Corte di cassazione – Sezione IV penale – sentenza 15 novembre 2011, n. 41993. RUP deve sorvegliare anche durante la fase di svolgimento dei lavori

 

La massima

A carico del responsabile unico del procedimento grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un’attività di sorveglianza del loro rispetto.

Il testo integrale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 14 giugno – 15 novembre 2011, n. 41993

 

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 15/4/2008 il Tribunale di Genova, condannava L.C. , M.R. ed O.G. per il delitto di cui all’art. 589 c.p. per omicidio colposo in danno del lavoratore B.A. , fatto aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro (acc. in (omissis)). All’O. veniva irrogata la pena di mesi sei di reclusione ed a L. e M. quella di mesi 5, concesse a tutti le attenuanti generiche ed i benefici di legge. Gli imputati venivano inoltre condannati al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidare in separato giudizio, riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 200.000.

Al L. (in qualità di responsabile del procedimento amministrativo di lavori pubblici e responsabile dei lavori), al M. (in qualità di coordinatore in materia di sicurezza), all’O. (in qualità di titolare della omonima ditta subappaltatrice), era stato addebitato di avere consentito, in violazione degli obblighi di sicurezza a loro carico gravanti, che il B. , intento alla posa in opera della copertura della piscina di (omissis) , lavorasse in totale assenza delle opere di protezione collettiva previste dal piano di sicurezza e senza precauzioni atte ad evitare la caduta dall’alto, in tale frangente cadeva da un’altezza di circa 10 mt. decedendo per gravi lesioni al capo.

Con sentenza del 29/4/2010 la Corte di Appello di Genova confermava la pronuncia di condanna per il L. e M. , dichiarando l’estinzione del reato a carico dell’O. per morte dell’imputato.
Osservava la Corte che:

– quanto alla ricostruzione dell’incidente, che questo non era avvenuto mentre il B. si trovava al’interno della piscina, bensì mentre si trovava nel pozzo semicircolare esterno in cui avevano origine le travi e su una delle quali si trovava la vittima, la quale improvvisamente era caduta. Pertanto nessun rilievo aveva la circostanza che il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) riguardasse un diverso sistema di copertura della piscina. Infatti la mancanza di misure di sicurezza riguardava il punto di origine delle travi, posto in una buca scoperta profonda 10 mt., senza alcuna previsione di opere di presidi contro la caduta, neanche previsti nel piano operativo di sicurezza (POS);
– la dotazione delle cinture di sicurezza non poteva ritenersi presidio idoneo, tenuto conto che il loro utilizzo ostacolava il movimento degli operai ed in ogni caso non erano state istallate funi metalliche su cui farle scorrere : sul punto il POS era del tutto generico;
– di tali carenze doveva rispondere in primo luogo il M. il quei era venuto meno all’onere su di lui gravante di controllare l’idoneità dei piani di sicurezza ed il rispetto delle norme di sicurezza;
– quanto al L. , a fronte delle macroscopiche carenze delle misure di sicurezza e della inidoneità dei piani, aveva omesso un’adeguata vigilanza come imposto dalle norme disciplinanti il suo incarico.
Sulla base di tali valutazioni, la Corte di merito, rilevata l’efficienza causale delle condotte colpose degli imputati, confermava la sentenza di condanna.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, lamentando:

Per il L. : a) la violazione di legge laddove il giudice di merito aveva individuato la responsabilità del L. ed una posizione di garanzia in suo capo. Invero era da premettere che l’originario progetto della piscina prevedeva una copertura in legno e tegole; successivamente il progetto era stato modificato con la previsione di una copertura con teli mobili. Pertanto non essendo più attuale il PSC (piano di sicurezza e coordinamento), il POS (piano operativo di sicurezza) aveva dettato nuove prescrizioni di sicurezza, vista la sua funzione di piano complementare di dettaglio. In particolare non erano più previsti ponteggi, reti e tavolati, ma imbracature e funi di acciaio per aggancio. Dette misure erano compatibili con le esigenze di sicurezza solo che fossero state rispettate. Sul punto, una corretta interpretazione delle norme in vigore, consente di ritenere che l’opera di vigilanza sia affidata all’impresa esecutrice dei lavori ed al ordinatore per la sicurezza nominato dal committente, giammai al responsabile del procedimento, il quale ha solo funzioni amministrative e non operative. Pertanto, valutata la idoneità del POS a garantire la sicurezza del lavoro e la assenza di oneri di concreta vigilanza a carico del Responsabile del procedimento (il L. ), nessuna responsabilità a suo carico poteva essere addebitata; b) peraltro tenuto conto che tutti i lavoratori avevano ricevuto istruzioni sull’utilizzo dei mezzi di protezione ed erano stati dotati di cinture; che sul luogo di lavoro vi erano anelli di ancoraggio, il loro mancato utilizzo costituiva un comportamento gravemente negligente, idoneo ad essere causa esclusiva dell’evento.

per il M. : a) la violazione di legge ed il difetto di motivazione, laddove la corte di merito non aveva rilevato che al coordinatore per l’esecuzione non spetta il compito di coordinare il POS ed il PSC, ma solo di assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani; b) la violazione dell’art. 521 c.p.p. in quanto gli era stato addebitato un profilo di colpa diverso da quello contestato e cioè, dopo la modifica progettuale del tetto, di non avere previsto a fronte della mancata realizzazione dei ponteggi, qualche rete di protezione o ringhiere; c) il difetto di motivazione sulla sussistenza del nesso causale, considerato che il POS redatto nel febbraio 2004 dalla PM Engineering prevedeva l’utilizzo di cinture di sicurezza per il lavoro da svolgere per la posa in opera delle membrane di copertura sulle travi curvilinee. Detti mezzi di protezione erano idonei alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori; d) il difetto di motivazione laddove la corte non aveva colto che l’incidente era avvenuto per esclusiva colpa delle vittima che non aveva utilizzato i mezzi di protezione messigli a disposizione.

