Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 23 novembre 2015, n. 46415

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. CIMAPI Francesco Maria – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

inoltre:

2) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5480/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 10/06/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;

Udita per la parte civile (OMISSIS) spa (nei confronti della sola (OMISSIS) l’Avv. (OMISSIS), che chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusione nota spese;

Uditi i difensori Avv. (OMISSIS) (di ufficio), per (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), che hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso de P.G.;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso dell’imputata e il rigetto del ricorso del P.G..

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 10.6.2014, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Firenze del 20.6.2013 appellata nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS), qualificato il reato di cui al capo 33 della rubrica come truffa ai danni di (OMISSIS), rideterminava la pena a carico di (OMISSIS) in anni due mesi otto di reclusione ed euro 1800 di multa. Confermava le statuizioni civili di cui all’appellata sentenza e condannava l’appellante a rifondere alle parti civili costituite, (OMISSIS) quale amministratore di sostegno di (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), le spese di difesa del grado. Assolveva (OMISSIS) e (OMISSIS) dai reati loro rispettivamente ascritti perche’ il fatto non costituisce reato. Revocava le pene accessorie irrogate nei confronti della imputata (OMISSIS).

2. Il GUP fiorentino, all’esito di giudizio abbreviato aveva condannato (OMISSIS), consulente fiscale e del lavoro, per una pluralita’ di appropriazioni indebite e di falsi aggravati, talora di furto aggravato, di circonvenzione d’incapaci, di truffa aggravata e di sostituzione di persona, nei confronti di propri clienti, da cui si faceva consegnare il danaro per gli adempimenti fiscali e/o previdenziali rilasciando loro false attestazioni di pagamento F24 o F23 o altri attestati di pagamento o di regolarita’ fiscale.

Nello specifico, in primo grado, la (OMISSIS) veniva dichiarata colpevole dei reati a lei ascritti, ad eccezione di quello sub capo 10. – da intendersi assorbito nel reato di cui al capo 32. – e, quanto ai capi 20, 22, 23, 24, 26 e 31 limitatamente ai reati di truffa e tentata truffa contestati, quanto al capo 9, limitatamente ai reati di appropriazione indebita e falso, qualificati come truffa i reati di furto contestati sub 11., sub 12. e sub 19., riuniti per continuazione e, con la diminuente del rito, la condanna alla pena di anni sei di reclusione ed E 12.d00,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

La (OMISSIS) veniva dichiarata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena e condannata al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, danni da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale immediatamente esecutiva, nei confronti delle stese.

La (OMISSIS) veniva invece assolta in primo grado dal reato di cui all’articolo 494 c.p., contestato sub capi 20., 22., 23., 24., 26. e 31 perche’ il fatto non sussiste.

(OMISSIS) e (OMISSIS), a loro volta, in primo grado, erano state dichiarate colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, riuniti per continuazione quelli contestati alla (OMISSIS), condannate la (OMISSIS) alla pena di euro 3.000,00 di multa e la (OMISSIS) alla pena di euro 4.000,00 di multa, oltre al pagamento in solido fra loro e con la (OMISSIS) delle spese processuali.

La (OMISSIS) e la (OMISSIS) erano imputate:

(OMISSIS):

35- del delitto di cui al combinato disposto del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 15, comma 1, lettera A, articoli 18 e 55, per avere, relativamente ai fatti di cui al capo 20 che precede, quale impiegata dell’Ufficio Postale (OMISSIS) preposto alla istruttoria delle pratiche di erogazione prestiti personali in virtu’ di accordo (OMISSIS)- (OMISSIS) s.p.a., omesso di procedere alla completa identificazione del cliente verificandone l’identita’, provveduto all’accettazione e inoltro della richiesta di prestito apparentemente avanzata da (OMISSIS) senza avere preteso che colui che ne appariva richiedente fosse personalmente presente (la domanda venne presentata da (OMISSIS) gia’ firmata a nome (OMISSIS)) e davanti a lei la sottoscrivesse. In (OMISSIS).

38- del delitto di cui al combinato disposto del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 15, comma 1, lettera A, articolo 18 e 55, per avere, relativamente ai fatti di cui al capo 31 che precede, quale impiegata dell’Ufficio Postale (OMISSIS) preposto alla istruttoria delle pratiche di erogazione prestiti personali in virtu’ di accordo (OMISSIS)- (OMISSIS) s.p.a., omesso di procedere alla completa identificazione del cliente verificandone l’identita’, provveduto all’accettazione e inoltro della richiesta di prestito apparentemente avanzata da (OMISSIS) senza avere preteso che colui che ne appariva richiedente fosse personalmente presente (la domanda venne presentata da (OMISSIS) gia’ firmata a nome (OMISSIS)) e davanti a lei la sottoscrivesse. In (OMISSIS).

