Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 10 febbraio 2017, n. 6369

Il giudizio di gravame è improcedibile in tutti i casi di ritardata (o mancata) costituzione dell’appellante, a nulla rilevando che l’appellato si sia costituito nel termine assegnatogli

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 10 febbraio 2017, n. 6369

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. D’ISA Claudio – rel. Consigliere

Dott. IZZO Fausto – Consigliere

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS), n. il (OMISSIS);

(OMISSIS), n. il (OMISSIS);

(OMISSIS), n. il (OMISSIS);

(OMISSIS), n. il (OMISSIS);

Avverso la sentenza n. 2039/13 della Corte d’appello di Salerno del 19.10.2015;

Visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi

Udita all’udienza del 16 novembre 2016 la relazione fatta dal Consigliere dott. Claudio D’Isa;

Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. BALZANO Antonio, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e per il rigetto del ricorso del (OMISSIS);

L’avv. (OMISSIS), difensore della costituita parte civile Comune di Salerno, chiede dichiararsi l’inammissibilita’ di tutti i ricorsi e deposita nota spese;

L’Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), conclude per il rigetto di tutti i ricorsi e deposita nota spese;

L’avv. (OMISSIS), difensore delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), conclude per il rigetto di tutti i ricorsi e presenta nota spese;

L’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), difensore della parte civile (OMISSIS), presenta conclusioni e nota spese;

L’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), difensore delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), deposita conclusioni e nota spese;

L’avv. (OMISSIS), difensore dei ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che conclude per l’accoglimento dei ricorsi;

L’avv. (OMISSIS), difensore del (OMISSIS), conclude per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dei ricorsi per cassazione proposti da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d’appello di Salerno che, in riforma della sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal locale Tribunale, in data 9.07.2015, ha dichiarato n.d.p. nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al delitto di cui all’articolo 113 c.p., articolo 434 c.p., comma 2, articolo 449 c.p., articolo 590 c.p., commi 1, 3 e 4, articolo 81 c.p., comma 1 (capo A), nonche’ nei confronti dello stesso (OMISSIS), del (OMISSIS) e del (OMISSIS) in ordine al delitto di cui agli articoli 110, 481 c.p. (capo B), perche’ delitti estinti per prescrizione, riducendo, invece, al (OMISSIS) ed al (OMISSIS) la pena relativamente alla imputazione di cui al capo A).

1.1 In sintesi, per una migliore comprensione di motivi posti a base dei ricorsi degli imputati, la vicenda processuale concerne due episodi di crollo di edifici avvenuti in (OMISSIS) ed interessanti il complesso immobiliare sito alla Via (OMISSIS). Le unita’ immobiliari facenti parte del fabbricato, corrispondente ai civici (OMISSIS), risultavano essere pervenuti, iure ereditatis, a (OMISSIS) e (OMISSIS), l’altra unita’ immobiliare era intestata ai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS). Si precisa che nei confronti dei predetti proprietari, anch’essi condannati dal Tribunale in riferimento al delitto di cui al capo A), la Corte d’appello ha dichiarato n.d.p. per essere il reato estinto per prescrizione.

Alla verificazione dell’evento del crollo, secondo l’impostazione accusatoria, in parte recepita dal Tribunale, concorrevano (oltre ai citati proprietari che si erano resi inadempienti agli obblighi di messa in sicurezza come a loro reiteratamente imposto dal Comune di Salerno, attraverso plurime ordinanze emesse a partire dal 2003 e come in ogni caso la situazione contingente imponeva, stanti gli evidenti pericoli di crollo che interessavano tutta l’area, inserita in un Piano di Recupero Urbano), (OMISSIS), nella sua qualita’ di rappresentante della (OMISSIS), proprietaria e committente dei lavori di ricostruzione dell’attiguo fabbricato con accesso in via (OMISSIS), connesso in fondazione ed in elevazione al fabbricato di via (OMISSIS) interessato dal crollo, il (OMISSIS), nella sua qualita’ di progettista strutturale del progetto in elevazione previsto dal permesso a costruire n. 90/05, il (OMISSIS), direttore dei lavori, ed il (OMISSIS), nella sua qualita’ di amministratore della ditta (OMISSIS) s.r.l. esecutrice dei lavori, poiche’, prima di procedere alla esecuzione di detti lavori, avevano omesso di procedere alle opportune analisi e studi sui rischi che l’esecuzione dell’opera in progetto poteva comportare sulle costruzioni esistenti nelle vicinanze, sulle eventuali interconnessioni dell’opera con la cortina adiacente, al punto che l’esecuzione dei lavori di demolizione, prima, e le successive trivellazioni, effettuate per la palificata dell’erigendo fabbricato, determinavano il crollo del gia’ fatiscente palazzo di via (OMISSIS), ovvero una accelerazione del quadro fessurativo nella palazzina al civico (OMISSIS) che collassava alle ore (OMISSIS), crollo dalla cui forza cinetica conseguivano quelli successivi dei civici (OMISSIS).

1.1.1 Quanto al reato di cui al capo B) veniva imputato a (OMISSIS), al (OMISSIS) ed al (OMISSIS) (oltre che al (OMISSIS) non ricorrente), nelle loro descritte qualita’, di avere falsamente attestato, ex articoli 110 e 481 c.p., che i progetti di cui al permesso a costruire n. 90/05 erano conformi ai requisiti tecnici previsti dalla L. n. 64 del 1974, articolo 17 ed alle altre prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 11 marzo 1998 e cio’, contrariamente al vero, poiche’, nonostante l’evidente stato di dissesto in cui versavano i fabbricati limitrofi ed adiacenti, siti in via (OMISSIS) (quelli interessati al crollo), non si era proceduto ad alcuna valutazione preliminare dell’influenza che le opere in progetto potessero avere sulle fondazioni e costruzioni esistenti nelle immediate vicinanze, alcuna indagine era stata espletata, ne’ alcuna valutazione di merito sui rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori sulla staticita’ dei manufatti limitrofi.

1.2 Per il Tribunale, dunque, andava riconosciuta non solo la colpa dei proprietari che non avevano ottemperato all’ordine di messa in sicurezza del fabbricato, emanato dal Comune, ma anche quella dei rappresentanti legali delle due ditte, dei progettisti interessati ai lavori.

1.3 La Corte d’appello, adita dagli imputati, ha confermato, quanto al merito della vicenda ed agli evidenziati profili di colpa a carico dei ricorrenti, l’impostazione motivazionale della sentenza di primo grado, con particolare riguardo alla censura, posta a base dei motivi degli imputati tecnici, relativa all’omessa doverosa esposizione di un valido giudizio controfattuale, dimostrativo della causalita’ omissiva addebitata agli imputati e della consequenziale condotta positiva che, se posta in essere, avrebbe scongiurato gli eventi, nonche’ alla dedotta errata ricostruzione in fatto. Posto che gli immobili non costituirebbero un “unicum” edilizio, bensi’ fabbricati distinti e separati nonche’ alla asserita imprevedibilita’ degli eventi.

2. I ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con un unico atto, a firma dell’avv. (OMISSIS), denunciano, con un solo motivo, suddiviso in molteplici paragrafi, mancanza e contraddittorieta’ della motivazione e violazione di legge.

