Suprema Corte di Cassazione

Sezione III

Sentenza del 26 luglio 2012, n. 13204

 

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
Con ricorso del 7 agosto 2003 T.M. , T.A. e G.T. proposero, innanzi al Tribunale di Como, opposizione al pignoramento loro notificato a istanza dell’avvocato L..V. , deducendo l’inesistenza e/o la nullità della notifica dello stesso; la mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 555 cod. proc. civ., necessari ai fini della esatta identificazione del pignorante nonché dei cespiti colpiti dal vincolo; l’incertezza sull’ammontare del credito azionato; la mancanza di un valido precetto, posto che quello notificato il 30 maggio 2003 era stato preceduto da altro identico precetto notificato il giorno precedente.
Sulla base di tali premesse, gli opponenti chiesero che il pignoramento venisse dichiarato giuridicamente inesistente e/o nullo, con ogni conseguente pronuncia.
Costituitosi in giudizio, l’opposto contestò le avverse difese.
Con sentenza del 7 febbraio 2006 il giudice adito ha respinto il ricorso, condannando gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali; ha inoltre disposto la cancellazione di varie espressioni, ritenute sconvenienti ed offensive, condannando in solido gli opponenti al pagamento in favore dell’opposto, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 3.000,00, con gli interessi legali dal 21 novembre 2005 al saldo.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono a questa Corte T.M. , A.T. e T.G.
Resiste con controricorso L.V.
I ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Va premesso che il ricorso non risulta articolato in una serie di motivi aventi ciascuno un proprio numero identificativo, ma piuttosto in aree tematiche all’interno delle quali sono esposte le critiche alla decisione impugnata. La numerazione è pertanto frutto di un ordine espositivo autonomamente ricostruito dal collegio.
2. Con il primo motivo gli impugnanti, denunciando mancanza assoluta di motivazione e violazione degli artt. 111 della Costituzione, 115, 140 e 132 cod. proc. civ., censurano la negativa valutazione del giudice di merito in ordine alla giuridica inesistenza della notifica del pignoramento. Detta inesistenza era stata da essi sostenuta in quanto l’ufficiale giudiziario solo apparentemente aveva eseguito la notifica con il rito degli irreperibili, ex art. 140 cod. proc. civ., il 2 agosto 2003, posto che, essendo quel giorno sabato, non vi era stata in realtà alcun deposito dell’atto presso la Casa Comunale, come del resto inequivocabilmente attestato agli opponenti dal personale amministrativo. Oggetto dei rilievi degli esponenti è dunque l’affermazione del giudice di merito secondo cui: a) la tempestività dell’opposizione privava di qualsivoglia rilevanza ogni accertamento sull’avvenuto deposito, ivi comprese, dunque, le ragioni per le quali l’ufficiale giudiziario avesse scelto di effettuare l’adempimento il sabato, piuttosto che il lunedì; b) la circostanza che gli uffici fossero chiusi al pubblico, non implicava che lo fossero anche per l’ufficiale giudiziario, e comunque ogni contestazione al riguardo poteva essere fatta valere solo mediante proposizione di querela di falso; c) peraltro gli stessi opponenti, articolando prova testimoniale sul punto, avevano dato per scontata la presenza di un’impiegata negli uffici del Comune, il che significava che esso non era del tutto chiuso; d) la dedotta riduzione dei già brevi termini difensionali non aveva rilevanza, in un contesto in cui la parte si era anche avvalsa della facoltà di richiedere i termini di cui all’art. 183, comma 5, cod. proc. civ., così adeguatamente svolgendo la propria linea difensiva.
Tale apparato motivazionale, secondo gli impugnanti, sarebbe meramente apparente e assolutamente inappagante, a fronte degli articolati rilievi svolti negli scritti difensivi. Aggiungono che del tutto apoditticamente il decidente non avrebbe ammesso la prova orale da essi articolata, né avrebbe considerato la carenza in capo all’ufficiale giudiziario dei requisiti di soggetto pubblico notificatore al momento dell’asserita notifica.
