamento di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in questa se non nei limiti del vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis)”.

1.1.2. – La Corte territoriale si è attenuta all’enunciato principio, attribuendo rilevanza in astratto agli elementi connotanti il fenomeno della ‘apparenza colpevole’ e valutando in concreto (cfr. pp. 7/10 della sentenza impugnata) i comportamenti delle parti (terzo contraente, rappresentato apparente e rappresentante apparente, rispettivamente: C.A.R. TUR. Viaggi, Nuova Pallacanestro Gorizia e B.G. , dirigente dell’associazione sportiva) ritenuti idonei ad integrare gli anzidetti elementi che, nella fattispecie, hanno comportato l’insorgenza in capo alla Nuova Pallacanestro Gorizia delle obbligazioni per i contratti di trasporto stipulati dalla C.A.R. TUR Viaggi con il B. . Risultano, dunque, inconsistenti le censure dedotte con il motivo in esame.

– Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1398 cod. civ., 112, 163, 183 (‘vecchio rito’) e 345 cod. proc. civ., nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‘omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’ e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza.

La Corte di appello avrebbe ravvisato ‘una rappresentanza apparente – e dunque una responsabilità di Nuova Pallacanestro Gorizia – che mai l’attore sostanziale C.A.R. TUR Viaggi aveva richiesto nel processo’ e ciò in violazione al principio dispositivo e dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la C.A.R. TUR Viaggi sempre fondato la propria pretesa su una ‘azione contrattuale, pura e diretta nei confronti di Nuova Pallacanestro Gorizia’, non modificabile ‘sino a ricomprendere e/o fare agio sulla rappresentanza apparente e sull’affidamento incolpevole’.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

A tal fine è sufficiente rilevare che se il giudice di primo grado – come dalla stessa ricorrente affermato (e come, in effetti, emerge dalla sentenza di appello impugnata in questa sede) – aveva fondato la decisione sul principio della ‘rappresentanza apparente’, l’allora appellante associazione sportiva (attuale ricorrente) avrebbe dovuto non già limitarsi (come, invece, ha fatto) a censurare la erronea applicazione dell’art. 38 cod. civ., ma, semmai, far valere il supposto error in procedendo (quello su cui effettivamente si incentra il mezzo in esame) con specifico motivo di gravame, invocando già in secondo grado la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., per una eventuale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, cosi da evitare (per il principio che le nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione) il formarsi del giudicato sul punto.

Peraltro, la censura non tiene conto del principio per cui la qualificazione giuridica dei fatti spetta al giudice e, dunque, nessun vizio si pone nel ravvisare nelle congruenti allegazioni di parte (che non sono nella specie l’oggetto della doglianza) il presupposto per l’applicazione del principio della rappresentanza apparente, funzionale alla domanda di pagamento nei confronti del rappresentato (e, dunque, nell’alveo della pretesa spiegata dal creditore).

– Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, 1176, 1388, 1393 e 1398 cod. civ., nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‘omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’.

La Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi valutazione ‘sul comportamento che la rappresentata Nuova Pallacanestro Gorizia avrebbe tenuto prima e contestualmente alla conclusione del contratto da parte dell’apparente suo rappresentante con C.A.R. Tur Viaggi’, valorizzando soltanto gli ‘atteggiamenti e condotte di Nuova Pallacanestro Gorizia successive alla sussunta stipula del contratto, che riguardano invece, e solo, l’eventuale e diverso istituto della ratifica’. Il giudice di appello avrebbe, altresì, omesso “di esaminare e dichiarare il colpevole affidamento che C.A.R. Tur Viaggi ripone nell’apparente rappresentante, mancando di valorizzare obblighi e facoltà che il terzo aveva di verificare… i reali (inesistenti) poteri del B. , apparente rappresentante, dando il giusto valore processuale ai tanti documenti ad evidenze pubbliche” (e, segnatamente, alla visura della Camera di commercio, sebbene la associazione sportiva non fosse tenuta per legge ad effettuare ‘tutte le pubblicità relative alla sua rappresentanza’) che escludevano ‘ogni capacità del B. medesimo di impegnare Nuova Pallacanestro Gorizia’.

3.1. – Il motivo è infondato.

La censura, che si incentra essenzialmente sul dedotto vizio motivazione (asseritamente omessa e, comunque, illogica), è priva di consistenza, giacché (secondo quanto già acclarato in sede di scrutinio del primo motivo) la Corte territoriale, nel rispetto delle coordinate che, in diritto, segnano l’ambito entro il quale trova applicazione l’istituto della rappresentanza apparente come ‘apparenza colpevole’, ha valutato in concreto le condotte delle parti implicate nella vicenda e lo ha fatto non solo in riferimento alle posizioni del rappresentante apparente (il dirigente sportivo, senza poteri, che ha materialmente stipulato i contratti di trasporto in nome e per conto della associazione sportiva) e del terzo contraente (la cui buona fede è stata evinta dall’intensità dei rapporti con detto dirigente e dal numero elevato di trasporti organizzati ed effettuati, non ritenendosi essa elisa dall’omesso controllo dell’iscrizione dell’associazione alla camera commercio, in quanto non concretante un obbligo diligenza esigibile a fronte dell’insussistenza di forme legali di pubblicità per le associazioni non riconosciute), ma anche del rappresentato apparente (la Nuova Pallacanestro Gorizia, in assenza di qualsivoglia contestazione da parte del legale rappresentante per statuto, anche a fronte delle ripetute materiali effettuazioni dei trasporti e, dunque, delle rinnovate stipule dei contratti e delle conseguenti esecuzioni delle prestazioni).

