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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 28 luglio 2014, n. 17039

 
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24990/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ rappresentata e difesa per legge;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 226/2007 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 13/07/2007, R.G.N. 249/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2014 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente genitori e sorella di (OMISSIS), hanno citato in giudizio davanti al Tribunale di Matera (OMISSIS), la societa’ (OMISSIS) S.p.A. e l'(OMISSIS), chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il (OMISSIS), nel quale aveva trovato la morte il loro congiunto (OMISSIS).
Gli attori esponevano che (OMISSIS), agente della polizia di strada, mentre percorreva,alla guida di una autovettura della polizia, la strada di collegamento statale (OMISSIS),era entrato in collisione frontale con un autobus di proprieta’ (OMISSIS), che proveniva dall’opposto senso di marcia, assicurato con la (OMISSIS); assumevano che l’incidente si era verificato sia per l’eccessiva velocita’ dell’autobus, sia perche’ l'(OMISSIS) non aveva collocato segnali idonei a richiamare l’attenzione dei guidatori sull’esistenza di lavori in corso per il rifacimento della carreggiata e sull’impossibilita’ di eseguire manovre di sorpasso; che l’incidente si era verificato qualche decina di metri dopo la confluenza della complanare nel tratto di strada statale a doppia carreggiata, oggetto di allargamento. Nella resistenza dei convenuti, che eccepivano la responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS) per aver compiuto una pericolosa manovra di sorpasso ad alta velocita’, invadendo la corsia di marcia del dell’autobus., il Tribunale di Matera ha rigettato la domanda formulata nei confronti dell'(OMISSIS) ed accolto per quanto di ragione la domanda proposta nei confronti dei convenuti (OMISSIS) ed (OMISSIS), dichiarando che il sinistro era da ascriversi per il 98% a colpa di (OMISSIS) e per il 2% a colpa del (OMISSIS), con condanna degli stessi al pagamento della complessiva somma di euro 3.635,17 oltre accessori; ha dichiarato improponibile ex la Legge n. 990 del 1969, articolo 22, la domanda formulata da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) e del (OMISSIS).
La Corte di appello di Potenza,con sentenza depositata il 13-7-2007, ha confermato la decisione di primo grado in relazione all’accertamento della misura della responsabilita’, accogliendo l’appello dei congiunti di (OMISSIS) solo limitatamente al quantum del danno non patrimoniale, riliquidato in euro 3.144,68 per ognuno degli appellanti.
Propongono ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), illustrato da successiva memoria.
Resiste l'(OMISSIS).
Non presentano difese gli altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’articolo 2050 c.c., e/o articolo 2051 c.c., e dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.I ricorrenti deducono che il motivo e’ volto esclusivamente a censurare la statuizione di rigetto della domanda formulata nei confronti dell'(OMISSIS), non investendo in alcun modo l’attribuzione della responsabilita’ nella misura del 2% a carico del proprietario dell’autobus.
Sostengono che erroneamente la Corte di appello ha escluso la responsabilita’ dell'(OMISSIS) nella produzione dell’evento mortale,non tenendo conto della presunzione che grava in capo al proprietario, e custode della strada e della relativa inversione dell’onere della prova.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo ai fini della decisione.
Il ricorrente denunzia contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione della sentenza, laddove la Corte di merito ha ritenuto che il (OMISSIS) al momento dell’incidente era consapevole di circolare su un tratto di strada interessato da lavori a due corsie, una per ogni senso di marcia, facendo derivare tale presunzione dalla circostanza che la complanare percorsa in precedenza dal (OMISSIS) era a due corsie di marcia divise da una linea continua di mezzeria che segnalava il divieto di sorpasso.
3. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’articolo 84 reg. esec. C.d.S., comma 5, e violazione degli articoli 2050 del 2051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Assumono i ricorrenti che l'(OMISSIS) ha violato la previsione dall’articolo 84 reg. esec. C.d.S., che prevede che se e’ utilizzato un segnale per indicare un pericolo su un tratto di strada di lunghezza definita e se in tale tratto di strada vi sono inserzioni, il segnale di pencolo deve essere ripetuto dopo ogni inserzione.
4. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell’articolo 21 C.d.S., e degli articoli 31 e 34 reg. esec. C.d.S., e articolo 84 reg. esec. C.d.S., comma 5.
I ricorrenti ripropongono la censura formulata con l’atto di appello per aver i giudici di merito omesso di rilevare la violazione dell’obbligo di apposizione di birilli o coni delineatori sulla mezzeria tra le due corsie transitabili della statale, onde scongiurare totalmente il rischio che le opposte traiettorie degli autoveicoli potessero accidentalmente interferire fra di loro.
