La massima

Perché si posa parlare di consumo di gruppo non punibile occorre, infatti, la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata in comune, con il denaro, cioè, di tutti i partecipanti al gruppo ed allo scopo di destinarla al consumo esclusivo dei medesimi: in difetto di tali elementi, ovvero nella ipotesi di consumo contestuale, sussiste per il detentore il reato di cessione, sia pure a titolo gratuito, a terzi di sostanza stupefacente

Il testo integrale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza 2 marzo – 7 luglio 2011, n. 26697

REG. GENERALE n. 27525/2010
26697/11

composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott. Giuliana FERRUA Presidente

2. Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere

3. Dott. Mario GENTILE Consigliere il – 7 LUG 2011

4. Dott. Renato GRILLO (est.) Consigliere

5. Dott. Luigi MARINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

*** nato a Parma il 3.06.1982;

avverso la sentenza emessa in data 12 maggio 2010 dalla Corte di Appello di Bologna

udita nella udienza pubblica del 2 marzo 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gioacchino IZZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del 12 maggio 2010 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Parma del 19 dicembre 2007, con la quale ***, imputato del delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, era stato dichiarato colpevole del detto reato e con la circostanza attenuante di cui al comma 5 del D.P.R. 309/90 e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, era stato condannato alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione ed € 4.000 di multa.

La Corte territoriale confermava il giudizio di colpevolezza espresso dal Tribunale escludendo che nel caso in esame potesse parlarsi di consumo di gruppo come sostenuto dall’imputato sulla base di alcune testimonianze che lo indicavano come soggetto abitudinariamente incaricato da un gruppo di amici di acquisire la droga che poi avrebbe consumato insieme distribuendola tra di essi.

La Corte disattendeva anche le doglianze mosse sia con riguardo alla entità della pena, giudicata adeguata seppure di poco superiore al minimo edittale, sia con riguardo al diverso giudizio di bilanciamento invocato, negando la possibilità della prevalenza per effetto delle plurime condanne riportate.

Ricorre contro la sentenza l’imputato deducendo con unico motivo manifesta illogicità e difetto di motivazione oltre che violazione della legge penale, avendo la Corte omesso di motivare sulla qualificazione della condotta come non punibile, nonostante la prova testimoniale indicasse che l’imputato, anche nell’occasione oggetto del giudizio, aveva ricevuto l’incarico ed il denaro dagli altri amici costituenti il gruppo, per acquistare la droga da consumare poi insieme.

Il ricorso è infondato.

La premessa da cui muovere ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie è costituita dal dato temporale di commissione del reato, nella specie consumato, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, in data 27 luglio 2007, ovverossia dopo l’entrata in vigore della legge 49/06 che ha modificato l’originario comma 1 dell’art. 73 D.P.R. 309/90.

Tanto precisato, il ricorrente ritiene che la Corte avrebbe valutato in modo inesatto e non aderente alla realtà fattuale la condotta da egli tenuta concretizzatasi nell’acquisto di un certo quantitativo di stupefacente (grammi 98 circa di hashish suddivisi in quattro porzioni) da consumare, come di abitudine, con un gruppo di amici che a turno si assumevano singolarmente il compito, uno di acquistare lo stupefacente su incarico degli altri e, tutti insieme, di consumarla dopo l’acquisto.

Ora, prescindendo dal rilievo che la Corte territoriale – sulla base dei dati a disposizione – ha escluso con argomentazione immune da vizi logici che nella specie fosse provato non solo il consumo di gruppo ma anche la circostanza che l’imputato avesse ricevuto mandato dagli altri amici di acquistare la droga da destinare ad un consumo comune, si osserva che l’attuale formulazione della norma incriminatrice di cui all’art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, come novellata dalla L. 49/06, è ostativa alla tesi della non punibilità della condotta laddove riferibile al ed. “consumo di gruppo” dello stupefacente in quanto l’irrilevanza penale, dopo l’intervento normativo della legge n. 49 del 2006, attiene soltanto alla detenzione per uso esclusivamente personale, mentre, laddove il consumo avvenga sulla base di un mandato all’acquisto o di un acquisto in comune, mancando l’elemento dell’uso esclusivamente personale come richiesto dal nuovo testo, la condotta tenuta è penalmente rilevante (Cass. Sez. 3A 13.1.2011 n. 7971; Cass. Sez. 2A 6.5.2009 n. 23754; Cass. Sez. 4A 7.7.2008 n. 37989).

Peraltro, anche a voler aderire ad un contrario indirizzo (Cass. Sez. 6A 26.1.2011 n. 8366 Rv. 249000) – che comunque questa Corte ritiene non condivisibile in coerenza con un dato normativo di carattere testuale che si pone in termini di discontinuità lessicale e logica rispetto al passato e avvalora la ratio della norma incriminatrice destinata a sanzionare qualsiasi consumo di droga di tipo non strettamente personale – nel caso in esame il giudice territoriale si è rigorosamente attenuto a quei criteri richiamati dalla giurisprudenza di questa Corte che aveva ritenuto non sanzionabile penalmente il consumo di gruppo della droga, escludendone la configurabilità

Perché si posa parlare di consumo di gruppo non punibile occorre, infatti, la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata in comune, con il denaro, cioè, di tutti i partecipanti al gruppo ed allo scopo di destinarla al consumo esclusivo dei medesimi: in difetto di tali elementi, ovvero nella ipotesi di consumo contestuale, sussiste per il detentore il reato di cessione, sia pure a titolo gratuito, a terzi di sostanza stupefacente (Cass. Sez. 4A 10.7.2007 n. 35682; Cass. Sez. 4A 37989/08 cit).

A tali criteri si è rigorosamente uniformata la Corte territoriale, dando rilievo in modo esaustivo e logico alla scarsa valenza della testimonianza addotta dalla difesa, giudicata correttamente, del tutto generica ed ininfluente sul punto relativo al mandato conferito dagli amici dell’imputato a costui per un acquisto destinato al consumo di gruppo. Peraltro la diversa prospettazione difensiva esigerebbe quella rivisitazione di circostanze di fatto preclusa in sede di legittimità. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso Roma il 2 marzo 2011.

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2011.

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