Suprema Corte di Cassazione

Sezione III,

sentenza del 16 marzo 2012, n. 4229

…omissis…

Motivi della decisione

1.- Anche se la sentenza impugnata è stata depositata dopo l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., non per questo la formulazione di quesiti di diritto può ritenersi colpita da nullità, trattandosi di una modalità di sintesi dei motivi di ricorso apprezzabile, anche se non più imposta dalla legge.

2.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge e di principi costituzionali e fondamentali, S.A., S.I. e S.S., figli della de cuius e appellanti principali, si dolgono della irrisoria liquidazione del danno morale (poco più di Euro 42.000 per ciascuno) ed in particolare dell’utilizzo, da parte della Corte di Appello, delle Tabelle del Tribunale di Bologna, invece di quelle del Tribunale di Milano, ai fini della liquidazione del danno.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile per la sua novità, quanto alla questione delle tabelle. E’ vero, infatti, – come affermato di recente da questa Corte (Cass. 7 giugno 2011 n. 12408) – che deve ritenersi intollerabile, e violazione del principio di equità, la liquidazione di un medesimo danno alla persona in maniera difforme sul territorio nazionale. La medesima sentenza ora citata chiarisce peraltro che perchè, sotto il profilo della violazione di legge, possa porsi la questione dell’utilizzo, da parte del giudicante, di una tabella diversa da quella milanese, già prescelta dai giudici di merito di ben sessanta tribunali, non è sufficiente che in appello sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorre che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione de danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano (il che, nella specie, non risulta); e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti (il che neppure risulta). In tanto, dunque, la violazione della regola iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in quanto la questione sia stata specificamente e ritualmente posta nel giudizio di merito (i ricorrenti assumono di averla sollevata solo nella comparsa conclusionale in appello). In difetto la questione dovrà ritenersi inammissibile, senza che possa prospettarsi violazione alcuna dei numerosi principi e diritti costituzionali e comunitari richiamati dai ricorrenti.

2.2.- La questione è, quanto alla “irrisoria liquidazione del danno morale”, del pari inammissibile in quanto posta sotto l’esclusivo profilo della violazione di legge. Questa Corte ha infatti ammesso che la liquidazione equitativa compiuta dal giudice di merito possa essere sindacata se incongrua e quindi “sproporzionata” rispetto al caso concreto solo sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., tra le tante, Cass. 12 dicembre 2008, n. 29191; 28 novembre 2008, n. 2.8407; 29 settembre 2005, n. 19171; 3 agosto 2005, n. 16225; 23 febbraio 2005, n. 3766; 21 maggio 1996, n. 4671).

3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i medesimi ricorrenti si dolgono, in via subordinata, della mancata rivalutazione della somma liquidata all’epoca della sentenza.

3.1.- Il secondo motivo è infondato. I ricorrenti tacciono infatti di avere percepito, accettandola in acconto, la somma di L. 83.000.000 ciascuno dalle Assicurazioni Generali, in data non risultante nè dalla sentenza nè dal ricorso, e che tale somma, secondo i giudici di primo e secondo grado, è da ritenersi esaustiva del danno da essi subito. Il principio, corretto, della necessaria rivalutazione del danno all’epoca della sentenza non può dunque trovare nella specie applicazione, trattandosi di somme già percepite, prima della sentenza, dagli aventi diritto.

4.- Con il terzo motivo i medesimi ricorrenti si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata personalizzazione del danno subito da essi, figli della vittima.

4.1.- Il terzo motivo è infondato. Non sussiste, infatti, alcun automatismo liquidatorio – come lamentato dai ricorrenti – in quanto, nella sentenza impugnata, si da conto che la somma di L. 83.000.000, già percepita da ciascuno dei figli, è superiore (e non semplicemente uguale) a quella prevista dalle tabelle ritenute applicabili.

5.- Con il quarto, quinto e sesto motivo i medesimi ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, della violazione di legge e della violazione di diritti costituzionali e fondamentali, si dolgono del rigetto della domanda di risarcimento del danno morale e biologico jure hereditatis.

5.1.- I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei sensi di seguito precisati.

Premesso che unitaria deve essere la eventuale liquidazione del danno non patrimoniale, alla luce di SS.UU., 11 novembre 2008 n. 26972, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, l’affermazione secondo cui (pag. 12 della sentenza) il danno biologico permanente jure hereditatis non può essere riconosciuto “perchè la morte della congiunta si è verificata nel breve termine di 6 giorni dall’incidente” è chiaramente erronea, atteso che un periodo di sei giorni non è talmente breve da escludere la sofferenza della vittima, che sìa rimasta lucida durante l’agonia, essendo jus receptum che il danno non patrimoniale della vittima sia risarcibile quando intercorra un “apprezzabile” lasso di tempo tra l’incidente e la morte. I ricorrenti, d’altro canto, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, hanno fornito la prova che la vittima sia rimasta lucida durante l’agonia, producendo copie della cartella clinica e del diario clinico.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione. Il giudice di rinvio dovrà valutare a quanto ammonti il danno non patrimoniale riconoscibile ai figli jure hereditatis e se esso ecceda, unitamente al danno non patrimoniale liquidato jure proprio, la somma di L. 83.000.000 già percepita da ciascuno di essi.

