Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 14 settembre 2016, n. 38203

Costituisce incidente stradale rilevante ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui all’art. 186, co. 2 bis c. strada un qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. L’incidente stradale deve, inoltre, essere collegato allo stato di ebbrezza da un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 14 settembre 2016, n. 38203

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. D’ISA Claudio – rel. Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonard – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 820/2015 GIP TRIBUNALE di TRENTO, del 22/10/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello in subordine il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, del GIP del Tribunale di Trento, emessa a seguito di giudizio abbreviato, di condanna in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza di cui al secondo comma dell’articolo 186 C.d.S. aggravato, ai sensi del comma 2 bis stesso articolo, per avere provocato un incidente stradale.
Con un unico motivo si denunciano violazione di legge, nella specie degli articoli 141, 161, 186 e 189 C.d.S., e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell’aggravante dell’incidente stradale e cio’ al fine del rigetto della richiesta dell’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’, evidenziando che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l’asserito incidente non ha provocato danni a persone o cose, ne’ collisioni con altri veicoli o arredo stradale, ne’ uscita di strada, poiche’ l’auto guidata dal (OMISSIS) si e’ fermata sulla banchina che fa parte della strada, senza invadere la semicarreggiata opposta ed era ben visibile dagli altri guidatori da entrambi i sensi di marcia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo che lo sorregge.
Va preliminarmente osservato che, avendo il ricorrente scelto di ricorrere in cassazione avverso la sentenza del primo giudice “per saltum”, ai sensi dell’articolo 569 c.p.p., si deve ritenere che il motivo su cui si basa principalmente il ricorso e’ quello relativo alla denunciata violazione di legge circa l’interpretazione della norma di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis atteso che i motivi relativi al vizio di motivazione non sono ammissibili ai sensi dell’articolo 569 c.p.p., comma 3.
E’ del tutto ovvio che, al di la’ del nome attribuito dal ricorrente al vizio con cui si censura la sentenza impugnata, questa Corte e’ tenuta a rilevare se effettivamente, nel caso di ricorso ex articolo 569 c.p.p. trattasi di violazione di legge e non di vizio di motivazione, in quanto se tale fosse sostanzialmente la censura gli atti dovrebbero essere rimessi al giudice di appello (articolo 569 c.p.p., comma 3).
La censura oggetto del ricorso involge l’interpretazione del concetto di “incidente stradale” ai fini della configurazione dell’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis ed e’ evidente che trattasi di questione di diritto e non di fatto, con la conseguenza che la errata interpretazione della norma implica una violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b).
Ebbene, la motivazione in diritto sul punto dell’impugnata sentenza e’ pienamente da condividere in quanto conforme al dettato normativo ed alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, Sentenza n. 31360 del 04/07/2013 Ud., Rv. 256836.
E’ innanzitutto da rilevare, in fatto, che il Tribunale ha evidenziato, e la circostanza non viene contestata dall’imputato, che questi, alla guida della sua autovettura, si e’ trovato sul bordo destro della carreggiata che percorreva, in maniera tale da andare ad ostruire parzialmente un tornante, in ragione del fatto che egli aveva perso il controllo dell’autovettura. Cio’ posto non assume alcun rilievo il fatto che si sia fermato sulla banchina senza procurare danni a persone o cose, cio’ che rileva, come argomenta il primo giudice, e’ che la condotta di guida e’ stata inattesa, non regolare ed ha interrotto il normale svolgimento della circolazione del veicolo, con una potenziale turbativa del traffico e pericolo per l’utenza, avendo occupato parzialmente la carreggiata in prossimita’ di un tornante.
Sul punto, quanto all’interpretazione da dare al concetto di “incidente stradale” utilizzato dal richiamato articolo 186 C.d.S., comma 2 bis questa Sezione della Corte (V sentenza gia’ indicata) ha evidenziato come non incomba sul legislatore il dovere di procedere a una puntuale definizione dei termini e delle nozioni utilizzate nella strutturazione logica delle norme, la’ dove il significato di quei termini o di quelle nozioni appare agevolmente (o ragionevolmente) desumibile attraverso le operazioni di interpretazione del linguaggio, comune o piu’ specificamente tecnico, istituzionalmente rimesso ai compiti del giudice.
Nel caso di specie, la nozione di “incidente stradale” (nell’accezione rilevante nella prospettiva di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2-bis) risulta sottoposta a un’adeguata elaborazione interpretativa ad opera di questa Corte di legittimita’, che ne ha evidenziato il ricorso in qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettivita’, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Cass., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921).
In particolare, ai fini dell’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2-bis, nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne’ i danni alle persone ne’ i danni alle cose, con la conseguenza che e’ sufficiente qualsiasi, purche’ significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Cass., Sez. 4, n. 42488/2012, Rv. 253734; v. altresi’ Cass., Sez. 4, n. 6381/2011).
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi pertanto adeguatamente configurata la nozione di incidente stradale rilevante ai fini del riscontro della circostanza aggravante oggetto dell’odierno esame, spettando al giudice il compito di accertare l’effettivo ricorso di un inatteso avvenimento concretamente e significativamente idoneo a interrompere (o comunque a turbare) il normale svolgimento della circolazione stradale e di rilevare la potenziale idoneita’ dello stesso a determinare un qualunque pericolo o danno alla collettivita’, al fine di attestare la concreta ed effettiva maggiore pericolosita’ (e la conseguente meritevolezza di un deteriore trattamento sanzionatorio) del reato di guida in stato di ebbrezza, la’ dove circostanziato dalla provocazione di un incidente da parte del reo.
Alla definizione cosi’ ricostruita sul terreno dell’elaborazione giurisprudenziale, e’ appena il caso di associare, sul piano della valutazione della concreta riconducibilita’ dell’evento al fatto del reo, l’esigenza dell’inequivoco riscontro di un obiettivo nesso di strumentalita’-occasionalita’ tra lo stato di ebbrezza del reo e l’incidente dallo stesso provocato, non potendo certamente giustificarsi l’inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per se’ oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di ebbrezza del soggetto (nel senso che la nozione di incidente stradale rilevante ai fini della norma de qua debba assumersi quale elemento “sintomatico” di uno stato di alterazione psicofisica del conducente coinvolto v. Cass., Sez. 4, n. 10605/2012).
Nel caso di specie, la doglianza avanzata dal ricorrente – in ordine all’effettivo adempimento, da parte dei giudici del merito, del concreto accertamento dei ridetti requisiti della significativa interruzione (o del turbamento) della circolazione stradale, della (sia pure potenziale) pericolosita’ dell’incidente stradale riscontrato e della sua riferibilita’ al fatto dell’imputato – deve ritenersi manifestamente infondata, essendosi posto in evidenza come lo stesso avesse perso il controllo dell’autovettura, fermandosi sul bordo della strada ed occupando parzialmente la carreggiata con una situazione di pericolo per gli altri utenti.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

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