39- del delitto di cui al combinato disposto del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 15, comma 1, lettera A, articoli 18 e 55, per avere, quale impiegata dell’Ufficio Postale (OMISSIS) preposto alla istruttoria delle pratiche di erogazione prestiti personali in virtu’ di accordo (OMISSIS)- (OMISSIS) s.p.a., omesso di procedere alla completa identificazione del cliente verificandone l’identita’, provveduto all’accettazione e inoltro della richiesta di prestito di euro 8.000 apparentemente avanzata da (OMISSIS) senza avere preteso che colui che ne appariva richiedente fosse personalmente presente (la domanda venne presentata da (OMISSIS) gia’ firmata a nome (OMISSIS)) e davanti a lei la sottoscrivesse. In (OMISSIS).

40- del delitto di cui al combinato disposto del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 15, comma 1 lettera A, articoli 18 e 55, per avere, quale impiegata dell’Ufficio Postale (OMISSIS) preposto alla istruttoria delle pratiche di erogazione prestiti personali in virtu’ di accordo (OMISSIS)- (OMISSIS) s.p.a., omesso di procedere alla completa identificazione del cliente verificandone l’identita’, provveduto all’accettazione e inoltro della richiesta di prestito di euro 6.000 apparentemente avanzata da (OMISSIS) senza avere preteso che colui che ne appariva richiedente fosse personalmente presente (la domanda venne presentata da (OMISSIS) gia’ firmata a nome (OMISSIS)) e davanti a lei la sottoscrivesse. In (OMISSIS).

41- del delitto di cui al combinato disposto del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 15, comma 1 lettera A, articoli 18 e 55, per avere, relativamente ai fatti di cui al capo 21 che precede, quale impiegata dell’Ufficio Postale (OMISSIS) preposto alla istruttoria delle pratiche di erogazione prestiti personali in virtu’ di accordo (OMISSIS)-Compass (OMISSIS)Innocenti Gabriella (OMISSIS)Ribechini Marisa (OMISSIS)Vignozzi Marcella (OMISSIS)

(OMISSIS):

37- del delitto di cui al combinato disposto del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 15, comma 1, lettera A, articoli 18 e 55, per avere, relativamente ai fatti di cui al capo 22 che precede, quale impiegata dell’Ufficio Postale di (OMISSIS) preposto alla istruttoria delle pratiche di erogazione prestiti personali in virtu’ di accordo (OMISSIS)- (OMISSIS) s.p.a., omesso di procedere alla completa identificazione del cliente verificandone l’identita’, provveduto il 15.4.2010 all’accettazione e inoltro della richiesta di prestito apparentemente avanzata da (OMISSIS) senza avere preteso che colui che ne appariva richiedente fosse personalmente presente (la domanda venne presentata da (OMISSIS) gia’ firmata a nome (OMISSIS)) e davanti a lei la sottoscrivesse e quindi il 20.4.2010 provveduto gita consegna del denaro a (OMISSIS), portatrice della documentazione, apparentemente sottoscritta da (OMISSIS) senza avere preteso che colui che ne appariva richiedente fosse personalmente presente. In (OMISSIS).

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, limitatamente all’entita’ degli aumenti di pena per la continuazione quanto alla (OMISSIS), ed all’assoluzione della (OMISSIS) e della (OMISSIS) perche’ il fatto non costituisce reato.

Quanto alla (OMISSIS) deduce difetto, di motivazione e violazione di legge (articolo 133 c.p.).

La sentenza impugnata – evidenzia il PG ricorrente – individuata in anni due di reclusione e 100 euro di multa la pena base per il reato sub 33), qualificato come truffa, ha applicato un aumento di pena pari a 22 giorni di reclusione ed euro 55 di multa per ciascuno degli altri 32 reati, per complessivi anni due di reclusione ed euro 1.700 di multa.

Ora, a prescindere dal rilievo che non appare esatto il calcolo dell’aumento complessivo, la Corte territoriale, a fronte dell’individuazione, da parte del giudice di primo grado, di un aumento per continuazione pari a mesi due e giorni 25 di reclusione ed euro 500 di multa per ciascun reato, per complessivi anni 6 ed euro 16.000, non ha in alcun modo argomentato in ordine alle ragioni per cui ha ridotto di ben 4 anni l’entita’ dell’aumento della pena a tale, motivazione ancor piu’ necessaria per giustificare una cosi’ alta riduzione.

Per (OMISSIS) e (OMISSIS) deduce difetto di motivazione e violazione di legge (Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articoli 18 e 55)

Il PG ricorrente ricorda che la Corte fiorentina ha affermato non esservi prova certa dell’elemento soggettivo del reato, giacche’ le due impiegate postali si sarebbero fidate delle parole della (OMISSIS) in ordine alla effettiva identita’ del richiedente il prestito, persona che in realta’ ignorava l’operazione.

