Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 20 luglio 2016, n. 31210

In tema di responsabilità da reato dell’ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231), ricorre il requisito dell’interesse dell’ente quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un’utilità alla persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 20 luglio 2016, n. 31210

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) S.R.L.;
avverso la sentenza n. 3784/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/06/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
Udito, per la parte civile, l’Avv.to (OMISSIS) per INAIL, Avv.to (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) per le altre parti civili, i quali concludono come da nota scritta;
Udito il difensore Avv.to (Ndr: testo originale non comprensibile) per l’imputato e la (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo accogliersi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), amministratore unico della s.r.l. (OMISSIS), venne giudicato colpevole dal GIP del Tribunale di Milano, all’esito di giudizio abbreviato, di plurime violazioni della legge penale, che, in sintesi, sono appresso riportate. Venne, del pari, riconosciuta la responsabilita’ amministrativa della (OMISSIS).
1) Delitto di cui all’articolo 589 c.p., commi 1, 2 e 4, per avere cagionato per colpa la morte di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e lesioni gravi ai danni di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti operai dipendenti della societa’ amministrata dall’imputato rimasti colpiti da un incendio sviluppatosi all’interno dello stabilimento della (OMISSIS), nel sito ove si trovavano depositati rifiuti di vario genere.
2) Numerose violazioni della normativa antinfortunistica, per aver omesso di valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, dopo che l’impianto di aspirazione era stato messo fuori uso da un precedente incendio e con particolare riferimento alla lavorazione dei cd. setacci molecolari (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 290, comma 1); per non avere messo gli ambienti di lavoro in condizioni di sicurezza, omettendo i dovuti controlli e non aver ripartito in zone le aree a rischio (articolo 291, comma 1, lettera a e b e articolo 293, comma 1, cit. D.Lgs.); per non aver previsto l’organizzazione di un servizio formativo per i lavoratori, che li istruisse sulle cautele necessarie per evitare scariche elettrostatiche (articolo 293, comma 2, Decreto Legislativo cit.); per non aver provveduto a sottoporre a revisione il documento di protezione contro le esplosioni (articolo 294, comma 4, Decreto Legislativo cit.); per aver fatto utilizzare un muletto con motore a scoppio diesel, pericoloso in relazione alle lavorazioni in corso (articolo 71, comma 2, Decreto Legislativo cit.); per non aver tenuto i luoghi di lavoro in conformita’ di quanto previsto dagli articoli 63 e 64 del citato D.Lgs.; per avere trattato i cd. setacci molecolari con acqua, cosi’ da procurare rilascio di gas esplosivo, stoccandoli in contenitori non a tenuta stagna (articolo 256, comma 1, lettera b, Decreto Legislativo cit.); per avere travasato, miscelato e triturato rifiuti speciali pericolosi, costituiti da solventi e vernici, in violazione dell’autorizzazione amministrativa, in ambienti sprovvisti di impianti di aspirazione e captazione; per avere gestito i rifiuti miscelandoli, senza previa prova su piccole quantita’; per non avere fornito ai lavoratori assunti dalla (OMISSIS) i dispositivi di protezione individuale (articolo 77, comma 3 e articolo 87, comma 2, lettera b, Decreto Legislativo cit.); per non avere provveduto a far formare ed informare il personale assunto dalla (OMISSIS) (articolo 227, comma 1, lettera c e articolo 262, comma 2, lettera b, Decreto Legislativo cit.);
per non avere informato i predetti lavoratori del rischio derivante da agenti cancerogeni e mutageni (articolo 239, comma 1 e articolo 262, comma 2, lettera b, Decreto Legislativo cit.).
3) Del delitto di cui all’articolo 449 c.p., per avere, per colpa, causato un incendio presso lo stabilimento (OMISSIS), generatosi da un container carico di rifiuti speciali pericolosi, costituiti dai cd. setacci molecolari, dai quali, si sprigionava una nube di gas, che venuta a contatto con parti surriscaldate del muletto, provocava una fiammata che si propagava, ulteriormente, rinvigorita dalla presenza di solventi e altro materiale infiammabile, dei quali nei pressi si stava effettuando il travaso.