Si adduce cha la Corte ha omesso la doverosa valutazione di decisivi atti processuali, favorevoli agli imputati, quali la consulenza di parte redatta dai tecnici nominati dal coimputato (OMISSIS) ed il risultato del loro esame. Innanzitutto, si ribadisce la carenza di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le condotte contestate agli imputati ed il crollo, evidenziandosi come gli stessi consulenti del P.M. avevano espresso solo un’ipotesi plausibile e possibile e di non avere elementi di certezza idonei a determinare una quantificazione quanto meno probabilistica. Come pure risultava privo di sostegno probatorio i ritenuti interessamenti delle fondazioni del fabbricato crollato derivanti da un’intercettazione realizzatasi nel corso delle operazioni di trivellazione eseguite nel cantiere (OMISSIS)

I consulenti del P.M., invero, avevano affermato di non aver effettuato alcuna verifica sulle fondazioni dei civici adiacenti il cantiere e sulle loro eventuali interconnessioni. Parimenti, e’ rimasta senza prova la ritenuta alterazione della falda acquifera. Inoltre, per quanto riguarda la demolizione del piano terra, indicata come concausa del crollo, non e’ stato possibile conoscerne le modalita’ esecutive, per cui e inibito ogni collegamento della stessa all’evento. In termini chiaramente dubitativi si erano espressi i C.T. del P.M. sul punto di una possibile correlazione dell’abbattimento del piano terra con il crollo. La Corte d’appello, con motivazione meramente assertiva, si e’ sottratta all’obbligo motivazionale omettendo di confrontarsi con le confutazioni difensive. Essa si limita a confermare che le (con)cause del crollo derivano dalla “trasmissione di vibrazioni connesse alla trivellazione del palo”, che produssero “un’interferenza diretta con le fondazioni della cortina crollata” e che “certamente anche l’azione di demolizione del vecchio fabbricato ha apportato vibrazioni in grado di indebolire ulteriormente la gia’ fatiscente degradata struttura adiacente con cui esso costituiva un unicum edilizio strutturale”.

2.1 In altro paragrafo si denuncia illogicita’ della motivazione. Si argomenta: se le vibrazioni prodotte dalle attivita’ edilizie gestite dagli imputati si fossero propagate al di fuori del cantiere, esse avrebbero investito con immediatezza e maggiore forza di impatto il civico n. (OMISSIS) che, pur formando la medesima cortina edilizia e pur presentando la medesima sofferenza strutturale, avrebbe dovuto essere il primo a crollare, laddove viceversa, tale civico risulta essere crollato solo a seguito dell’investimento subito da parte del civico n. (OMISSIS), crollato su se stesso. Inoltre, si evidenzia che la generalizzata fragilita’ da degrado strutturale dell’intero “comparto edilizio” di via (OMISSIS), appare smentita dalla circostanza che la struttura edilizia del civico n. (OMISSIS) ha sopportato per anni il peso di una sopraelevazione abusiva consistente in un intero piano sostenuto da un pesantissimo solettone in cemento armato.

2.2 Altro paragrafo e’ dedicato alla mancanza di motivazione con riferimento alla prevedibilita’ e alla evitabilita’ dell’evento, rilevandosi che la sentenza non ha adeguatamente precisato il tema del “comportamento alternativo lecito”. Non ha trovato alcun riscontro la circostanza, ben evidenziata dalla difesa, che la preesistenza di una specifica condizione di particolarissima sofferenza del civico n. (OMISSIS) costituisse un dato all’epoca ignoto ai responsabili del cantiere (OMISSIS). Trattasi di un dato occulto che, nel rendere il civico in questione non omologabile al circostante tessuto edilizio, ha autonomamente determinato il crollo dell’immobile. Allo stesso modo, risulta irrazionale e sfornita di prova l’affermazione che i responsabili del cantiere fossero a conoscenza delle reiterate diffide del Comune rivolte ai proprietari.

Era ben nota, invece, l’esistenza di un tessuto edilizio rispetto al quale operare con particolare attenzione, tant’e’ che all’uopo furono elaborati atti tecnico-progettuali, che davano atto delle criticita’ esistenti, e le procedure adottate per la realizzazione degli interventi edilizi, con la previsione di particolari metodiche tecniche d’intervento. Esiste in atti la prova della predisposizione, da parte degli imputati di particolari accorgimenti tecnici atti ad evitare i rischi all’epoca prevedibili. La sentenza impugnata non consente di comprendere quali ulteriori precauzioni avrebbero dovuto porre in essere gli imputati per evitare il crollo del n. (OMISSIS) e, pertanto, risulta oscura l’indicazione del “comportamento alternativo lecito”.

2.3 Altra mancanza di motivazione la si rileva laddove, a fronte di specifiche doglianze con cui si eccepiva la carenza di responsabilita’ in capo ai singoli imputati, la Corte del merito non ha esplicitato i motivi per cui avrebbero assunto rilevanza giuridica e causale rispetto all’evento il ruolo svolto da un imprenditore, (OMISSIS), rispetto a lavori subappaltati a ditte specializzate, il ruolo svolto dal (OMISSIS) rispetto a infondati obblighi di ulteriore verifica su indefiniti contesti operativi e l’efficienza causale rispetto all’evento del ruolo svolto dal (OMISSIS), quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

2.4 In altro paragrafo si ribadisce la causa di nullita’ ed inutilizzabilita’ dell’accertamento tecnico preventivo disposto dal P.M. ai sensi dell’articolo 360 c.p.p. nella fase delle indagini preliminari senza che ne fosse stata data comunicazione al (OMISSIS) dell’inizio delle operazioni di consulenza che gia’ risultava individuato e identificato nelle plurime qualita’ di proprietario del terreno ove erano in corso i lavori della (OMISSIS), titolare della concessione edilizia, committente delle opere e datore di lavoro. Sul punto si sollevava anche questione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 360 c.p. e in relazione all’articolo 24 Cost., comma 2, e articolo 111 Cost., commi 1, 2, 3, 4 e 5.

3. (OMISSIS) denuncia:

3.1 Manifesta contraddittorieta’ della motivazione.

Con riguardo al profilo del nesso di causalita’ tra la condotta contestata al ricorrente ed il crollo la sentenza afferma che, sulla scorta delle conclusioni della C.T. disposta dal P.M., “le cause del crollo sono da imputare essenzialmente al degrado, alla fatiscenza, alla debolezza tipologica e strutturale ed alle modifiche introdotte rispetto alla composizione originaria degli immobili di Via (OMISSIS) ed, in particolare all’immobile del civico n. (OMISSIS)”, gli stessi consulenti affermano che “temporalmente esso e’ stato determinato dalle vibrazioni indotte nella cortina edilizia dalle lavorazioni relative alla esecuzione delle opere di cui al permesso di costruire n. (OMISSIS) da parte della (OMISSIS) s.r.l., sulla base del progetto strutturale redatto dall’ingegnere (OMISSIS), ed in particolare dalle trivellazioni relative alla paratia di pali per effettuare il piano interrato”. La contraddittorieta’ della sentenza viene evidenziata laddove non tiene conto delle chiarificazioni rese in dibattimento dai CC.TT.: “riteniamo verosimile, probabile, presumibile che tali vibrazioni abbiano contribuito ad uno stato di fatiscenza globale pero’ non abbiamo oggettivamente elementi per dire cio'”, hanno ancora affermato che “lo scavo non era stato ancora effettuato” e che “il crollo in realta’, a nostro avviso, si sarebbe verificato comunque. Quindi per quello che noi abbiamo indicato in relazione, abbiamo detto che la fatiscenza di questo fabbricato ne avrebbe potuto provocare il crollo a prescindere dall’intervento in corso di esecuzione”. E, piu’ in particolare, per quanto riguarda la posizione del ricorrente, hanno chiarito che l’intercettazione dei lavori di scavo con le fondazioni del fabbricato limitrofo (quello crollato) e’ una circostanza che attiene alla esecuzione dei lavori ed, inoltre, che nell’esecuzione e’ stato utilizzato un macchinario diverso da quello indicato in progetto (sonda a rotazione). Sul punto, dunque, si evidenzia che la Corte ha completamente travisato la prova omettendo del tutto la valutazione della consulenza tecnica della difesa, versata nel fascicolo del dibattimento, e dai risultati della deposizione resa dai due consulenti di parte. I rilievi di tale consulenza riguardano, oltre al fatto che il soggetto deputato al controllo dei calcoli statici, eseguiti dal (OMISSIS), e’, ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 1983, il collaboratore in corso d’opera, il quale non ha rinvenuto alcun errore di calcolo, alla gia’ evidenziata utilizzazione nella esecuzione dei lavori di macchinari diversi da quelli indicati la nel progetto tra cui la sonda ad elica continua la quale comporta l’esecuzione di trivellazioni in assoluta assenza di vibrazioni. Inoltre, atteso che lo scavo non era stato eseguito al momento del crollo e, dunque la paratia non ha mai iniziato ad espletare la propria funzione di opera di sostegno, la sola trivellazione dei pali non ha potuto indurre alterazioni dell’equilibrio statico di massa di terreno interessata, determinando spostamenti nei fabbricati limitrofi. Si argomenta che il travisamento negativo della prova circa i suddetti punti e’ evincibile dal riscontro con gli atti processuali pretermessi dalla corte territoriale. I Consulenti della difesa hanno destrutturato l’intero impianto della consulenza disposta dal P.M., introducendo argomenti e confutazione su cui la sentenza non si diffonde in alcun modo per esprimere l’eventuale critica e tali da confrontarsi, in ragione del principio del ragionevole dubbio, con la validita’ delle asserzioni avverse.

3.2 Vizio di motivazione, nella forma della manifesta illogicita’, in relazione al capo A) dell’imputazione. In effetti quanto alle cause che avrebbero causato il crollo, si da’ per erroneamente accertato cio’ che non e’, nel senso che veniva realizzata la palificata (una delle cause del crollo) progettata dal (OMISSIS), si assume l’illogica asserzione secondo cui le relative modalita’ di realizzazione della palificata abbiano costituito concausa efficiente alla verificazione del crollo. Ed altrettanto illogica e’ l’asserzione che esse siano state concause unitamente alla preesistenza della sopraelevazione del fabbricato crollato, senza pero’ aggiungere altro circa la dimostrazione del il legame tra i due elementi, ne’ circa la possibilita’ che il progettista potesse avere previsto un’insidia del genere. La sentenza ha ritenuto che sia stato possibile che le vibrazioni abbiano potuto avere un nesso con il crollo non tenendo, pero’, in adeguata considerazione la circostanza secondo cui esso avvenne di notte quando le attivita’ del cantiere erano ferme, e, comunque, non si erano eseguiti di recente i lavori di realizzazione dei pali (progettati dal ricorrente), la cui esecuzione, comunque, era stata posta in essere con modalita’ diverse da quelle indicate in progetto.

3.3 Parimenti, illogica e’ la considerazione secondo cui nello studio sulle interconnessioni dell’opera in progetto con la situazione limitrofa dovesse essere ricompresa la previsione dell’intervento di demolizione del fabbricato preesistente, mentre l’imputato si era limitato al calcolo delle opere di sostegno e fondazione. In sostanza si evidenzia che erroneamente e’ stato rimproverato all’imputato di aver cagionato, mediante la violazione di regole cautelari un evento che egli avrebbe dovuto prevedere e che si e’ appunto verificato perche’ sono state violate le richiamate regole cautelari. Quelle regole, invece, il (OMISSIS) “le aveva tenute presenti nel proprio progetto, al fine precipuo di prevedere i rischi connessi all’intervento edilizio e di conseguenza perimetrali in un cancello si cautele, che da altri arbitrariamente sono state violate a sua insaputa”.

3.4 Manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al capo B) dell’imputazione. La Corte territoriale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali affermare che il compendio probatorio assunto circa la posizione dell’imputato (OMISSIS) non potesse dirsi completo, sufficiente o contraddittorio per pronunciarsi assoluzione o non ritenersi raggiunto il perimetro del ragionevole dubbio. La sentenza sul punto e’ comunque viziata da una premessa fallace: che l’imputato dovesse essere autore di asseverazioni Legge Regionale n. 9 del 1983, ex articolo 2, di conseguenza esserne responsabile anche per aspetti che non attenevano al suo incarico.

3.5 Violazione di legge per avere ritenuto la sussistenza della recidiva in riferimento al reato colposo di cui al capo A) cio’ al fine della maturata prescrizione. Si argomenta che e’ illogico il ragionamento della sentenza nella parte in cui nega il maturare della prescrizione per gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) – cui e’ stata contestata la recidiva – con palese violazione della legge penale di cui all’articolo 63 cpv c.p., articoli 65 e 69 c.p. con riferimento agli articoli 99 e 157 c.p..

Si rappresenta, inoltre, che la sentenza e’ incomprensibile, sul piano logico, laddove intende affrontare la valutazione in comparazione delle attenuanti generiche con le aggravanti ad effetto speciale, mediante l’oscuro richiamo alla novella di cui alla L. n. 251 del 2005.

3.6 All’udienza del 16 novembre 2016, all’esito della discussione delle parti, il Presidente, per la complessita’ delle questioni da decidere, differiva, ai sensi dell’articolo 615 c.p.p., comma 1, la deliberazione all’udienza del 16 dicembre 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Si pone, come questione prioritaria, quella relativa alla richiesta dichiarazione, ancorche’ in via subordinata, dell’estinzione dei delitti di cui al capo A) (crollo colposo e lesioni colpose di cui all’articolo 434 c.p., comma 2, articolo 449 c.p., comma 1 e articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 4) per prescrizione anche nei confronti dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), cui e’ stata negata dai giudici del gravame di merito in ragione della contestata recidiva in quanto l’eventuale declaratoria di improcedibilita’, per l’estinzione dei reati per prescrizione, precluderebbe alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, a meno che risulti l’evidenza di una causa di non punibilita’ cosi’ come previsto dall’articolo 129 c.p.p., comma 2.

