Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 31 maggio 2017, n. 27318

Esclusa la particolare tenuità del fatto in caso di spaccio su strada.

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 31 maggio 2017, n. 27318

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA MONTAGNI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. ROBERTO ANIELLO, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;

Udito il difensore avv. De Ciro Raffaele, anche in sostituzione dell’avv. Oddo Francesco, che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza di condanna resa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 21.07.2015, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.

In riferimento alla affermazione di responsabilita’, il Collegio rilevava che dalla lettura del verbale di arresto emergeva che i militari operanti avevano riconosciuto (OMISSIS) che, dopo aver occultato qualcosa sotto un calcinaccio, cercava di attirare l’attenzione degli automobilisti in transito sulla strada. Anche in riferimento alla posizione di (OMISSIS), la Corte territoriale osservava che il verbale di arresto offriva sicuri elementi indicativi del coinvolgimento del predetto nella attivita’ di spaccio, perpetrata con il fratello (OMISSIS) (reo confesso) ed altri. La Corte di Appello rigettava la richiesta di riconoscimento della fattispecie di cui all’articolo 131-bis c.p., tenuto conto delle modalita’ di svolgimento della attivita’ di spaccio.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Palermo hanno proposto distinti ricorsi per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

3. (OMISSIS), con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all’affermazione di penale responsabilita’.

Dopo essersi soffermato sulle valutazioni espresse dal giudice di primo grado, in ordine al compendio probatorio acquisito agli atti, l’esponente osserva di aver chiesto alla Corte di Appello di pronunciare sentenza assolutoria, anche a sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 2. Cio’ posto, il ricorrente afferma che la Corte territoriale ha completamente omesso di valutare i motivi di gravame, sviluppando una motivazione meramente apparente.

Con il secondo motivo la parte si duole del mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’articolo 131-bis c.p..

Osserva che il prevenuto e’ stato condannato per la detenzione di grammi 3,28 di cocaina da cui sono ricavabili grammi 0,96 di cocaina pura. Rileva inoltre che la Corte di Appello non ha fornito alcun elemento indicativo della gravita’ del fatto contestato, tale da essere preclusivo all’applicabilita’ dell’articolo 131-bis c.p..

L’esponente sottolinea che la Corte di merito ha fatto un apodittico riferimento alla gravita’ del fatto, senza spiegare quali siano i connotati dell’azione assunti ad indice della gravita’.

Con il terzo motivo il deducente si duole della entita’ della pena inflitta nei confronti del (OMISSIS), osservando che il trattamento sanzionatorio non e’ stato diversificato rispetto alla posizione dei coimputati, che pure rispondono di fatti oggettivamente diversi.

Contesta, inoltre, il diniego delle attenuanti generiche, giustificato con motivazione apparente.

4. (OMISSIS), con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in riferimento alla quantificazione della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La parte osserva di avere reso dichiarazioni che costituiscono segno di resipiscenza; e rileva che detta evenienza non e’ stata considerata nell’analizzare la posizione del prevenuto.

5. (OMISSIS) si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, della entita’ della pena e del rigetto della richiesta di applicazione della fattispecie di cui all’articolo 131-bis c.p. la parte osserva che con motivazione apodittica la Corte di Appello ha fatto riferimento alla gravita’ della attivita’ di spaccio, senza spiegare quali siano i connotati dell’azione indice di gravita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi in esame impongono i rilievi che seguono.

2. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile, per genericita’.

Invero, il deducente, nel limitarsi ad affermare che i giudici di secondo grado non hanno esaminato i temi affidati all’atto di appello, omette di confrontarsi con lo specifico percorso argomentativo che e’ stato sviluppato dalla Corte di Appello, in riferimento alla posizione del (OMISSIS). La Corte territoriale, infatti, ha in primo luogo rilevato che dalla lettura del verbale di arresto emergeva che i militari operanti avevano riconosciuto (OMISSIS), che loro ben conoscevano, il quale dopo aver occultato qualcosa sotto un calcinaccio, cercava di attirare l’attenzione degli automobilisti in transito sulla strada. E, a margine di tale rilievo, in sentenza si specifica che il descritto comportamento realizzato dal (OMISSIS) integrava certamente l’avvio di una attivita’ di spaccio, posto che i militari avevano di poi accertato che il contenitore posizionato sotto il richiamato calcinaccio conteneva dosi di cocaina gia’ confezionate per la vendita al dettaglio.