3. Con il secondo mezzo i ricorrenti, lamentando violazione degli artt. 555, 615 e 617 cod. proc. civ., 2826 cod. civ.; 13 e 29 legge 27 febbraio 1985, n. 52, censurano la ritenuta validità del pignoramento, malgrado la denunciata assenza nello stesso degli essenziali requisiti di specificità e certezza richiesti dalla norma codicistica richiamata. Le critiche si appuntano quindi contro l’affermazione del giudice di merito, secondo cui andava esclusa ogni incertezza in ordine alla individuazione del compendio immobiliare pignorato, per mancata indicazione dei confini, e tanto anche a prescindere dalla tardività del rilievo, esplicitato solo nella comparsa conclusionale.
E invero, in base al comb. disp. degli artt. 555 cod. proc. civ. e 2826 cod. civ., doveva escludersi che l’omessa indicazione di tre dei confini costituisse motivo di nullità o annullabilità del pignoramento, una volta indicati i dati catastali, la natura del bene e il Comune in cui lo stesso si trovava. Del resto gli opponenti neppure avevano sollevato questioni in ordine alla individuazione dei beni pignorati.
Assumono per contro gli esponenti che, a norma dell’art. 29 della legge 27 febbraio 1985 negli atti in cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere designato anche con l’indicazione di almeno tre confini.
Aggiungono anche che nel contestato pignoramento mancherebbe, altresì, la precisazione della natura del bene pignorato; che i numeri di mappale sarebbero solo apparentemente indicati, essendo, in realtà, esattamente riconducibili al contesto ambientale cui li riferisce il soggetto pignorante; che del tutto criptica e incomprensibile era l’assunto secondo cui l’identificazione del cespite non era stata posta in discussione dagli esecutati, posto che le conseguenze della omessa, esatta individuazione dello stesso ad opera del creditore procedente non poteva essere rovesciata sulla controparte.
4. Con il terzo gli impugnanti lamentano mancanza di motivazione con riferimento alla dedotta carenza di interesse del creditore pignorante, e conseguente violazione degli artt. 111 della Costituzione, 100 e 132 cod. proc. civ.
Oggetto delle critiche è l’assunto del giudice di merito secondo cui un secondo pignoramento, il quale venga effettuato sui medesimi beni di uno precedente, non può ritenersi, di per sé illegittimo, e ciò tanto più quando siano insorti dubbi sulla estensione del primo pignoramento. Del resto – ha argomentato il decidente – per il creditore pignorante non vige il principio del ne bis in idem, e la pluralità di pignoramenti relativi allo stesso bene genera solo il dovere dell’ufficio di riunire i successivi al primo.
Secondo gli esponenti tale motivazione sarebbe intrinsecamente illogica e giuridicamente inconsistente, posto che la giurisprudenza di legittimità citata dal Tribunale si riferiva a pignoramenti per titoli e precetti diversi, non già a pignoramenti identici per il medesimo titolo e magari sulla scorta della reiterazione del medesimo precetto.
5. Con il quarto e con il quinto mezzo i ricorrenti censurano le affermazioni della sentenza impugnata in ordine alla denunciata carenza di un valido precetto e alla incertezza del credito azionato.
Ha osservato sul punto il decidente che nessuna norma impone che con l’atto di pignoramento il credito azionato in executivis sia determinato fino all’ultimo centesimo di Euro, calcolando in limine spese di procedura e accessori; che nel precetto, i soli interessi già maturati si prestano a essere specificamente indicati; che gli opponenti, lungi dall’avere contestato la specifica debenza di alcune somme, avevano piuttosto sollevato un’eccezione di irritualità e carenza di interesse per il fatto che un identico precetto era stato già notificato alla parte debitrice; che sul punto valevano considerazioni analoghe a quelle già svolte relativamente al pignoramento, atteso che l’esistenza di un precedente precetto non precludeva la possibilità di precettare la stessa somma, tenuto conto, altresì, dell’opposizione allo stesso proposta dalla controparte.
Gli impugnanti contestano tali affermazioni, deducendo mancanza assoluta di motivazione, e quindi violazione degli artt. 111 della Costituzione, 100 e 132 cod. proc. civ., in ordine al prospettato difetto di interesse del creditore pignorante a notificare un nuovo precetto, fino a che quello precedente mantenga la sua efficacia. Nella fattispecie, poi, il creditore non aveva notificato un precetto difforme dal precedente, ma aveva semplicemente rinnovato la notifica.
Sostengono anche i ricorrenti, con riguardo al vizio di indeterminatezza del credito azionato, che la sentenza impugnata violava il comb. disp. degli artt. 492 e 555 cod. proc. civ. E invero l’intimante avrebbe colto l’occasione del precetto de quo per azionare in executivis pretese indebite, quali, come già segnalato a pag. 12 del ricorso in opposizione, spese e competenze del precetto precedente a quello reiterato.
