cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 30 settembre 2014, n. 20559

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 17566/2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

e contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio (OMISSIS) in (OMISSIS) del 14/03/2013 rep. n. 188479;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 483/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 23/04/2012 R.G.N. 996/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del giudizio nei confronti dell’ (OMISSIS), accoglimento del 1 motivo, inammissibilita’ degli altri nei confronti di (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 2 settembre 1982 si verifico’ un incidente stradale tra una moto, a bordo della quale viaggiava come trasportata (OMISSIS), e un autocarro; a seguito del sinistro, la (OMISSIS) riporto’ gravi lesioni.
La danneggiata, quindi, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Teramo, (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietario e conducente della moto, e la (OMISSIS) s.p.a., nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietario e conducente dell’autocarro, con la relativa societa’ di assicurazione (OMISSIS), per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Il Tribunale, con sentenza del 19 settembre 2000, riconobbe che la responsabilita’ dell’incidente era da porre a carico dei convenuti in misura del 50 per cento ciascuno, liquido’ il danno complessivo in lire 84.774.000 e pose il risarcimento a carico di ciascuno dei convenuti per meta’.
2. Avverso la sentenza proposero appello principale la (OMISSIS) ed appelli incidentali le due societa’ di assicurazioni.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 31 luglio 2003, stabili’ che la condanna al risarcimento dovesse essere pronunciata in via solidale nei confronti di tutti gli originari convenuti; aggiunse alla somma liquidata dal Tribunale di Teramo la rivalutazione e gli interessi legali e riconobbe in favore della (OMISSIS) l’ulteriore somma di euro 9.209,62 a titolo di spese mediche.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello propose ricorso la sola (OMISSIS) s.p.a. e la Corte di cassazione, con sentenza 21 novembre 2008, n. 27668, casso’ la pronuncia impugnata e rinvio’ il giudizio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione personale.
4. Il giudizio davanti alla Corte abruzzese e’ stato riassunto dalla (OMISSIS) e dall’ (OMISSIS) s.p.a., e in quella sede si e’ costituita anche la (OMISSIS) s.p.a. in qualita’ di incorporante la (OMISSIS) s.p.a..
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 23 aprile 2012, ha accertato che il danno risarcibile spettante alla (OMISSIS) era pari ad euro 91.479,57 alla data del 4 febbraio 2004, nella quale le societa’ di assicurazione avevano effettuato il saldo definitivo. Ed ha, pertanto, accolto la domanda della (OMISSIS) s.p.a. volta ad ottenere, ai sensi dell’articolo 389 c.p.c., la restituzione, al 50 per cento, delle maggiori somme percepite dalla (OMISSIS) “in maniera palesemente esuberante”, condannando la (OMISSIS) anche al pagamento delle spese del giudizio di rinvio.
Ha osservato la Corte territoriale, tra l’altro, che la (OMISSIS) non aveva fornito il “benche’ minimo elemento probatorio, anche presuntivo”, circa l’esistenza di un nesso di causalita’ tra il mancato ristoro del danno e la conseguente perdita di chances.
5. Contro la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila propone ricorso (OMISSIS), con atto affidato a sei motivi.
Resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso, mentre l’ (OMISSIS) s.p.a. ha depositato la sola procura speciale in favore del difensore.
(OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. hanno presentato memorie.
Nelle more del giudizio di cassazione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia, con contestuale accettazione dell’ (OMISSIS) s.p.a., chiedendo che il giudizio venga dichiarato estinto limitatamente al rapporto tra queste due parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre innanzitutto dare atto che la ricorrente (OMISSIS) ha depositato atto di rinuncia al ricorso in relazione al solo rapporto processuale con l’ (OMISSIS) s.p.a., rinuncia che e’ stata accettata dalla societa’ di assicurazione, con accordo relativo anche alla compensazione delle spese.
Si deve procedere, quindi, alla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c., tra la (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS).
Il ricorso va invece affrontato nel merito quanto al rapporto tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., per il quale c’e’ esplicita richiesta di prosecuzione del giudizio di cassazione.
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., e degli articoli 324, 327, 333 e 371 c.p.c., in ordine alla domanda di restituzione avanzata dalla s.p.a. (OMISSIS).
Rileva la ricorrente che, non avendo la s.p.a. (OMISSIS) impugnato la prima sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, neppure dopo che la s.p.a. (OMISSIS) aveva proposto ricorso principale, si sarebbe formato nei suoi confronti il giudicato interno in ordine al quantum dovuto in favore della (OMISSIS); tale giudicato precludeva ogni possibilita’ di chiedere, in sede di rinvio, una qualsiasi modifica della sentenza d’appello non impugnata, sicche’ la Corte di rinvio avrebbe errato nel riconoscere in favore della s.p.a. (OMISSIS) il diritto alla restituzione di somme gia’ pagate in eccedenza.
2.1. Il motivo e’ fondato.
2.2. Va rilevato, innanzitutto, che, essendo denunciata dalla ricorrente l’inosservanza, in sede di giudizio di rinvio, della precedente sentenza emessa da questa Corte, il giudice di legittimita’ e’ tenuto ad accertare “l’esistenza e la portata del giudicato interno rappresentato dalla sentenza rescindente, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo (…) a cominciare dalla sentenza rescindente, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto” (sentenza 30 settembre 2005, n. 19212). Questa Corte, cioe’, ha pieno potere di verificare l’effettivo decisum della propria precedente pronuncia, allo scopo di controllare se il giudice di rinvio si sia posto in contrasto con la medesima.
