Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 116/2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico Sig. (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona dell’A.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 946/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/05/2013 R.G.N. 1891/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS) DI PATTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza del 16.5.2013 con la quale la Corte d’Appello di Torino – in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso della (OMISSIS) srl per il pagamento di canoni di locazione – aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile l’opposizione proposta per il mancato avvio della mediazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) srl.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dalla resistente.

Vero e’ che e’ ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli articoli 353 e 354 c.p.c..

Nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati articoli 353 e 354 c.p.c., e’ necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito.

Diversamente, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito e’ inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (S.U. 14.12.1998 n. 12541; da ultimo Cass. 29.1.2010 n. 2053; Cass. 25.9.2012 n. 16272).

Ma questo solo se la pronuncia abbia deciso anche nel merito in senso sfavorevole all’impugnante; situazione che non si e’ verificata nel caso in esame di pronuncia, solo in rito, sulla improcedibilita’ della opposizione.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione di norma di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3): in particolare, violazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5. La disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, di non facile lettura, deve essere interpretata conformemente alla sua ratio.

La norma e’ stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza processuale.

In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira – per cosi dire – a rendere il processo la estrema ratio: cioe’ l’ultima possibilita’ dopo che le altre possibilita’ sono risultate precluse.

Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.

Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la difficolta’ di individuare il portatore dell’onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’opposto nel giudizio di opposizione.

Questo puo’ portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente e’ l’attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l’onere.

Ma in realta’ – avendo come guida il criterio ermeneutico dell’interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione – la soluzione deve essere quella opposta.

Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l’attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.

E’ l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioe’ la soluzione piu’ dispendiosa, osteggiata dal legislatore.

E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perche’ e’ l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.

La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perche’ premierebbe la passivita’ dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.

Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sara’ opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.

E’, dunque, l’opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex articolo 653 c.p.c..

Soltanto quando l’opposizione sara’ dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto – attore sostanziale.

Ma nella fase precedente sara’ il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l’opposizione sara’ improcedibile.

Il motivo, quindi, non e’ fondato.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di omessa, insufficiente, e comunque contraddittoria, motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo e’ inammissibile perche’ aspecifico.

La ricorrente, al di la’ della critica, soltanto enunciata, non specifica, ne’ riporta in ricorso, quali siano le parti della motivazione insufficienti, carenti o contraddittorie, ne’ indica quali siano le ragioni della decisivita’ degli errori motivazionali; vai a dire la loro rilevanza ai fini della decisione.

Conclusivamente il ricorso e’ rigettato.

La novita’ delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla Legge n. 228 del 2012.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso Compensa le spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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