cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 28 settembre 2015, n. 39181

Ritenuto in fatto

1 Con sentenza 31.1.2014 la Corte d’Appello di Milano – per quanto ancora interessa in questa sede – ha confermato la colpevolezza di P.C. per i reati di favoreggiamento e sfruttamento aggravato e continuato della prostituzione di una pluralità di persone; ha confermato altresì la confisca degli immobili in sequestro.
Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello ha innanzitutto rigettato le eccezioni di nullità dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche, sollevate dalla difesa sotto il profilo della mancanza di motivazione, nonché l’eccezione di inutilizzabilità del materiale fotografico relativo agli appartamenti e depositato dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari.
Nel merito ha ritenuto la sussistenza dei reati contestati osservando, quanto al favoreggiamento, che gli appartamenti erano stati dati in locazione a donne che esercitavano la prostituzione; quanto allo sfruttamento, che l’imputato percepiva un vantaggio economico sui canoni di affitto, versati a scadenza variabile e in misura rapportata alla quantità di attività svolta dai conduttori.
Ha poi ritenuto infondata l’eccezione di violazione del principio di correlazione tra fatto e sentenza sollevata dall’appellante.
2 L’imputato propone ricorso per cassazione affidato a quattro censure.
2.1. Con il primo motivo denunzia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: secondo il ricorrente non vi è prova – oltre ogni ragionevole dubbio – che negli appartamenti confiscati si siano realizzati lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. Ritiene che nel caso di specie manchi la prova dell’effettiva percezione del vantaggio economico da parte dell’imputato.
2.2. Col secondo motivo, sviluppato attraverso una plurima articolazione, il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cpp, la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità (artt. 267, 405, 415 bis e 521 cpp): ripropone innanzitutto la questione dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche privi dell’indicazione degli elementi probatori da ricercare e motivati per relationem. Osserva inoltre che i rilievi fotografici eseguiti negli appartamento dopo la conclusione delle indagini preliminari e dopo la scadenza del relativo termine rappresentavano autonomi atti di indagine e non mera appendice del provvedimento di sequestro precedentemente disposto.
Rileva infine il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, osservando che la contestazione riguardava la percezione di canoni di locazione in misura fissa ma superiore a quelli di mercato, mentre invece in sentenza si è ritenuto che l’ammontare dei fitti variasse in funzione del volume di affari del meretricio. Ritiene in tal modo violato il diritto di difesa perché la linea difensiva si era concentrata nella dimostrazione della congruità dei canoni anche attraverso la deposizione di un consulente immobiliare.
2.3 Col terzo motivo deduce il vizio di motivazione sulla confisca degli appartamenti in sequestro, rilevando la mancanza del pericolo di reiterazione dei reati e richiama in proposito una serie di circostanze ritenute ostative alla confisca.
2.4 Infine (ed è l’ultima censura) deduce il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: secondo il ricorrente, avrebbe dovuto applicarsi una pena più mite in considerazione del buon comportamento processuale da lui tenuto (peraltro rilevato anche dal giudice di primo grado); inoltre la sentenza avrebbe dovuto motivare sull’individuazione della pena base.

Considerato in diritto

1 Evidenti ragioni di priorità logica consigliano di partire dall’esame del secondo complesso motivo di ricorso, attinente a violazione di norme procedurali.
La censura è infondata sotto tutti i profili in cui si articola.
1.1 Motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni:
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che in tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 16430 del 19/03/2015 Cc. dep. 20/04/2015 Rv. 263401; Sez. 4, Sentenza n. 32924 del 14/05/2004 Ud. dep. 29/07/2004 Rv. 229105). È stato altresì affermato che in tema di intercettazioni, l’onere di motivazione dei decreti, sia di convalida di quelli emessi in via di urgenza dal P.M., sia di proroga, è assolto anche “per relationem”, mediante il richiamo al provvedimento del pubblico ministero e alle note di polizia, con implicito giudizio di adesione ad essi, essendo preclusa al giudice l’integrazione di una motivazione mancante – intesa questa anche come motivazione solo apparente perché meramente riproduttiva del dato normativo – ma non quella di una motivazione incompleta, insufficiente o inadeguata, emendabile dal giudice al quale la doglianza venga prospettata, sia esso quello di merito, che deve utilizzare gli esiti delle intercettazioni, o quello dell’impugnazione, nella fase di merito o in quella di legittimità (v. Sez. 1, Sentenza n. 9764 del 10/02/2010 Cc. (dep. 11/03/2010) Rv. 246518.