5.1 quattro motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico – giuridica che li lega in quanto censurano, sotto vari profili,la statuizione della Corte di appello che, nel rapporto fra. (OMISSIS) e l'(OMISSIS), ha ritenuto efficacia causale esclusiva alla condotta di quest’ultimo nel verificarsi dello scontro, omettendo ogni vantazione in relazione all’apporto causale delle condizioni della strada e delle insufficienti segnalazioni di sicurezza adottate dall'(OMISSIS).
6. I motivi sono fondati.
La Corte d’appello ha descritto il fatto storico esponendo che (OMISSIS) viaggiava alla guida di una vettura della polizia sulla strada statale (OMISSIS), in direzione (OMISSIS), e che la strada era interessata dai lavori in corso, per l’allargamento della carreggiata, bitumatura e rifacimento della sede stradale; giunta alla progressiva chilometrica 425 + 900 del Comune di (OMISSIS), l’auto della polizia di Stato e’ entrata in collisione frontale con l’autobus Fiat Iveco di proprieta’ di (OMISSIS); l’incidente si verificava qualche decina di metri dopo la confluenza della complanare nel tratto di strada statale a doppia carreggiata oggetto di allargamento; la circolazione nel tratto di strada in parola si svolgeva a doppio senso di marcia esclusivamente nella carreggiata di destra direzione – (OMISSIS) – essendo quella di sinistra – direzione Taranto – chiusaci traffico.
7. Valutando il motivo di appello con cui gli attuali ricorrenti hanno censurato la ripartizione delle responsabilita’ fra (OMISSIS) e l'(OMISSIS), in considerazione del concorso colposo di quest’ultima sensi dell’articolo 2051 c.c., e la incidenza causale della carente segnalazione da parte dell'(OMISSIS) nelle scelte di guida effettuate dal (OMISSIS) prima dell’incidente, la Corte d’appello ha affermato di condividere l’orientamento del, tribunale che ha rigettato la domanda rivolta nei confronti dell'(OMISSIS), sul rilievo che era stata ampiamente provata la presenza di cartelli relativi al divieto di sorpasso ed al limite di velocita’; che i carabinieri, all’atto del sopralluogo, avevano constatato il buono stato di manutenzione dell’asfalto, la presenza della striscia continua per segnalare il tratto rettilineo a doppio senso di circolazione e la segnaletica verticale indicante sia il divieto di sorpasso, sia il limite di velocita’ di 40 km/h, limite che era stato superato dal (OMISSIS), il quale viaggiava a 115 km/h.
8. La Corte di merito ha affermato che dalla documentazione fotografica in atti emerge che il (OMISSIS), all’atto di immettersi sulla strada statale (OMISSIS), con direzione (OMISSIS), proveniva da una strada complanare a quella statale. Ritiene decisiva la considerazione che detta complanare era a sua volta a doppio senso di circolazione ed aveva anch’essa una striscia continua di mezzeria ad indicare che era vietata l’intrusione nell’opposta corsia.
9. La Corte ha concluso che,non potendo escludersi che il segnale di doppio senso di circolazione,ove anch’esso occorresse, fosse stato posto a monte dell’inserzione della strada complanare della strada statale, deve affermarsi che il (OMISSIS) aveva avuto, mentre percorreva gia’ la complanare, perfetta consapevolezza che si sarebbe immesso su un tratto di strada interessato dai lavori,che detto percorso (anche per questo) era due corsie, una per ogni senso di marcia, e che non solo occorreva mantenere una velocita’ particolarmente moderata,ma anche che non era consentito eseguire manovre di sorpasso di guisa. Di conseguenza la Corte di merito ha ribadito che nessun contributo causale alla verificazione del sinistro puo’ essere ascritto all’ente pubblico.
10. La giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ ha ribadito che la responsabilita’ per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’articolo 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalita’ con il bene in custodia:
una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la propria responsabilita’, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilita’ e di eccezionalita’, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cosi’, piu’ di repente, le sentenze 19 maggio 2011, n. 11016, e 5 febbraio 2013, n. 2660).
11. D’altra parte, il rapporto di custodia e’ stato identificato come una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa che sia tale da consentirne il “potere di governo”, ossia la possibilita’ di esercitare un controllo tale da eliminare le situazioni di pericolo insorte e da escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779), ove essa sia fonte di pericolo.
12. Nonostante il carattere oggettivo di tale responsabilita’, la quale e’ esclusa soltanto dalla prova del caso fortuito, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che il comportamento colposo del danneggiato puo’ – secondo un ordine crescente di gravita’ – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilita’ dei custode (v. sentenza n. 15779 del 2006 cit.). Si e’ detto, infatti, che il dovere di segnalare il pericolo, che costituisce normale obbligo gravante sul custode, si arresta in presenza di un uso improprio, anomalo e del tutto imprevedibile della cosa, la cui pericolosita’ sia talmente evidente da integrare essa stessa gli estremi del caso fortuito (v. la sentenza 19 febbraio 2008, n. 4279, nonche’ la sentenza 4 dicembre 2012, n. 21727).