4) Di numerose violazioni della normativa diretta alla protezione ambientale, ed in particolare: per avere smaltito rifiuti pericolosi senza la necessaria autorizzazione, effettuando trattamento chimico-fisico mediante aggiunta d’acqua e miscelazione con altri rifiuti non consentita (Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera b); per avere miscelato, travasato e triturato materiali speciali pericolosi in assenza di impianti di aspirazione e captazione (articolo 256, comma 4, Decreto Legislativo cit.); per avere miscelato rifiuti aventi diverso stato fisico e senza la previa prova per 24 ore su piccole quantita’ (articolo 256, comma 4 e 5, Decreto Legislativo cit.); per avere fatto trasportare rifiuti in uscita dallo stabilimento, affidandoli alla societa’ (OMISSIS) s.r.l., della quale l’imputato era amministratore unico, indicando nel formulario e nella scheda il falso; per avere, al fine di trarne profitto, fatto trafficare in rifiuti la societa’ amministrata (articolo 260, Decreto Legislativo cit.).
5) per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fatto usufruire la societa’ di mere prestazioni di manodopera, mediante l’occupazione di piu’ lavoratori dipendenti forniti dalla (OMISSIS) s.r.l.
6) per avere violato il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, per essersi avvalso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di piu’ fatture emesse dalla (OMISSIS) s.r.l., recanti importo superiore al prezzo effettivo.
1.1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 17/6/2015, alla quale si era rivolto l’imputato, la (OMISSIS) e la parte civile (OMISSIS), salvo a disporre provvisionale in favore della predetta parte civile, confermo’ quella di primo grado.
2. Pur avuto riguardo al perimetro decisionale di legittimita’ appare opportuno per una adeguata intelligenza della fattispecie, riprendere, sinteticamente, i termini della vicenda.
Le indagini svolte dal consulente del P.M., dai CC e dagli organi amministrativi di vigilanza e controllo, nonche’ dalle dichiarazioni degli operai presenti, taluni dei quali solo miracolosamente sopravvissuti (come (OMISSIS), il quale, percepita l’imminenza e gravita’ del pericolo, avvisati gli altri lavoratori, si allontano’ appena in tempo, per non subire conseguenze letali) era stato possibile ricostruire la dinamica degli eventi, la causa d’essi, risalente a plurime e gravi violazioni della normativa sulla sicurezza e sul trattamento e smaltimento dei rifiuti.
La prima fonte d’innesto fu costituita dall’illegale trattamento dei setacci molecolari, ai quali prima si e’ accennato. I predetti avevano la funzione di trattenere l’odore e il colore, che viene in origine aggiunto al GPL, al fine di renderne accertabile con i sensi la presenza, stante che il predetto gas altrimenti si presenta pericolosamente inodore e incolore. Esaurita la loro funzione gli stessi erano stati ceduti dalle aziende che li utilizzavano alla (OMISSIS), per lo smaltimento. Poiche’ i setacci erano imbibiti di GPL era fatto divieto (l’avvertimento risale allo stesso produttore dei predetti) di versare acqua sui medesimi, costituenti rifiuto pericoloso, in quanto, in presenza d’acqua, il gas trattenuto si sarebbe sprigionato nell’aria. Il predetto materiale pericoloso, lasciato a cielo aperto per giorni all’interno del cassone, aveva sviluppato una nube di gas, peraltro inodore e incolore, la quale entrata in contatto, con la seconda fonte d’innesco, costituita dalle parti calde del motore diesel di un muletto, inopportunamente posto nei pressi, procurava l’esplosione. Esplosione ulteriormente implementata dal contatto con solventi e vernici infiammabili, che non distante gli operai erano intenti a travasare all’aperto, dopo che in un precedente incendio era andato distrutto il sistema d’aspirazione.
La Corte d’appello aveva escluso che la dinamica fosse stata altra, siccome suggerito dalla difesa dell’imputato, la quale aveva addebitato all’accidentale troncamento ad opera del muletto dei tubi che collegavano una bombola di GPL ad un apparato di saldatura, in quanto, oltre a trattarsi di prospettazione mai avanzata ai consulenti del P.M., non spiegava la duplice, concatenata esplosione che aveva riguardato il cassone e il muletto. Ne’ trovava conferma nelle dichiarazioni testimoniali.