Nel caso di specie, lo stesso ricorrente (pag. 6 ricorso) afferma che i decreti di proroga fanno riferimento alla indispensabilità delle indagini e richiamano il contenuto delle note di PG contenenti il riferimento alla attività di affitto degli immobili alle prostitute: non merita pertanto nessuna censura la sentenza laddove, del tutto in linea con i principi sopra esposti, ha rilevato:
– che la proroga trova la sua legittimazione nel provvedimento autorizzativo iniziale e che la sua motivazione da conto della attualità e utilità di quel mezzo di indagine senza la necessità di specificità, richiesta per il provvedimento iniziale;
– che pacificamente è ammessa la motivazione per relationem con riferimento alle annotazioni di PG in ordine all’avanzamento delle indagini e alla necessità di quello strumento per la prosecuzione delle stesse;
– che, trattandosi di decreto, la motivazione è intrinsecamente limitata.
1.2 Rilievi fotografici effettuati dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari e dopo la conclusione delle stesse.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 581 lett. c e 591 lett. c cpp): prima di dilungarsi sulla ritualità o meno della acquisizione dei rilievi, il ricorrente avrebbe dovuto indicare il materiale oggetto dei rilievi fotografici eseguiti nell’interno degli appartamenti e, soprattutto, la connessione di esso con le condotte di favoreggiamento e sfruttamento addebitate, posto che non è mai stato contestato dall’imputato l’utilizzo degli immobili locati dalle prostitute per l’esercizio della loro attività professionale (attività che includeva, evidentemente, anche il possesso di particolari “accessori”). Il ricorrente avrebbe dovuto chiarire insomma la rilevanza di tali fotografie nel giudizio di responsabilità emesso nei suoi confronti, perché la sentenza impugnata ha dato peso essenzialmente alle conversazioni telefoniche intercettate e all’ammontare dei canoni percepiti ma non ha dato alcun peso alle fotografie.
1.3 Difetto di correlazione tra imputazione e sentenza di condanna.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione, (cfr. Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. dep. 13/10/2010 Rv. 248051; cass. Sez. 4, Sentenza n. 16900 del 04/02/2004 Ud. dep. 09/04/2004 Rv. 22804).
Nel caso di specie, si è palesemente fuori dalla violazione del suddetto principio perché la trasformazione della fattispecie non può ritenersi avvenuta in modo radicale: comunque è stata ravvisata una attività di sfruttamento della prostituzione collegata alla irregolare percezione dei canoni di locazione e quindi non può ritenersi verificato quel radicale pregiudizio del diritto di difesa dell’Imputato, chiamato pur sempre a difendersi sull’ammontare dei canoni incassati.
Né la ricostruzione dei giudici di merito circa le modalità di percezione dei fitti (in forma variabile, in rapporto agli introiti del meretricio) fa venir meno il tema di fondo dell’imputazione che è pur sempre legato alla congruità del canone. Il diverso aspetto considerato in sentenza (il volume d’affari della attività di prostituzione e la sua incidenza sugli importi dei canoni) serviva pur sempre a dimostrare l’elemento costitutivo del reato, cioè l’utilità economica ricavata dall’attività sessuale delle prostitute.
2 È invece fondato il primo motivo.
2.1 Secondo l’orientamento interpretativo da tempo affermato e prevalente, non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato (mentre qualora il canone sia superiore potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione (tra le varie, v. Sez. 3, Sentenza n. 33160 del 2013 non massimata; v. altresì Sez. 3, 6.5.1971, n. 999, Campo, m. 119000; Sez. 3, 5.3.1984, n. 4996, Siclari, m. 164513; Sez. 3, 3.5.1991, n. 6400, Tebaldi, m. 188540; Sez. 3, 19.5.1999, n. 8600, Campanella, m. 214228).