4.1 Nel dichiarare l’estinzione dei suddetti reati nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS), la Corte d’appello, rilevato che i reati erano stati commessi in data (OMISSIS) e che la sentenza di primo grado era stata emessa il 9.07.2012, nello scegliere quale normativa in materia di prescrizione piu’ favorevole, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4 e in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005, articolo 10, comma 2, fosse applicabile, vale a dire la disposizione dell’articolo 157 c.p. previgente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli) o proprio quest’ultima, ha optato per la prima; infatti, ha considerato la pena di anni cinque su cui calcolare il termine di prescrizione, uguale sia per il reato previsto dal combinato disposto degli articoli 434 – 449 che per il reato punito dall’articolo 590 c.p., commi 1, 3 e 4 ed, applicando le concesse attenuanti generiche, ha ritenuto il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei compresa l’interruzione, ex combinato disposto dell’articolo 157 c.p., n. 4 e articolo 160 c.p., u.p. (ovviamente nella loro formulazione antecedente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005).

La Corte d’appello, poi, ribadendo il principio giurisprudenziale (Sezione 6, Sentenza n. 21744 del 24.04.2008, Rv. 240575) affermato da questa Corte secondo cui non e’ possibile applicare la legge ex Cirielli in maniera frammentaria, anche rispetto agli imputati di uno stesso processo, ha ritenuto che il reato non fosse estinto per prescrizione nei confronti degli imputati gravati dalla contestazione della recidiva, in quanto, ancorche’ concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, la pena di anni cinque, ai sensi dell’articolo 157, n. 3 e dell’interruzione ex ultimo comma articolo 160 precedente formulazione, determina il termine di prescrizione in anni quindici (che viene a scadere tenuto conto delle sospensioni nel 2017).

L’osservazione della Corte d’appello, nei termini in cui e’ stata formulata non e’, pero’, condivisibile.

Invero, la scelta della normativa da applicare e’ stata operata solo nei confronti degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), essendo del tutto evidente che, se si fosse applicata nei confronti di tutti gli imputati la ex Cirielli di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 151, si sarebbe dovuto scindere il capo A) dell’imputazione con l’applicazione della prescrizione per tutti gli imputati in riferimento al solo delitto di lesioni colpose. Mentre, in riferimento al delitto di crollo colposo, per effetto del raddoppio dei termini di prescrizione in riferimento all’articolo 449 c.p. ai sensi dell’articolo 157, comma 6, nuova formulazione, il termine sarebbe stato per tutti gli imputati di anni 15, comprensivo di interruzione. Di conseguenza, l’applicazione per tutti gli imputati della ex Cirielli avrebbe danneggiato il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), non gravati dalla contestazione della recidiva.

Orbene, va ricordato che questa Corte (v. di recente Sez. 5, sentenza n. 29698 del 25.05.2016, Rv. 267386) sempre in materia, dopo aver ribadito il richiamato principio secondo cui, in tema di prescrizione dei reati, se da una parte non e’ consentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l’imputato, occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all’articolo 10, comma 2, della legge citata (Sentenza del 17 settembre 2004 n. 36757Sez. 4, Sentenza n. 7961 del 17/01/2013, Rv. 25510Sez. 4, Sentenza n. 8083 del 15/11/2013 Ud., Rv. 259275, Sez. 1, n. 27777 del 01/07/2008, Soldano, Rv. 240862; Sez. 5, n. 26801 del 17/04/2014, Cappetti, Rv. 260228), ha, anche, affermato che tale principio trova applicazione con riferimento ad ogni singolo fatto di reato oggetto dell’imputazione, ben potendo darsi il caso che per un reato sia piu’ favorevole il vecchio regime prescrizionale e per un altro, pur contestualmente contestato, sia piu’ favorevole il nuovo (Sez. 3, n. 45158 del 26/06/2013, P., Rv. 258327; Sez. 5, n. 43343 del 05/10/2010, Rv. 248783).

Se, dunque, secondo la giurisprudenza appena citata, e’ possibile, nell’ambito dello stesso processo, nell’ipotesi di pluralita’ di imputazioni, applicare l’una o l’altra disciplina riguardante la prescrizione con riferimento ad ogni singolo reato, appare del tutto legittimo, a maggior ragione, applicare lo stesso criterio, nell’ambito di un stesso processo, con riguardo alle singole posizioni di piu’ imputati.

Nel caso di specie, l’applicazione della nuova normativa sulla prescrizione limitatamente alla posizione processuale del (OMISSIS) e del (OMISSIS) avrebbe comportato la dichiarazione di estinzione nei loro confronti del delitto di lesioni colpose plurime aggravate, con conseguenti benefici in ordine alla determinazione della pena per il capo A).

Ma la specifica e peculiare questione, in diritto, che si prospetta e che rileva nel caso di specie, non e’ questa, servendo l’osservazione appena svolta solo a suffragare ulteriormente quanto si va ad esporre.

4.2 Il Collegio, sollecitato dalla Difesa del (OMISSIS) che ha fatto un richiamo, sia pure non del tutto conferente, ai fini della dichiarazione dell’estinzione dei reati de quibus alla recidiva ha ritenuto di dovere affrontare la questione di diritto dell’applicabilita’ della L. n. 251 del 2005 solo con riferimento alla disposizione dell’articolo 4, che ha riguardato la riforma dell’istituto della recidiva, ferma restando l’applicabilita’ della normativa previgente a tale legge in materia di prescrizione.

Difatti, la L. n. 251 del 2005, articolo 4 ha eliminato la possibilita’ di contestare la recidiva per i delitti colposi, di modo che, se si applica tale sola disposizione nel procedimento sottoposto all’esame del Collegio, che ha ad oggetto delitti colposi, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, sulla base della precedente formulazione dell’ articolo 157 c.p., si ha che nei confronti degli imputati a cui e’ stata contestata l’aggravante in parola, se preventivamente eliminata (proprio perche’ divenuta illegale) il termine e’, alla pari degli altri imputati, di anni sette e mesi sei, comprensivo di interruzione, con la conseguente estinzione del reato anche per essi.

In sostanza, non si opererebbe una applicazione contemporanea delle due disposizioni normative, quella antecedente alla ex Cirielli e quella successiva, acquisendo parti diverse per regolare rapporti identici con riferimento allo stesso istituto giuridico, ovvero la prescrizione.

La loro applicazione, infatti, riguarderebbe due istituti giuridici del tutto diversi: la recidiva (L. n. 251 del 2005, articolo 4) e la prescrizione (regolata dall’articolo 157 c.p. precedente formulazione).

4.3. Il Collegio e’ del parere che tale applicazione ermeneutica sia del tutto legittima con riferimento alla lettera della norma e non contrastante con i principi giuridici gia’ affermati da questa Corte su richiamati.

Confortano tale opzione ermeneutica addirittura anche i lavori parlamentari, evidenziandosi che la proposta di L. n. 2055 presentata il 29 novembre 2001 (a firma dei deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti) “Modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975 v n. 354”, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione, non riguardava anche la riforma dell’istituto della prescrizione, solo in seguito inserita nella proposta di legge; il che avvalora l’argomentazione secondo cui, ancorche’ le discipline di due istituti diversi (recidiva e prescrizione) siano contenuti nella stessa legge, la loro disciplina e’ autonoma e non vi e’ alcuna interferenza applicativa.