Le contestate violazioni alla normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di quella ambientale sul trattamento dei rifiuti traevano origine dalle condizioni nelle quali versava l’opificio, nell’assenza di adeguate procedure virtuose e, infine, nell’aperta indifferenza ai divieti e alle regole previste per il trattamento dei rifiuti. Essendo stato acclarato che la ” (OMISSIS) “lavorava” i rifiuti ricevuti per il solo stoccaggio, rifiuti che (…) possono rilasciare gas infiammabili”; inoltre gli stessi venivano trattati, senza le previste cautele e sottoposti a trasformazione chimico-fisica (aggiunta d’acqua, al fine di far liberare il gas) vietata dalla legge. Infine, si assume ancora in sentenza “l’avvio allo smaltimento finale di questa tipologia di rifiuto con un codice CER modificato e miscelato con altre sostanze determinava la perdita, nella scheda identificativa del rifiuto medesimo, di quelle caratteristiche di pericolosita’ originariamente segnalate dal produttore”.
Anche lo smaltimento delle vernici veniva effettuato illegalmente, in assenza di idoneo impianto d’aspirazione.
La miscelazione dei rifiuti veniva, inoltre, effettuata senza la previa prova su piccole quantita’, prevista dalla normativa e procurava, alla fine la perdita d’identita’ di ciascuna componente.
Era stato, inoltre, ritenuto integrato il reato di traffico di rifiuti, sul piano oggettivo (allestimento di mezzi e attivita’ organizzata) e su quello soggettivo (sussistenza del dolo specifico, rappresentato dal fine di conseguire un risparmio, omettendo le cautele e le procedure di legge).
La Corte di merito aveva, di poi, ritenuta provata la violazione della disciplina che vieta la mera somministrazione di manodopera, in quanto un gruppo di lavoratori di origine albanese, formalmente in forza alla (OMISSIS) s.r.l., sotto l’apparenza di un contratto d’appalto, lavorava stabilmente per la (OMISSIS), privo di specializzazione e sfornito di qualunque addestramento e informazione, nonostante fosse occupato in attivita’ rischiose.
Le violazioni penali alla normativa tributaria erano state considerate consequenziali alla contabilizzazione di fatture emesse dalla (OMISSIS) (ovvero dalla (OMISSIS)) per prestazioni di servizi mai resi, cosi’ ricavandone la (OMISSIS) ingiusto vantaggio economico.
Infine la riconosciuta colpevolezza a riguardo del reato d’incendio colposo discendeva dai fatti e dagli addebiti colposi contestati.
4. Avverso la sentenza d’appello propongono ricorso per cassazione l’imputato e la (OMISSIS).
5. (OMISSIS) correda il proprio ricorso di cinque motivi di censura.
5.1. Con il primo motivo, denunziante vizio motivazionale e violazione di legge, il ricorrente stigmatizza il fatto che il giudizio abbreviato si fosse svolto senza che fosse stata trasmesso al giudice l’intero fascicolo del P.M., in violazione di legge (articolo 416 c.p.p., comma 2, articolo 419 c.p.p., articolo 130, disp. att. c.p.p., articoli 24, 101 e 102, Cost.). Senza conoscere il contenuto degli atti non trasmessi la Corte di merito, si duole il (OMISSIS), aveva giudicato ininfluente la documentazione rimasta ignota. In particolare era stata ingiustamente negata la possibilita’ di provare attraverso gli atti sequestrati la sussistenza di una delega ex articolo 16 del Decreto Legislativo nei confronti di (OMISSIS), il quale, peraltro, in quanto chimico, aveva le competenze per ricoprire l’incarico.
5.2. Con il successivo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per avere la Corte milanese giudicato inammissibili i motivi d’appello formulati in relazione agli illeciti ambientali, a quelli attinenti alle misure di sicurezza e, infine, a riguardo dei reati tributari.
Il (OMISSIS) nega il ricorrere della fattispecie: i motivi erano stati, anzi, puntualmente correlati alle Singole contestazioni e non si era fatto luogo a nessuna delle ipotesi nelle qua’li si suole ritenere che l’appello debba giudicarsi inammissibile perche’ non attinente al tema della decisione, apodittico od impreciso; non potendosi allo, stesso precludere il diritto di attingere a tutti gli atti istruttori, in presenza di Sentenza emessa nelle forme del rito abbreviato. In ogni caso, anche ad ammettere la reiterazione di critiche gia’ sviluppate nel corso del giudizio di primo grado, l’inammissibilita’ non puo’ configurarsi ove “le doglianze vengano poste in relazione con la sentenza impugnata”.