Nel caso in esame, risulta in modo inoppugnabile dalla lettura della citata sentenza di questa Corte n. 27668 del 2008 – con la quale fu cassata la prima pronuncia emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila nell’odierno giudizio – che la sentenza d’appello era stata impugnata soltanto dalla (OMISSIS) s.p.a., mentre la (OMISSIS) assunse il ruolo di controricorrente e la (OMISSIS) s.p.a. non svolse alcuna attivita’ difensiva nel giudizio di cassazione.
Cio’ comporta che la pronuncia di secondo grado impugnata in quella sede era pacificamente passata in giudicato, per acquiescenza, limitatamente alla controversia attinente il rapporto obbligatorio esistente tra la (OMISSIS) e la predetta societa’ di assicurazione, mentre la cassazione ha interessato solo il rapporto facente capo al debitore solidale (OMISSIS) s.p.a. che aveva proposto il ricorso. Non era piu’ discutibile in sede di rinvio, quindi, il quantum del risarcimento che la (OMISSIS) s.p.a. doveva versare alla (OMISSIS). Pertanto, il fatto che la medesima Corte d’appello abbia, nel giudizio di rinvio, rideterminato tale quantum – stabilendo di conseguenza che la (OMISSIS) era tenuta alla restituzione delle maggiori somme percepite – viola i principi in tema di giudicato parziale.
2.3. Nel presente caso, infatti, trova applicazione il principio – enunciato da questa Corte in varie pronunce, anche in relazione a profili diversi da quello del giudicato parziale – secondo cui la regola dell’articolo 1306 c.c., comma 2, in base alla quale i condebitori in solido hanno facolta’ di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla (sentenza 9 aprile 2001, n. 5262). Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio – come si e’ verificato nel caso in esame – operano allora le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual e’ quello derivante dalla solidarieta’, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorche’ altri condebitori solidali l’abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l’annullamento o la riforma (sentenze 29 gennaio 2007, n. 1779, e 14 luglio 2009, n. 16390).
2.4. Tanto comporta che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata vada cassata senza rinvio, limitatamente alla controversia esistente tra la (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS).
3. Con i motivi di ricorso secondo, terzo, quarto, quinto e sesto la (OMISSIS) lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), violazione e falsa applicazione dell’articolo 1219 c.c., comma 2, n. 1), degli articoli 112 e 384 c.p.c., oltre a varie censure di vizio di motivazione.
Tutti i motivi in esame pongono – con diversita’ di profili e con varieta’ di censure – il medesimo problema, ossia il fatto che la Corte d’appello non avrebbe, in sede di rinvio, in alcun modo valutato le richieste della (OMISSIS) finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle somme a suo tempo liquidate, tenendo presente il lungo tempo trascorso tra l’incidente (1982) ed i primi versamenti a titolo di risarcimento (2000). In particolare, non sarebbe stato valutato che la (OMISSIS), disponendo in via immediata dell’intera somma a lei spettante, avrebbe certamente potuto acquistare un immobile nella citta’ di Teramo dove viveva, traendone i conseguenti guadagni.
3.1. I motivi in esame vanno trattati congiuntamente, in quanto sono tutti inammissibili.
Specularmente a quanto si e’ detto a proposito del primo motivo, infatti, va ribadito che la prima pronuncia d’appello era stata impugnata solo dall’ (OMISSIS) s.p.a., mentre vi avevano prestato acquiescenza sia la (OMISSIS) che la s.p.a. (OMISSIS). La cassazione della sentenza, infatti, fu compiuta per l’erroneo cumulo di rivalutazione ed interessi, il che di per se’ escludeva che l’esito del giudizio di rinvio potesse offrire alla (OMISSIS) un risarcimento maggiore rispetto a quello liquidato in precedenza.
Sennonche’ la ricorrente, mentre invoca, nel primo motivo, il giudicato parziale nel rapporto tra se’ e la s.p.a. (OMISSIS), pretende che quel giudicato non sussista nei suoi stessi confronti. Ritiene, pertanto, che fosse in suo potere rimettere in discussione, nel giudizio di rinvio, il profilo della determinazione del danno in suo favore, e contesta il mancato riconoscimento del danno da rivalutazione e da perdita di chances (per il mancato acquisto di una casa).
E’ appena il caso di rilevare, invece, che la mancata impugnazione della prima sentenza emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila anche da parte della (OMISSIS) fa si’ che ella non poteva piu’ ridiscutere il quantum della liquidazione stabilito in quella pronuncia alla quale aveva prestato acquiescenza.
Il che comporta che tutti i motivi ora in esame sono, evidentemente, inammissibili.
4. In conclusione, e’ accolto il primo motivo di ricorso, mentre sono dichiarati inammissibili i motivi dal secondo al sesto.
La sentenza impugnata e’ cassata senza rinvio, in relazione al solo motivo accolto, limitatamente alla controversia tra la (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS).
Le spese del giudizio di cassazione vanno integralmente compensate tra tutte le parti, mentre tra la ricorrente e la s.p.a. (OMISSIS) devono essere compensate anche quelle relative al giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; cassa la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al rapporto tra la (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS); dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione quanto al rapporto tra la ricorrente e l’ (OMISSIS) s.p.a.; compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti e, quanto al rapporto tra la ricorrente e la s.p.a. (OMISSIS), anche quelle del precedente giudizio di rinvio.

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