Cassazione toga nera

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 1 aprile 2014, n. 15040

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3895/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 19/04/2013, ha confermato la sentenza di condanna emessa, a seguito di rito abbreviato, dal Tribunale di Milano il 9/02/2012 nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 189, commi 1 e 6, per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi, avendo con la propria condotta di guida determinato un incidente dal quale derivavano lesioni personali a terzi, nonche’ in relazione al reato di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 1 e 7, per non aver ottemperato all’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite nel medesimo sinistro.
2. Il fatto era cosi’ ricostruito in base alle risultanze istruttorie: il 1/10/2008, verso le due di notte, una Fiat 500 di colore bianco, all’incrocio fra (OMISSIS) e (OMISSIS), era stata violentemente urtata nella parte posteriore destra da una Mercedes, di cui un teste oculare dell’incidente riferiva parzialmente il numero di targa. La 500 ruotava due volte su se stessa e il conducente della Mercedes, fermatosi senza scendere dal veicolo poco piu’ avanti, era ripartito subito rapidamente diretto verso (OMISSIS). Il passeggero della 500 era stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso, ove gli erano stati diagnosticati “trauma cranico, contusione cervicale a colpo di frusta, contusione coscia destra” con prognosi di giorni 12. Alla conducente della Fiat era stata contestata la contravvenzione di omessa precedenza a veicolo proveniente da destra. La Mercedes era stata trovata poco dopo parcheggiata nell’area di sosta dei residenti in (OMISSIS), all’altezza del civico 24: aveva il motore “cocente” ed era danneggiata nella parte anteriore destra, ove erano visibili tracce di vernice bianca; dal motore fuoriuscivano liquidi che avevano formato una piccola pozza, e che erano presenti anche nell’area circostante.
3. Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo di difensore, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) mancanza o insufficienza della motivazione e inosservanza della legge penale con riferimento all’elemento soggettivo tipico del reato di omissione di soccorso. Il ricorrente censura la pronuncia per aver ritenuto che il tentativo di sviamento delle indagini dallo stesso operato, denunciando un’improbabile furto dell’autovettura, fosse idoneo a superare ogni dubbio circa la consapevolezza da parte dell’imputato del fatto che fosse avvenuto un incidente, posto che egli mai ha presentato denuncia di furto;
b) insufficienza e mancanza di motivazione in relazione alla coesistenza delle norme di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 6 e 7. La Corte territoriale, si assume, avrebbe fornito insufficiente risposta alla censura mossa nell’atto d’appello, affermando che si tratta di due distinte e autonome condotte, mentre l’appellante aveva dedotto di non aver avuto contezza delle persone ferite nell’altra autovettura, non potendo considerarsi consumata la violazione dell’obbligo di prestare soccorso sulla base della violazione dell’obbligo di fermarsi;
c) inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 189 C.d.S., per non avere la Corte territoriale considerato che l’imputato non aveva alcuna responsabilita’ nel sinistro, ritenendo penalmente responsabile per le violazioni contestate chiunque sia comunque coinvolto in un sinistro;
d) mancata applicazione della sospensione condizionale della pena accessoria della sospensione della patente;
e) violazione di legge per non avere il giudice detratto, nell’applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, la sospensione gia’ operata in via cautelare dal Prefetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.1.1. E’ necessario premettere, in via generale, che costituisce principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilita’, va ritenuta l’ammissibilita’ della motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli gia’ esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell’effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non e’ tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione, tanto piu’ ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicche’ le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entita’ (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 1/07/2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 4/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250).
1.2. La Corte territoriale, richiamando e condividendo sul punto la motivazione svolta dal Tribunale ed evidenziando come i motivi di appello avessero riproposto questioni gia’ affrontate e risolte dal primo giudice, ha desunto l’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 1 e 7, dall’inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dall’imputato in merito alla levita’ dell’urto e dalla credibilita’ delle dichiarazioni rese dalla conducente dell’altro veicolo e da un testimone, dagli evidenti danni frontali presenti sulla sua autovettura, dalle dichiarazioni rese in un primo momento dal (OMISSIS) alle ore 14 del (OMISSIS) alla Polizia locale, cosi’ come riportate, e non contestate, a pag. 1 della sentenza di primo grado.
1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’elemento soggettivo del reato previsto dall’articolo 189 C.d.S., comma 7, e’ integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualita’ che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti. In altre parole, per la punibilita’ e’ necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il danno alle persone e l’esservi persone ferite, necessitanti di assistenza) sia conosciuta e voluta dall’agente. A tal fine, e’ pero’ sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che puo’ attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per cio’ stesso il rischio: cio’ significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, e’ sufficiente che, per le modalita’ di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si rappresenti la probabilita’ – o anche la semplice possibilita’- che dall’incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Sez.4, n.6904 del 20/11/2013, dep. 12/02/2014, Richichi, n.m.; Sez.4, n.36270 del 24/05/2012, Bosco, n.m.; Sez. 4, n.33294 del 14/05/2008, Curia, Rv. 242113).