5.3. Con il terzo motivo viene prospettata violazione di legge a riguardo del configurato nesso di causalita’.
Secondo la prospettazione impugnatoria la Corte di merito aveva erroneamente privilegiato la ricostruzione della dinamica che era stata suggerita dai consulenti del P.M., senza adeguatamente approfondire il decorso alternativo ipotizzato dalla difesa. Il container dei setacci non era stato neppure scoperchiato dall’incendio e le bombole di GPL coinvolte erano rimastre intatte, fatta eccezione per quella rinvenuta squarciata ed il cui tubo di collegamento al sistema di saldatura risultava tranciato dal muletto condotto da (OMISSIS), deceduto nell’incendio. Trattavasi, per il ricorrente, di “una serie causale sopravvenuta, del tutto indipendente dalle omissioni di sicurezza e ambientali contestate (…) di un decorso degli eventi del tutto eccentrico rispetto alle conseguenze che le stesse regole cautelari presidiavano”.
La Corte di Milano, prosegue il ricorrente, non aveva fatto luogo ad un serio giudizio controfattuale e nella ricostruzione del nesso eziologico era venuta meno ai principi di recente espressi dalla Cassazione (S.U. 24/4/2014, n. 38343); principi che il (OMISSIS) profusamente riprendeva.
In definitiva, si duole il ricorrente, la Corte di merito aveva screditato la versione dell’imputato non sulla base del compendio probatorio ma per il preconcetto maturato sulla di lui attendibilita’.
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta che, incorrendo in vizio motivazionale, la sentenza non aveva correttamente applicato la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, essendo stata ingiustamente svalorizzata la versione alternativa ed avendo “omesso una seria analisi degli elementi di fatto prospettati dalla difesa”.
5.5. Con il quinto ed ultimo motivo il (OMISSIS), denunziando vizio motivazionale, si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto contraddittoriamente il Giudice dell’appello aveva escluso potersi applicare l’attenuante innominata per l’intervenuto risarcimento, in quanto di cio’ si era tenuto benevolmente conto nella quantificazione della pena e, allo stesso tempo, aveva considerato che la particolare gravita’ dei fatti e l’elevato grado della colpa fossero preclusivi dell’invocato riconoscimento. Ne’ si era tenuto conto della complessiva condotta dell’imputato e dell’esistenza di “copiosa documentazione in materia di sicurezza e ambiente”.
6. La (OMISSIS) s.r.l. ricorre illustrando anch’essa cinque censure.
6.1. La prima e’ del tutto sovrapponibile al primo motivo esposto dal (OMISSIS).
6.2. Con il secondo motivo deduce illogicita’ e mancanza di motivazione in punto di riconoscimento dell’interesse o del vantaggio della persona giuridica, giudicata responsabile dell’illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25-septies.
Nella condotta colposa in se’, assume la ricorrente, non puo’ rinvenirsi il finalismo diretto a favorire l’ente. Sarebbe occorso che la condotta censurata fosse espressione “di una politica d’impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza”, dovendosi escludere potersi ipotizzare vantaggio in re ipsa.
Anche in questo caso il ricorso ritiene di trarre argomenti a sostegno dalla recente importante sentenza a S.U. sopra citata.
Ove la Corte territoriale avesse posto attenzione alle carte processuali, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto concludere che nessun risparmio di spesa ne era conseguito, avendo la societa’ “sempre dedicato particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori”. Era stato adottato il DVR e i DUVRI, tutti i lavoratori erano formati ed informati, nonche’ dotati di DPI. L’utilizzo di una societa’ esterna per attivita’ di facchinaggio non aveva comportato alcun risparmio di spesa. In definitiva, errando, la sentenza aveva ritenuto che al verificarsi dell’evento dovesse necessariamente corrispondere un’assenza di predisposizione di cautele e, quindi, un mancato investimento in materia di sicurezza ed ambientale.
6.3. Con il terzo motivo viene denunziato vizio motivazionale per non essersi pronunciata assoluzione ai sensi degli articoli 6 e 66 del cit. D.Lgs..