6.- Con il settimo motivo S.S. si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, assumendo di essere “di fatto convivente per lungo periodo” con la de cuius.

6.1.- Il settimo motivo è inammissibile e comunque infondato, basandosi su circostanza, quella della convivenza di fatto, non risultante dagli atti ed anzi smentita dalla sentenza, ove si afferma invece (pag. 11) “che i figli della de cuius (…) neppure erano conviventi con la madre C.G., all’epoca del fatto” ed in particolare, quanto all’apporto della de cuius all’attività di ristoratrice di S.S., con congrua e non contraddittoria motivazione, si afferma (pagg. 12-13) che, seppure i testi hanno affermato che C.G. “si recava dalla figlia, nei fine settimana e nei giorni festivi, per “dare una mano””, tuttavia manca la prova che la scomparsa della donna, ottantenne all’epoca del fatto, “possa avere inciso negativamente, in modo rilevante, nella gestione del ristorante”. 7.- Con l’ottavo motivo S.A., S.I. e S.S. si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno esistenziale.

7.1.- Il mezzo è infondato. A prescindere dall’esattezza della motivazione in diritto della Corte di Appello – secondo cui “gli attori avrebbero dovuto provare una sostanziale alterazione, assai rilevante, delle loro abitudini di vita” – è comunque assorbente il rilievo che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., SSUU 11 novembre 2008, n. 26972), non esiste una autonoma categoria di danno esistenziale, essendo risarcibile il danno non patrimoniale, nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Poichè nella specie risulta che tale danno, in ogni sua componente, è stato risarcito (pag. 14 della sentenza impugnata) in misura “ampiamente satisfattiva”, ne consegue che il risarcimento anche del danno esistenziale si risolverebbe in una inammissibile duplicazione risarcitoria.

8.- Con il nono motivo C.B., C.O., C. R. e C.P., fratelli della de cuius e appellanti incidentali, si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge, della liquidazione del danno morale operata in loro favore (poco più di Euro 20.000 ciascuno), basata sulle tabelle del Tribunale di Bologna invece che su quelle di Milano.

8.1.- Il mezzo è inammissibile per le ragioni esposte sub 2.1. e 2.2. 9.- Con il decimo motivo i medesimi ricorrenti, sotto il profilo della violazione di legge, in via subordinata, si dolgono della mancata rivalutazione del danno all’epoca della sentenza.

9.1.- Il mezzo è infondato per le ragioni esposte sub 3.1. I ricorrenti hanno infatti percepito dalle Generali la somma di L. 40.000, ritenuta dalla Corte esaustiva del danno, nei corso del giudizio di primo grado e dunque ben prima della sentenza della Corte di Appello.

10.- Con l’undicesimo motivo i medesimi ricorrenti (qualificandosi peraltro figli, e non fratelli, dellade cuius) si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata personalizzazione del danno.

10.1.- L’undicesimo motivo è infondato per le medesime ragioni esposte sub 4.1. quanto al terzo. Anche la somma di L. 40.000.000 percepita da ciascuno dei fratelli della vittima è detta (pag. 14) superiore a quella prevista dalle tabelle.

11.- Con il dodicesimo motivo i medesimi ricorrenti si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge, del rigetto della domanda di liquidazione del danno esistenziale.

11.1.- Il mezzo è infondato per le medesime ragioni esposte sub 7.1. 12.- Con il tredicesimo motivo Se.Si., Se.St. e Se.Mi., nonchè Se.Lu. e S.S., quali successori della premorta Se.Mo., nipoti della de cuius e appellanti incidentali, lamentano, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata liquidazione del danno morale jure proprio, mentre, con il quattordicesimo motivo, anche gli altri nipoti, appellanti incidentali, S.S., S. M. e S.L. si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge, del rigetto della domanda di liquidazione del danno morale e di quello esistenziale.

12.1.- Il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo sono inammissibili, sia – per le ragioni già esposte – nella parte in cui i ricorrenti sembrano dolersi della mancata adozione delle tabelle milanesi, sia perchè, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti lamentano in realtà la inadeguatezza della motivazione, che ha negato il chiesto risarcimento sulla base della mancanza di rapporti di coabitazione e della lontananza delle rispettive residenze.

13.- Con il quindicesimo motivo i ricorrenti lamentano, conclusivamente, la violazione del Trattato di Lisbona, che avrebbe costituzionalizzato la Carta di Nizza, ed in particolare la violazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 47, 52 e 54 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

13.1.- Il quindicesimo motivo è infondato, non avendo i ricorrenti dimostrato le plurime violazioni di diritti lamentate, in specie per quanto riguarda il diritto ad un equo ed effettivo processo (art. 47).

14.- Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, in riferimento ai motivi quarto, quinto e sesto. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi di diritti enunciati sub 5.1.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione.

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