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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza  17 settembre 2013, n. 38136

Ritenuto in fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha riformato la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Nola nei confronti di M.L. , giudicandola colpevole di omicidio colposo in danno di L.V. , commesso attraversando l’incrocio presidiato da segnale luminoso di colore rosso alla guida di un autovettura, sicché il L. , alla guida di un ciclomotore marciante con segnale di via libera, veniva a collisione con il veicolo e riportava lesioni che ne cagionavano il decesso, sopraggiunto alcuni giorni più tardi.
Ad avviso del giudice di seconde cure la valutazione di attendibilità dei testi a discarico e di inattendibilità del teste addotto dall’accusa formulata dal Tribunale non poteva trovare condivisione. Per il Collegio distrettuale i contributi testimoniali non potevano essere nel complesso considerati come idonei a fondare il convincimento giudiziale; prendeva, invece, in esame il comportamento della M. , che si era allontanata dal posto senza attendere l’arrivo dei Carabinieri e quello del figlio, abitante nei pressi, ed altresì la denuncia di sinistro fatta dal coniuge dell’imputata alla compagnia assicurativa, che la Corte di Appello qualificava come confessione stragiudiziale.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione la M. deducendo vizio motivazionale. Lamenta l’esponente che la Corte di Appello ha errato nel giudizio di attendibilità dei testi, malamente interpretando quanto dagli stessi riferito, anche tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, o travisando il contenuto delle loro dichiarazioni.
Per ciò che concerne la confessione stragiudiziale rinvenuta dalla Corte di Appello nella denuncia del sinistro alla società assicuratrice fatta dal proprietario del veicolo, essa secondo l’esponente non ha alcun valore probatorio, essendo al più liberamente valutabile nei confronti dei litisconsorti necessari. In concreto, essa riporta una prospettazione non vera, volta ad ottenere il pagamento dei danni da parte della società assicuratrice.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente evidenziato, nell’apprezzamento della logicità, coerenza e completezza della motivazione della sentenza impugnata, che questa non può essere integrata con quella di primo grado, che aveva assolto l’imputata con la formula perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., posto che non potevano escludersi elementi di un contributo causale nella determinazione dell’evento, concretizzatosi nella condotta di avere intrapreso l’attraversamento dell’incrocio, sia pure con il semaforo verde, senza verificare però se altri veicoli, a velocità sostenuta e con l’impianto semaforico segnalante luce rossa, provenissero dalla destra.
Il giudice di primo grado ha così ritenuto che non fossero emersi elementi probatori utili a sostenere oltre ogni dubbio l’assunto accusatorio fondato sulla violazione da parte dell’imputata dell’art. 146, comma 3, del codice della strada ed ha escluso la rimproverabilità alla stessa dell’evento morte, sul rilievo che la condotta della vittima con ogni probabilità aveva dispiegato una efficacia causale assorbente.
Il giudicante è pervenuto a tale conclusione, non solo analizzando in modo ampiamente esaustivo le risultanze processuali (le dichiarazioni testimoniali, delle quali si è soffermato a valutare l’attendibilità, le risultanze tecniche degli accertamenti svolti dal consulente del PM e della parte civile sulla dinamica dell’incidente, gli esami dei periti in dibattimento) ma, altresì, prendendo in considerazione le diverse ragioni ricostruttive prospettate dalla parte civile.
La Corte territoriale ha, invece, disatteso tale ricostruzione del fatto, ribaltando la valutazione di attendibilità dei testi formulata dal primo giudice e sostenendo che la denuncia del sinistro alla compagnia di assicurazione fatta dal marito della M. , nella qualità di responsabile civile, prima della morte della parte offesa – nella quale si evidenziava che la conducente non si era avveduta in tempo utile del ciclomotore, che proveniva dalla propria destra – valeva come una vera e propria confessione stragiudiziale.
Il giudice di appello ha, in conclusione, affermato che il sinistro stradale si era verificato per esclusiva responsabilità dell’imputata e che era da escludersi il concorso di colpa del L. , atteso che lo stesso aveva impegnato l’incrocio con il verde e ad una velocità conforme alle norme di prudenza.
Ciò detto, risulta in questa prospettiva illogica e contraddittoria la decisione in esame allorquando ha posto a base del giudizio di responsabilità la denuncia del sinistro fatta dal responsabile civile, espungendo del tutto il riferimento dallo stesso fatto alla circostanza che l’imputata aveva attraversato l’incrocio con il semaforo verde.