La (OMISSIS) aveva predisposto adeguati modelli organizzativi, strumenti e procedure idonei ad impedire eventi infortunistici e non poteva essere chiamata in responsabilita’ sol perche’ un evento di tal fatta si fosse verificato o si fossero registrate manchevolezze di taluno.
6.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizio motivazionale in ordine al computo della sanzione inflitta (calcolo e commisurazione delle quote). Non era dato comprendere come la Corte di merito avesse determinato la sanzione in 300 quote da seicento Euro l’una.
6.5. Con il quinto motivo si assume il vizio motivazionale a riguardo della sanzione interdittiva, inflitta ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo cit..
La sospensione delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell’illecito per la durata di quattro mesi, avrebbe dovuto conseguire all’accertamento del rilevante profitto individuato dal citato articolo 13, invece, nel caso di specie non era stata dimostrato alcun vantaggio economico.
7. Con memoria depositata il 21/4/2016 l’INAIL, insiste perche’ il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato, dopo aver preso in analitico esame le singole censure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. Entrambi i ricorsi a cagione della loro manifesta infondatezza non superano il vaglio d’ammissibilita’.
9. Puntuale e priva di incongruenze deve ritenersi la motivazione con la quale la Corte di merito ha disatteso la pretesa del (OMISSIS), ora riprodotta nel primo motivo di doglianza, senza effettiva capacita’ di specifica censura. La documentazione non trasmessa, consistita, in definitiva, nell’agenda appartenutasi in vita al povero (OMISSIS), nella quale costui prendeva nota delle operazioni lavorative svolte, non era certamente in grado di dimostrare che quest’ultimo fosse destinatario di delega datoriale che lo avesse posto in funzione di garante, mancando tutti i presupposti perche’ una simile delega, invero del tutto postulata e supposta, potesse avere efficacia liberatoria per il datore di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16. Senza contare che lo stesso (OMISSIS) si e’ espressamente qualificato, oltre che amministratore unico, direttore tecnico, dimostrando, peraltro, piena conoscenza e padronanza di tutti i processi lavorativi, nel mentre lo (OMISSIS) era solo un mero coordinatore delle operazioni che si svolgevano sul piazzale (dichiarazioni di (OMISSIS), consulente della s.r.l. (OMISSIS)). Pertanto, il motivo di ricorso, nella sostanza meramente riproduttivo del corrispondente motivo d’appello, si dimostra manifestamente infondato, oltre che largamente aspecifico.
In ogni caso deve soggiungersi che l’imputato presentando richiesta di giudizio abbreviato incondizionato accetta che il procedimento si svolga sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del pubblico ministero e pertanto non puo’ dolersi dell’incompletezza di quello trasmesso al GUP, per non esservi inseriti altri atti di indagine asseritamente concernenti le imputazioni contestate, ne’, una volta sollecitato il giudice di appello all’assunzione officiosa di nuove prove, lamentare il mancato esercizio del relativo potere (Sez. 2, n. 25659 del 15/05/2009, dep. 18/06/2009, Rv. 244163).
9.1. Inammissibile deve ritenersi la censura mossa alla decisione della Corte territoriale di liquidare con la medesima formula le critiche mosse a riguardo della configurazione degli illeciti ambientali, prevenzionali e tributari. Peraltro va rilevato che la Corte d’appello, nonostante la declaratoria d’inammissibilita’, ha analiticamente smentito il fondamento delle critiche.
Alle pagine 31 e ss. la sentenza d’appello, da intendersi ben integrata dalle motivazioni di primo grado, spiega le modalita’ attraverso le quali la societa’ gestita dall’imputato eludeva, frodava e violava la normativa che disciplina lo smaltimento dei rifiuti, le norme poste a tutela del lavoro e della sicurezza del lavoro, e financo quelle tributarie. In questa sede, onde scongiurare inutili ripetizioni, bastera’ ricordare la mancanza di previe verifiche dirette a saggiare la non pericolosita’ della miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diversa natura; la manipolazione contra legem, e in spregio all’evidente e concreto pericolo, dei setacci molecolari, i quali, invece che smaltiti nel loro stato originale, venivano sottoposti ad empirico e pericoloso processo di liberazione del GPL del quale erano impregnate, senza approntamento di cautela alcuna; la perdita d’identita’ dei vari rifiuti, mischiati e miscelati illegalmente; l’assenza totale di qualunque procedura prevenzionale, prevista solo sulla carta nel documento per la protezione contro le esplosioni; la simulazione dei rapporti con la (OMISSIS) (ovvero (OMISSIS)), culminata nell’emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.
