Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 19 marzo 2012 n. 10684
Così stabilito dalla Corte di cassazione la quale ha respinto il ricorso di un conducente condannato dai giudici di prime cure per guida in stato di ebbrezza, per la pericolosità della medesima guida oltre che avere “a bordo” anche il figlioletto.
Non scatta però la sanzione accessoria della sospensione della patente prevista obbligatoriamente dal codice della strada per chi superi un determinato tasso alcol emico poiché secondo unanime Giurisprudenza la misura della sospensione della patente non può mai applicarsi nel caso in cui la violazione si realizzi ponendosi alla guida di un mezzo per il quale non è prescritta alcuna abilitazione alla guida.
Sorrento 20 marzo 2012.
Avv. Renato D’Isa
Càspita, che argomentazione: la moglie aveva deciso di separarsi dal marito perché «aduso» ad andare in bicicletta ubriaco e con il figlio in canna o sul sellino posteriore.
Un mezzo romanzo.
Càspita, che argomentazione: «Lo stesso P. […], ha ricordato […] il giudicante, ha dichiarato in udienza che quando era intervenuto il personale di PG lui era giàsceso dalla bicicletta, in tal guisa avendo implicitamente ammesso di essersi trovato alla guida del velocipede fino a pochi momenti prima».
E dove sta l’«ammissione implicita»?
Non è che molti magistrati dovrebbero studiare qualche buon testo di logica e di ermeneutica giuridica?
Domenico Corradini H. Broussard
Prof. ordinario presso la Facoltàdi Giurisprudenza dell’Universitàdi Pisa e presso il Dottorato «I problemi civilistici della persona» della Facoltàdi Economia dell’Universitàdel Sannio-Benevento.
Avv. patrocinante in Cassazione
dchb@libero.it