Questo orientamento, che qui deve essere ribadito, è stato riaffermato, tra l’altro, anche da Sez. 3, 12.1.2012, n. 7076, Moscoloni, m. 252099; Sez. 3, 22.5.2012, n. 36595,m. 253390; Sez. 3, 11.12.2012, n. 3088 del 2013, Nannetti.
È vero che a volte si richiamano in senso contrario Sez. 3, 23.5.2007, n. 35373, Galindo Ortiz, m. 237400 (secondo cui costituisce favoreggiamento della prostituzione il mettere a disposizione di una prostituta, anche a titolo di locazione, un appartamento, in quanto ciò costituisce attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione stessa) nonché Sez. 3, 13.4.2000, n. 8345, Donati, m. 217080. In realtà, però, a parte il non condivisibile principio affermato, la sentenza Galindo Ortiz, nella motivazione, richiede pur sempre che, per aversi favoreggiamento, vi siano prestazioni ed attività ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in locazione a prezzo di mercato.
La sentenza Donati, poi, sostiene proprio l’orientamento qui ribadito e rileva giustamente che è vero che il legislatore incrimina chiunque favorisca “in qualsiasi modo” la prostituzione altrui, e che la giurisprudenza corrente ritiene irrilevante per l’integrazione del reato il movente che determina la condotta… anche se è significativo sottolineare che in genere queste sentenze affermano l’irrilevanza del motivo per escludere specificamente la necessità del fine di lucro o del fine di servire l’altrui libidine. Ma è pur sempre necessario che la condotta materiale concreti oggettivamente un aiuto all’esercizio del meretricio in quanto tale. Se invece l’aiuto è prestato solo alla prostituta in quanto persona, non può configurarsi il reato di favoreggiamento, se non a costo di conseguenze aberranti non solo sul piano dell’etica e del senso comune ma anche in rapporto alla ratio e alla intentio legis. A ben vedere, è proprio per evitare queste aberrazioni che una giurisprudenza ormai affermata ha escluso il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi concede in locazione un appartamento a una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione (cfr. Cass. Sez. 3, n. 4996 del 29.5.1984, ud. 5.3.1984, Siclari, rv. 164513; Cass. Sez. 3, n. 6400 del 10.6.1991, ud. 3.5.1991, Tebaldi, rv. 188540). Infatti, se la locazione non è concessa allo scopo specifico di esercitare nell’immobile locato una casa di prostituzione (nel qual caso ricorrerebbe l’ipotesi di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 2), la condotta del locatore non configura propriamente un aiuto alla prostituzione esercitata dalla locataria, ma semplicemente la stipulazione di un contratto attraverso cui è consentito a quest’ultima di realizzare il suo diritto all’abitazione. Insomma l’aiuto (o più esattamente il negozio giuridico) riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non la sua attività di prostituta. È vero che indirettamente ne è agevolata anche la prostituzione; ma questo rapporto indiretto non può essere incluso nel nesso causale penalmente rilevante tra condotta dell’agente ed evento di favoreggiamento della prostituzione. In verità – com’è noto – secondo la L. n. 75 del 1958 la prostituzione per se stessa non è prevista come reato, mentre è penalmente sanzionata ogni attività che induca, favorisca o sfrutti la prostituzione altrui, giacché il legislatore è mosso dallo scopo evidente di evitare che il mercimonio del sesso (penalmente irrilevante, ma socialmente riprovevole) sia comunque incentivato o agevolato da interessi o da comportamenti di terzi. Orbene, anche quando il reato previsto è a forma libera (come il favoreggiamento e lo sfruttamento, che possono essere commessi “in qualsiasi modo”), la condotta dell’agente deve essere legata all’evento da un nesso causale penalmente rilevante. Poiché l’evento del reato non è la prostituzione, bensì – nella fattispecie de qua – l’aiuto alla prostituzione, ciò significa che esula il reato ove la condotta dell’agente non abbia cagionato un effettivo ausilio per il meretricio, nel senso che questo sarebbe stato esercitato ugualmente in condizioni sostanzialmente equivalenti. È alla luce di questi principi che appare corretta e condivisibile anche quella giurisprudenza secondo cui chi fa il cameriere al servizio di una donna che si prostituisce non incorre nel reato di favoreggiamento se la sua opera non oltrepassa i limiti delle mansioni tipiche del collaboratore domestico: sicché aprire la porta e colloquiare con le persone in attesa, pur con la piena consapevolezza delle ragioni della visita di costoro, non costituiscono fatti specifici di interposizione personale, idonei a facilitare l’esercizio della prostituzione (Cass. Sez. 3, n. 2296 del 23.2.1999, ud. 13.1.1999, Nanno, rv. 213155); mentre incaricarsi delle iscrizioni pubblicitarie, anche da parte di una collaboratrice domestica, integra il favoreggiamento (Cass. Sez. 3, n. 6280 del 6.7.1983, c.c. 11.4.1983, Aquilanti, rv. 159795)”. 5.
