Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 9 aprile 2015, n. 14250

Ritenuto di fatto

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha condannato i ricorrenti alla pena di 1100 € di ammenda ciascuno per avere violato gli artt. 727 e 651 c.p.
Ai fini della comprensione dei motivi di ricorso, giova riassumere brevemente il fatto. Secondo la ricostruzione operata in sentenza, il 20.7.10, agenti della polizia municipale eranon stati contattati da un cittadino che aveva riferito loro della presenza, sulla strada, di un’autovettura Fiat 600 a bordo della quale si trovava da solo un cane di razza Beagle che abbaiava da ore e che visibilmente pativa il caldo visto che, all’ora dell’intervento, circa le 20, la temperatura esterna era ancora di 30 gradi.
Attorno alla vettura si era formato un piccolo capannello di persone che si erano prodigate per far arrivare al cane dell’acqua attraverso la fessura di circa 5 centimetri lasciata dai finestrini anteriori. Verso le 20.45 erano sopraggiunti gli odierni imputati i quali, indifferenti, aperta l’auto, erano saliti a bordo ed, alla richiesta di identificazione loro rivolta dalle forze dell’ordine presenti, avevano reiteratamente opposto dei dinieghi salvo, infine, dopo insistenze, fornire le proprie generalità.
Di qui, le predette imputazioni.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, i condannati hanno proposto ricorso, tramite difensore, deducendo:
1) violazione di legge e vizio della motivazione da ravvisare nel fatto che la condotta ascritta agli imputati è sanzionata anche in base ad una ordinanza sindacale del Comune di Bari (n. 2194 del 29.4.98) con il risultato che, sussistendo un conflitto apparente di norme, esso va risolto a mente della norma speciale che impone il divieto di “detenere animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua o del cibo occorrente oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie”. Per l’effetto, la condotta qui incriminata avrebbe dovuto essere passibile solo di sanzione amministrativa;
2) erronea applicazione della legge penale e mancanza o contraddittorietà della motivazione in quanto l’elemento della “sofferenza grave” avrebbe dovuto essere provato mentre, invece, esso è stato solo presunto sulla base di quanto “riscontrato ictu oculi” dagli operanti e dagli stessi cittadini” come recita la sentenza a f. 6 senza considerare che l’unico dato percepibile era l’abbaiare del cane che ben avrebbe potuto essere conseguenza della paura per la presenza delle persone all’esterno dell’auto. Del resto, si fa notare, non era intervenuto neppure un veterinario ad accertare le condizioni dell’animale e, comunque, i finestrini erano aperti abbastanza per consentire l’introduzione di acqua;
3) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’art. 651 c.p.. La ricorrenza di tale fattispecie criminosa, infatti, è stata affermata senza meglio chiarire un aspetto dirimente rappresentato dal fatto che, perché ricorra la fattispecie astratta, il p.o. deve essere “nell’esercizio” delle sue funzioni e non semplicemente “in servizio”.
Ricostruendo la successione degli eventi, così come possibile attraverso il verbale della P.G., infatti, si apprende che gli imputati erano sopraggiunti alle 20,45 e che sul posto si trovavano due agenti della polizia municipale. Alle 21 è sopraggiunto il capitano F. che ha contestato ai ricorrenti la violazione dell’art. 727 c.p.. In quel lasso di tempo, sia pure dopo qualche esitazione, gli imputati avevano già fornito le proprie generalità. Pertanto, nel momento in cui gli imputati erano stati destinatari della richiesta da parte degli agenti, questi ultimi, ancorché in servizio, non stavano esercitando le proprie funzioni mentre al momento in cui è avvenuta la contestazione dell’art. 727 c.p. le generalità erano già state fornite;
Songiungono, infine, i ricorrenti che, avuto riguardo alla ratio della disposizione, (impedire intralcio all’esercizio delle funzioni dei p.u.), nella specie, non si è registrata la eventualità perché la richiesta è stata soddisfatta nei confronti degli stessi pubblici ufficiali, nello stesso luogo e nello stesso tempo;
4) erronea applicazione della legge e vizio della motivazione a proposito dell’elemento soggettivo. Non è stato, infatti, spiegato da cosa sia stata desunta la volontarietà della condotta e, per di più, di entrambi gli imputati.
Tra l’altro, i ricorrenti evidenziano che la richiesta loro rivolta dagli agenti era stata “ellittica” vale a dire erano stati richiesti loro, in alternativa, la esibizione dei documenti o la declinazione delle generalità.