Piu’ in particolare, la L. 5 dicembre 2005 n. 251, entra in vigore dopo un intenso e polemico lavoro parlamentare (tanto che lo stesso relatore on. Cirielli, dopo gli emendamenti riguardanti la prescrizione, inizialmente non previsti, ritiro’ il suo nome dalla proposta legislativa, da qui la denominazione della legge come “ex Cirielli”).

Come gia’ accennato, il 29 novembre 2001 viene presentata alla Camera da alcuni deputati una proposta di legge che, stando alle parole del suo relatore, interviene esclusivamente sul regime delle circostanze del reato e sulla disciplina delle misure alternative alla detenzione. Nel corso dei lavori parlamentari, con una serie di emendamenti, il progetto di legge viene ad includere anche la modifica dell’istituto della prescrizione. In definitiva, le materie oggetto di modifica della legge ex Cirielli riguardano gli istituti della recidiva, nonche’ alcune parti dell’ordinamento penitenziario (benefici, misure alternative), e della prescrizione. Novita’ rilevanti intervengono in tema di attenuanti generiche, di esecuzione della pena, di quantificazione della pena in caso di condanna per reato continuato o concorso formale in materia sanzionatoria, attraverso l’inasprimento delle pene previste per alcuni reati che creano particolare allarme sociale.

Come ha osservato parte della Dottrina, la riforma appare caratterizzata da due opposte istanze: ad un generale inasprimento del sistema penale, con particolare riferimento ai recidivi, ai quali vengono applicati maggiori aumenti di pena e ulteriori limitazioni all’accesso a varie misure penitenziarie (che era l’intento primario dei presentatori della riforma), si accompagna una ratio garantista, volta alla tendenziale riduzione dei termini prescrizionali. Dunque, nettamente, si distingue la riforma della recidiva da quella della prescrizione.

4.3.1 Orbene, la Corte d’appello ha valutato come piu’ favorevole la norma dell’articolo 157 c.p. nella sua previgente formulazione, e ritenendo di doverla poi applicare nella sua interezza anche agli imputati gravati da recidiva, non ha dichiarato la prescrizione per costoro, valorizzando, tuttavia, la recidiva che pero’, in conseguenza di una norma successiva piu’ favorevole (sia pure contenuta nella “ex Cirielli”), doveva considerarsi, in applicazione dei generali principi in tema di’ successione di leggi penali di cui all’articolo 2 c.p., illegalmente contestata (ed illegalmente ritenuta) perche’ riferita a reati colposi, non essendosi tenuto conto dell’autonomia della disciplina dei due istituti delineata nella L. n. 251 del 2005.

Difatti, una chiave di lettura interpretativa, risolutiva per la fondatezza della tesi cui ritiene di aderire il Collegio, e’ quella che deriva proprio dall’articolo 10 della “ex Cirielli”, norma transitoria, laddove, al secondo comma, ha statuito che “Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2 c.p. quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu’ lunghi di quelli previsti”.

La mera lettura della norma rende evidente che le nuove disposizioni in materia di recidiva, previste dall’articolo 4 della legge, erano immediatamente applicabili all’entrata in vigore della legge e se, considerate piu’ favorevoli, ai sensi del richiamato articolo 2 c.p., trovavano applicazione anche per fatti anteriori all’entrata in vigore della stessa legge, a prescindere dalla eventuale interazione, all’interno della legge ex Cirielli, tra gli istituti della recidiva e della prescrizione.

4.3.2. Si e’ accennato che la soluzione adottata dal Collegio non contrasta con il principio giurisprudenziale cui ha fatto riferimento la Corte d’appello. Lo stesso orientamento e’ stato sostenuto da numerose decisioni intervenute in relazione a differenti novelle legislative: Sez. 2, 22 ottobre 1975 n. 1678/76, Calafato, rv. 132219 (in tema di modifiche alla disciplina della sospensione condizionale della pena); Sez. 1, 30 settembre 1981 n. 10132, Zanetti, rv. 150916 (sulle modifiche alla comminatoria edittale del delitto di sequestro di persona); Sez. 18 maggio 1990 n. 13321, Carpagnano, rv. 185506 (modifiche ai delitti ex articoli 323 e 324 c.p. introdotte dalla L. n. 86 del 1990); Sez. 6, 9 novembre 1993 n. 11337, Imperatore, rv. 11337 (in relazione alla L. n. 386 del 1990 in tema di assegni senza provvista); Sez. 6, 2 ottobre 1998 n. 11549, Arcidiacono, rv. 213030, con riguardo alle modifiche all’articolo 323 c.p. derivanti dalla L. n. 234 del 1997, ma, a ben guardare, sempre con riferimento alla disposizione che regola il singolo istituto giuridico.

Nel caso sottoposto all’esame del Collegio la contemporanea applicazione della L. n. 251 del 2005, articolo 4 e della norma di cui all’articolo 157 c.p. previgente alla predetta legge, non viola il principio di legalita’ come nelle ipotesi cui fa riferimento la copiosa giurisprudenza di legittimita’ richiamata dalla Corte del merito, poiche’ la norma immediatamente applicabile, riguardante l’istituto della recidiva, e’ quella di cui alla L. n. 251 del 2005, articolo 4. Solo in un secondo momento, eliminata la recidiva (perche’ illegale), quanto alla prescrizione, va individuata la disposizione piu’ favorevole, fra quella di cui alla L. n. 251 del 2005, articolo 6 e quella di cui all’articolo 157 c.p., nella precedente formulazione.

In tale operazione ermeneutica non si e’ scelto un frammento normativo, disciplinante la prescrizione, dell’una o dell’altra norma, tanto da creare una terza disciplina di carattere intertemporale, questa si’ violatrice del principio di legalita’, ma l’intera disciplina di una di esse, cioe’ quella ritenuta piu’ favorevole.

4.3.3 E’ indubbio, quindi, che, essendo stata eliminata la recidiva per i reati colposi, qualsiasi contestazione della stessa in ordine a tali tipi di reato commessi in data antecedente all’entrata in vigore della legge ex Cirielli e’, e/o era, da ritenersi illegale.

Dunque, l’immediata applicazione al caso di specie, con riferimento alle posizioni processuali del (OMISSIS) e del (OMISSIS), delle modifiche apportate in tema di recidiva in ordine ai reati colposi, appare del tutto coerente con il sistema normativo delineato, e, di conseguenza, ha da ritenersi illegittima la valorizzazione da parte della Corte d’appello di Salerno della contestata “recidiva” divenuta “contra legem”, indipendentemente dalla questione se applicare o meno la nuova normativa sulla prescrizione, con evidente violazione dell’articolo 2 c.p. in tema di successioni di leggi nel tempo, posto che la divenuta illegalita’ della recidiva per i delitti colposi e’ norma piu’ favorevole.

Alla stregua di quanto argomentato, va dichiarata l’estinzione dei reati di cui al capo A) dell’imputazione per intervenuta prescrizione anche nei confronti dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), con annullamento senza rinvio, ai fini penali, dell’impugnata sentenza.