1.4. Le circostanze di fatto ritenute accertate dai giudici del merito rendono del tutto logica la motivazione, laddove si e’ dedotto che l’imputato aveva avuto certamente modo di rendersi conto dell’idoneita’ dell’incidente da lui provocato a produrre eventi lesivi. Ne’ rilevava la presenza di terzi posto che, in caso di incidente, l’obbligo di fermarsi e prestare assistenza agli eventuali feriti, grava direttamente su colui che si trova coinvolto nell’incidente medesimo, il quale e’ dunque tenuto ad assolverlo indipendentemente dall’intervento di terzi e senza poter fare affidamento sull’arrivo della polizia o di altra autorita’ gia’ allertate (Sez. 4, n. 16891 del 14/03/2012, Krasniqi, n.m.).
1.5. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, dunque, la motivazione concernente l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato risulta correttamente argomentata e fondata prevalentemente sulla logica deduzione che dalla doppia rotazione impressa all’altro veicolo e dall’entita’ dei danni riportati dalla sua autovettura, con fuoriuscita di liquidi dal motore, fosse del tutto inverosimile che l’imputato non si fosse reso conto della violenza dell’urto, con l’ulteriore argomento legato al comportamento dell’imputato ed all’iniziale versione dei fatti, poi smentita, che lo stesso aveva fornito per asseverare l’ipotesi della sua estraneita’ al sinistro, in piena aderenza all’orientamento interpretativo di questa Corte, sopra enunciato.
2. Il terzo motivo di ricorso e’ infondato.
2.1. La censura muove dall’erroneo presupposto che, ai fini della configurabilita’ del reato previsto dall’articolo 189 C.d.S., comma 7, costituisca antefatto necessario del reato anche l’aver dato causa all’incidente, argomentando dal tenore letterale dell’articolo 189 C.d.S., comma 1, a mente del quale l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza e’ imposto all’utente “in caso di incidente comunque riconducibile al suo comportamento’.
2.2. Occorre, in proposito, premettere che la condotta omissiva sanzionata dall’articolo 189 C.d.S., comma 7, puo’ considerarsi una ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall’articolo 593 c.p., comma 2, (per la definizione del reato ex articolo 189 C.d.S., comma 7, in termini di omissione di soccorso, Sez. 4, n. 20649 del 10/05/2012, Shehi, n.m.; Sez.4, n. 9128 del 2/02/2012, Boffa, n.m. sul punto), del quale condivide l’oggettivita’ giuridica e la condotta dell’omessa assistenza alla persona ferita, con l’aggiunta:
a) dell’elemento tipico del reato proprio mediante individuazione, nell’utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente, del soggetto sul quale grava l’obbligo di garanzia, genericamente indicato nella norma generale in chiunque;
b) di un antefatto non punibile, concretato dall’essersi verificato un sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo attuale, da cui sorge l’obbligo di agire.
Secondo la preferibile interpretazione della norma generale, il bene giuridico tutelato dal reato in questione (inserito tra i delitti contro la vita e l’incolumita’ personale) e’ da individuarsi in un bene di natura superindividuale, quello della solidarieta’ sociale, da preservarsi soprattutto quando siano in discussione i beni della vita e della incolumita’ personale di chi versa in pericolo. In particolare, lo stato di pericolo e’ espressamente previsto per la fattispecie di cui all’articolo 593 c.p., comma 2, e proprio la necessita’ di prevenire un danno futuro impone l’obbligo di un intervento soccorritore. Nella materia della circolazione stradale, il legislatore ha introdotto, come si evince dal tenore dell’articolo 189 C.d.S., comma 1, la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. Assistenza significa quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila. Trattasi, in sostanza di reato istantaneo di pericolo, il quale ultimo va accertato con valutazione ex ante e non ex post, sicche’ una volta verificatosi l’antefatto previsto dal comma 1, da intendersi come sinistro connesso alla circolazione stradale, sarebbe incompatibile con l’oggetto giuridico del reato e con la natura di reato di pericolo asserire che l’obbligo di attivarsi sia escluso per colui che, pur coinvolto nel sinistro, non ne sia responsabile. Simile interpretazione della norma condurrebbe all’assurda conseguenza per cui il dovere di attivarsi sarebbe escluso per ogni altro soggetto coinvolto nel sinistro, ove l’incidente fosse attribuibile in via esclusiva alla persona ferita che necessiti di assistenza.
2.3. Giova, in proposito, sinteticamente richiamare l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in tema di concorso tra il reato di omissione di soccorso ed i reati di omicidio o lesioni personali. Rispetto al reato di omicidio doloso o di lesioni volontarie si e’ ritenuto che l’omesso soccorso della vittima costituisca post factum non punibile (Sez. 1, n. 31466 del 08/11/2012, dep. 22/07/2013, Fenza, Rv. 255749; Sez.5, n.1493 del 24/05/1984, Batissa, Rv.164638), mentre con riguardo alle corrispondenti ipotesi di reato nella forma colposa, non costituendo l’omissione di soccorso la normale prosecuzione dell’attivita’ criminosa, la condotta omissiva e’ stata ritenuta autonomamente rilevante quale espressione di una nuova deliberazione criminosa, ed e’ stato ritenuto configurabile il concorso di reati.