La Corte di Appello ha pure precisato che l’azione ora descritta, osservata dai verbalizzanti nella prima fase del controllo, destituiva di ogni conducenza la prova d’alibi fornita dalla difesa, posto che a nulla rilevava il fatto che (OMISSIS) non fosse rimasto continuativamente sul posto sino al momento dell’arresto. Il Collegio ha precisato, inoltre, che le dosi di cocaina sequestrate successivamente nel nascondiglio potevano essere state posizionate da altri, di talche’ doveva ritenersi irrilevante la richiesta di indagini dattiloscopiche sul reperto. Le considerazioni svolte inducono allora a rilevare che il motivo di ricorso e’ inammissibile, giacche’ non contiene la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980).

3. Si viene ora ad esaminare la questione relativa al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’articolo 131-bis c.p., affidata al secondo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e pure dedotta con il ricorso nell’interesse dell’imputato (OMISSIS).

Le censure non hanno pregio.

La Corte di Appello, sul punto di interesse, ha sviluppato uno specifico percorso argomentativo, che risulta immune da aporie di ordine logico, che e’ saldamente ancorato all’acquisito compendio probatorio e che risulta conferente rispetto al contenuto della fattispecie di cui all’articolo 131-bis c.p., come individuato dal diritto vivente. Si e’ infatti chiarito che, ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590).

E bene, La Corte di Appello, nel caso di specie, ha sottolineato che gli imputati avevano realizzato una intensa attivita’ di spaccio, caratterizzata dalla offerta al pubblico della droga lungo una strada trafficata, con modalita’ ben collaudate e con la disponibilita’ di quantitativi, anche rilevanti, di sostanze stupefacenti di diversa natura. Preme, pertanto, rilevare che – diversamente da quanto affermato dai ricorrenti – i giudici del gravame hanno specificamente indicato i fattori qualificanti la condotta illecita, ritenuti indicativi della specifica gravita’ dell’offesa e percio’ idonei ad escludere la configurabilita’, in concreto, della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto.

4. Si viene ora ad esaminare il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS), unitamente al ricorso proposto dall’imputato (OMISSIS) ed alle restanti questioni dedotte da (OMISSIS).

Si tratta di rilievi che non hanno pregio.

La decisione impugnata risulta infatti sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimita’ su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. 6, 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. 6, 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte territoriale ha osservato che nessuno degli imputati era meritevole delle attenuanti generiche. Il Collegio, in particolare, ha evidenziato che neppure il semplice stato di incensuratezza di entrambi i (OMISSIS) e le tardive dichiarazioni ammissive rese da (OMISSIS) giustificavano il riconoscimento delle attenuanti, in considerazione della non trascurabile gravita’ del fatto. E, rispetto a tale profilo, la Corte ha fatto legittimamente rinvio ai rilievi gia’ espressi in altra parte della sentenza, esaminando la richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis c.p.. Con specifico riferimento alla posizione del (OMISSIS), il Collegio ha poi sottolineato che il predetto imputato risulta gravato da precedenti penali. Per quanto attiene alla dosimetria, la Corte di Appello ha infine osservato che – per tutti gli imputati – la pena era stata quantificata in misura contenuta, ben inferiore alla media edittale, di talche’ non risultava ulteriormente mitigabile. Del resto, la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che sono inammissibili in sede di legittimita’ le censure sul trattamento sanzionatorio basate sulla comparazione delle posizioni sostanziali dei diversi coimputati, salvo che il giudizio di merito sul caso specifico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (arg. Sez. 3, Sentenza n. 27115 del 19/02/2015, dep. 30/06/2015, Rv. 264020).

5. In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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