Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 21 luglio 2016, n. 31521

Ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativa mente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 c.p. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 590 cod.pen., comma 3, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o una persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l’accertata violazione, ciò in quanto anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un’attività lavorativa da altri svolta nell’ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione., sussistendo, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all’ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 21 luglio 2016, n. 31521

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ISA Claudio – Presidente
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonar – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 39/2014 GIUDICE DI PACE di ROVIGO, del 17/09/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Bolzano Antonio, annullamento senza rinvio con trasmissione atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, emessa dal Giudice di pace di Rovigo con cui ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di (OMISSIS), imputato del delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, per essere il reato ascritto estinto per intervenuta remissione di querela.
Il fatto e’ ben descritto nella contestazione: perche’ il (OMISSIS), in qualita’ di direttore del supermercato (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), per colpa, imprudenza, imperizia e negligenza, nonche’ nelle specifiche violazioni all’articolo 64 /1 combinato disposto con l’articolo 63 in riferimento all’allegato 4 al punto 1.4.9 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ometteva di segnalare opportunamente all’interno del predetto supermercato un tratto di pavimentazione bagnata non visibile, causando la rovinosa caduta a terra del cliente (OMISSIS), che transitava a piedi su quel tratto e cagionava a quest’ultimo lesioni personali. In (OMISSIS).
Si denuncia violazione di legge avendo il Giudice di pace trascurato del tutto che la disposizione incriminatrice sottoposta alla sua valutazione esorbita dalla sua competenza per materia ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, comma 1, lettera a).
Si rappresenta che le norme in materia di prevenzioni infortuni, come oggetto di contestazione, si applicano non solo a tutela dei lavoratori, ma anche di terzi cosi’ come ha affermato uniformemente la giurisprudenza di legittimita’, con la conseguenza che il delitto di lesioni personali, aggravato ai sensi dell’articolo 590 c.p., comma 3, e’ procedibile d’ufficio per cui non assume alcuna rilevanza la remissione di querela da parte della persona offesa.
Con memoria difensiva, depositata nei termini, il (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, evidenzia l’infondatezza o, comunque, la sostanziale carenza di interesse alla proposizione del ricorso da parte del Procuratore Generale.
Innanzitutto, si rappresenta che se e’ vero che, nel capo d’imputazione, vengono richiamate norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e’ altrettanto incontestabile che non e’ in alcun modo presente la contestazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 590 c.p., comma 3, di avere, cioe’, commesso il fatto con violazione delle suddette norme.
In subordine, ancorche’ si volesse ritenere che l’aggravante in parola e’ implicitamente contestata, resta il fatto che l’imputazione della violazione delle suddette norme e’ stata fatta ad un soggetto qualificato come “Direttore del Supermercato” che non e’ in alcun modo titolare della posizione di garanzia riconnessa a tale asserita violazione. Solo il datore di lavoro e’ destinatario della posizione di garanzia di protezione indicata nelle norme anti-infortunistiche citate, non altri soggetti. Di conseguenza, anche a voler ritenere fondato il diritto del Procuratore Generale a ricorrere, l’effetto sarebbe quello di dover riconoscere che il fatto implicitamente aggravato contestato non sussiste, non essendo l’imputato destinatario della posizione di garanzia contenuta nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 63 e 64. L’annullamento della sentenza, pertanto, dovrebbe avvenire senza rinvio con contestuale assoluzione perche’ il fatto non sussiste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.
Innanzitutto, rispondendo alle osservazione di cui alla memoria difensiva depositata nell’interesse dell’imputato, la contestazione della violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro implica anche la contestazione dell’aggravante dei cui all’articolo 690 c.p., comma 3, nel caso di specie, dunque, non e’ dato parlare neanche di contestazione implicita.
Quanto poi alla eccepita carenza di posizione di garanzia in capo al (OMISSIS), quale direttore del supermercato, afferente e’ il richiamo da parte del ricorrente degli arresti giurisprudenziali di questa Corte in materia (Sez. 4, Sentenza n. 2343 del 27/11/2013 Ud., Rv. 258436; Sez. 4, Sentenza n. 2314 del 17/04/2012 Ud., Rv. 253322).
Innanzitutto e’ incontestabile che il luogo ove e’ avvenuto l’infortunio e’ certamente un luogo di lavoro, oltre che, essere aperto al pubblico per le finalita’ commerciali cui e’ deputato. Orbene, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potra’ non far carico, a titolo di colpa specifica, ex articolo 43 c.p. e, quindi, di circostanza aggravante ex articolo 590 c.p., comma 3, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o una persona estranea all’ambito imprenditoriale, purche’ sia ravvisabile il nesso causale con l’accertata violazione. Infatti, “anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un’attivita’ lavorativa da altri svolta nell’ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all’ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro”.
Dunque, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo che dovra’ esercitare l’azione penale tenendo conto dell’aggravante contesta di cui all’articolo 590 c.p., comma 3.
P.Q.M.

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