In definitiva, il ricorrente pone in dubbio, in forma generica e aspecifica, evocando, contro il vero, l’esistenza dei documenti previsti dalla legge o comunque richiamando documentazione impertinente (attestazione conformita’ ISO), la configurazione delle plurime violazioni della legge penale descritte nel capo d’imputazione, senza peritarsi di smentire puntualmente le precipue osservazioni dei giudici di merito.
9.2. Il terzo motivo, alla prova di resistenza, a volerlo ritenere plausibile, mostra appieno la sua manifesta infondatezza. Invero, ad ammettere che la scaturigine dell’incendio debba ricollegarsi al proposto decorso alternativo, la responsabilita’ dell’imputato non verrebbe affatto meno, in quanto, certamente contrario alle norme prudenziali generiche e specifiche deve considerarsi lo svolgimento contiguo della pericolosa attivita’ di decantazione dei setacci molecolari, lo sversamento di residui di vernici infiammabili, la saldatura a fiamma libera e il contemporaneo uso di un muletto con motore a scoppio.
All’evidenza, quindi, deve escludersi l’ipotizzato decorso eccentrico, in quanto, a voler ammettere, peraltro contro l’evidenza, che l’evento ebbe causa ultima nel tranciamento del cavo che portava il gas alla canna della saldatrice, non puo’ certo parlarsi di condotta imprevedibilmente anomala dell’operaio che conduceva il muletto, deceduto nell’occorso; trattandosi, al contrario, di un evento prevedibile e prevenibile, in relazione alle attivita’ lavorative svolte, alle condizioni imposte ai lavoratori e alla situazione di estremo ed ingovernabile rischio.
Per rispetto, tuttavia, dell’evidenza probatoria acquisita ritualmente occorre evidenziare che la causa del disastro e’ stata inoppugnabilmente ricostruita dai giudici del merito, mediante l’apporto degli esperti di settore e dei testi oculari, cosi’ permettendo di considerare di fantasia la dinamica alternativa proposta dall’imputato (pag. 31, in fondo).
Non meno fuori luogo appare il denunziato difetto di giudizio controfattuale. Esattamente all’opposto, ove l’imputato avesse tenuto la condotta doverosa impostagli da una pluralita’ di leggi, poste a presidio della sicurezza sul lavoro e a tutela anche dell’ambiente e prevenzione dei disastri, l’evento non si sarebbe verificato. Emblematico il riscontro fattuale all’indifferenza per il rispetto delle predette regole che si trae dalla storia recente della azienda gestita dall’imputato, la quale pochi mesi prima era stata oggetto di un altro incendio (e di altri nel passato), il quale aveva devastato un settore del capannone, ove si effettuava la miscelazione dei residui di vernici: tale attivita’, pur essendo andato distrutto l’impianto di aspirazione, era stata fatta riprendere, con grave sciatteria ed imprudenza, spostandola all’esterno, in prossimita’ del cassone che conteneva i setacci molecolari, spregiudicatamente manipolati.
9.3. Di conseguenza anche il successivo motivo, con il quale s’invoca il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, e’ manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Con la formula, introdotta con la L. n. 46 del 2006, articolo 5, ad integrazione dell’articolo 533 c.p.p., dopo essersi chiarito che cosi’ non si era varato un diverso e piu’ rigoroso criterio di valutazione della prova, quanto piuttosto proceduto a dare valore normativo alla consolidata affermazione giurisprudenziale secondo la quale la condanna e’ possibile solo in presenza di certezza processuale della penale responsabilita’ dell’imputato (Cass., Sez. 1, n. 20371 dell’11/5/2006, Rv. 234111), si e’ con maggiore puntualita’, precisato che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori soltanto eventualita’ remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del ben che minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalita’ umana (Cass., 1, n. 31456 del 21/5/2008, Rv. 240763). Sicche’, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, occorre che siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalita’ del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Cass., 4, n. 30862 del 17/6/2011, Rv. 250903). Con la conseguenza dell’apparire del tutto conseguente l’ulteriore approdo di legittimita’ (Cass., 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507) che ha sintetizzato il principio nella cogenza di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria secondo il criterio del “dubbio”, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (l’autocontraddittorieta’ o l’incapacita’ esplicativa) o esterni (l’esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalita’ e plausibilita’ pratica).