La stessa Corte riconosce, dunque, la violazione, da parte delle due impiegate, del disposto dell’articolo 18 del citato decreto, che impone la verifica dell’identita’ dell’interessato, prevedendo come delitto l’inosservanza ditale disposizione.

Ritiene, tuttavia, il PG ricorrente che la possibilita’ che le due imputate si siano fidate della (OMISSIS), di modo che hanno omesso di verificare personalmente l’identita’ di colui che, apparentemente, richiedeva il prestito, non escluda la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Infatti, e’ sufficiente che l’intermediario ometta intenzionalmente di procedere all’identificazione, senza che sussista una causa di giustificazione, perche’ sussista il dolo del delitto contestato; e non pare proprio che tale intenzionale omissione possa essere giustificata dalla fiducia riposta in chi presenta la richiesta di prestito, giacche’ l’obbligo di identificazione e’ penalmente sanzionato.

Cio’ premesso, il PG chiede che la Corte di Cassazione annulli in parte qua la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

4. Ha altresi’ proposto ricorso, personalmente, (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a. Violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) – Erronea applicazione della legge penale – Errata qualificazione giuridica del fatto – Insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma. Assenza e/o contraddittorieta’ della motivazione.

La ricorrente ricorda che, in parziale riforma dell’impugnata sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Firenze ha qualificato il fatto di cui al capo d’imputazione n. 33 quale truffa semplice consumata in danno di (OMISSIS) anziche’ nel diverso e precedentemente ipotizzato reato di circonvenzione d’incapace ex articolo 643 c.p..

La Corte fiorentina avrebbe tuttavia errato nell’applicazione della norma penale ex articolo 640 c.p., riqualificando sic et simpliciter il fatto descritto come reato di truffa ma omettendo di motivare in ordine agli elementi essenziali previsti dalla fattispecie delittuosa in questione, ovvero sui presunti raggiri e/o artifici. La circonvenzione’ d’incapace, come noto, era stata ipotizzata come “abuso” dell’incapacita’ della p.o. (OMISSIS) di cui la Corte de qua, accogliendo le doglianze dell’imputata, ha riconosciuto l’insussistenza.

Al fine di qualificare il fatto in questione ai sensi dell’articolo 640 c.p., necessitava tuttavia la sussistenza – e la successiva motivazione – in ordine ai requisiti oggettivi imprescindibili quali gli artifizi o raggiri che avrebbero indotto in errore la persona offesa, non potendo semplicemente ritenere, come invece ha fatto la Corte Fiorentina, integrato il reato di truffa trasponendo nel concetto di abuso l’artificio od il raggiro. Noto, invero, e’ che il semplice abuso non integra alcun artificio o raggiro rilevante.

Tuttavia, nel caso di specie, leggendo la motivazione della Corte, non si rinviene, per la ricorrente, alcun passaggio su tale aspetto rilevante che non sarebbe stato minimamente approfondito. Anzi il destinatario del raggiro e dell’artificio sarebbe un terzo, ovvero il funzionario di banca.

La Corte d’Appello di Firenze avrebbe pertanto errato allorquando, qualificando diversamente il fatto di reato, ha ritenuto violato l’articolo 640 c.p., nonostante fossero mancati gli artifizi o raggiri.

Chiede pertanto, in accoglimento del presente motivo, annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente determinazione.

b. Violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C) – Inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullita’ – Violazione dell’articolo 521 c.p.p., comma 2, in combinato disposto con l’articolo 522 c.p.p..

Il capo d’imputazione n. 33 del procedimento che qui ci occupa attribuiva all’odierna ricorrente, la commissione del reato di cui all’articolo 643 c.p. “per avere, per procurarsi un profitto, abusando dello stato di deficienza psichica di (OMISSIS), invalido civile affetto da patologia genetica del tipo “atassia cerebrale di Friederich” indotto il medesimo a consentirle di prelevare in piu’ riprese da un deposito bancario che alla sua presenza veniva aperto presso il (OMISSIS) filiale di (OMISSIS) dal direttore (OMISSIS), l’intero deposito ammontante a euro 70.000,00″.

La Corte fiorentina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha -come detto – riqualificato il reato di cui al capo n. 33 come truffa semplice ex articolo 640 c.p.. Nella parte motiva si dice (pag. 5) che la (OMISSIS) “possedeva tutti i dati anagrafici e le copie dei documenti riguardanti i predetti. Non vi e’ dubbio, pertanto, che la (OMISSIS) abbia potuto operare con le stesse modalita’ utilizzate per le altre occasioni”. Spiegate le ragioni in base alle quali secondo la Corte d’Appello di Firenze non si trattava del reato di cui all’articolo 643 c.p., dacche’ “lo stato d’infermita’ del (OMISSIS) non era tale da renderlo suggestionabile”, il collegio giudicante ha ritenuto invece sussistenti i presupposti per integrare il reato di truffa.