I ricorrenti concludono, pertanto, invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

3. Motivi della decisione – II ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.1. (quanto ai primo motivo). La prima censura è, innanzitutto, caratterizzata, sul piano formale, da genericità perché si fonda sulla evocazione di una ordinanza sindacale (la n. 2194 dei 1998) che non è stata allegata né è rinvenibile con i comuni motori di ricerca. Non è dato sapere, quindi, neppure se essa sia tutt’ora vigente, se lo fosse all’epoca dei fatti, se vi sia (e quale) una sanzione amministrativa per la sua inosservanza. La semplice affermazione secondo cui essa è “versata in atti” (f. 2 ricorso) non è, infatti, idonea a sostenere un ricorso dinanzi a questa S.C. che, come noto, deve essere “autosufficiente” (Sez. vi, 19.12.06, Rv. 236689; Sez. II, 5.11.13, Mirra, Rv. 258962; Sez. II, 5.2.14, Caruso, Rv. 259704) anche perché «l’accesso agli atti del processo, non è
indiscriminato, dovendo essere veicolato in modo “specifico” dall’atto di impugnazione (sez. VI,
15.3.06, Casula, Rv. 233711; Sez. VI, 14.6.06, Policella, Rv. 234914).
Ad ogni buon conto, dal momento che essa è parzialmente citata anche in sentenza, il problema è superabile anche sostanzialmente perché, per quanto è dato comprendere a proposito del contenuto dell’invocato illecito amministrativo, al cospetto di un concorso apparente tra l’illecito amministrativo e quello penale, proprio perché deve trovare applicazione l’art. 9 L. 689/81, nella specie, prevale senz’altro l’art. 727 c.p. perché norma più specifica mentre la prescrizione amministrativa risulta essere una mera replica della previsione penale finalizzata, semmai – come sottolineato in sentenza – a sollecitare l’attenzione delle forze dell’ordine ad assicurare la sua osservanza (f. 9).
Del resto, a maggior conferma dell’assunto, ricorre una pluralità di precedenti di questa Corte di legittimità ove è stata tranquillamente ravvisata la violazione dell’art. 727 c.p. per fattispecie analoghe alla presente. Del tutto in termini è, ad esempio, Sez. III, 24.6.99,
(Patalano, Rv. 21434) ma, in senso omologo, ricorrono anche altre pronunce (sez. III, 20.5.97, Fiore, Rv.
208461; Sez. III, 4.5.04, Brao, Rv. 229429).
3.2. (quanto ai secondo motivo). Il secondo motivo di gravame è sostanzialmente inammissibile perché si risolve in apprezzamenti di tipo fattuale tendenti a rappresentare la possibilità di valutare i fatti sotto una diversa prospettiva.
Ed infatti, i ricorrenti, nel tentativo di mettere in dubbio la ricorrenza dell’elemento della “sofferenza grave” da parte del cane, auspicano una prova più specifica ipotizzando che il semplice abbaiare della bestiola fosse stato indotto semplicemente dallo spavento per il capannello di persone creatosi attorno alla vettura sulla quale essa si trovava.
A prescindere dal rilievo che, sul piano logico l’argomento appare di difficile sostenibilità (non spiegando il perché, a monte, varie persone avrebbero dovuto raccogliersi attorno al veicolo) è, comunque,
un fatto che esso ha già ricevuto una sua spiegazione più che congrua e logica da parte dei giudice di merito che, infatti, coerentemente con il senso comune, argomenta che i passanti si fossero assiepati attorno all’auto proprio perché attratti dall’abbaiare del cane che cercava di segnalare il proprio malessere. Condizione, quest’ultima, agevolmente intuibile con il senso comune e non necessitante certo di visite specialistiche e/o perizie ad hoc. Quanto all’ulteriore affermazione dei ricorrenti (secondo i quali lo spazio d’aria di circa 5 centimetri – come indicato dai verbalizzanti – consentiva di far circolare aria “sufficiente” – f. 9 ricorso), non si può fare a meno di osservare che si tratta di mera ed indimostrata asserzione che sembra anche scontrarsi con nozioni di comune conoscenza divulgate in occasioni di fatti di cronaca nelle quali, da episodi analoghi, sono scaturiti eventi drammatici (per animali e persino per umani) nelle quali si è evidenziato come, nell’abitacolo di un auto, in assenza di un’ampia aerazione effettiva (naturale o artificiale), la temperatura interna cresca in maniera esponenziale rispetto a quella esterna; nella specie, in sentenza, si dice che il cane si trovava in un’auto che era «da diverse ore sotto il sole» come è dato evincere obiettivamente anche dal fatto che il tagliando esposto sul cruscotto recava l’orario delle 18.34 e che i ricorrenti sono sopraggiunti solo alle 20.45; il tutto, in una data (20 luglio) ed una località del sud intuibilmente calde ed assolate sino ad ora tarda.
3.3. (quanto al terzo motivo). Non può trovare accoglimento neppure il terzo motivo
che si sviluppa su argomentazioni di diritto errate.