Si tratta, dunque, di apprezzamento in fatto riservato al giudice del merito, che si svolge su tutti i fatti rilevanti nella fattispecie e non presenta intrinseche illogicità o aporie, tanto da sottrarsi alle critiche di omissione ed illogicità mosse dalla ricorrente, le quali, per il resto, propongono una lettura alternativa delle risultanze processuali, cosi da ingerirsi, in modo inammissibile, in un potere di esclusiva pertinenza dello stesso giudice del merito.

– Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., 38, 1398, 1678, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‘omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’ e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza.

La Corte territoriale non avrebbe risposto al motivo di appello con il quale si chiedeva ‘di acclarare la mancanza di prova del contratto di trasporto, e nello specifico dell’elemento essenziale del corrispettivo’, essendosi limitata ‘laconicamente’ (e dunque con motivazione solo apparente) a ritenere che, ‘quantomeno in via presuntiva,… anche il corrispettivo, come esposto nelle allegate fatture, riconosciute dai testi… sia stato oggetto di pattuizione tra le parti’. Sostiene a tal fine la ricorrente che il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto : che il trasporto non era stato eseguito dalla C.A.R. Tur Viaggi, ma dalla ATP S.p.A. Gorizia, peraltro ‘sponsor’ della squadra di pallacanestro; che, seppure vi fosse stato ‘un qualche accordo’, la C.A.R. Tur Viaggi non aveva, né poteva avere ‘la qualifica di vettore’, ma semmai solo di ‘intermediario o mandatario del vettore’, con la conseguenza che non vi era stato un contratto di trasporto con la Nuova Pallacanestro; che, in ogni caso, era assente la prova sul quantum del corrispettivo del trasporto, non suscettibile di esser dimostrato in base a presunzioni prive del carattere della univocità, gravità e precisione.

4.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

La Corte territoriale ha, infatti, motivato (cfr. pp. 11 e 12 della sentenza impugnata e sintesi al p.2.2. del ‘Ritenuto in fatto’ che precede), in modo plausibile e adeguato, senza incorrere in errori di diritto, sulla sussistenza della prova in ordine alla conclusione e l’esecuzione dei contratti di trasporto e sull’insorgenza in capo alla Nuova Pallacanestro Gorizia – in quanto rappresentato apparente – della relativa obbligazione di pagamento, nonché sulla misura del corrispettivo dei trasporti che ha ritenuto esser stato pattuito tra le parti nella misura indicata dalle fatture allegate in atti. Tutto ciò in base ad una valutazione delle risultanze istruttorie non solo analitica, ma anche nella loro convergenza globale, sino a giungere ad accertarne la pregnanza conclusiva (cfr. tra le altre, Cass., 1 febbraio 2001, n. 1404), che la associazione ricorrente contesta in modo parziale (pretermettendo il dato delle fatture valorizzato dal giudice del merito) e in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, mancando di dare contezza dei contenuti specifici delle prove richiamate nella sentenza impugnata e di indicare anche la puntuale sede processuale ove reperirle.

Per il resto, le doglianze, che si incentrano sull’apprezzamento circa l’esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione riservato al giudice del merito, si risolvono in una inammissibile richiesta a questa Corte di rivisitazione del fatto.

– Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115, 116 cod. proc. civ., 2697 e 2943 cod. civ., nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza.

La Corte territoriale avrebbe mancato di rilevare che la parte opposta non aveva sollevato ‘pronta ed espressa contro eccezione di interruzione’ della prescrizione, che non potrebbe ravvisarsi nella generica affermazione, presente nella comparsa di risposta della medesima C.A.R. TUR Viaggi, per cui il credito ‘sarebbe tutt’altro che prescritto’.

Inoltre, non potrebbe valere come atto interruttivo la lettera del 28 maggio 2005 a firma del solo avv. V. e non della C.A.R. TUR Viaggi, là dove essa opponente aveva sollevato, ‘con l’atto di citazione in opposizione, formale eccezione di prescrizione, cui controparte avrebbe dovuto rispondere, deducendo prima e comprovando poi, validi atti interruttivi’, con la conseguenza che la opposta avrebbe dovuto provare l’esistenza, o meno, del potere rappresentativo in capo al legale che aveva inviato detta lettera.

5.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Quanto al profilo della ‘eccezione’ d’interruzione della prescrizione, esso è, comunque, infondato, giacché non si verte in ipotesi di eccezione in senso stretto, bensì rilevabile anche d’ufficio.

In tal senso occorre ribadire il principio, già enunciato da questa Corte (Cass., sez. un., 27 maggio 2005, n. 15661; Cass., 14 luglio 2010, n. 16542; Cass., 5 agosto 2013, n. 18602), per cui l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione.

Quanto, poi, al profilo della doglianza che contesta il valore interruttivo della lettera del maggio 2005 inviata dal legale della C.A.R. TUR Viaggi, esso è inammissibile, giacché non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fonda sulla assenza di contestazione (già in primo grado) del potere rappresentativo di detto legale, che la Corte territoriale ha, dunque, espressamente ritenuto provato in forza di un ragionamento su cui non si sofferma affatto la parte ricorrente.

– Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente soccombente condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la Nuova Pallacanestro Gorizia al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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