Dice poi che: “Anche per il (OMISSIS) si e’ avuto un affidamento per le pregresse prestazioni professionali della (OMISSIS), capace di riscuotere la fiducia dei suoi clienti e le condotte truffaldine furono poi poste in essere non nel momento della consegna della somma di denaro, ma nel momento in cui si rappresento’ al funzionario di banca una diversa situazione o si presentarono false richieste di finanziamento. La condotta ai danni del (OMISSIS) va, di conseguenza, qualificata al pari delle altre come truffa consumata…”.

Il fatto descritto dal collegio giudicante e’ quindi diverso da quello descritto nel capo d’imputazione n. 33. Il Pubblico Ministero aveva infatti ipotizzato che la (OMISSIS) avesse abusato delle condizioni di deficienza psichica del (OMISSIS) ed “indotto il medesimo a consentirle di prelevare in piu’ riprese da un deposito bancario che alla sua presenza veniva aperto presso il (OMISSIS) – filiale di (OMISSIS) dal direttore (OMISSIS), l’intero deposito ammontante ad euro 70.000,00. Fra l’ottobre e il novembre 2009”. Il soggetto indotto in errore era quindi il (OMISSIS) ed era della sua credulita’ che si era abusato.

Invece, gli artifizi e raggiri posti in essere dalla (OMISSIS), stando alla motivazione della sentenza di appello, non avrebbero avuto quale destinatario l’ignaro cliente bensi’ il direttore della filiale della banca. Non sarebbe quindi mutata soltanto la qualificazione giuridica del fatto ma e’ altresi’ mutato il fatto descritto. In ragione di cio’, la Corte d’Appello di Firenze avrebbe dovuto disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex articolo 521 c.p.p., comma 2.

Alla mancata osservanza della predetta disposizione, in base al dettato dell’articolo 522 c.p.p., conseguirebbe la nullita’ della sentenza per difetto di contestazione e pertanto anche su tale punto si chiede a questa Corte di annullare la sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento.

c. In ultimo, la ricorrente rileva che, benche’ non espressamente richiamato, tutto lascia presupporre che si tratti del reato di cui all’articolo 640 c.p., comma 1. Non vi sarebbe ragione, infatti, di ritenere che ricorra una delle ipotesi di cui al secondo comma visto che di questo non si fa il minimo cenno nella sentenza impugnata e che nessun riferimento e’ altresi’ rivolto all’aumento praticato per l’eventuale sussistenza di una circostanza aggravante.

Conseguentemente – si duole la ricorrente – e’ logico ritenere che, in ragione della diversa qualificazione del reato, non si verta piu’ in un’ipotesi di procedibilita’ d’ufficio bensi’ di procedibilita’ a quercia. E allora, in ragione di cio’ la Corte d’Appello di Firenze avrebbe dunque dovuto prestare attenzione anche a tale aspetto della questione.

Ci su duole, invece, che cosi’ non sia stato, in quanto nel provvedimento impugnato, nulla si dice riguardo al fatto che la querela del (OMISSIS) e’ tardiva rispetto alla conoscenza dei fatti e l’azione processuale e’ quindi carente sotto il profilo della procedibilita’.

Risulta infatti dagli atti che la querela e’ stata sporta dallo stesso (OMISSIS) in data 26 maggio 2010, mentre gia’ dal dicembre del precedente anno era stato informato telefonicamente dal direttore della filiale in merito alla richiesta di finanziamento (si richiamano a tal proposito le pag. 37 e 38 della sentenza di primo grado).

Considerato che la querela e’ stata sporta il 26 maggio 2010, ovvero trascorsi 5 mesi dalla conoscenza dei fatti (dicembre 2009), si sarebbe oltre il termine di 3 mesi previsto ex articolo 124 c.p., comma 1.

La violazione della norma in questione sarebbe quindi evidente e la sentenza impugnata sarebbe pertanto meritevole di essere annullata con conseguente pronuncia di non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilita’.

d. Violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma i, lettera E) – Contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione il cui vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato – Errata quantificazione dell’aumento di pena praticato per i reati in continuazione col reato piu’ grave.

Secondo la ricorrente la Corte d’Appello di Firenze avrebbe erroneamente condannato l’odierna ricorrente ad una pena maggiore rispetto a quella che risulterebbe calcolando gli aumenti per la continuazione seguendo le modalita’ indicate in motivazione.