2.4. Con specifico riguardo all’omissione di soccorso stradale, la previgente normativa (Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, articolo 133, comma 3) prevedeva espressamente il concorso di tale reato con il delitto di lesioni colpose, distinguendo l’ipotesi in cui l’investimento derivasse da colpa dall’ipotesi in cui l’investimento dovesse considerarsi mero antefatto non ascrivibile a responsabilita’ di colui che, successivamente, aveva omesso di prestare il dovuto soccorso. Nella vigente disciplina, dettata dall’articolo 189 C.d.S., comma 7, che non ha riprodotto la distinzione, e’ comunque pacifico l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale e’ configurabile il concorso di reati tra omicidio o lesioni colposi ed omissione di soccorso stradale (Sez.4, n.8626 del 7/02/2008, Di Vece, Rv.238973), dovendosi correlativamente escludere che la responsabilita’ del sinistro costituisca elemento costitutivo del delitto di omissione di soccorso stradale.
2.5. Il reato in esame trova, dunque, il suo fondamento nell’obbligo giuridico di attivarsi previsto dall’articolo 189 C.d.S., comma 1, che attribuisce all’utente della strada, coinvolto in un sinistro “comunque” riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso. La posizione di garanzia trova, nel caso in esame, la sua ratio nel dato di esperienza per cui i protagonisti del sinistro sono in condizione di percepirne nell’immediatezza le conseguenze dannose o pericolose, dunque di evitare, indipendentemente dall’ascrivibilita’ agli stessi di tali conseguenze, che dal ritardato soccorso delle persone ferite possa derivarne un danno alla vita ed all’integrita’ fisica. Come gia’ affermato da questa Sezione, il combinato disposto del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 189, commi 1, 6 e 7, non lega l’obbligo di assistenza alla consumazione e all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell’utente della strada al quale l’obbligo di assistenza e’ riferito. Nella previsione incriminatrice manca qualsiasi rapporto che condizioni la esistenza dell’obbligo di attivarsi alla qualificazione come reato della condotta dell’utente. All’evidenza, la sola condizione per la esigibilita’ della assistenza e la punibilita’ della sua omissione e’ posta nella generalissima relazione di collegamento (a qualsiasi titolo) tra incidente e comportamento di guida dell’utente della strada (Sez. 4, n. 34138 del 21/12/2011, dep. 6/09/2012, Cilardi, Rv. 253745).
2.6. In definitiva, l’articolo 189 C.d.S., comma 1, disponendo che “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”, ha inteso attribuire all’espressione “incidente comunque ricollegabile al suo comportamento” il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare della posizione di garanzia. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente interpretato la disposizione che sanziona la condotta omissiva dell’utente della strada, comunque coinvolto in un sinistro, che non presti assistenza alle persone ferite, ritenendo che l’obbligo di attivarsi sussista indipendentemente dalla responsabilita’ nel sinistro.
3. Il quarto motivo di ricorso e’ infondato.
3.1. Questa Corte ha costantemente affermato che il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica alle pene principali ed accessorie ma non alle sanzioni amministrative (Sez.3, n.39499 del 19/09/2008, Prencipe, Rv.241292; Sez.3 n.34297 del 5/07/2007, Moretti, Rv.237220; Sez.4, n.3209 del 21/02/1997, Ceccherini, Rv.207874).
3.2. La tesi interpretativa esposta nel ricorso, secondo la quale la sospensione della patente di guida applicabile in caso di accertamento del reato di cui all’articolo 189 C.d.S., costituirebbe sanzione penale in ragione del fatto che, a differenza della sanzione amministrativa prevista in altre ipotesi di violazione al codice della strada, per il reato in esame il legislatore non ha comminato la sanzione dell’ammenda, e’ priva di pregio, ponendosi in evidente ed insuperabile contrasto con il tenore letterale della norma, che definisce espressamente la sospensione della patente di guida in termini di sanzione amministrativa accessoria.
4. Il quinto motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
4.1. Con riguardo alla relazione tra la sanzione in esame, irrogata da parte del giudice penale, e l’avvenuta applicazione in via amministrativa della medesima sanzione da parte del Prefetto, correttamente il ricorrente assume che il periodo di sospensione determinato dal Prefetto debba detrarsi dal computo della sanzione irrogata dal giudice penale, ma si tratta di detrazione da effettuarsi in via esecutiva, senza che sia precluso al giudice penale di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto (Sez. 1 n. 18920 del 26/02/2013, Carnielletto, Rv. 256005; Sez. U n. 20 del 21/06/2000, Cerboni, Rv. 217020).
4.2. Nel caso concreto, inoltre, il ricorrente ha del tutto ignorato che la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte territoriale, aveva espressamente irrogato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei “ove non fosse stata nel frattempo sospesa in via amministrativa”, con tale statuizione demandando al Prefetto, organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, il compito di detrarre i periodo di sospensione eventualmente presofferto.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, i sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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