Deve allora essere qui confermato il principio che non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi concede in locazione a prezzo di mercato un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione.
Appare pertanto errata la contraria affermazione contenuta nella sentenza impugnata a pag. 13 secondo cui “…non è necessario per la consumazione del reato di favoreggiamento della prostituzione contestato che essi” – (cioè gli appartamenti, ndr) – “fossero adibiti in via esclusiva alla prostituzione, potendo costituire anche l’abitazione di chi vi svolgeva quell’attività”.
Nella specie, non è stato nemmeno prospettato che l’imputato abbia in concreto fornito prestazioni ed attività ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in godimento degli appartamenti a persone che esercitavano la prostituzione e della riscossione dei canoni.
2.2 Anche sul reato di sfruttamento la motivazione della sentenza mostra seri profili di criticità.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della sussistenza del delitto di sfruttamento della prostituzione, è indispensabile che lo sfruttatore tragga qualche utilità, anche se non necessariamente economica, dall’attività sessuale della prostituta, e tale condizione deve essere oggetto di rigorosa dimostrazione sotto il profilo probatorio (Sez. 3, Sentenza n. 7608 del 20/05/1998 Ud. dep. 01/07/1998 Rv. 211338; Sez. 3, Sentenza n. 9065 del 11/07/1996 Ud. dep. 09/10/1996 Rv. 206418; Sez. 3, Sentenza n. 98 del 24/11/1999 Ud. dep. 11/01/2000 Rv. 215061; e, più di recente, cfr. altresì più di recente, Sez. 3, Sentenza n. 40539 del 27/09/2007 Ud. dep. 06/11/2007 Rv. 238005 ove si ritiene la configurabilità del concorso col reato di favoreggiamento).
Si è ritenuto in particolare che la locazione ad una prostituta di un appartamento anche per svolgervi l’attività potrebbe integrare il reato di sfruttamento della prostituzione qualora vi sia la prova che il locatore, attraverso la riscossione di un canone sicuramente esagerato e sproporzionato rispetto a quelli di mercato, tragga un ingiusto vantaggio economico dalla prostituzione altrui (v. Sez. 3, Sentenza n. 33160 del 2013 cit.).
Nella specie, questa sproporzione ed esagerazione non risultano dimostrate in alcun modo.
I giudici di merito avrebbero dovuto infatti accertare, per giustificare la conclusione a cui sono pervenuti, innanzitutto quali fossero i canoni di mercato degli appartamenti locati alle prostitute (e sottoposti a sequestro) e quali fossero quelli effettivamente corrisposti al locatore, e solo in caso di maggiorazione di questi ultimi rispetto agli altri, avrebbero potuto ritenere provata l’utilità economica dalla attività di meretricio.
La violazione della normativa sulla registrazione dei contratti rileva solo ai fini tributari ma non è sintomo di una utilità economica connessa alla attività di prostituzione.
Le evidenziate falle motivazionali, che denotano la mancata considerazione dei principi di diritto esposti, rendono necessario l’annullamento con rinvio per un nuovo esame della vicenda, restando così logicamente assorbite le ultime due censure proposte (relative alla confisca degli appartamenti e al trattamento sanzionatorio).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

 

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