Considerato in diritto

Il ricorso proposto dal M. è inammissibile perché tardivo.

Invero:
– la sentenza di appello è stata emanata il 29/4/2010 alla presenza degli imputati;
– nel dispositivo la Corte si è riservata il termine di 90 gg. per il deposito della motivazione;
– la sentenza documento è stata depositata nei termini, il 28/7/2010;
– il dies a quo per impugnare decorreva, pertanto, dal 28/7/2010 ed il termine di 45 gg. scadeva in data 27/10/2010 (già considerato il periodo di sospensione feriale);
– pertanto l’impugnazione depositata dal M. il 28/10/2010 è tardiva.

L’impugnazione va pertanto dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, lett. c), cod. proc. pen.

I motivi di ricorso proposti dal L. sono infondati, pertanto l’impugnazione va rigettata.

Va premesso che la sua responsabilità è stata ritenuta sulla base della qualità di “Responsabile del procedimento amministrativo” e responsabile dei lavori, figura che nei lavori pubblici rappresenta il committente.

Sul responsabile dei lavori incombe, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 494 del 1996, l’obbligo della verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro in attuazione dei relativi piani (art. 4 ed art. 5, co. 1, lett. a) d.p.r. cit.).

Orbene ciò premesso, deve ricordarsi che ai sensi dell’art. 7, co. 2, del d.p.r. 554 del 1999 (Regolamento di attuazione della Legge Quadro dei Lavori Pubblici), il Responsabile del procedimento” provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Inoltre, ai sensi dell’art. 8 lett. f) deve coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza.

Inoltre, ai sensi del comma terzo dell’art. 8, vigila sulla attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione.

In sostanza a carico del RUP (responsabile unico del procedimento) grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un’attività di sorveglianza del loro rispetto.

Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di merito, il L. è venuto meno all’adempimento degli oneri a suo carico gravanti.

Infatti come accertato dall’istruttoria dibattimentale svolta, i piani di sicurezza erano carenti in ordine alla attività di lavoro da svolgersi nel pozzo semicircolare esterno alla struttura della piscina (da dove originavano le travi) ed all’interno del quel è precipitato, da un’altezza di mt. 10, il B. . Pertanto, come coerentemente osservato dal giudice di merito, irrilevante è la discussione relativa alle modifiche progettuali della copertura del tetto, in quanto l’incidente è avvenuto in altra zona, priva di presidi anticaduta. In ogni caso era onere del RUP, a fronte di modifiche progettuali, in adempimento degli obblighi sopra richiamati, controllare la adeguatezza dei piani di sicurezza alla salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori.

Ne può dirsi, come osservato dalla corte distrettuale, che alla carenza di recinzioni, ponteggi o reti (presidi anticaduta) poteva supplire l’utilizzo di cinture di sicurezza. Infatti sul posto non sono state rinvenute funi di aggancio su cui farle scorrere.

Per quanto detto, va ribadito che la radicata posizione di garanzia in capo al L. , rende rilevante causalmente la sua negligente condotta omissiva, non avendo l’imputato controllato l’adeguatezza e specificità dei piani di sicurezza rispetto alle loro finalità; nonché non avendo vigilato sulla loro corretta attuazione.

Né il lamentato comportamento negligente della persona offesa (che non avrebbe utilizzato le cinture), può escludere la rilevanza causale della condotta omissiva dell’imputato. Invero, questa Corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4, n. 21587/07, rie. Pelosi, rv. 236721). Nel caso di specie il B. ha patito l’infortunio mentre svolgeva, senza alcuna abnormità di condotta, la sua ordinaria attività di lavoro nel pozzo citato, che era privo di presidi anticaduta.

Pertanto ne consegue che, anche a voler per mera ipotesi (non riscontrata) che egli abbia tenuto un negligente comportamento non utilizzando i presidi individuali di sicurezza, tale condotta non è stata da sola idonea a produrre l’evento, in quanto le negligenze del lavoratore sono fatti prevedibili ed a cui si deve porre riparo predisponendo appunto presidi di sicurezza che prescindono dalla condotta della persona da salvaguardare.

Anche tale motivo di impugnazione, pertanto, è infondato.

Segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; nonché per il M. (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 300.

Le spese in favore della parte civile si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di M.R. e rigetta quello di C..L. ; condanna gli stessi al pagamento delle spese processuali e M. anche al versamento di Euro 300 in favore della cassa delle ammende;

condanna i predetti in solido al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile e liquida le stesse in Euro 3.150 complessive oltre accessori come per legge.

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