Aggiungono che la sentenza n. 1373/2004 del Tribunale di Como aveva cominciato ad accertare, quantificandole, tale pretese indebite.
6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 124 e 163 cod. proc. civ. con riferimento alla omessa indicazione della residenza del creditore pignorante. Le critiche hanno dunque ad oggetto l’affermazione del giudice di merito secondo cui, considerato che nell’atto di pignoramento immobiliare erano indicati sia l’indirizzo dello studio dell’avvocato V. , con relative utenze telefoniche e fax, sia il numero di codice fiscale dello stesso, del tutto irrilevante era l’omessa indicazione della residenza, non sussistendo alcuna incertezza nella identificazione del creditore procedente.
Sostengono per contro gli esponenti che il problema posto era quello di rispettare sempre e comunque le forme di rito, laddove queste erano state dal giudice di merito ingiustamente minimizzate.
7. Con il settimo mezzo gli impugnanti denunciano violazione degli artt. 111 della Costituzione, 132 cod. proc. civ., e 112 dello stesso codice, ex art. 360 n. 4, cod. proc. civ. Oggetto delle critiche è la valutazione come gratuitamente offensive di talune espressione contenute nei loro scritti difensivi, con condanna degli opponenti al risarcimento del danno, ex art. 89 cod. proc. civ., equitativamente liquidato, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in Euro 3.000,00, con gli interessi legali dalla data della pronuncia della sentenza, e cioè dal 25 novembre 2005.
Assumono che siffatto giudizio sarebbe del tutto apodittico; che la cancellazione non è il presupposto della pronuncia risarcitoria (confr. Cass. civ. 26 luglio 2002, n. 11063); che, senza alcuna motivazione, mentre la controparte aveva chiesto la condanna in solido degli opponenti e del loro patrono, il giudice di merito aveva omesso di condannare il difensore, di talché la sentenza impugnata aveva pronunciato in modo difforme dalla domanda; che la decorrenza degli interessi era stata illegittimamente fissata nella data di pronuncia della sentenza, piuttosto che in quella della sua pubblicazione.
8. Il ricorso è infondato.
Occorre muovere dalla considerazione che l’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, di talché, ove il ricorrente non indichi la specifica lesione subita, il lamentato vulnus procedurale non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (confr. Cass. civ. 12 settembre 2009, n. 18635).
In sostanza, tutte le deduzioni concernenti l’osservanza delle regole processuali, ivi comprese quelle volte a garantire il rispetto del principio del contraddittorio, soggiacciono al principio dell’interesse al gravame, e cioè alla verifica dell’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del mezzo azionato (confr. Cass. civ. 23 maggio 2008, n. 13373), il che comporta che l’impugnante, a pena di inammissibilità della censura, deve indicare quale sia stato il danno arrecato alle proprie attività difensive dalla invocata nullità processuale (confr. Cass. civ. 4 giugno 2007, n. 12952).
9. Venendo al caso di specie, a prescindere dalla correttezza o meno delle argomentazioni svolte dal giudice di merito in ordine alla sostanziale legittimità dell’operato dell’ufficiale giudiziario e alla rilevanza della omessa indicazione della residenza del creditore pignorante, segnatamente svolte nel primo e nel sesto motivo di ricorso, nulla deduce il ricorrente in ordine alla decisività di tali, pretesi vizi processuali, e, con particolare riguardo alla asserita riduzione dei tempi necessari all’approntamento delle proprie difese, sulle attività difensive effettivamente conculcate, il che disvela il carattere meramente formale e sostanzialmente specioso delle irregolarità denunciate.
A ciò aggiungasi, con riguardo ai rilievi formulati nel primo mezzo, che esse difettano di autosufficienza nella parte in cui l’impugnante lamenta la mancata ammissione della prova orale, senza indicare, a tacer d’altro, i capitoli sui quali avrebbero dovuto essere sentiti i testimoni, né l’esatta allocazione della deduzione nel fascicolo processuale. Non è superfluo in proposito ricordare che l’onere della parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, risulta ora tradotto nelle più puntuali e definitive disposizioni contenute negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2012, n. 8077, in motivazione); che sull’interpretazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la norma, novellata dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale la deduzione difensiva risulti formulata o il documento risulti prodotto, evidenziando altresì che la prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (Cass. civ. 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. civ. 2 dicembre 2008, n. 28547); che, con specifico riferimento a tale ultima disposizione, le sezioni unite, pur avendo chiarito che l’onere del ricorrente di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., hanno tuttavia precisato che resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento (confr. Cass. civ. 3 novembre 2011, n. 22726).
10. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio.
Le critiche relative alla mancata indicazione della natura del bene pignorato e alla confusa riproduzione dei dati catastali sono, all’evidenza, nuove e prive di autosufficienza.
A ciò aggiungasi che – a prescindere dal rilievo per cui, non sussistendo incertezze in ordine alla individuazione del bene pignorato, le critiche presentano, ancora una volta, profili di inammissibilità per difetto di un interesse concreto e attuale alla deduzione del vizio – l’impugnante omette di confutare la preliminare e decisiva considerazione che la doglianza relativa alla mancata indicazione dei confini era stata prospettata solo in sede di comparsa conclusionale, ed era quindi tardiva.
Questa Corte ha invece ripetutamente affermato che l’opposizione, con cui si lamenta che l’atto di pignoramento immobiliare è viziato per la mancata indicazione dei confini degli immobili staggiti, non è volta a far valere l’inesistenza, ma la semplice invalidità del pignoramento e pertanto, dovendo essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, non è svincolata dal termine di decadenza previsto dall’art. 617 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 23 gennaio 1998, n. 660; Cass. civ. 14 aprile 1977, n. 1407).
11. Si prestano a essere esaminati congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi, i successivi tre motivi di ricorso.
Le critiche in essi svolte sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.
È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall’art. 39 cod. proc. civ. -la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi e il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice – ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell’esecuzione, applicando l’art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento (confr. Cass. civ. 18 settembre 2008, n. 23847).
A ciò aggiungasi, con specifico riguardo ai pretesi vizi relativi all’atto di precetto, che la linea difensiva è confusa e contraddittoria: e invero, da un lato, si prospetta una mera rinnovazione della sola notifica di tale atto, dall’altro, si denunciano come azionate pretese indebite, in totale spregio, a tacer d’altro, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Valga al riguardo considerare che la non debenza di alcuni degli importi indicati nel secondo precetto è questione del tutto nuova, e che è, d’altra parte, ignoto sia il contenuto sia l’allocazione nel fascicolo processuale della sentenza del Tribunale di Como n. 1373 del 2004, menzionata nel quinto mezzo.
12. Anche l’ultimo motivo di ricorso è privo di pregio. L’apprezzamento sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite; l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime nonché il riconoscimento del connesso e correlativo risarcimento del danno, a norma dell’art. 89 cod. proc. civ., implicano una valutazione di stretto merito e integrano esercizio di un potere discrezionale incensurabile in sede di legittimità (confr. Cass. civ. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. civ. 26 luglio 2002, n. 11063).
Quanto poi alle critiche volte a far valere l’omessa condanna del patrono, insieme alle parti in proprio, al pagamento della somma liquidata a titolo di ristoro, le doglianze, ove riferite al difensore, sono chiaramente viziate da difetto di interesse; ove, invece, riferite alle parti in proprio, sono nulle in quanto proposte da un patrocinate in conflitto di interessi con gli assistiti, vizio rilevabile d’ufficio dal giudice, atteso che esso investe tout court la validità della procura, e quindi il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati (confr. Cass. civ. 4 novembre 2005, n. 21350; Cass. civ. 19 luglio 2005, n. 15183).
13. Relativamente agli interessi, infine, tenuto conto della natura aquiliana della responsabilità processuale qui fatta valere e della conseguente decorrenza degli accessori dal momento del verificarsi dell’evento dannoso, (confr. Cass. civ. 9 luglio 2009, n. 16121; Cass. civ. 3 marzo 2009, n. 5054; Cass. civ. 7 agosto 2001, n. 10916), non par dubbio che il loro riconoscimento a partire dalla pronuncia della sentenza impugnata rappresenta semmai una decorrenza di favore per i ricorrenti, della quale sarebbe in tesi stata legittimata a dolersi soltanto la controparte.
In definitiva il ricorso va integralmente rigettato.
Segue la condanna degli impugnanti al pagamento delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 4.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Depositata in Cancelleria il 26.07.2012

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