cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 28 ottobre 2015, n. 21938

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26771/2012 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) – (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore sig. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 217/2012 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE DISTACCATA DI GRAGNANO, depositata il 27/06/2012, R.G.N. 379/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2015 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

(OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio il Condominio di (OMISSIS) per essere risarciti dei danni causati al loro appartamento da infiltrazioni provenienti da un pluviale condominiale.

Il Condominio contesto’ la domanda, assumendo che le infiltrazioni erano conseguenza dei lavori da esso appaltati alla soc. (OMISSIS) s.r.l., che chiamo’ in causa perche’, in caso di accoglimento della domanda, venisse condannata “al pagamento delle somme di spettanza degli attori”; la terza chiamata si costitui’ in giudizio resistendo alla domanda.

Il Giudice di Pace di Gragnano accolse la richiesta degli attori, condannando il Condominio al pagamento di quasi 5.000,00 euro.

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Dist. di Gragnano ha rigettato l’appello principale del Condominio e quello incidentale proposto dagli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS).

Ricorre per cassazione il Condominio, affidandosi a quattro motivi; gli intimati non svolgono attivita’ difensiva.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Il Tribunale ha dato atto che il Condominio appellante aveva sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non sussisteva a suo carico alcun obbligo di custodia del lastrico solare da cui erano derivati i danni, e cio’ sia perche’ l’esecuzione dei lavori di riparazione era stata appaltata alla soc. (OMISSIS), sia perche’ il lastrico era di proprieta’ esclusiva di tali (OMISSIS) – (OMISSIS).

Cio’ premesso, ha affermato che “il Condominio, quale custode ex articolo 2051 c.c. – in persona dell’amministratore rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l’uso esclusivo – risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare”; ha aggiunto che non risultava fornita alcuna prova circa il fatto che il lastrico fosse di proprieta’ esclusiva di alcuni condomini; quanto, infine, alla posizione della (OMISSIS), esecutrice dei lavori sul lastrico, ha rilevato che “la responsabilita’ del Condominio ex articolo 2051 c.c., non viene meno anche nel caso di appalto che, come nel caso, non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguita l’opera” e che “era quindi onere del condominio fornire la prova liberatoria richiesta dall’articolo 2051 c.c., ossia la prova del totale affidamento del bene all’appaltatore”.

2. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 2051 c.c.”), il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto dei pacifici arresti giurisprudenziali “in merito all’autonomia dell’appaltatore e alla responsabilita’ dello stesso relativamente ai danni procurati a terzi dall’esecuzione dell’opera”, rilevando che “qualora … risulti che i danni siano riconducibili a lavori di ristrutturazione affidati in appalto ad un terzo, non puo’ farsi applicazione del principio di cui all’articolo 2051 c.c., risultando l’appaltatore unico ed esclusivo responsabile dei danni provocati”.

Il motivo non e’ pertinente alla ratio adottata dalla sentenza impugnata, che ha escluso che – nel caso – vi fosse stato affidamento esclusivo del bene all’appaltatrice; a fronte di tale premessa fattuale, non risulta individuabile alcuna erronea applicazione dell’articolo 2051 c.c., giacche’ costituisce principio consolidato l’affermazione che “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguita l’opera appaltata … non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l’evento lesivo” (Cass. n. 15734/2011; cfr., ex multis, anche Cass. n. 16126/2009 e Cass. n. 15882/2013).

3. Il secondo motivo deduce la “nullita’ della sentenza e del procedimento ex articolo 360, comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 112 c.p.c.” per avere il Tribunale “omesso di pronunciarsi relativamente alla domanda di accertamento della responsabilita’ della (OMISSIS) srl nella produzione dei danni lamentati dai sigg. (OMISSIS) – (OMISSIS), e sulla conseguente manleva da ogni responsabilita’ del Condominio”.

Il motivo va accolto in quanto il Tribunale ha considerato la posizione della (OMISSIS) solo al fine di affermare che non risultava provato che all’appaltatrice fosse stata trasferita l’intera custodia del lastrico, mentre ha omesso qualunque pronuncia sulla richiesta di ascrivere alla societa’ la responsabilita’ ultima per i danni subiti dagli attori e di condannarla a manlevare il Condominio per le somme pagate.

4. Il terzo motivo deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360, comma 1, n. 5” e censura la sentenza laddove ha affermato che non risultava fornita alcuna prova “della proprieta’ del lastrico solare in capo ai sigg. (OMISSIS) – (OMISSIS)”, omettendo pertanto l’esame di un “fatto pacifico e provato, ovvero che il lastrico da cui sarebbero provenute le infiltrazioni causa dei danni … era di proprieta’ di altri condomini e, quindi, non era nella materiale disponibilita’ del Condominio”.

La censura risulta inammissibile ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto e’ basata su documenti (verbale di sopralluogo, lettera del 16.10.2006 e relazione di C.T.U.) di cui non e’ indicata la sede di reperimento nell’ambito degli atti processuali.

5. Il quarto motivo (“violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 116 e 115 c.p.c. e articolo 2051 c.c.”) insiste sul tema della proprieta’ esclusiva del lastrico e lamenta che il giudice del gravame ha “valutato in maniera non prudente le risultanze istruttorie e i fatti pacifici ex articolo 115 c.p.c.”, pervenendo ad applicare l’articolo 2051 c.c., benche’ il Condominio non avesse alcun potere sulla cosa.

Il motivo e’ inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del rigetto del primo motivo, che ha comportato la definitivita’ della sentenza in punto di persistente custodia del bene da parte del Condominio.

6. Accolto dunque il solo secondo motivo, la sentenza va cassata in relazione ad esso, con rinvio al giudice di merito, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

la Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il secondo, cassa in relazione ad esso e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato.

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