Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 6 ottobre 2014, n. 41354


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio – Presidente
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 16 settembre 2010;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Andronio Alessandro M.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 16 settembre 2010, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 19 giugno 2009, con la quale l’imputato era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di cui alla Legge n. 401 del 1989, articolo 6, comma 6, per avere contravvenuto al DASPO applicatogli dal Questore di Roma il 15 maggio 2008 (divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive) per anni 5, essendo stato colto nel viale fiancheggiante lo stadio di (OMISSIS) ove era programmata la partita (OMISSIS); con recidiva reiterata.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo:
1) l’incostituzionalita’ della Legge n. 401 del 1989, articolo 6, comma 6, per violazione dell’articolo 24 Cost., perche’ in tale ipotesi non rientrerebbe quella irrogata al cosiddetto “bagarino” della Legge n. 88 del 2003, ex articolo 1-sexies, ne’ sarebbe configurabile l’ipotesi prevista dell’articolo 6, comma 1, u.p., richiamato;
2) la manifesta contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione, laddove si afferma – contro il vero – che il ricorrente si trovava nel viale fiancheggiante lo stadio, ove stava per iniziare la partita, a svolge l’attivita’ di bagarino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. -Il ricorso e’ inammissibile.
3.1. – Il primo motivo di impugnazione – relativo alla pretesa incostituzionalita’ della Legge n. 401 del 1989, articolo 6, comma 6, laddove interpretato nel senso da comprendere tra l’ipotesi di violazione del DASPO previste e punite quella del DASPO irrogato al bagarino – e’, a prescindere dalla generica formulazione della relativa questione di costituzionalita’, manifestamente infondato.
Come chiarito da questa Corte con la sentenza sez. 3, 11 giugno 2013, n. 37279, la disciplina in vigore impone di applicare anche al cosiddetto “bagarino” alcune misure previste per coloro che compiono atti violenti in occasione di o in connessione con manifestazioni sportive.
In particolare, il Decreto Legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito dalla Legge 17 ottobre 2005, n. 210, ha, con l’articolo 1, comma 4, introdotto nel testo del Decreto Legge 24 febbraio 2003, n. 28, articolo 1-sexies, convertito dalla Legge 24 aprile 2003, n. 88. Tale articolo prevede che chiunque abusivamente vende titoli di accesso ai luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva puo’ essere destinatario dei divieti e delle prescrizioni di cui alla Legge n. 401 del 1989, articolo 6. Tra questi e’ certamente compreso il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive. E il successivo comma 6 dello stesso articolo 6 sanziona penalmente ogni violazione della disposizione di cui al comma 1. La Legge n. 401 del 1989, articolo 6, comma 6, non opera, dunque, alcuna estensione analogica dell’ambito di applicazione della sanzione, perche’ si limita a richiamare direttamente ed espressamente e a punire la violazione dei commi 1 e 2 dello stesso articolo.
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il divieto Legge n. 401 del 1989, ex articolo 6, comma 1, era stato imposto all’imputato odierno ricorrente con il DASPO del questore di Roma del 15 maggio 2008 per avere svolto attivita’ di bagarino; con la conseguenza che la violazione di tale divieto e’ stata correttamente punita con la sanzione di cui al successivo comma 6.
3.2. – Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile, per genericita’. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito avrebbero equivocato affermando che egli stava svolgendo attivita’ di bagarino nel momento in cui era stato colto nelle vicinanze dello stadio in violazione del divieto di accesso impostogli. Si tratta, pero’, di un elemento del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilita’ penale, perche’ questa sussiste – come visto – in ogni caso in cui un soggetto per qualunque ragione sottoposto alla misura di cui della Legge n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1, violi tale misura, senza che assuma alcun rilievo l’attivita’ che tale soggetto stava svolgendo al momento della violazione, perche’ la sua semplice presenza nel luogo a lui interdetto e’ sufficiente ad integrare il reato.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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