Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 18 gennaio 2016, n. 1856

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. – Presidente

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) n. il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 2/2014 pronunciata dalla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, il 18/11/2014;

sentita nella camera di consiglio del 7/1/2016 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell’Utri;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. L. Riello, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la liquidazione degli interessi legali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 18/11/2014, la corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, giudicando in sede di rinvio a seguito di due precedenti sentenze di annullamento pronunciate dalla corte di legittimita’, ha disposto la liquidazione, in favore di (OMISSIS), della somma di euro 672,21, oltre agli interessi legali dalla data del provvedimento al saldo, a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita dall’istante in relazione a un’imputazione per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rispetto alla quale la posizione della (OMISSIS) era stata archiviata.

2. Avverso il provvedimento della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice a quo nel condannare l’amministrazione ricorrente al pagamento degli interessi sulla somma capitale liquidata, nonostante la mancata impugnazione, da parte della (OMISSIS), dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza di riparazione del 12-28/12/2012 (successivamente annullata dalla Corte di cassazione) che, pur avendo condannato l’erario al pagamento dell’indennita’ in favore della (OMISSIS), aveva omesso di riconoscerne gli interessi; con la conseguente violazione, ad opera della corte territoriale, del giudicato (o del divieto di reformatio in peius a danno dell’amministrazione debitrice), dovendo ritenersi non piu’ ritrattabile – a seguito della sostanziale acquiescenza della (OMISSIS), attestata dalla mancata impugnazione sul punto della prima ordinanza – la questione concernente il dovere dell’erario di corrispondere gli interessi sull’indennita’ riparatoria liquidata.

Sotto altro profilo, l’amministrazione ricorrente censura il riconoscimento degli interessi sulla somma capitale liquidata in favore della (OMISSIS), non avendone quest’ultima mai rivendicato il pagamento (con la conseguente violazione del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato), ed avendo in ogni caso la corte territoriale erroneamente fissato la decorrenza del calcolo di detti interessi dalla data del provvedimento di liquidazione, anziche’ dalla data di passaggio in giudicato di quest’ultimo, in conformita’ al conforme (e consolidato) insegnamento della giurisprudenza di legittimita’.

3. Con nota depositata in data 25/6/2015, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali.

4. Con memoria depositata in data 23712/2015, il Ministero ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso e’ fondato.

Osserva il collegio come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, gli interessi legali dovuti sull’indennita’ riconosciuta a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita assumono, non gia’ natura moratoria, bensi’ corrispettiva, e devono essere corrisposti solo a partire dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito – avente natura non risarcitoria – puo’ ritenersi certo, liquido ed esigibile (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 45706/2011, Rv. 251595).

Con specifico riguardo al debito per interessi corrispettivi, in conformita’ all’insegnamento della giurisprudenza civile di questa Corte, varra’ in via generale evidenziare come la domanda di pagamento di detti interessi ben possa sopravvenire all’originaria introduzione del giudizio (eventualmente anche in appello), atteso che gli interessi corrispettivi sui crediti liquidi ed esigibili hanno, ai sensi dell’articolo 1282 c.c., natura accessoria rispetto al credito vantato, per cui la relativa statuizione, a differenza da quella riguardante il maggior danno ex articolo 1224 c.c., non presuppone un’indagine autonoma rispetto a quella concernente il credito stesso e, pertanto, non puo’ considerarsi tardiva la domanda di interessi corrispettivi sulla somma capitale, proposta per la prima volta in grado di appello, posto che, una volta riconosciuta detta somma capitale, gli interessi decorrono ex lege (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5913/2001, Rv. 546146).

Viceversa, l’obbligazione di corrispondere gli interessi moratori costituisce obbligazione distinta da quella relativa al capitale e deve, percio’, formare oggetto di un’autonoma domanda espressamente proposta nel corso del giudizio di primo grado, indipendentemente dalla domanda di pagamento del capitale; da tanto conseguendo che deve ritenersi improponibile la domanda degli interessi moratori proposta per la prima volta con le conclusioni del giudizio di appello (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4188/1979, Rv. 400702).

Cio’ posto, benche’ la domanda di riconoscimento degli interessi legali sull’indennita’ a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione ben possa sopravvenire nel corso del giudizio (attesa la relativa natura corrispettiva e non moratoria), deve ritenersi comunque indispensabile, ai fini del ridetto riconoscimento, che l’istante proponga formalmente la corrispondente domanda, diversamente dovendo ritenersi che l’eventuale pronuncia di riconoscimento del giudice avvenga inammissibilmente ultra petita, in violazione del principio generale di diritto processuale sancito dall’articolo 112 c.p.c., ai sensi del quale “,l giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”.

Nel caso di specie, non risultando che la (OMISSIS) abbia mai focalmente avanzato, nel corso del giudizio, alcuna domanda diretta al riconoscimento degli interessi legali sull’indennita’ riparatoria rivendicata, il corrispondente riconoscimento operato dal giudice a qua deve ritenersi avvenuto ultra patita e dunque illegittimamente.

Da tale premessa, discende – in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’amministrazione ricorrente – l’annullamento senza rinvio de. provvedimento impugnato, limitatamente al punto concernente la statuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali (fermo il resto), non comportando, detta determinazione, l’esercizio di alcuna discrezionalita’ da parte di questa corte di legittimita’.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio, limitatamente al punto concernente la statuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali;

statuizione che elimina.

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