5. Come gia’ affermato, e’ principio acquisito che la presenza di una declaratoria di improcedibilita’ per intervenuta prescrizione del reato (nel caso di specie quella gia’ adottata, in riferimento ai delitti di cui al capo A), dalla Corte d’appello nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), ed in ordine al reato di cui al capo B) nei confronti di tutti gli imputati, e quella adottata dal Collegio in ordine ai delitti di cui al capo A) anche nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS)) preclude alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, a meno che risulti l’evidenza di una causa di non punibilita’ cosi’ come previsto dall’articolo 129 c.p.p., comma 2.

Esclusa per il caso sottoposto all’esame della Corte l’applicazione della norma ora richiamata, non evidenziandosi ictu oculi la prova di innocenza degli imputati, comunque, stante la costituzione delle parti civili, va analizzata la fondatezza dei motivi posti a base dei ricorsi.

L’esame dei ricorsi viene pertanto condotto ai fini della conferma delle statuizioni civili della sentenza, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte che impone (al giudice di appello o) alla Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado e’ intervenuta condanna, di decidere sull’impugnazione agli effetti civili e di esaminare per tale decisione, i motivi della impugnazione proposta dall’imputato, valutando criticamente la decisione adottata; dalla ritenuta mancanza di prova della innocenza degli imputati non puo’ automaticamente farsi derivare la conferma della condanna al risarcimento dei danni (Cass. 1.3.97 n. 1983,Coltro – rv. 208657; Cass. 9.11.94 n. 11211, De Lillo – rv.199625).

A tal fine vanno differenziate le posizioni dei ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) da quella del (OMISSIS) in ragione delle posizioni di garanzia assunte in riferimento ai profili di colpa come ritenuti dai giudici del merito.

5.1 I ricorsi dei primi tre imputati non meritano accoglimento risultando in parte inammissibili in parte infondati i motivi dedotti, mentre risultano fondate le censure mosse dal ricorrente (OMISSIS) nei confronti della sentenza impugnata per vizio di motivazione.

5.1.1 Preliminarmente va disattesa la censura, con riferimento alla posizione del (OMISSIS), avente ad oggetto la ritenuta infondatezza da parte dei giudici del merito della eccepita violazione del diritto di difesa dell’imputato, nella sua qualita’ di l.r. della ditta (OMISSIS) s.r.l., proprietaria e titolare del permesso a costruire n. (OMISSIS), per il mancato tempestivo avviso, ex articolo 360 c.p.p. del conferimento dell’incarico da parte del P.M. a consulente tecnico di accertamento tecnico non ripetibile. Si sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il (OMISSIS) non risultasse espressamente indagato, ne’ indicato come possibile indagato.

Il motivo non e’ specifico. Si assume che in atti risultava gia’ individuato e identificato nelle plurime qualita’ di proprietario del terreno ove erano in corso i lavori della (OMISSIS) s.r.l., titolare della concessione edilizia, committente delle opere e datore di lavoro delle maestranze impegnate. La Corte territoriale rileva che l’incarico al C.T. il P.M. lo conferi’ poche ore dopo il crollo avvisando, delle attivita’ ex articolo 360 c.p.p., i soggetti direttamente interessati all’esecuzione dei lavori non essendo chiara fino a quel momento la posizione del proprietario dell’area interessata ai lavori e nemmeno l’incidenza degli stessi sul crollo dei fabbricati.

Ritiene la Corte che il rigetto dell’eccezione da parte del Tribunale, condivisa dalla Corte del merito con specifica motivazione, non e’ censurabile in quanto aderente al dato normativo ed alla giurisprudenza di questa Corte.

Se, invero, l’articolo 360 c.p.p. indica specificamente “la persona sottoposta alle indagini” quale destinataria dell’avviso del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facolta’ di nominare consulenti tecnici, e’ altresi’ evidente che l’indicazione ha un valore oltre che formale anche sostanziale.

Difatti, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la qualita’ di indagato non puo’ essere stabilita dal giudice in via presuntiva, in quanto essa deve essere desunta dall’iscrizione nell’apposito registro a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal pubblico ministero o da un fatto investigativo, come l’arresto o il fermo, che qualifichi di per se’ il soggetto come persona sottoposta alle indagini (sez. 1 n. 24279 del 14/5/2003, P.M. in proc. Iannazzo, Rv. 225452).

Nel caso di specie non vi era stata alcuna iscrizione del (OMISSIS) nel registro degli indagati atteso che, come rileva la Corte, le indagini, fino a quel momento, erano indirizzate su comportamenti degli esecutori materiali di lavori limitrofi. Del resto, appurare che il crollo, come poi formalizzato nell’imputazione, era derivato anche dalla omessa e/o errata valutazione dei rischi riguardanti la demolizione del fabbricato adiacente e la costruzione della palizzata in cemento, oggetto del permesso per costruire di cui era titolare la (OMISSIS) s.r.l., che hanno poi coinvolto il (OMISSIS)), e’ stato frutto di indagini piu’ complesse e successive.

5.1.2 Passando all’analisi delle censure formulate nei ricorsi, oggetto del richiesto vaglio di legittimita’, il riferimento, contenuto nell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), al “testo” del provvedimento impugnato, riduce il sindacato di legittimita’ sulla motivazione nei confini di una verifica limitata alla coerenza strutturale della sentenza, in se’ e per se’ considerata.

La Corte d’appello, quanto alle cause che hanno determinato il crollo degli edifici ed ai profili di colpa evidenziati a carico di ciascun ricorrente, si e’ riportata completamente, facendole proprie, alle argomentazioni in fatto ed in diritto della sentenza di primo grado.

Come e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicche’ e’ possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.

Siffatto principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l’integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado e’ possibile soltanto se nella sentenza d’appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all’esame delle censure dell’appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice.

Piu’ specificamente, va rilevato che l’ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d’appello risulta correlato alla qualita’ e alla consistenza delle censure rivolte dall’appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto gia’ adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni genetiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell’impugnazione ben puo’ motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.

Quando, invece, le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall’appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e, se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione.

Ribadita, pertanto, la legittimita’ della motivazione per relationem, nei termini sopra indicati, e’ pero’ assolutamente necessario che la posizione degli imputati risulti essere stata specificamente considerata e che i motivi d’appello siano stati esaminati e valutati, sia pure per ritenerli inconferenti o infondati.

5.1.3 La Corte d’appello si e’ attenuta ai principi ora enunciati.

Invero, la censura primaria che tutti i ricorrenti rivolgono all’impugnata sentenza e’ che i giudici del gravame non hanno tenuto conto delle osservazioni sollevate, in punto di nesso di causalita’, dal consulente ing. Brigante, nominato dal (OMISSIS), che contrastano con le conclusioni, per altro ritenute dalla Difesa neanche risolutive sul punto, dei consulenti del P.M..

L’assunto e’ infondato, emergendo ictu oculi dalla lettura della sentenza impugnata, come i giudici di appello abbiano preso in considerazione le diverse valutazioni tecniche sull’accaduto considerate dai consulenti tecnici del P.M. e di quelli della Difesa.