La Corte fiorentina, individuato il capo n. 33 come il reato piu’ grave e fissata la pena base in anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, prosegue prevedendo poi che questa debba essere “aumentata di altri due anni di reclusione ed euro 1.700,00 di multa per la continuazione (22 gg di reclusione ed 655 di multa per ciascuno degli altri reati, si giunge alla pena finale di anni 4 di reclusione ed 6 2.700, 00 di multa” (si legga a partire dalle ultime righe di pag. 6 della sentenza).

Nel provvedimento impugnato non sarebbe indicato il numero dei capi d’imputazione a cui si riferisce l’aumento praticato per la continuazione. Questo tuttavia potrebbe secondo la ricorrente essere apprezzato sulla base di un calcolo matematico piuttosto semplice.

Secondo l’opinione della ricorrente, infatti, i capi d’imputazione da considerare ai fini dell’aumento per la continuazione dovrebbero essere 31, ossia gli iniziali 33 capi d’imputazione di cui rispondeva la (OMISSIS), meno il capo n. 10 che, sin dalla sentenza di primo grado era stato ritenuto assorbito nel reato di cui al capo 32 (si veda il dispositivo riportato nella sentenza di appello impugnata) e meno il capo n. 33, costituendo questo il reato piu’ grave per il quale era stata prevista la pena base pari a anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Quest’ultimo, costituendo il reato base, non poteva, infatti essere poi conteggiato ai fini dell’aumento per la continuazione.

Conseguentemente, l’aumento praticato per la continuazione dovrebbe corrispondere, secondo la ricorrente, a 682 gg di reclusione (ottenuto moltiplicando i 31 capi x 22 gg) ed euro 1.705,00 di multa (ottenuto moltiplicando 31 capi x 55 euro). Tuttavia, relativamente alla sola reclusione, la pena a cui e’ stata condannata la (OMISSIS) e’ piu’ grave rispetto a quella risultante dai criteri di calcolo indicati nella stessa sentenza impugnata.

L’illogicita’ e la contraddittorieta’ della sentenza sarebbe quindi desumibile prima facie dal testo del provvedimento impugnato e, vista la rilevanza e gravita’, sarebbe opportuno che ne consegua la riforma della sentenza.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

5. In data 20.10.2015 e’ stata poi presentata memoria difensiva nell’interesse di (OMISSIS), a firma del difensore di fiducia, che deduce:

a. Inammissibilita’ del ricorso proposto dal PG per violazione del principio di autosufficienza dell’impugnazione.

Ci si duole che il PG dedurrebbe un vizio motivazionale senza specificare, nella parte espositiva del ricorso, il vizio dedotto.

In particolare non si comprenderebbero le specifiche censure mosse dal PG alla motivazione della sentenza impugnata e, in tal senso, verrebbe ad essere violato da un ricorso assolutamente generico il principio dell’autosufficienza del ricorso piu’ volte affermato da questa Corte.

Stesse considerazioni vengono operate per la dedotta violazione di legge.

Chiede pertanto dichiararsene l’inammissibilita’.

b. Insussistenza della violazione di legge lamentata dal PG in riferimento al Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 18, – Mancanza di prova in ordine all’elemento soggettivo del reato.

Si evidenzia che, come correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello, in merito alla configurazione del reato di cui al combinato disposto del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articoli 18 e 55, in capo alla (OMISSIS) “manca la prova certa in ordine all’elemento soggettivo”.

Si aggiunge poi che vi sarebbero vari elementi, tutti argomentati nell’atto di appello, che valutati attentamente dal giudice di seconde cure, lo hanno legittimamente condotto ad escludere che vi fosse prova certa sul fatto che la (OMISSIS) avesse agito con la coscienza e volonta’, ma soprattutto con l’intenzione di violare quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2007, in tema di obblighi di adeguata verifica della clientela.

L’assoluta buona fede della (OMISSIS) sarebbe provata da tutta una serie di circostanze.

Innanzitutto, un primo e fondamentale elemento teso ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo generico nella condotta osservata dall’odierna appellante risulta essere la tempestiva querela presentata dalla stessa (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS). Il suddetto esposto – si rileva – e’ stato presentato in data 30/09/2010, a poco tempo di distanza dai fatti oggetti di contestazione, e comunque nel momento in cui l’odierna appellante e’ venuta a conoscenza, per il tramite del proprio referente commerciale che nel territorio empolese erano state perpetrate una serie di truffe in merito ad alcuni finanziamenti.

Non vi sarebbe, percio’, dubbio che se da un lato il confidare, da parte della (OMISSIS), sulla conoscenza e sulla credibilita’ di cui godeva la (OMISSIS), che si e’ presentata con tutta la documentazione necessaria per l’erogazione del prestito, avendo a disposizione i documenti identificativi dei propri clienti comporti, gia’ di per se’, potesse indurre la Corte a ritenere escluso il dolo richiesto dalla norma incriminatrice in capo all’imputata, dall’altro gli artifici e raggiri posti in essere dalla (OMISSIS) hanno senz’ altro e definitivamente rafforzato la convinzione di tale esclusione.

