Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 13217 del 26 luglio 2012

Svolgimento del processo

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Torino ha confermato la prima sentenza che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dalla D. e dal C. contro la ASL (omissis) e la dr. De.Ma.. Gli attori sostenevano che la D. aveva partorito mediante taglio cesareo e nell’occasione, dietro consiglio del medico, era stata eseguita la chiusura delle tube a fini contraccettivi; ciononostante, la donna era rimasta successivamente incinta, sicchè gli attori lamentavano il difetto d’informazione per essere stati indotti ad un intervento che, se conosciuta la possibilità d’insuccesso, non sarebbe stato affrontato.
Propongono ricorso per cassazione la D. ed il C. a mezzo di sei motivi. Rispondono con controricorso la ASL e la De.
M.. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo censura la sentenza per “vizio logico della motivazione e violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.” per aver ritenuto “nuove” le questioni attinenti alla responsabilità per colpa dei sanitari nella scelta delle modalità e nell’esecuzione dell’intervento.
Il secondo motivo censura la sentenza ex art. 112 c.p.c. per l’incompleto esame dei profili di responsabilità dei sanitari e violazione dell’art. 2697 c.c. per l’adozione del criterio della prova controfattuale nell’accertamento della responsabilità medica.

Il terzo motivo lamenta il vizio della motivazione in relazione alla “presunzione” di completezza di informazione.
Il quarto motivo pone il medesimo problema del precedente con riferimento alla presunzione di completezza di informazione posta alla base del consenso prestato dai coniugi C. alla legatura delle tube.
Il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto al C. la legittimazione all’intervento quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Il sesto motivo censura la sentenza per avere raddoppiato le spese dovute dai soccombenti per diritti ed onorari.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Sono inammissibili laddove ripropongono questioni attinenti alla responsabilità medica nell’esecuzione dell’intervento e, dunque, non specifiche rispetto al tenore della sentenza, nonchè questioni di fatto che tendono ad una nuova valutazione del merito della controversia. Sono infondati laddove lamentano insussistenti violazioni di legge, ultrapetizioni e vizi della motivazione.
In primo luogo, il ricorso impugna la sentenza nel punto in cui dichiara inammissibile l’intervento in appello del C. (che era rimasto estraneo al giudizio di primo grado ed assumeva di essere cessionario di una quota del 50% del diritto al risarcimento del danno da parte della D.) in relazione ad una soltanto delle ragioni per le quali tale inammissibilità è stata dichiarata (ossia la circostanza che la donna non aveva mai ridotto la propria domanda volta ad ottenere l’intero ristoro). In realtà, la sentenza offre in proposito una serie di ragioni del decidere ciascuna autonoma rispetto alle altre ed, in particolare: l’inopponibilità ai terzi di una cessione derivante da scrittura priva di data certa, mai comunicata alla ASL ed avente mera efficacia interna tra i coniugi;
l’insussistente contrasto tra la posizione del C. e quella della D. e, dunque, la mancanza del requisito essenziale ex art. 404 c.p.c.; l’esclusione della legittimazione del C. sul piano contrattuale ed in relazione al consenso prestato dalla moglie;
la tardività e l’inammissibilità dell’intervento anche nel caso in cui si ritenesse la natura solidale dei crediti.
L’impugnazione di una soltanto delle autonome ragioni del decidere comporta l’inammissibilità della censura per difetto d’interesse del ricorrente ad ottenere la delibazione della questione.
Per il resto occorre rilevare che anche in questa sede (come già avvenuto in appello) i ricorrenti tendono a riproporre questioni attinenti alla scelta dell’intervento ed alla corretta esecuzione dello stesso, laddove la sentenza impugnata spiega, con dovizia di logici argomenti (cfr. da pag. 12 a 14), che tale temi esulano dalla domanda, la quale è stata proposta esclusivamente in ordine al consenso informato. L’argomento oggi offerto (la lettera F dell’atto di citazione, trascritta nel ricorso, in cui si farebbe riferimento alla colpa dei sanitari nell’esecuzione dell’intervento) non è sufficiente, in quanto decontestualizzato dal complesso dell’atto introduttivo del giudizio, ad inficiare l’interpretazione svolta dal giudice in ordine al menzionato atto.

Quanto al ricorso alle presunzioni, occorre dire che il giudizio intorno alla sussistenza del consenso informato non si fonda esclusivamente su di esse, bensì su una serie ricchissima di considerazioni in fatto (cfr. la sentenza da pag. 14 a 18) che, per loro puntualità e coerenza, escludono la sussistenza di vizi di legittimità.
Quanto, infine, alle spese del giudizio, il relativo motivo è inammissibile per indeterminatezza della censura.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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