In particolare, sulla questione delle possibili interferenze (addotte dal consulente privato) sul crollo dei fabbricati de quibus derivanti dall’esecuzione di altri lavori edili riguardanti altro fabbricato sito in Via (OMISSIS), parimenti oggetto di lavori di risanamento – e se proprio tali lavori di ristrutturazione interessanti quest’ultimo avessero potuto costituire una possibile causa del dissesto, alternativa a quella sostenuta dall’accusa e ritenuta dal Tribunale – vi e’ specifica motivazione della Corte del merito (pag. 17-18), anche sul punto della deduzione tecnica di parte, secondo cui i lavori oggetto del permesso n. (OMISSIS) (demolizione del vecchio fabbricato, realizzazione della palificata per i garages interrati dell’erigendo fabbricato) e il fabbricato crollato non facessero parte di un’unica cortina edilizia. In particolare, sul punto (pag.18) in sentenza, nel ritenere esatta la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale, basata sulla consulenza degli ausiliari del P.M., che cioe’ l’edificio crollato e quello interessato dai lavori di demolizione e ristrutturazione di cui al permesso rilasciato alla (OMISSIS) s.r.l., costituissero un unicum strutturale, la Corte, nel condividere le conclusioni del C.T. del P.M., riporta la descrizione delle immagini fotografiche dei luoghi, e, con argomentazioni assolutamente logiche, evidenzia come fosse corretta la tesi accusatoria e del tutto infondata quella difensiva, avvalorata dal tecnico di parte, secondo la quale, come gia’ si e’ riportato, il crollo dei fabbricati di cui all’imputazione era da attribuirsi ai lavori eseguiti presso altro fabbricato da ditta terza. Si evidenzia in sentenza (pag.19), infatti, che tale ultimo fabbricato terzo era gia’ stato ricostruito allo stato grezzo e, quindi, anche per la notevole antecedenza rispetto ai fatti di cui e’ causa deve escludersene una rilevanza causale determinante, posto che il crollo di Via (OMISSIS) ebbe a verificarsi a ridosso della demolizione e mentre era in atto la palificazione per i garages dell’erigendo fabbricato, adiacente quello di Via (OMISSIS) crollato e con esso formante un unicum strutturale, da parte della ditta esecutrice dei lavori (OMISSIS) s.r.l. di cui il (OMISSIS) era titolare.

5.2 Altra censura che si rivolge all’impugnata sentenza (comune a tutti i ricorsi), sempre in tema di nesso causale, e’ quella con cui si contesta, ancora una volta, l’operato dei giudici del merito nel non aver considerato le osservazioni dei consulenti privati, rispetto a quelle degli ausiliari del P.M., ritenute, per altro come gia’ si e’ accennato, espresse in termini di probabilita’ e non di certezza, quanto al collegamento tra la condotta omissiva ascritta ad ognuno degli imputati e l’evento.

La condotta colposa (gia’ descritta nella parte narrativa) che si e’ contestata al (OMISSIS), nella qualita’ di r.l. della (OMISSIS) s.r.l., proprietaria dell’area ove si stavano eseguendo i lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, ed agli altri imputati “tecnici”, e’ consistita nell’avere omesso di valutare la stabilita’ della zona prima ed a seguito della costruzione dell’opera in progetto, di valutare l’influenza che questa poteva avere su fondazioni e costruzioni esistenti nelle vicinanze, nonche’ indagini speciali laddove si presentasse il concreto rischio di condizionare negativamente il comportamento statico dei manufatti, richiedendo, nel caso di esecuzione di fondazioni su pali e di paratie, specifiche valutazioni in merito agli effetti sui manufatti limitrofi, ed omettendo di effettuare studi sulle interconnessioni su di una struttura gia’ in passato interessata da crolli, procedendo ad effettuare lavori di demolizione di un corpo di fabbrica aderente al fabbricato di Via (OMISSIS) crollato e successivamente alle trivellazioni per l’infissione dei pali della paratia, ignorando le condizioni di grave ed evidente dissesto statico dell’intero comparto edilizio, causando un’accelerazione del quadro fessurativo in atto della palazzina del civico (OMISSIS) che cosi’ collassata.

Su tale condotta omissiva, nel suo complesso, la Corte d’appello, anche con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di cui al capo B) (vedi parte narrativa), ha evidenziato che non sono state rispettate le prescrizioni dettate dal Decreto Ministeriale PP.LL. 11.03.1988, che impone nella progettazione e nella esecuzione di tali tipi di opere la valutazione della staticita’ prima e dopo la costruzione dell’opera al fine di individuare problemi legati alla criticita’ del tessuto di intervento, alle caratteristiche geotecniche del terreno, con la conseguente proposta di soluzioni progettuali ed esecutive degli interventi volte alla neutralizzazione degli elevati rischi.

5.2.1 Va, pero’, osservato che, sebbene a fronte di un quadro cosi’ ampio di condotte omissive, la Corte in definitiva individua quale causa ultima, ma non primaria, del crollo degli edifici le vibrazioni indotte dall’uso della macchina operatrice per la realizzazione delle palificazioni riportando sul punto, dopo avere esposto in maniera analitica l’attivita’ peritale dei consulenti del P.M., le conclusioni di costoro:”di per se’ (le vibrazioni n.d.r.) non potevano determinare il crollo dell’edificio, come si e’ verificato, esse pero’ hanno potuto imprimere un’accelerazione del quadro fessurativo gia’ in atto e, quindi, ampliare lesioni e dissesti gia’ esistenti, nell’ambito di una struttura edilizia di per se’ fatiscente e precaria”.

Aggiunge la Corte che “dall’esame specifico dello stato dei luoghi, descritto dalle fotografie n. 53-54-55-56 e’ stato possibile rilevare che l’esecuzione della palificata ha interessato i setti fondali passanti del fabbricato adiacente di via (OMISSIS), interferendo in maniera diretta con le fondazioni della cortina edilizia, amplificando la trasmissione delle vibrazioni connesse alla trivellazione del palo…”.

Dunque, una rilevanza significativa, se non determinate, nella serie causale e’ stata attribuita alla produzione delle vibrazioni della macchina operatrice per l’esecuzione della palificata.

5.2.2 Sul rilievo del ricorrente (OMISSIS), secondo cui, proprio in ragione dei rischi inerenti l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, nella qualita’ di progettista per evitare la produzione di vibrazioni durante i lavori di scavo per l’esecuzione della palificata in cemento, aveva imposto che si usasse una macchina “sonda a rotazione” che produceva vibrazioni “0”, disposizione questa disattesa da chi ha eseguito i lavori, la Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza nella produzione dell’evento. Ha, infatti, motivato:”….da un lato l’assunto della difesa non appare provato adeguatamente se non attraverso specifiche domande in sede di controesame dei consulenti tecnici d’ufficio da parte dell’avv. Cacciatore, in assenza di una specifica consulenza di parte sul punto, dall’altro, anche ammesso che effettivamente il progetto del (OMISSIS) avesse previsto un macchinario per le trivellazioni propedeutiche alla palificata diverso da quello concretamente utilizzato ed a vibrazioni zero, la circostanza non avrebbe alcun valore dirimente al fine di escludere la violazione di obblighi di garanzia e la colpa professionale del (OMISSIS), posto cio’ che viene imputato al progettista strutturale e’ di aver ignorato completamente il tessuto urbano d’inserimento della nuova opera…..non prevedendo uno studio delle interconnessioni dell’opera a farsi con la situazione limitrofa …”.