Del resto, come giustamente precisato dalla Corte d’Appello, non potrebbe neppure ipotizzarsi un accordo delittuoso tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), dopo le dichiarazioni rilasciate dalla (OMISSIS) stessa.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto non si potrebbe percio’ ritenere che la (OMISSIS) abbia agito con la coscienza e la volonta’, ma soprattutto con l’intenzione di violare la normativa antiriciclaggio sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, ne’ si possono condividere le scarne considerazioni sul punto del Procuratore Generale, che censura in maniera del tutto generica le conclusioni a cui e’ giunta la Corte d’Appello facendo discendere la sussistenza del dolo in capo alla (OMISSIS) dalla semplice omessa identificazione del cliente senza causa di giustificazione e quindi direttamente dalla condotta incriminata dal Decreto Legislativo n. 213 del 2007, articolo 18.

Chiede pertanto che questa Corte voglia confermare la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze impugnata dal PG.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del PG di Firenze e’ fondato e pertanto la sentenza impugnata va annullata relativamente alla quantificazione della pena per (OMISSIS) e all’intervenuta assoluzione per (OMISSIS) e (OMISSIS) con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze.

Fondato e’ anche il ricorso della (OMISSIS) limitatamente alla qualificazione del fatto contestato al capo 33) – punto sul quale la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze (cui va rimesso anche il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio), mentre il medesimo ricorso va rigettato nel resto, apparendo infondati i restanti motivi sopra illustrati.

2. Partendo dalla posizione di (OMISSIS), imputata centrale del presente processo, va evidenziato che appaiono fondati i motivi dedotti in relazione alla qualificazione giuridica del reato contestato all’imputata al capo sub 33).

In relazione a tale imputazione, infatti, infondata e’ sicuramente, ad avviso del Collegio, la doglianza sub b. proposta nell’interesse dell’imputata, nel senso che ben avrebbe potuto ritenere la Corte fiorentina, pur restando nell’alveo della medesima condotta contestata in fatto e che inizialmente era stata qualificata con riferimento al reato di cui all’articolo 643 c.p., ritenere sussistenti i presupposti della truffa e riqualificare in tal senso il reato.

Tuttavia ha ragione la ricorrente a dolersi della circostanza che nella parte della motivazione che qui interessa (pag. 6 della stringata motivazione dei giudici fiorentini) non viene specificato in maniera adeguata e logica in che cosa sia consistita la condotta truffaldina nei confronti della parte lesa.

In particolare – conformemente alle doglianze della ricorrente – non e’ specificato in che cosa si siano concretizzati gli artifici e raggiri in danno della persona offesa, evidentemente finalizzati a far creare al (OMISSIS) il deposito bancario.

Ancora, non appare chiara la ritenuta qualificazione del reato “al pari delle altre truffe consumate”, che, se riferita ad ipotesi di truffa semplice, doveva effettivamente dare conto anche della tempestivita’ o meno della querela.

3. Sempre in relazione alla posizione della (OMISSIS) ritiene poi, ancora, il Collegio che vadano accolte le doglianze proposte in punto di determinazione della pena da parte del P.G. fiorentino.

Ed invero, la sentenza impugnata, individuata in anni due di reclusione e 100 euro di multa la pena base per il reato sub 33), qualificato come truffa, ha applicato un aumento di pena pari a 22 giorni di reclusione ed euro 55 di multa per ciascuno degli altri 32 reati, per complessivi anni due di reclusione ed euro 1.700 di multa.

Ebbene, a prescindere dal rilievo che non appare esatto il calcolo dell’aumento complessivo (e, va aggiunto, in cio’ apparendo non manifestamente infondate anche le doglianze sul punto della (OMISSIS), nemmeno corretta la quantificazione dei reati ritenuti in continuazione) la Corte territoriale, a fronte dell’individuazione, da parte del giudice di primo grado, di un aumento per continuazione pari a mesi due e giorni 25 di reclusione ed euro 500 di multa per ciascun reato, per complessivi anni 6 ed euro 16.000, non ha in alcun modo motivato in ordine alle ragioni per cui ha ridotto di ben 4 anni l’entita’ dell’aumento della pena e nemmeno quella per cui ha ritenuto di operare il medesimo aumento per reati che, prima facie, apparivano di evidente diversa gravita’.

Tale, motivazione si rendeva ancor piu’ necessaria per giustificare una cosi’ alta riduzione.