I ricorrenti, infatti, sostengono che, nel momento in cui sopraggiunse il graduato e contestò agli imputati la violazione del codice penale essi avevano già fornito le proprie generalità sì da non risultare integrata l’ulteriore fattispecie loro contestata di cui all’art. 651 c.p. perché gli agenti non stavano esercitando le proprie funzioni (cosa che sarebbe invece avvenuta
solo successivamente con la contestazione della contravvenzione di cui all’art. 727 c.p.).
La tesi è priva di pregio perché poggia sulla discutibile identificazione della nozione di “esercizio delle funzioni”, da parte dell’operante di polizia giudiziaria, esclusivamente con la contestazione formale di un reato. Il che, è ben lungi dall’essere esatto considerata la pluralità di incombenze che vengono delegate al pubblico ufficiale, sicuramente in servizio, come erano gli appartenenti alla polizia municipale intervenuti nella circostanza.
E’ ben vero che l’esistenza di pronunzie di questa S.C. (Sez. I, 17.4.01, Micciché, Rv. 219565) volte a puntualizzare la differenza tra il “servizio permanente” e “l’esercizio concreto” delle funzioni sembrano autorizzare il distinguo qui operato, ma esso è, nello specifico, un fuor d’opera non essendovi ragione alcuna di dubitare che gli agenti della polizia municipale intervenuti su richiesta dei cittadini, allarmati dalla situazione del cane chiuso in macchina, stessero già concretamente espletando le funzioni di polizia urbana loro proprie dirette, cioè, a verificare quale fosse la ragione di allarme rappresentata dai cittadini; conseguentemente, al sopraggiungere dei proprietari dei veicolo, la loro identificazione era nella logica delle cose, oltre che nelle loro attribuzioni istituzionali.
Le funzioni, infatti, non si esercitano solo nel compimento di atti formali bensì nell’espletamento di tutti quei compiti che rientrano nelle mansioni e prerogative dei corpo. In tal senso, si è già espressa, dei resto, questa Corte quando ha affermato che gli appartenenti al corpo di pubblica sicurezza “in servizio permanente” sono sempre tenuti, come agenti od ufficiali di polizia giudiziaria, anche se liberi dal servizio, ad accertare i reati o le infrazioni amministrative ditalché il rifiuto opposto alla richiesta di un assistente di polizia di fornire le generalità integra il reato previsto dall’art. 651 (sez. III, 9.3.05, Lise, Rv. 231197). A fortiori, ricorre il reato quando, come nella specie, gli agenti sono intervenuti nell’ambito delle loro mansioni di polizia urbana nella quale rientrava – come bene ricorda il giudicante nella decisione impugnata – anche la vigilanza “sulla stretta osservanza” di quanto stabilito proprio nell’ordinanza sindacale evocata dagli stessi ricorrenti (v. sopra § 3.1).
La giustezza e la logica dell’assunto è ulteriormente confermata da un’altra decisione di legittimità ove si sottolineava come la diversità tra la nozione di “servizio permanente” con quella di “esercizio delle funzioni”, implichi – non che il p.u. le stia concretamente esercitando in ogni momento – ma, che «il pubblico ufficiale può in ogni momento intervenire per
esercitare le sue funzioni» (sez. II, 9.7.04, Di Capua, Rv. 230176) (tanto è vero che, nella fattispecie che ha dato origine a detta pronunzia, non fu considerato di per sè viziato – sul presupposto che non fosse in servizio in quel momento – il verbale di arresto eseguito dall’ufficiale di P.G. intervenuto in difesa del fratello coinvolto in un incidente
d’auto).
3.4. (quanto al quarto motivo). Il quarto motivo è ai limiti dell’ammissibilità per la sua
quasi manifesta infondatezza nel discutere della sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati loro contestati.
La semplice, rivisitazione dei fatti, a posteriori (unico strumento per investigare sull’atteggiamento psichico dell’agente) convince, infatti, dell’assoluta volontarietà dell’azione da parte dei ricorrenti. Essi sono sopraggiunti dopo oltre due ore dal momento in cui avevano parcheggiato l’auto al cui interno avevano lasciato l’incolpevole bestiola e, nonostante il piccolo assembramento di persone e la presenza delle forse dell’ordine, non hanno manifestato alcun segno di allarme (neppure per le condizioni del cane), bensì, hanno ostentato indifferenza ed una certa tracotanza stigmatizzata dal giudice di merito quando ricorda che l’atteggiamento di diniego all’invito a declinare le generalità era stato «accompagnato da poco edificanti esternazioni» nei confronti degli agenti.
Del resto, emblematica della tenacia e volontarietà complessiva della condotta degli imputati è anche la circostanza che gli agenti si videro costretti a richiedere l’intervento del capitano per un episodio in sé di apparente modestia.
A prescindere, poi, dalla obiettiva ed indiscutibile giustezza delle decisione del Tribunale anche su questo aspetto, va comunque ricordato che, trattandosi di contravvenzioni, l’elemento psichico sarebbe soddisfatto anche da un elemento soggettivo di grado inferiore al dolo.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Rigetta ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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