Una tale lettura del principio in rassegna ben si concilia con l’altro che impone al giudice di legittimita’ di astenersi dal valutare nel merito il percorso motivazionale, in quanto in questa sede non e’ consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo appaia di una qualche plausibilita’.
Sull’argomento puo’ richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimita’ sulla motivazione: Il nuovo testo dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilita’ per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimita’ e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non e’ tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilita’ di dedurre in sede di legittimita’ il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioe’, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, puo’ prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione.
Nel caso al vaglio, come si e’ visto, le emergenze probatorie non giustificano l’insorgenza di alcun ragionevole dubbio a riguardo della penale responsabilita’ del ricorrente in ordine a tutte le ipotesi di reato che gli vengono contestate: palesi e non specificamente poste in contestazione le plurime violazioni della normativa antinfortunistica, sullo smaltimento dei rifiuti, del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 4 e 18 (per avere usufruito di mere prestazioni di manodopera mediante occupazione di lavoratori dipendenti dalla s.r.l. (OMISSIS)), della legge tributaria, non e’ in alcun modo eludibile la responsabilita’ penale a riguardo del delitto di cui all’articolo 589 c.p., commi 1, 2 e 4 e d’incendio colposo, dei quali e’ rimasto provato il nesso di causalita’ (anche a volere accedere, come si e’ gia’ osservato, alla ricostruzione di comodo invocata dall’imputato) e la componente psicologica della colpa, anche sotto il profilo della prevedibilita’ e prevenibilita’ dell’evento (causalita’ della colpa).
9.4. Aspecifico e manifestamente infondato, infine, risulta l’ultimo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’entita’ della pena.
Sul punto la Corte di merito, alle pagg. 36 e 37, con ampia ed incensurabile motivazione, spiega le ragioni per le quali il (OMISSIS) non era meritevole delle attenuanti generiche (elevato grado della colpa, significativa prevedibilita’ del disastro, annunciato da altri precedenti incendi, sistematica violazione delle norme cautelari, esistenza di precedente penale similare morte di un operaio, a causa d’incendio sviluppatosi in altra azienda, sempre addetta allo smaltimento di rifiuti speciali, della quale l’imputato era amministratore unico -); non mancando, tuttavia, di valorizzare una certa condotta post delictum di una qualche apprezzabilita’ (attivazione presso le compagnie assicuratrici al fine di risarcire il danno), al fine di contenere la pena.
Nessuna delle critiche mosse al riportato logico ragionamento coglie, all’evidenza, nel segno.
10. Nulla va soggiunto rispetto a quanto gia’ esposto a riguardo del primo motivo proposto dalla (OMISSIS), in quanto perfettamente sovrapponibile al primo motivo del (OMISSIS).
10.1. Il secondo, il terzo ed il quinto motivo non si sottraggono al giudizio d’inammissibilita’ per manifesta infondatezza.
Ribadendosi quanto di recente compiutamente puntualizzato in sede di S.U. (sent. n. 38343 del 24/4/2014, dep. 18/9/2014, Rv. 261112), coniugando, il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, il sistema che ne discende, di tertium genus, configura una ipotesi di responsabilita’ per fatto proprio colpevole e provato l’illecito, ricade sull’ente l’onere di dimostrare di avere efficacemente adottato, prima della commissione del reato, modelli gestionali ed organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Dimostrazione che qui non e’ stata affatto resa disponibile.
Non ha pregio alcuno l’asserto, tanto apodittico, quanto aspecifico e generico, secondo il quale la societa’ si sarebbe munita di adeguati modelli organizzativi e prevenzionali: le due sentenze di merito, esattamente al contrario, evidenziano, con puntualita’ e precisione, l’assenza, pressoche’ generalizzata, di strumenti prevenzionali, la eclatante reiterata violazione anche delle norme cautelari comuni, la violazione, anche attraverso procedimenti frodatori, dei precetti di legge.
