Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 28 aprile 2016, n. 17663

In relazione ai reati-fine, la insussistenza di attuali esigenze cautelari, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti debba essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui è onere del giudice motivare sull’esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede.

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 28 aprile 2016, n. 17663

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. DOVERE Salvator – rel. Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;
nei confronti di:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la ordinanza emessa il 7.12.2015 dal Tribunale di Catania, sezione per il riesame;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Massimo Galli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ricorre avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Catania, sezione per il riesame, ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania il 12 novembre 2015 nei confronti di (OMISSIS), per il quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di piu’ delitti di cui all’articolo 73 Testo Unico Stup. nonche’ per il reato di concorso continuato in una pluralita’ di acquisti, detenzione a fine di cessione, di cessione e comunque di commercio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, aggravato per il (OMISSIS) dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.
Con il ricorso ci si’ duole che il Tribunale del riesame abbia escluso la gravita’ indiziaria in merito al reato associativo sul presupposto della mancanza di evidenza cautelare del ruolo del (OMISSIS) di abituale fornitore del gruppo criminale e levata probabilita’ indiziaria di una pluralita’ di consegne di droga e quindi di una condotta non episodica bensi’ stabile e funzionale ai fini dell’associazione. Rileva l’esponente che nell’arco dei due mesi delle indagini sono stati accertati rapporti del (OMISSIS) aventi cadenza settimanale.
Si lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia ritenuto, in relazione ai reati-fine, la insussistenza di attuali esigenze cautelari sulla scorta della collocazione temporale risalente degli episodi ascritti al prevenuto (commessi sino al novembre del 2011), ritenuti erroneamente collocati nello stesso contesto temporale di commissione di altri reati, per i quali il (OMISSIS) era stato sottoposto dal 14.5.2013 agli arresti domiciliari.
Aggiunge il ricorrente che la circostanza dell’esser stato il (OMISSIS) in grado di fornire altri gruppi organizzati dediti all’illecito smercio ne aumenta la pericolosita’ sociale ed incrementa le esigenze cautelari. Ancora, il doveroso rispetto di una misura cautelare, che nel caso era stata dal 14 maggio 2013 quella degli arresti domiciliari, non puo’ avere peso motivazionale tale da far ritenere insussistenti esigenze cautelari in presenza di fatti di notevole gravita’ posti in essere con professionalita’. Infine, il Tribunale del riesame ha omesso di motivare in ordine alla possibilita’ di applicare misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, cio’ nonostante lo specifico passo motivazionale al riguardo esposto dal Gip. Anche in relazione alla ritenuta insussistenza di attualita’ il ricorrente deduce che essa non poteva essere desunta dalla risalente collocazione temporale dei fatti e dall’assenza di violazione della misura cautelare irrogata ad adottata per fatti commessi successivamente e cio’ sia perche’ in tale valutazione deve trovare necessariamente spazio la personalita’ dell’indagato sia perche’ l’assenza di violazioni non e’ di per se’ indicativa nel senso preteso dal Tribunale, non esprimendo in alcun modo resipiscenza o l’interruzione della carriera criminale del (OMISSIS), il quale anzi ha continuato a svolgere attivita’ di spaccio anche successivamente ai fatti contestati nell’ambito del presente procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ infondato, nei termini di seguito precisati.
2.1. Va in primo luogo ricordato che, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorche’ sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), se cioe’ integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale e’ richiesta l’applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (ex pluribus, Sez. 2, 17 settembre 2008, Fabbretti ed altri).
Piu’ in particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non puo’ essere sindacato dalla Corte di legittimita’, quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalita’ della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 – dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251761).
In conclusione, in tema di misure cautelari personali, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (articolo 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (articolo 274 cod. proc. pen.) e’ rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza ovvero nella manifesta illogicita’ della motivazione, risultanti dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimita’, in particolare, non riguarda ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilita’ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realta’ nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Da cio’ derivando che, ove venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimita’ spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (ancora, Sez. 1, 12 dicembre 2007, Prisco).
