Il testo integrale


Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 giugno 2012 n. 25535[1]

L’imprenditore non è responsabile per gli infortuni sul lavoro quando abbia correttamente delegato i compiti di sicurezza e sorveglianza ad un altro soggetto, che abbia accettato, non potendo esercitare direttamente i controlli per esempio per via delle dimensioni e della ramificazione internazionale dell’impresa.

Così deciso dagli ermellini con la sentenza in commento, annullando la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Milano che confermava la responsabilità penale per omicidio colposo, ex articolo 589 commi 1 e 2, del legale rappresentante di una società edile, per la morte di un operaio avvenuta durante lo smontaggio di una gru.

 

Sorrento 29 giugno 2012.

Avv. Renato D’Isa

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