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La massima

Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 111 del 1995 (emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 – cd. Codice del Consumo-), l’organizzatore e il venditore di c.d. “pacchetto turistico” o package rispondono dei danni subiti dal turista-consumatore in ragione della fruizione delle prestazioni oggetto del contratto (anche) allorquando si appropriano o avvalgono dell’attività altrui ai fini dell’adempimento della propria prestazione obbligatoria dovuta, assumendone il connaturato rischio.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 11 dicembre 2012, n.22619

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 22/12/2009 la Corte d’Appello di Perugia respingeva il gravame interposto dalla sig. C.A. nei confronti della pronunzia Trib. Terni 18/2/2005 di rigetto della domanda, proposta nei confronti della società Mistral Tour Internazionale s.r.l. -organizzatrice del pacchetto turistico acquistato presso la “TivaViaggi” di Terni-, di risarcimento dei danni sofferti all’esito di incidente stradale avvenuto durante il soggiorno in India in ragione del comportamento colposo dell’autista del taxi che la stava trasportando, insieme ad altri turisti, da Jaipur, ove a causa della nebbia aveva fatto scalo il vettore aereo, a Nuova Delhi.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Mistral Tour Internazionale s.r.l., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico complesso motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la C. .

Motivi della decisione

Con il 1, il 2 ed il 3 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.14, 17 d.lgs. n. 111 del 1995, 1218, 1176 cc, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso la responsabilità della società Mistral Tour Internazionale s.r.l., organizzatrice del pacchetto turistico de quo, ritenendo il tassista terzo estraneo al contratto, laddove il medesimo è da qualificarsi prestatore di servizi del quale la medesima si è avvalsa ai fini dell’adempimento della propria obbligazione, del cui colposo inadempimento essa risponde ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 111 del 1995.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti, nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel contratto di viaggio vacanza ‘tutto compreso’ (c.d. ‘pacchetto turistico’ o package disciplinato dal d.lgs. n. 111 del 1995 -emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE-, applicabile ai rapporti come nella specie sorti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 – c.d. Codice del consumo -: v., da ultimo, Cass., 10/9/2010, n. 19283), che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (resa esecutiva in Italia con L. n. 1084 del 1977), diversamente da quest’ultimo essendo caratterizzato dalla ‘finalità turistica’ che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione (nonché relativamente alla sorte) del contratto (v. Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., 24/4/2008, n. 10651; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 24/7/2007, n. 16315), l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono ex artt. 1176, 2 co., c.c. e 2236 c.c. tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale.

Le obbligazioni professionali sono caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il contraente fa affidamento al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato.

Lo specifico settore di competenza in cui rientra l’attività esercitata richiede pertanto la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell’attività necessaria per l’esecuzione delle attività professionali in argomento.

Come in giurisprudenza di legittimità si è già avuto modo di porre in rilievo, i limiti di tale responsabilità sono quelli generali in tema di responsabilità contrattuale (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533), presupponendo questa l’esistenza della colpa lieve del debitore, e cioè il difetto dell’ordinaria diligenza.

In quanto la diligenza (che, come sottolineato anche in dottrina, si specifica nei profili della cura, della cautela, della perizia e della legalità, la perizia in particolare sostanziandosi nell’impiego delle abilità e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell’attività esercitata, con l’uso degli strumenti normalmente adeguati; ossia con l’uso degli strumenti comunemente impiegati, in relazione all’assunta obbligazione, nel tipo di attività professionale o imprenditoriale in cui rientra la prestazione dovuta: v. Cass., 31/5/2006, n. 12995, e, da ultimo, Cass. 25/9/2012, n. 16254) deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, 2 co., c.c.), al professionista (e a fortiori allo specialista) è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi.

A tale stregua l’impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale esercitata, giacché il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità.

Come si è osservato in dottrina, il debitore è di regola tenuto ad una normale perizia, commisurata al modello del buon professionista (secondo cioè una misura obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto, sicché deve escludersi che il debitore privo delle necessarie cognizioni tecniche sia esentato dall’adempiere l’obbligazione con la perizia adeguata alla natura dell’attività esercitata), mentre una diversa misura di perizia è dovuta in relazione alla qualifica professionale del debitore (per il riferimento alla necessità di adeguare la valutazione alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato, inerente lo svolgimento dell’attività del professionista, v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 23/4/2004, n. 19133; Cass., 4/3/2004, n. 4400) in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore professionale.