In tal senso corretto appare il richiamo del PG ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato sin da tempi risalenti come, in punto di riduzione o rideterminazione della pena in appello, il giudice, se e’ vero che l’individuazione della pena base e degli aumenti per continuazione e’ frutto di intuizione, deve comunque adottare una motivazione congrua e logica, pena la violazione dei criteri di cui all’articolo 133 c.p.. Come condivisibilmente affermato nell’arresto giurisprudenziale di legittimita’ costituito da sez. 6, n. 7214 del 15.11.1989, dep. il 24.5.1990, Kular, rv. 184315, infatti, il giudizio sulla riduzione dello entita’ di una pena inflitta, come quello per la determinazione della pena base e di quella complessiva da irrogare, piu’ che un processo logico, costituisce il risultato di una intuizione derivante da una valutazione globale dei fatti accertati e della personalita’ del reo, con la conseguente presa in considerazione, sia pure implicitamente, degli elementi indicati nell’articolo 133 cod. pen., per cui siffatta valutazione e’ incensurabile in Cassazione se e’ congruamente e logicamente motivata.

Il problema, nel caso che ci occupa, e’ che tale motivazione – con cui i giudici di appello danno conto del perche’ hanno opinato per una diversa e cosi’ benevola applicazione degli aumenti da operare per la continuazione manca del tutto.

Il giudice del rinvio, pertanto, dovra’ dare conto in motivazione, in sede di dosimetria della pena, delle valutazioni operate con riferimento ai criteri di cui all’articolo 132 c.p. e ss..

4. Fondati appaiono i motivi di ricorso del PG fiorentino in relazione alla motivazione con cui la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto di addivenire all’assoluzione perche’ il fatto non costituisce reato di (OMISSIS) e (OMISSIS).

La motivazione sul punto, infatti, e’ del tutto illogica.

Le imputate, impiegate di uffici postali toscani, sono chiamate a rispondere dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 15, comma 1, lettera a, articoli 18 e 55.

La disciplina in esame e’ finalizzata al contrasto dell’attivita’ di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per tali dovendosi intendere le attivita’ meglio specificate all’articolo 2.

La disciplina pone specifici obblighi a carico di societa’, intermediari finanziari e professionisti, riferendosi per questi ultimi a commercialisti, consulenti del lavoro, a coloro che rendono i servizi forniti da periti, a consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita’ in materia di contabilita’ e tributi, oltre che ai notai e gli avvocati.

Tra gli obblighi previsti l’articolo 18, rubricato obblighi di adeguata verifica individua tutti quegli obblighi che concernono l’identificazione del cliente e del titolare effettivo della prestazione (per tale dovendosi intendere la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente persona giuridica, nonche’ la persona fisica per conto della quale e’ realizzata un’operazione o un’attivita’). Tale obbligo si estende, inoltre, alla verifica dello scopo e della natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, controllo che deve essere costantemente compiuto per tutta la durata del rapporto.

L’articolo 23, contempla un obbligo di astensione: qualora non sia possibile adempiere gli obblighi di verifica suddetti, e’ fatto divieto di instaurare il rapporto continuativo o la prestazione professionale con il cliente.

Ai sensi dell’articolo 36 vi sono poi obblighi di registrazione e conservazione, con riferimento ai documenti ed alle informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela. L’obbligo di conservazione impone di conservare per 10 anni alcuni documenti relativi all’adeguata verifica e le scritture e le registrazioni relative alle prestazioni professionali. L’obbligo di registrazione, cui e’ comunque collegato un obbligo di conservazione decennale, riguarda una serie di dati relativi al cliente, alla prestazione, ai mezzi di pagamento, e deve essere adempiuto entro 30 giorni dal compimento della operazione o dall’accettazione dell’incarico; per adempiere alle modalita’ di registrazione i soggetti obbligati possono avvalersi di un archivio informatico o piu’ semplicemente, del registro della clientela.

5. In tale normativa tesa a contrastare il riciclaggio di danaro, tra i reati “prodromici” si segnala la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela contestato alle odierne ricorrenti.

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 55, comma 1, dispone che – salvo che il fatto non costituisca un piu’ grave reato – i professionisti (come anche tutti gli altri soggetti in capo ai quali grava l’obbligo di identificazione del cliente) sono puniti con la pena pecuniaria della multa da 2.600 a 13.000 euro quando contravvengono alle disposizioni relative agli obblighi di identificazione contenuti nel Titolo II, Capo I.