La motivazione, sul punto, come rileva la Difesa del (OMISSIS), e’ meramente assertiva e contraddittoria.

Innanzitutto, pur essendo emerso dalle dichiarazioni rese a dibattimento dai consulenti del P.M. che effettivamente il (OMISSIS), nella qualita’ di progettista, aveva imposto l’uso di una macchina che non producesse vibrazioni, e che gli stessi tecnici asseverano la qualita’ della macchina operatrice indicata dal ricorrente, la Corte ritiene la circostanza non provata adeguatamente dalla Difesa. L’assunto oltre che apodittico e’ erroneo in ordine alla applicazione delle norme procedurali. Invero, la Corte, invece, di confutare le dichiarazioni rese sul punto dai tecnici in dibattimento le ritiene, in sostanza, non bastevoli in quanto non suffragate da una perizia di parte.

E’ evidente la violazione della disposizione di cui all’articolo 192 c.p.p..

E, per altro, e’ fondata l’eccezione di travisamento della prova addotta dalla Difesa essendo stata omessa la valutazione della consulenza del perito di parte versata in atti che tratta l’argomento, della quale non si fa alcun cenno in sentenza.

Omette, poi, la Corte qualsiasi giudizio controfattuale rispetto all’effettivo uso della macchina operatrice delle trivellazioni indicata dal (OMISSIS).

Se e’ vero, come ha ritenuto la Corte (e su tale valutazione il Collegio non puo’ operare alcuna censura, apparendo la motivazione esaustiva e del tutto logica), che la causa ultima che ha determinato il crollo degli edifici sono state le vibrazioni indotte dalla macchina operatrice utilizzata in cantiere per le trivellazioni, alcuna osservazione viene, poi, formulata, nonostante la specifica eccezione del (OMISSIS), sul se l’evento si sarebbe comunque verificato anche utilizzando la macchina con emissione di vibrazioni pari allo zero.

Alla argomentazione difensiva si risponde che la circostanza e’ irrilevante al fine di escludere la violazione degli obblighi di garanzia e la colpa professionale del (OMISSIS), come addebitata in rubrica.

E’ evidente la confusione del concetto della causalita’ della colpa.

Si agita, dunque, il problema giuridico in diritto, dibattuto, ma sul quale la giurisprudenza di questa Corte ha oramai fissato canoni interpretativi consolidati, quello della c.d. “causalita’ della colpa”, nel senso che (sez. 4, sentenza n. 3094 del 21.1.1998 rv. 210179) l’accertata sussistenza di condotta antigiuridica per violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza non fa presumere il rapporto di causalita’ materiale tra la condotta e l’evento; tale rapporto deve essere oggetto di indagine e risultare dalla sentenza con motivazione adeguata con riferimento alle questioni concernenti la prevedibilita’ ed evitabilita’ dell’evento.

Con riguardo alla posizione processuale del (OMISSIS), progettista delle opere asseverate con il permesso n. (OMISSIS), la questione ha una sua rilevanza con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra la sua condotta e l’evento.

In quanto progettista, il ricorrente si e’ limitato a presentare il progetto, corredato dei calcoli e di quant’altro, indicando anche, come misura preventiva per non produrre vibrazioni e prevenire i rischi di crolli, una macchina operatrice adeguata, e, certamente, non si e’ occupato della direzione ed esecuzione dei lavori, demandate ad altri.

L’addebito delle condotte omissive riguardante l’omessa valutazione dei rischi connessi all’attivita’ edile oggetto del progetto e delle conseguenti misure preventive da osservare, come delineate nel capo di imputazione, costituiscono senz’alcun dubbio una violazione di norme specifiche di legge ( Decreto Ministeriale LL.PP. 11.03.1988) come evidenziato dai giudici del merito, ma se fosse tecnicamente corretta la deduzione difensiva, secondo cui l’utilizzazione di una macchina operatrice, come indicata dal ricorrente, che non produceva vibrazioni, non avrebbe provocato il crollo, allora la responsabilita’ colposa del ricorrente potrebbe venir meno.

E’ mancata, quindi, un’indagine sul punto da parte dei giudici del merito con risposta non adeguatamente motivata da parte della Corte d’appello sulla censura mossa dal (OMISSIS) alla sentenza di primo grado.

La sentenza, pertanto, ai fini civili con riferimento alla posizione del (OMISSIS) va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

5.3 Diversamente, quanto alla posizione degli altri ricorrenti, ribadendo che al Collegio e’ sottratto il vaglio di legittimita’ con riferimento alla dinamica dei crolli ed alla causa ultima che li ha determinati, stante, si ripete, una motivazione sul punto, esente da censure, rimane acquisito che e’ stata utilizzata, diversamente da come imposto dal progettista, una macchina operatrice, non adeguata, che ha prodotto vibrazioni che a loro volta hanno aggravato il quadro fessurativo gia’ in atto ed ampliato le lesioni ed i dissesti gia’ esistenti, determinando il crollo degli edifici,

Di tale condotta colposa correttamente e’ stato ritenuto che ne devono rispondere gli altri ricorrenti in riferimento alle loro qualita’ e relative posizioni di garanzia.

L’architetto (OMISSIS), nella qualita’ di direttore dei lavori, come pure (OMISSIS), titolare della ditta (OMISSIS) s.r.l. cui erano state affidate le esecuzione delle opere, nonche’ responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed il (OMISSIS), committente e diretto interessato alla esecuzione dei lavori.

E’ da aggiungere che, per quanto riguarda la posizione di tali ricorrenti, un ulteriore profilo di colpa e’ stato evidenziato dai giudici del merito, sempre con riferimento all’attivita’ esecutiva dei lavori (a cui e’ estraneo il (OMISSIS)), per quanto riguarda l’attivita’ esecutiva di demolizione del fabbricato preesistente ed adiacente a quello crollato. Si evidenzia che lo stabile demolito e quello crollato formavano un “unicum” strutturale (sia in fondazione che in elevazione), per cui la demolizione, eseguita, ha anch’essa contribuito all’indebolimento del complesso murario esistente ed anche tale operazione, eseguita senza cautele ed imprudentemente, ha contribuito al verificarsi dell’evento.

In definitiva i ricorsi del (OMISSIS), del (OMISSIS) e del (OMISSIS), ai soli fini civili, vanno rigettati con conseguente condanna dei primi due alle spese processuali, ed alla rifusione in solido di tutti e tre delle spese di questo giudizio in favore delle costituite parti civili che si liquidano in tal senso: Comune di Salerno, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge; (OMISSIS) e (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge; (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio, ai fini penali, la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo A), usa la recidiva, per essere lo stesso estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza stessa ai fini civili, in ordine alla posizione di (OMISSIS) e rinvia, per nuovo esame, al giudice civile, competente per valore in grado di appello, cui rimette la regolamentazione delle spese tra le parti anche per questo giudizio.

Rigetta ai fini civili il ricorso di (OMISSIS).

Rigetta i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna in solido (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) alla rifusione delle spese di questo giudizio sostenute dalle costituite parti civili: Comune di Salerno, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge; (OMISSIS) e (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge; (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge

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