Ai diversi gradi di specializzazione corrispondono dunque diversi gradi di perizia (v., da ultimo, Cass., 25/9/2012, n. 16254).

Può allora distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata, giacché chi assume un’obbligazione nella qualità di specialista, o un’obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria (cfr., con riferimento alla diligenza professionale del medico c.d. ‘strutturato’, Cass., 13/4/2007, n. 8826, e con riferimento all’appaltatore Cass., 25/9/2012, n. 16254).

Lo sforzo tecnico implica anche l’uso degli strumenti materiali normalmente adeguati, ossia l’uso degli strumenti comunemente impiegati nel tipo di attività professionale in cui rientra la prestazione dovuta.

Il professionista è quindi contrattualmente impegnato al risultato dovuto (v. Cass., 19/5/2004, n. 9471), quello cioè conseguibile secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione alla abilità tecnica e alla sua capacità tecnico-organizzativa.

Il normale esito della prestazione dipende infatti da una pluralità di fattori, tra cui l’organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità.

Normalità che risponde ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso, atteso che anche per il migliore specialista del settore il giudizio di normalità va calibrato avuto riguardo alle strutture tecniche con cui è chiamato a prestare la propria opera professionale. E lo spostamento verso l’alto della soglia di normalità del comportamento diligente dovuto determina la corrispondente diversa considerazione del grado di tenuità della colpa (cfr. Cass., 4437/82), con corrispondente preclusione della prestazione specialistica al professionista che specializzato non è (cfr. Cass., 5/7/2004, n. 12273; Cass., 2428/90).

Va per altro verso sottolineato che la riconduzione dell’obbligazione professionale nell’ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell’ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.

Questa Corte ha al riguardo già più volte affermato che l’onere della prova è ripartito tra le parti nel senso che (alla luce del principio enunziato in termini generali da Cass., Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533) il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento.

Analogo principio è stato posto con riguardo all’inesatto,: adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l’onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto.

Pertanto, in base alla regola di cui all’art. 1218 c.c. il creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del professionista e la relativa gravita (cfr., con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488).

L’imposizione della presunzione dell’onere della prova in capo al debitore, il cui fondamento si è indicato nell’operare del principio di c.d. vicinanza alla prova o di riferibilità (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., Sez. Un., 23/5/2001, n. 7027; Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., 13/9/2000, n. 12103), va ancor più propriamente ravvisato, come sottolineato anche in dottrina, nel criterio della maggiore possibilità per il debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l’esecuzione della prestazione consista nell’applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee Italia comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del professionista.

All’art. 2236 c.c. non va conseguentemente assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, giacché incombe in ogni caso al professionista dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del medesimo, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488).

Orbene, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto va osservato che l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici, la cui rispettiva obbligazione è senz’altro di risultato (v. Cass., 3/12/2009, n. 25396; Cass., 9/11/2004, n. 21343), sono tenuti all’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.

In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del c.d. pacchetto turistico o package, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato ‘anomalo’ o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.

E laddove tale prova non riescano a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c. i medesimi rimangono soccombenti.

Va posto d’altro canto in rilievo che ai sensi degli artt. 14 ss. d.lgs. n. 111 del 1995 l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche se la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altro prestatore di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di costui (v., con riferimento al vettore, Cass., 10/9/2010, n. 19283; Cass., 29/2/2008, n. 5531).

Come sottolineato anche in dottrina, nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970, ai sensi degli artt. 5 Direttiva n. 90/314/CEE e 14 ss. d.lgs. n. 111 del 1995 l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera comunque si avvalgano per l’adempimento della prestazione da essi dovuta.

Trattasi di responsabilità la cui fonte riposa nella regola generale di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., in base alla quale il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).

La responsabilità per fatto dell’ausiliario (e del preposto) prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, fondamentale rilevanza viceversa assumendo la circostanza che dell’opera del terzo il debitore comunque si avvalga nell’attuazione della sua obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore (v., da ultimo, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 26/5/2011, n. 11590), sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.

La responsabilità che dall’esplicazione dell’attività di tale terzo direttamente consegue in capo all’organizzatore e al venditore di un pacchetto turistico riposa allora sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, dell’appropriazione o avvalimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.

Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 15/2/2000, n. 1682).

Il debitore risponde quindi direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto della cui opera comunque si avvale sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore (nel caso, turista-consumatore di pacchetto turistico).

