Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 19 marzo 2012 n. 10684. Condanna per guida in stato di ebbrezza per il conducente in bici, senza la pena accessoria della sospensione della patente

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Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 19 marzo 2012 n. 10684

Così stabilito dalla Corte di cassazione la quale ha respinto il ricorso di un conducente condannato  dai giudici di prime cure per guida in stato di ebbrezza, per la  pericolosità della medesima guida oltre che avere “a bordo” anche il figlioletto.

Non scatta però la sanzione accessoria della sospensione della patente prevista obbligatoriamente dal codice della strada per chi superi un determinato tasso alcol emico poiché secondo unanime Giurisprudenza  la misura della sospensione della patente non può mai applicarsi nel caso in cui la violazione si realizzi ponendosi alla guida di un mezzo per il quale non è prescritta alcuna abilitazione alla guida.

Sorrento 20 marzo 2012.

Avv. Renato D’Isa

1 commento

  1. Càspita, che argomentazione: la moglie aveva deciso di separarsi dal marito perché «aduso» ad andare in bicicletta ubriaco e con il figlio in canna o sul sellino posteriore.

    Un mezzo romanzo.

    Càspita, che argomentazione: «Lo stesso P. […], ha ricordato […] il giudicante, ha dichiarato in udienza che quando era intervenuto il personale di PG lui era già sceso dalla bicicletta, in tal guisa avendo implicitamente ammesso di essersi trovato alla guida del velocipede fino a pochi momenti prima».

    E dove sta l’«ammissione implicita»?

    Non è che molti magistrati dovrebbero studiare qualche buon testo di logica e di ermeneutica giuridica?

    Domenico Corradini H. Broussard

    Prof. ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa e presso il Dottorato «I problemi civilistici della persona» della Facoltà di Economia dell’Università del Sannio-Benevento.
    Avv. patrocinante in Cassazione

    dchb@libero.it