Cassazione 4

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

sentenza 7 novembre 2014, n. 23791

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7010/2012 proposto da:

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 271, presso lo studio dell’avvocato SERAFINI BERARDO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA, Q.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 25/01/2011 R.G.N. 137/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di ricorso p.q.r.

Svolgimento del processo

1. Con citazione del 5 marzo 2001 C.V. conveniva dinanzi al tribunale di BRINDISI il conducente della moto yamaha Q. S. e la sua assicurazione RAS e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni relativi allo incidente avvenuto il (OMISSIS) sulla statale n. (OMISSIS), allorchè la moto del convenuto ebbe a tamponare il ciclomotore su cui viaggiava. Resisteva l’assicuratrice, restava contumace il conducente assicurato. Veniva espletata prova orale e consulenza medico legale.

2. Il tribunale con sentenza del 13 gennaio 2005 accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando il pari concorso di colpa e liquidava i danni condannando i convenuti in solido ed anche alla rifusione delle spese di lite.

3.Contro la decisione proponeva appello principale il C. sia in relazione alla responsabilità esclusiva che per la migliore liquidazione dei danni, ed appello incidentale era proposto dalle controparti.

4. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 5 gennaio 2011, dopo aver disposto consulenza medico legale, in accoglimento per quanto di ragione degli appelli: riconosceva il maggior concorso di colpa, al 70%, a carico del Q., riliquidava i danni tenuto conto della valutazione data dalla nuova ctu, ma accoglieva il gravame dello assicuratore escludendo la voce di danno per la perdita della capacità lavorativa specifica sul rilievo che il giovane, poco più che diciottenne al tempo dello incidente non lavorava nè aveva dato la prova della futura attività lavorativa.

La Corte compensava tra le parti le spese del giudizio di appello incluse quelle di CTU.

5. CONTRO la decisione ricorre C.V. deducendo cinque motivi di censura. Le controparti non hanno svolto difese, pur essendo state citate a mezzo posta in data 8 marzo 2012.

Motivi della decisione

6. Il ricorso merita accoglimento per il primo ed il quarto motivo, assorbiti gli altri e la cassazione è con rinvio. Per chiarezza espositiva si offre dapprima una sintesi dei motivi ed a seguire le ragioni di accoglimento.

6.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte, pur recependo nella sentenza le valutazioni della CTU redatta dal dr. D.C. in tema di danno biologico, morale e da incapacità assoluta e temporanea, ha ignorato la parte della detta consulenza nella quale si è riconosciuta la incidenza di detti danni sulla incapacità lavorativa specifica del C., dovendosi tener conto della gravità della invalidità riconosciuta al 70 per cento, al tempo dell’incidente ed in sede di accertamento medico legale.

Nel secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 3 e 32 Cost., e dello art. 2043 c.c., e la omessa applicazione del D.L. n. 857 del 1977, art. 4, in relazione al parametro del triplo della pensione sociale riferita all’anno 1911, sempre con riferimento alla mancata liquidazione della incapacità lavorativa specifica.

Nel terzo motivo si deduce la violazione del combinato disposti dell’art. 61 c.p.c., artt. 14 e 15 disp. att. c.p.c., sul rilievo che la consulenza medico legale costituisce fonte oggettiva di prova in ordine allo accertamento della gravità delle lesioni.

Nel quarto motivo si deduce omessa motivazione sul perchè la Corte non abbia in alcun modo considerato le dichiarazioni dei testi Carbonaro e Cosenza escussi alla udienza di primo grado.

Nel quinto motivo di appello si deduce la violazione dell’art. 77 c.p.c., e art. 83 c.p.c., u.c., sul rilievo della eccepita nullità insanabile proposto della Ras nel giudizio di appello, per la perdita della rappresentanza legale dimostrata dalla misura camerale.

6.2. RAGIONI DELLO ACCOGLIMENTO. Preliminarmente deve rilevarsi la infondatezza della quinta censura diretta ad invalidare l’appello della RAS, sul rilievo che la sentenza di appello a ff 6, con una valutazione giuridica e fattuale ha esaminato la procura conferita al difensore in calce all’atto di citazione notificato in prime cure, ed ha considerato il suo contenuto specifico che ricomprende espressamente la facoltà per il difensore di proporre impugnazione, ed ha citato il recente arresto di Cass. 10 dicembre 2009 n.25810. Nessuna nullità processuale si è verificata ed il contraddittorio resta integro.

Meritano invece accoglimento il primo ed il quarto motivo.

Quanto al primo motivo, si osserva che la esclusione del danno patrimoniale in un soggetto ventenne, ma non ancora occupato, che subisce una menomazione psicofisica del 70% di invalidità, costituisce la violazione del principio del diritto alla riparazione integrale del danno da illecito, nella specie da circolazione, allorchè tale posta risarcitoria sia stata dedotta e provata, con lo accertamento della compromissione della attività di guadagno in relazione all’età della vittima, cui è preclusa la concorrenzialità lavorativa. In tale senso anche il recentissimo arresto di questa sezione, con la sentenza 29 luglio 2014 n. 17219, che esamina una diversa fattispecie di donna lavoratrice, cinquantaduenne, esigendo una specifica prova, per il lucro cessante, non solo del pensionamento anticipato ma anche delle prospettive di sviluppo di carriera perdute.

Si vuoi dire che nella fattispecie in esame, la perdita delle chances del giovane non occupato, in relazione alla perdita della concorrenzialità lavorativa, pressocchè totale, giustifica invece la liquidazione equitativa del lucro cessante tenendo conto dello effetto permanente del pregiudizio e della sua gravità obbiettiva.

Altrettanto fondato appare il quarto motivo, posto che la CORTE DI appello, nel ripartire il concorso di colpa, al 70% a carico del motociclista che a forte velocità effettuava la manovra di sorpasso del ciclomotore in prossimità del crocevia, accolla al C. il residuo concorso, senza però precisare, ai ff 8 e 9 della motivazione, le circostanze da cui trarre il concorso, specie quando, come ha correttamente sottolineato il difensore del ricorrente nello illustrare il motivo, i due testimoni indifferenti che videro la dinamica del sorpasso hanno dichiarato che il ciclomotore impattato aveva il segnale luminoso in funzione per segnalare la svolta a sinistra.

La omessa motivazione è dunque rilevante, ed il giudice del rinvio dovrà utilizzare correttamente tutte le fonti di prova.

Restano così assorbiti i restanti motivi. IL GIUDICE del rinvio, esaminando preliminarmente la problematica del concorso, dovrà quindi procedere alla liquidazione equitativa e congrua del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica, secondo le allegazioni mediche e il dato della perdita di concorrenzialità in un contesto storico e sociale aggravato dalla disoccupazione giovanile.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo e quarto motivo del ricorso, infondato il quinto, assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di LECCE in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2014

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