Diversamente che per la suindicata disciplina relativa al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (cfr. Cass., 27/6/2007, n. 14837; Cass., 27/10/2004, n. 20787; Cass., 24/5/1997, n. 4636; Cass., 6/11/1996, n. 9643), la responsabilità dell’organizzatore e del venditore di pacchetti turistici trova allora fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza (giusta differente modello di responsabilità, proprio di altre esperienze, invero non accolto in termini generali nel nostro ordinamento) bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione (cfr., con riferimento a diversi ambiti professionali, Cass., 13/4/2007 Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329), fondamentale rilevanza assumendo -come detto- la circostanza che dell’opera del terzo essi comunque si avvalgano nell’attuazione della prestazione dovuta.

Il tour operator è pertanto direttamente responsabile allorquando l’evento dannoso risulti come nella specie da ascriversi alla condotta colposa del terzo prestatore (nel caso, conducente di taxi) della cui attività comunque si sia avvalso, essendo tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal turista-consumatore di pacchetto turistico in conseguenza della medesima, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo (art. 14, comma 2, d.lgs. n. 111 del 1995).

Orbene, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto emerge evidente come la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

Rimasto accertato che nella specie, “in occasione di un viaggio organizzato dalla ‘Mistral Tour’ in India, in data 8/1/1998, durante il trasferimento in taxi verso Nuova Delhi dall’aeroporto di Jaipur, ove l’aereo, proveniente da Udaipur, era stato costretto ad atterrare per le avverse condizioni atmosferiche”; che l’odierna ricorrente “aveva la possibilità di optare per un pernottamento a Jaipur a spese del tour operator… ovvero di aderire all’offerta di trasferimento via taxi e non è dubitabile che questa offerta sia stata dalla stessa accettata, così come dagli altri passeggeri”; che durante il tragitto successivamente “l’autista aveva violentemente tamponato un autobus che lo precedeva in difficili condizioni metereologiche ed a propria volta arrestatosi bruscamente per un altro incidente”; che tale sinistro è avvenuto per colpa del “tassista”, il quale “guidava spericolatamente e teneva addirittura la testa fuori dal finestrino per orientarsi nella nebbia”, la corte di merito è invero pervenuta ad escludere “la responsabilità nell’occorso” della società Mistral Tour Internazionale s.r.l.

A tale conclusione è giunta argomentando dal rilievo che a) “l’aereo diretto a Nuova Delhi fu costretto ad atterrare a Jaipur per un fatto incontrollabile dall’uomo e comunque dal tour operator, ovverossia le avverse condizioni atmosferiche, così come non è revocabile in dubbio che il mezzo proposto per il trasferimento era del tutto ‘regolare’ e non presentava rischi maggiori di qualsiasi altro mezzo di trasporto, aereo compreso”; b) “nessun inadempimento è ascrivibile all’operatore, il quale… a mente dell’art. 15 L. 1084/97…

risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale di questi servizi (trasporto e alloggio)… ed in questo senso del tutto condivisibile è la sentenza impugnata, laddove esclude che il fatto del terzo sia riconducibile all’inadempimento di un servizio di cui il tour operator debba rispondere”; c) alla stregua della ricostruzione del fatto operata dal giudice di prime cure, l’“incidente… non era stato procurato neppure dalla nebbia in modo diretto, ma dal comportamento imprudente del tassista, soggetto del tutto estraneo alla sfera di influenza della società convenuta”.

A tale stregua, nel dare particolare rilievo alla bontà in astratto della soluzione sostitutiva offerta (anche) all’odierna ricorrente e dalla medesima accettata, la corte di merito è addivenuta ad escludere la configurabilità della responsabilità del tour operator facendo erroneamente applicazione di un principio proprio della suindicata diversa disciplina del contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970, anziché di quello posto dall’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 111 del 1995.

Dopo avere correttamente osservato essere “assolutamente irrilevante ai fini della soluzione della presente fattispecie” la circostanza “che i taxi per effettuare il trasporto sostitutivo dei passeggeri siano stati reperiti dall’operatore aeroportuale, dalla compagnia aerea o dalla guida”, così come “del tutto irrilevante è l’eventuale circostanza che la proposta di servirsi del mezzo privato sia pervenuta dalla guida incaricata dal tour operator” in quanto tale “proposta… non realizzerebbe altro che l’esecuzione degli obblighi contrattuali posti a carico dell’operatore turistico, il quale è tenuto, innanzi tutto, a porre i passeggeri in grado di portare a termine senza rischi prevedibili il viaggio”; e dopo avere ascritto il sinistro al “comportamento imprudente del tassista”, la corte di merito ha invero omesso di considerare che del servizio del tassista il tour operator si è nella specie avvalso ai fini dell’adempimento della propria prestazione dovuta, e che delle conseguenze negative derivate alla turista odierna ricorrente dalla negligente esecuzione della medesima essa è pertanto direttamente tenuta a rispondere.