13. In relazione al problema specifico dell’obbligo di custodia connesso all’esistenza di un cantiere stradale, la Corte ha affermato che in caso di perdurante apertura al pubblico traffico di un’area interessata da lavori in corso, permane l’obbligo di custodia dell’ente pubblico proprietario del tratto stradale, con la conseguenza che e’ tale ente ad essere tenuto, in via esclusiva, ad apporre adeguata segnaletica stradale, trattandosi di adempimento non riconducibile agli obblighi dell’impresa appaltatrice, in assenza di prova che il comune abbia, nell’ambito del contratto di appalto, trasferito all’impresa l’obbligo di una corretta ed efficace installazione della segnaletica in questione. (Nella specie, in un sinistro stradale mortale, nel quale una delle auto aveva imboccato un tratto di strada con divieto d’accesso non idoneamente segnalato, intercettando cosi’ l’altro mezzo coinvolto nello scontro, la S.C. ha riconosciuto la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c.. del Comune per non aver provveduto alla segnalazione adeguata della non percorribilita’ del tratto in questione. Cass., Sentenza n. 19129 del 20/09/2011).
14. Come denunciato dai ricorrenti,la motivazione sul punto della Corte d’appello e’ illogica contraddittoria ed assunta in violazione delle leggi e dei regolamenti.
I giudici di merito hanno ritenuto che la condotta di guida del (OMISSIS), che aveva invaso l’opposta corsia di marcia a velocita’ elevatissima, andando a scontrarsi con ti camion che procedeva nella propria corsia di marcia, fosse da sola idonea a determinare lo scontro ed a superare la1 presunzione di responsabilita’ gravante sul custode.
15. Hanno affermato che il (OMISSIS), provenendo da una strada complanare a due corsie di marcia, separate da una linea continua, immessosi in una strada statale a quattro corsie di marcia, per il solo fatto che la complanare era a due corsie di marcia con una striscia continua, era avvertito che anche la strada statale nella quale si era immesso era a due corsie di marcia con lo stesso divieto di sorpasso, in quanto interessata da lavori in corso.
16. Tale motivazione e’ del tutto illogica e contrastante anche con le norme vigenti in materia di sicurezza stradale, che prevedono che i cartelli relativi alle norme di guida da tenersi in ipotesi di pericolo, devono ripetersi ad ogni nuova inserzione stradale.
Il guidatore non deve presumere, ma deve avere chiare indicazioni sulla condotta di guida da seguire soprattutto quando la situazione e’ particolarmente pericolosa, come nel caso in cui da una strada complanare a sole due corsie di marcia ci si mette in una strada piu’ grande, a quattro corsie di marcia, che a causa dei lavori che interessano una parte della carreggiata, si e’ di fatto ridotta a sole due corsie di marcia.
17. Non vi e’ alcun elemento idoneo a far ritenere che il (OMISSIS), dalle indicazioni stradali presenti sulla complanare fosse tenuto a presumere che la strada statale in cui si era immesso fosse interessata da lavori in corso e che per tale motivo era stata ridotta a sole due corsie, una per ogni senso di marcia.
Il sillogismo utilizzato dalla Corte di merito e’ contrario alla logica, perche’ il presupposto da cui parte non giustifica in alcun modo la conclusione a cui giunge.
18. Inoltre, in ipotesi di istituzione provvisoria di un doppio senso di circolazione su una sola carreggiata in strada in precedenza a doppia carreggiata, situazione ad elevatissimo rischio, tale situazione deve essere evidenziata da coni o delineatori flessibili, onde rendere percepibile la non percorribilita’ della corsia preclusa.
19. In una situazione dei luoghi caratterizzata da particolare pericolo per la circolazione, la motivazione della sentenza che ritiene irrilevante la circostanza che non e’ stato accertato che il segnale di doppio senso di circolazione fosse stato posto a monte dell’inserzione della strada complanare nella strada statale e che non ha fatto alcun riferimento alla presenza di coni o delineatori, risulta insufficiente a giustificare la valutazione effettuata che pone a carico del (OMISSIS) una condotta causale efficiente esclusiva nella causazione dello scontro mortale,ritenendo idonei i cartelli e le segnalazioni istallate dall'(OMISSIS).
20. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione che si atterra’ ai principi sopra espressi e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione che provvedera’ anche alle spese del giudizio di cassazione.

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