Non e’, di poi, seriamente dubitabile che dalla macroscopica violazione delle regole volte ad assicurare la sicurezza sul lavoro, la prevenzione di disastri, il rispetto per l’ambiente, nonche’ la corretta utilizzazione della manodopera siano derivati risparmi aziendali, anche rilevanti (ovviamente, per le fatturazioni per operazioni in tutto od in parte inesistenti il guadagno illecito assume rilievo diretto). E’ appena il caso di soggiungere che il vantaggio, ovviamente, non deriva dal disastro, dalle morti e dalle lesioni procurate, ma dal risparmio di spesa che avrebbe impedito simili eventi (cfr., di recente, Sez. 4, 19/2/2015, Bartoloni ed altri).
Il richiamo normativo a “interesse” e “vantaggio” esprime concetti giuridicamente diversi, che possono essere alternativamente presenti, si’ da giustificare comunque la responsabilita’ dell’ente, come reso palese dall’uso della congiunzione “o” da parte del legislatore nel Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 5, e come e’ desumibile, da un punto di vista sistematico, dall’articolo 12, comma 1, lettera a), del cit. D.Lgs., laddove si prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l’autore ha commesso il reato “nell’interesse proprio o di terzi” e “l’ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo”, il che implica astrattamente che il reato puo’ essere commesso nell’interesse dell’ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio (sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 21/1/2016, Gastoldi ed altri). Con l’ulteriore precisazione che il concetto di “interesse” attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di “vantaggio” implica l’effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post.
Si e’ poi, condivisamente precisato, dopo aver affermato il carattere alternativo delle due ipotesi, che il requisito dell'”interesse” dell’ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un’utilita’ alla persona giuridica; cio’ accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell’infortunio in danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio, far ottenere alla societa’ un risparmio sui costi in materia di prevenzione).
Ricorre, invece, il requisito del “vantaggio” per l’ente quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.
Non si e’ mancato di precisare, come si e’ anticipato, che la sussistenza dell’interesse o vantaggio per l’ente vanno riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico, giacche’, indubbiamente, non rispondono all’interesse dell’ente, o non procurano allo stesso un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di norme antinfortunistiche (sul punto, di rilievo la massima Rv. 261115, tratta dalla sent. a S.U. prima citata).
Nel caso all’esame trovano correlazione con la condotta colposa, prevalentemente omissiva, ma anche dolosa, dell’imputato sia il richiamo del concetto d’interesse, che di vantaggio.
Piu’ precisamente, interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai piu’ basilari e generici, quali la formazione e l’informazione, ai piu’ specifici e settoriali), nonche’ alla generalizzata violazione della disciplina regolante lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, nonche’, infine alla predisposizione di schemi fraudolenti fiscali. Oltre che come incremento economico conseguente all’aumento della produttivita’, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo.
10.2. Il quarto motivo, volto a censurare stima di merito, non puo’ essere, del pari, scrutinato, in quanto inammissibile.
Sul punto la Corte di merito ha reso, infatti, esaustiva e logica motivazione, che ha tenuto conto del risparmio di spesa incamerato e, tuttavia, della tardiva “inversione di rotta” della societa’ (adozione di un MOG e sostituzione dell’amministratore), giungendo, cosi’ alla stima della sanzione giudicata congrua.
11. La genetica inidoneita’ dei ricorsi (a causa della loro inammissibilita’) ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza gravata non consente di prendere in considerazione il computo prescrizionale maturato dopo la statuizione d’appello per le ipotesi contravvenzionali (fra le tante, S.U. 11/7/2001, n. 33542; S.U. 22/4/2005, n. 23428; Sez. 1, 4/6/2008, n. 24688; Sez. 3, 8/10/2009, n. 42839; Sez. 6, 4/7/2011, n. 32872).
12. L’epilogo impone condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’ della sanzione pecuniaria in favore della casa delle ammende prevista dalla legge (trattandosi di causa di inammissibilita’ non estranea alla volonta’ dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), che tenuto conto delle ragioni della declaratoria appare adeguato determinare nella misura di cui in dispositivo. Il (OMISSIS) deve, inoltre, essere condannato a rimborsare le spese legali sostenute dalle parti civili, siccome liquidate in dispositivo, viste le rispettive notule.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1500 a favore della Cassa delle Ammende.
Condanna altresi’ il ricorrente (OMISSIS) alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio, spese che si liquidano:
a) in Euro 2500, oltre accessori come per legge in favore di ciascuna delle seguenti parti: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; Camera del Lavoro Metropolitana di Milano; (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS);

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