Orbene, quanto all’esclusione della gravita’ indiziaria per il reato associativo, va negato che la motivazione resa dal Tribunale sia manifestamente illogica o scorretta sul piano giuridico. Ribadito che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile riconducibile all'”affectio societatis” -, puo’ ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l’esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell’accordo criminoso tra i soggetti, delle modalita’ di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volonta’ dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014 – dep. 21/07/2014, Cera, Rv. 261747; similmente Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014 – dep. 28/05/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881).
Il Tribunale ha appunto fatto riferimento alla insufficienza di plurimi rapporti di fornitura tra il (OMISSIS), o uno dei suoi familiari, e (OMISSIS), membro dell’organizzazione criminosa dedita allo spaccio di stupefacenti, a dare dimostrazione della natura durevole del rapporto tra fornitore e acquirenti. Il dato fattuale e’ condiviso anche dal ricorrente, il quale rimarca unicamente l’arco temporale entro il quale si sono dati tali rapporti. Ma siffatto lasso temporale, di circa due mesi, non rende manifestamente illogica la motivazione del Tribunale.
2.2. A fronte della natura delle doglianza avanzate dal ricorrente sul diverso versante delle esigenze cautelari, risulta opportuno premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ formulato alcune significative indicazioni a riguardo delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), nel testo introdotto dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, precisando che tale previsione richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti debba essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui e’ onere del giudice motivare sull’esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede (Sez. 2, n. 50343 del 03/12/2015 – dep. 22/12/2015, Capparelli, Rv. 265395).
Con particolare riferimento al requisito dell’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato, in una decisione si e’ puntualizzato che esso non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuita’ del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si e’ manifestata la potenzialita’ criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettivita’ del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare e’ chiamata a realizzare (Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015 – dep. 22/01/2016, Esposito e altri, Rv. 265618). In altra si e’ sostenuto che l’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato e’ individuabile nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015 – dep. 15/12/2015, Barone e altro, Rv. 265623).
Quale che sia l’interpretazione che si voglia adottare a riguardo del requisito dell’attualita’, resta indubitabile che il giudizio in merito alle esigenze cautelari non puo’ accontentarsi del titolo del reato, della sua intrinseca gravita’, ma deve investigare quegli elementi che conducono a ritenere che il prevenuto possa delinquere ulteriormente. Ora e’ evidente che quanto piu’ tra il tempo del commesso reato ed il momento di valutazione delle esigenze cautelari si frappone un significativo iato, quel giudizio deve nutrirsi di specifici elementi in grado di dimostrare, con il grado richiesto dalla particolare fase, che le condizioni dell’attivita’ illecita sono ancora persistenti; e ove tali elementi non vengano reperiti la conclusione non puo’ che essere quella dell’assenza di esigenze cautelari.
Nel caso che occupa, il Tribunale ha affermato l’insussistenza di esigenze cautelari ma poteva fermarsi a ravvisare la mancata prova della sussistenza di esigenze cautelari, non potendo trarsi quelle (attuali e concrete) soltanto dalla gravita’ indiziaria riferita a fatti risalenti al novembre 2011, nell’assenza di elementi chiarificanti la condotta di vita successiva del (OMISSIS), ed anzi emergendo che la misura che gli era stata imposta non era stata violata.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale sia incorso in errore parlando di fatti temporalmente coincidenti; al di la’ del fatto che egli stesso aggiunge che erano davvero temporalmente parzialmente coincidenti, resta l’irrilevanza del dato ai fini della decisione, posto che l’attivita’ illecita del (OMISSIS) sarebbe in ogni caso, a stare alle diverse contestazioni, da ritenersi terminata il 1.2.2012.
Lamenta il Procuratore territoriale, soprattutto, la mancata considerazione della pericolosita’ sociale del (OMISSIS), che si ritiene aumentata dalla rilevanza dell’eseguito smercio ma non diminuita dal rispetto della misura cautelare impostagli. Ben si comprende che si tratta di mere valutazioni del ricorrente che si contrappongono a quelle fatte dal giudice, senza neppure segnalare la manifesta illogicita’ dell’argomentazione esposta da questi. Si tratta, quindi, di censure non ammissibili in questa sede.
Infine, appare singolare che ci si dolga della mancata valutazione dell’adottabilita’ di una misura meno afflittiva rispetto a quella adottata dal Giudice per le indagini preliminari, in presenza di un giudizio di insussistenza delle esigenze cautelari; come tale incompatibile con l’adozione di qualsiasi misura.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

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