Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 6 dicembre 2011 n.45345.Le decisioni del giudice in tema di autorizzazioni a recarsi per ragioni di lavoro al di fuori del territorio ove l’indagato ha l’obbligo di dimora sono soggette ad appello

 

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 dicembre 2011, n. 45345

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, afferma che non può essere condivisa l’interpretazione adottata dal Tribunale che considera le modalità esecutive  dell’obbligo di dimora come materia estranea al regime della libertà personale e non soggetta a controllo mediante la procedura dell’appello.

Le concrete modalità di applicazione della misura cautelare e le modifiche delle stesse incidono sull’afflittività della misura e, di conseguenza sulla limitazione della libertà personale e debbono essere soggette al controllo giudiziale ex art. 310[1] c.p.p. a meno che non siano in concreto prive di rilevanza oppure presentino carattere temporaneo e meramente contingente tale da non determinare apprezzabile e duratura modificazione dello “status libertatis”.

Di conseguenza, aggiunge la Corte, anche le limitazioni dell’ambito territoriale entro il quale la persona indagata può svolgere la, autorizzata, attività lavorativa sono elemento che incidono sulle concrete modalità di applicazione della misura e sullo stato di libertà.

Pertanto è stato affermato il seguente principio:

le decisioni del giudice in tema di autorizzazioni a recarsi per ragioni di lavoro al di fuori del territorio ove l’indagato ha l’obbligo di dimora incidono sullo stato di libertà e qualificano l’esecuzione della misura cautelare, con la conseguenza che dette decisioni sono soggette ad appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p.

Sorrento, 6 dicembre 2011.

Avv. Renato D’Isa


[1] Articolo 310 – Appello

1.Fuori dei casi previsti dall’articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.

2.Si osservano le disposizioni dell’articolo 309 commi 1,2,3,4 e 7. Dell’appello e` dato immediato avviso all’autorita` giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l’ ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta` per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. (1)

3.L’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare e` sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.(2)

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 17, L. 08.08.1995, n. 332 (G.U. 08.08.1995, n. 184).

(2) E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 309, nella parte in cui non prevedono la possibilita` di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell’ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell’art. 429 c. p.p. (C.cost. 7 – 15.03.1996, n. 71, G.U. 20.03.1996, n. 12, prima serie speciale)

 

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