In altri termini, atteso che in base all’operato accertamento fattuale il trasporto in taxi de quo risulta dal giudice di merito [non già ascritto ad autonoma iniziativa della turista odierna ricorrente, in contrasto con un’eventuale ferma e risoluta opposizione al riguardo manifestata dal rappresentante in loco del tour operator deponente addirittura per l’estraneità della soluzione adottata al rapporto contrattuale e a tale stregua rilevante (anche) come fatto d’inadempimento dello stesso, bensì] ravvisato quale soluzione alternativa oggetto di offerta riconducibile all’organizzatore del pacchetto turistico in vista dell’attuazione del proprio impegno obbligatorio, e che dall’odierna ricorrente essa è stata in quanto tale accettata; e considerato che a tale stregua il servizio di tale vettore risulta essere stata obiettivamente inserito nel procedimento esecutivo della prestazione contrattuale per l’adempimento della propria prestazione contrattuale in vista del soddisfacimento dell’interesse creditorio (né a diversa conclusione si sarebbe in ogni caso pervenuti laddove il reperimento dei taxi per effettuare il trasporto sostitutivo in questione fosse stato in concreto compiuto dalla turista odierna ricorrente, trattandosi comunque di scelta dalla medesima operata nell’ambito di un ventaglio di soluzioni alternative offerte dal tour operator), nell’erroneamente assegnare decisivo rilievo alla circostanza che il conducente del taxi era “soggetto del tutto estraneo alla sfera di influenza della società convenuta”, la corte di merito non ha invero tratto i debiti corollari dai corretti presupposti argomentativi individuati.

Non ha in particolare fatto nel caso applicazione del suindicato principio cuius commoda eius et incommoda, o più precisamente dell’appropriazione o avvalimento da parte tour operator dell’attività del conducente di taxi per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni da essa derivanti alla odierna creditore, rischio di cui il sinistro stradale ha nella specie costituito specifica concretizzazione (cfr., da ultimo, Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685), essendo la trasportata risultata esposta (anche) alla condotta colposa di tale vettore che del sinistro de quo è stata invero causa (cfr. Cass., 7/10/2008, n. 24755).

Con unico complesso motivo la ricorrente in via incidentale denunzia “errata applicazione” degli artt. 7, 15 d.lgs. n. 111 del 1995, 1387 c.c., 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.

Si duole che erroneamente la corte di merito ha considerato un servizio estraneo al pacchetto turistico in oggetto come nel medesimo viceversa ricompreso.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Prima ancora della manifesta infondatezza del rilievo circa l’“estraneità” del servizio nella specie reso dal tassista rispetto all’oggetto del pacchetto turistico, che si trae con tutta evidenza da quanto già più sopra osservato con riferimento al ricorso principale, va posto invero in rilievo che il motivo risulta formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., lo stipulato “pacchetto turistico” de quo) senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la cui mancanza rende di per sé il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Rigettato a tale stregua quello incidentale, all’accoglimento del ricorso principale, nei esposti termini e limiti, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio di diritto:

Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 111 del 1995 (emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 – cd. Codice del Consumo-), l’organizzatore e il venditore di c.d. ‘pacchetto turistico’ o package rispondono dei danni subiti dal turista-consumatore in ragione della fruizione delle prestazioni oggetto del contratto (anche) allorquando si appropriano o avvalgono dell’attività altrui ai fini dell’adempimento della propria prestazione obbligatoria dovuta, assumendone il connaturato rischio.

Ne consegue che il tour operator è tenuto a risarcire i danni subiti dal turista-consumatore di pacchetto turistico durante il viaggio effettuato in territorio estero (nel caso, in India) per raggiungere l’aeroporto (nel caso, di Nuova Delhi) da cui imbarcarsi per il volo di ritorno in Italia, all’esito di sinistro stradale avvenuto per fatto e colpa del vettore (nel caso, conducente di taxi) della cui prestazione si è avvalso in sostituzione -per causa di forza maggiore (nel caso, la nebbia)- di quello aereo, contrattualmente previsto.

È fatto salvo il diritto di rivalsa del tour operator nei confronti di detto vettore sostitutivo.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del procedimento di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

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