Nello specifico la contestazione operata alla (OMISSIS) e alla (OMISSIS), nella loro attivita’ di intermediari finanziari, riguardava il non avere rispettato gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale delle stesse nel caso, specificamente previsto dalla norma, di instaurazione di un rapporto continuativo;

Orbene, pare indubbio che per il ruolo e l’attivita’ svolta (OMISSIS) e (OMISSIS) rientrino per esplicita disposizione di legge tra i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio. Il Decreto Legislativo n. 51 del 2007, articolo 11, comma 1, richiamato dall’articolo 15 contestato, inserisce infatti (OMISSIS) S.p.A. tra gli intermediari finanziari cui la normativa, tra gli altri, e’ rivolta. E nemmeno paiono esservi dubbi che, ai fini dell’integrazione del reato de quo, in punto di elemento soggettivo, sia sufficiente il dolo generico, che consiste nella mera coscienza e volonta’ di contravvenire alle prescrizioni in materia di verifica della clientela.

6. La Corte territoriale, perviene, tuttavia, in relazione alle imputate (OMISSIS) e (OMISSIS), all’esclusione del dolo sul presupposto che “manca la prova certa in ordine all’elemento soggettivo”.

Cio’ in quanto, si legge nella sentenza impugnata, “le due imputate conoscevano la (OMISSIS) come professionista accreditata nella zona e si sono fidate della stessa per la istruttoria delle pratiche concernenti i finanziamenti”.

“E’ indubbia la irregolarita’ della loro condotta”, aggiungono i giudici del gravame del merito “atteso, che incombeva su di loro l’obbligo della esatta e personale identificazione dei soggetti richiedenti il finanziamento e che avevano poi ottenuto le somme di danaro (…) tuttavia, nel caso di specie le due funzionane addette hanno confidato sulla conoscenza e sulla credibilita’ di cui godeva la (OMISSIS), che si presentava con tutta la documentazione necessaria per la erogazione del prestito, avendo a disposizione i documenti identificativi dei propri clienti”.

“Si era creata una situazione di affidabilita’ da parte della (OMISSIS) presso altri soggetti di cui la donna ebbe ad approfittare – concludono i giudici fiorentini – e neppure puo’ ipotizzarsi un accordo delittuoso tra l’imputata principale e le altre due appellanti, come peraltro escluso anche dalle dichiarazioni della (OMISSIS), di talche’, di fronte ad un quadro probatorio connotato dalla incertezza circa la volontarieta’ delle condotte poste in essere dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), le due imputate devono essere assolte perche’ il fatto non costituisce reato”.

Ebbene, appare di tutta evidenza che una motivazione siffatta e’ illogica e contraddittoria.

Avuto riguardo al dolo generico richiesto dal reato in contestazione la Corte territoriale motiva, infatti, circa l’esistenza dello stesso laddove afferma a proposito della (OMISSIS) e della (OMISSIS) che “e’ indubbia la irregolarita’ della loro condotta (…) atteso, che incombeva su di loro l’obbligo della esatta e personale identificazione dei soggetti richiedenti il finanziamento e che avevano poi ottenuto le somme di danaro”.

I giudici del gravame del merito, in altri termini, non mettono in dubbio che la (OMISSIS) e la (OMISSIS) fossero ben consapevoli che il loro dovere di ufficio era quello di identificare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 55 del 2007, articolo 18, il titolare effettivo della prestazione. E, evidentemente, che lo hanno disatteso.

Quella che viene definita “irregolarita’” e’ l'”in se'” della normativa antiriciclaggio, che prescrive a soggetti che si trovino ad essere intermediari di danaro, obblighi particolarmente rigorosi in relazione all’identificazione dei soggetti che partecipino a transazioni come quelle poste in essere dalla (OMISSIS).

La normativa ha il precipuo scopo di rendere identificabili i soggetti che muovano capitali e, al tempo stesso, nasce anche per impedire, creando un ostacolo da parte di chi riceve il danaro, comportamenti fraudolenti in cui si spenda il nome altrui come quelli posti in essere dall’imputata principale di questo processo.

Fondata e’ dunque la doglianza proposta dal PG nel senso che la possibilita’ che le due imputate si siano fidate della (OMISSIS), nota all’ufficio, inducendole ad omettere di verificare personalmente l’identita’ di colui che, apparentemente, richiedeva il prestito, non esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Va ribadito, infatti, che e’ sufficiente ad integrare il reato di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 55, il dolo generico, cioe’ la circostanza – nel caso che ci occupa incontestata – che l’intermediario ometta intenzionalmente di procedere all’identificazione personale, richiesta dall’articolo 18, e sanzionata dall’articolo 55, senza che sussista una causa di giustificazione. Ma quest’ultima dev’essere tale in senso tecnico, e non pare proprio che in tal senso possa essere interpretata la “fiducia” riposta in chi presenta la richiesta di prestito per conto altrui.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del PG annulla la sentenza impugnata relativamente alla quantificazione della pena per (OMISSIS) e all’intervenuta assoluzione per (OMISSIS) e (OMISSIS) e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alla qualificazione del fatto contestato al capo 33 e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze cui rimette il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio; rigetta il ricorso di (OMISSIS) nel resto.

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