La illogicità e la violazione di legge è poi tanto più evidente laddove la Corte territoriale ha qualificato come confessione stragiudiziale la su indicata denuncia del sinistro fatta dal responsabile civile, dimenticando che la confessione stragiudiziale che può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice è esclusivamente quella proveniente dall’imputato, sempre che sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato.
Manifestamente illogica e, non coerente al materiale probatorio, è, altresì, la decisione nella parte in cui non spiega come abbia fatto il ciclomotore, andando a 9 km orari, ad impattare l’autovettura nella portiera posteriore, procurando i gravi danni, puntualmente descritti nella sentenza di primo grado, che ha fatto altresì riferimento alle conclusioni del CTU, secondo il quale il motociclo viaggiava ad una velocità di circa 90 Km all’ora.
In conclusione, deve osservarsi che alcuna delle ragioni indicate nella sentenza impugnata, per la manifesta illogicità degli argomenti posti, vale a superare il giudizio assolutorio formulato dal giudice di primo grado nei confronti dell’imputata.
Questa affermazione è del resto coerente con il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui la motivazione della sentenza di appello che riformi la sentenza di primo grado si caratterizza per un obbligo “rafforzato”, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, evincibile dall’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p.. Il giudice di appello, infatti, deve anche confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza, ricorrendo il vizio di motivazione quando quel confronto manchi su circostanze ed apprezzamenti che hanno concorso in modo determinante a fondare il primo e diverso apprezzamento. Ciò vale, in particolare, nel caso di decisione di prima condanna in grado di appello, laddove risulta censurabile la sentenza di appello, perché disapplica la regola di giudizio secondo la quale l’affermazione di responsabilità è possibile solo quando la colpevolezza risulta “al di là di ogni ragionevole dubbio” (articolo 533, comma 1, c.p.p.), che si limiti a dare una lettura alternativa del medesimo compendio probatorio, senza risultare sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve quindi rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile. In definitiva, quando, immutato il materiale probatorio acquisito al processo, afferma sussistente una responsabilità penale negata nel giudizio di primo grado, il giudice di appello deve confrontarsi espressamente con il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, non limitandosi pertanto (sia pure con motivazione per sé immune dai vizi indicati dall’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p.) ad una rilettura di tale materiale, quindi ad una ricostruzione alternativa, ma spiegando perché, dopo il confronto puntuale con quanto di diverso ritenuto ed argomentato dal giudice che ha assolto, il proprio apprezzamento è l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano caratterizzato il primo giudizio minandone conseguentemente la permanente sostenibilità (Sez. VI, 24 gennaio 2013 – 21 febbraio 2013 n. 8705, Farre ed altro).
Ritiene, però, il Collegio che la formula assolutoria da adottare sia quella secondo la quale “il fatto non costituisce reato” e non quella ” il fatto non sussiste”, utilizzata dal giudice di primo grado.
Come noto, la formula “perché il fatto non sussiste” indica la mancanza di uno degli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato (la condotta, l’evento o il nesso di causalità) e prevale su qualsiasi altra; la formula “perché il fatto non costituisce reato”, si caratterizza, invece, perché riconosce la sussistenza della materialità del fatto storico e la sua diretta riferibilità all’imputato, ma nega la punibilità per la mancanza dell’elemento soggettivo oppure per la presenza di una causa di esclusione dell’antigiuridicità (v. Sez. Unite, 9 maggio 2008, n. 40049, p.c. in proc. Guerra).
Altrettanto note sono le conseguenze derivanti dalle due distinte formule assolutorie, alla luce degli artt. 652 e 653 c.p.p. che connettono alla formula perché” il fatto non sussiste” più favorevoli effetti nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare.
In tal senso è stato ritenuto che sussiste l’interesse dell’imputato all’impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato, al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria ‘perché il fatto non sussiste, considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l’interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 c.p.p., connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare, a fronte degli effetti pregiudizievoli in tali giudizi derivanti dall’adozione della prima formula assolutoria (v. da ultimo, Sez. IV, 3 novembre 2011, n. 46849, P.G. in proc. Colantonio, rv. 251150).
Nel caso in esame, ai fini di interesse, si osserva che il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza degli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato ed ha conclusivamente osservato la mancanza di una prova certa sulla concreta rimproverabilità della condotta alla M. .
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con sostituzione della formula di proscioglimento applicata dal Tribunale nei confronti di M.L. , con quella “perché il fatto non costituisce reato”, che appare la più conferente rispetto alla motivazione adottata dal primo giudice al caso concreto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

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